Kantonsgericht von Graubünden Tribunale cantonale dei Grigioni Dretgira chantunala dal Grischun ___________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 29 novembre 2006 Comunicata per iscritto il: SB 06 31 (non comunicata oralmente) Sentenza Commissione del Tribunale cantonale Presidenza Presidente Brunner Giudici Riesen-Bienz e Möhr Attuario Crameri —————— Visto l’appello penale della Procura pubblica d e i Grigioni , Sennhofstrasse 17, 7001 Coira, appellante, contro la sentenza del Tribunale distrettuale Moesa del 7 giugno 2006, comunicata il 20 luglio 2006, in re contro X., appellato, rappresentato dall’avv. lic. iur. Mario Antonio Ghidoni, Casa Aurelia, 6535 Roveredo, concernente lesioni semplici, è risultato:
2 A. X. è cresciuto a A. in seno alla famiglia di sette persone in condizioni normali. Ivi ha frequentato la scuola elementare. Al ginnasio a B. ha conseguito la maturità, è poi stato seminarista a A. ed ha studiato teologia a C.. Indi s’è occupato dell’insegnamento all’Abbazia di D. ed al Seminario di E. Infine s’è fatto sacerdote e gli è stata affidata la Parrocchia di F.. Dopo il suo pensionamento ha costituito la fondazione X. per la gioventù, che ha e gestisce un ostello per fanciulli. Tuttora egli s’occupa unicamente dell’affitto dell’ostello, mentre che l’assistenza dei fanciulli spetta ai rispettivi genitori, maestri o direttori sportivi. Inoltre funge da G.. Per l’anno 2003 è stato imposto provvisoriamente per un reddito di fr. 38'200.--. Non ha sostanza imponibile. Nel casellario giudiziale è iscritta una condanna a scapito di X.; con sentenza del 14 giugno 1995 la Commissione del Tribunale del Circolo Calanca gli ha inflitto una multa di fr. 1'000.-- per violazione dell’art. 23 cpv. 4 della Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, RS 142.20). B. Dopo che con mandato penale del 27 giugno 2005 la Presidente del Circolo Calanca aveva ritenuto colpevole X. di lesioni semplici ai sensi dell’art. 123 cifra 2 CP nei confronti del fanciullo H. e l’aveva condannato a sette giorni di detenzione, la cui esecuzione l’aveva condizionalmente sospesa per un periodo di prova di due anni e dopo che contro questa pronuncia era stata inoltrata tempestiva opposizione ed in seguito completata l’istruttoria nonchè proposta azione adesiva dal danneggiato, con decreto del 28 febbraio 2006 la Procura pubblica dei Grigioni ha messo l’opponente in stato d’accusa in conformità al mandato penale dinanzi al Tribunale distrettuale Moesa. L’atto d’accusa si fonda sulla seguente fattispecie: “X. aveva organizzato per il periodo dal 21 al 29 febbraio 2004 una colonia per vacanze a F. per bambini dagli 8 ai 12 anni. H., il quale allora aveva dieci anni, si era annunciato per questa colonia e quindi sabato, 21 febbraio 2004, verso le ore 14.00, i suoi nonni lo accompagnavano da X. a F.. Era l’unico bambino presente. Assieme all’accusato passava il pomeriggio sciando. La sera cenavano assieme e poi facevano dei giochi. Verso le ore 20.00, o anche un po’ più tardi, dato che H. era un po’ raffreddato, iniziava a tossire. Quindi l’accusato gli offriva una tisana e lo accompagnava in bagno, spiegandogli che avrebbe curato la sua tosse. Su ordine dell’accusato H., sempre in bagno, si toglieva i vestiti e rimaneva nudo davanti all’accusato. L’accusato penetrava poi con la punta di un clistere nell’ano d’H., pompando per tre volte consecutive dell’acqua fredda nell’intestino del bambino. L’accusato non aveva usato alcun lubrificante e non aveva nemmeno sterilizzato il clistere; egli in precedenza non aveva neanche fatto bollire l’acqua che poi avrebbe usato per i rispettivi clisteri. In nessun modo i rappresentanti legali d’H. avevano dato il consenso a X. per effettuare questi clisteri. Inoltre il clistere in questione non era fatto appositamente per esser usato sul corpo di bambini e la punta era pure difettosa. Nel momento in cui
3 gli venivano effettuati i clisteri, H. stava diritto in piedi davanti all’accusato. Subito dopo si doveva sedere sul gabinetto, affinché l’acqua potesse di nuovo fuoriuscire. In seguito si doveva nuovamente mettere in piedi davanti all’accusato, il quale penetrava con il clistere una seconda volta e poi, dopo che H. si era di nuovo dovuto sedere sul gabinetto, anche una terza volta ancora nell’ano d’H., introducendo ancora dell’acqua. H. subiva questa procedura perché temeva che altrimenti l’accusato lo avrebbe schiaffeggiato. Atti: 3.1, 3.3, 3.5, 3.6, 3.8 - 3.10, 3.19, 3.20, 4.1, 4.2, 4.5. Stando al rapporto del medico legale dr. med. I., non esiste alcun motivo ragionevole per curare la tosse e il raffreddore con dei clisteri. A causa di questi clisteri H. ha subito dolori non irrilevanti e un trauma psichico per offesa del pudore. Atto: 3.18.” La Procura pubblica ha chiesto che l’accusato sia dichiarato colpevole di lesioni semplici giusta l’art. 123 cifra 2 CP, che sia condannato a 7 giorni di detenzione, che l’esecuzione della pena sia sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni e che gli siano addossate le spese di procedura. L’accusato ha proposto il suo proscioglimento per insussistenza di reato. Il rappresentante di H. ha postulato che l’accusato sia condannato a versare alla vittima l’importo di fr. 5'000.-- quale risarcimento per torto morale e fr. 4'819.85 per i danni materiali, il tutto oltre interesse al 5% a far tempo dal 21 febbraio 2004. C. Con sentenza del 7 giugno 2006, comunicata il 20 luglio 2006, il Tribunale del Distretto Moesa ha giudicato: “1. X. è prosciolto dall’accusa di lesioni semplici (art. 123 cifra 1 cpv. 1 in unione alla cifra 2 cpv. 2 CP). 2. L’attore adesivo H., (il petito civile) è rinviato al competente giudice ordinario civile ai sensi dell’art. 131 cpv. 6 LGP. 3. La tassa e le spese d’istruttoria di fr. 3'773.50 restano a carico della Procura pubblica dei Grigioni. La tassa di giudizio del Tribunale distrettuale Moesa di fr. 1'800.-- rimane a carico del Tribunale distrettuale Moesa. 4. (Comunicazione).” D. Il 7 agosto 2006 la Procura pubblica s’è appellata contro questo giudizio alla Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni ed ha chiesto: “1. Le cifre 1 e 3 della sentenza del 7 giugno 2006 siano annullate. 2. X. sia dichiarato colpevole di lesioni giusta l’art. 123 cifra 1 CP in unione all’art. 123 cifra 2 cpv. 2 CP.
4 3. X. sia condannato a 7 giorni di detenzione. Gli sia concessa la sospensione condizionale della pena, fissando un periodo di prova di 2 anni. 4. Costi a norma di legge. L’appellato ha proposto la reiezione dell’appello. Il rappresentante della parte lesa e l’istanza precedente hanno rinunciato a prendere posizione. La Commissione del Tribunale cantonale considera : 1. Ai sensi dell’art. 141 cpv. 1 LGP contro le sentenze dei tribunali distrettuali il procuratore pubblico può proporre appello alla Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni. L’appello dev’essere inoltrato entro 20 giorni dalla comunicazione scritta dell’impugnato giudizio; esso va motivato e devono essere indicati i vizi della sentenza di prima istanza e se il giudizio è impugnato totalmente o soltanto parzialmente (art. 142 cpv. 1 LGP). L’appello della Procura pubblica del 7 agosto 2006 è tempestivo e motivato. Esso adempie quindi gli anzidetti presupposti, sicchè è ricevibile in ordine. 2. Nell’ambito della procedura d’appello la cognizione della Commissione del Tribunale cantonale è libera ed illimitata; anche con riguardo all’esercizio del potere discrezionale essa non è legata alla sentenza dell’istanza precedente (art. 146 cpv. 1 LGP). Tuttavia di massima l’esame dell’impugnato giudizio è limitato ai petiti d’appello (Padrutt, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Graubünden, 2. Aufl. Chur 1996, art. 146 cifra 1 seg. con riferimenti). 3. a) Il Tribunale distrettuale Moesa ha prosciolto X. dall’accusa di lesioni semplici ai sensi dell’art. 123 cifra 1 cpv. 1 in unione alla cifra 2 cpv. 2 CP. In sostanza ha considerato che i clisteri fatti ad H. non gli hanno cagionato né un danno all’integrità corporale, né un danno alla salute fisica. A suo dire un danno alla salute psichica poi non è provato. b) Coll’appello la Procura pubblica fa valere che la fattispecie dell’art. 123 CP protegge non solo l’integrità corporale, ma anche la salute fisica e psichica. Essa è del parere che il trattamento ha causato al fanciullo forti dolori, quindi un danno alla salute fisica. Inoltre per offesa al pudore questi ha subito un trauma psichico. c) Ai sensi dell’art. 123 cifra 1 cpv. 1 CP è punibile, a querela di parte, sia chi cagiona un danno al corpo, sia chi lo cagiona alla salute di una persona. Il
5 colpevole è perseguito d’ufficio, se egli ha agito contro una persona incapace di difendersi o contro una persona, segnatamente un ragazzo, di cui aveva la custodia o doveva aver cura (art. 123 cifra 2 cpv. 2 CP). Dal testo legale risulta in modo inequivocabile che sono protette tanto l’integrità corporale quanto la salute. L’incolumità corporale è danneggiata, se sono provocate lesioni esterne o interne, che richiedono al minimo un certo trattamento e periodo di guarigione, p. es. rotture di ossa, anche se non sono complicate e guariscono relativamente in fretta senza problemi, ma anche commozioni cerebrali, contusioni con ematomi e escoriazioni, se sono più di semplici graffiature. Sono invece le contusioni e le graffiature manifestamente innocue, così da guarire in breve tempo, esse non sono reputate lesioni semplici, bensì vie di fatto (Andreas Roth, Basler Kommentar, StGB II, 2003, art. 123 n. 4). Del pari dicasi del danno alla salute. La nozione di salute comprende non unicamente la salute fisica, ma anche quella psichica. Effetti di qualsiasi genere, se provocano soltanto innocui, passeggeri e brevi disturbi del benessere sono ritenuti solo vie di fatto. Corrisponde per contro il disturbo, anche se passeggero, ad uno stato patologico, va ammesso un danno alla salute e quindi una lesione semplice. Ciò vale segnatamente se sono causati forti dolori, se la vittima subisce uno shock o se è ubriacata o narcotizzata, senza conseguenze permanenti o di lunga durata. La vera difficoltà è quindi la questione di sapere che grado deve raggiungere il danno alla salute per esser reputato lesione semplice conformemente all’art. 123 cifra 1 CP. Di rilevante importanza è l’entità del dolore inflitto alla vittima. Dato però che questo criterio è indefinito, al giudice è lasciato un ampio potere discrezionale (Andreas Roth, op. cit., art. 123 n. 5; Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 6. Aufl., Bern 2003, § 3 n. 6 - 8); Rehberg/Schmid/Donatsch, Strafrecht III, 8. Aufl., Zürich 2003, pag. 33 seg.). d) Dal profilo dell’integrità corporale non è controverso che H. non ha subito dei danni con l’applicazione dei clisteri. Lesioni interne o esterne non sono state costatate nè dal fanciullo, né da sua madre, né dal dott. J., specialista FMH in malattie dell’infanzia e dell’adolescenza, K., a cui il ragazzo l’11 marzo 2004, quindi 18 giorni dopo il trattamento, ha raccontato l’accaduto (atti 4.5, 4.1 e 3.8). Di conseguenza possono essere ritenute sostenibili le conclusioni dei giudici precedenti, basate sulle testimonianze del fanciullo e della mamma nonché sullo scritto del dott. J. del 24 dicembre 2004, nel senso che essi hanno negato delle lesioni corporali. Del pari dicasi anche quanto ai non irrilevanti dolori all’intestino, che l’appellante, fondandosi sulla perizia del 21 ottobre 2005 del dott. med. I., sostituto-primario dell’Ospedale cantonale, E. (atto 3.18), pretende siano stati provocati dai clisteri.
6 Infatti va rilevato che la perizia è stata allestita circa un anno ed otto mesi dopo l’evento, senza una visita del ragazzo e che essa sta in contrasto colle testimonianze di quest’ultimo e con quanto riferito dal dott. J.. H. ha testimoniato che quella sera aveva la tosse e che dopo aver cenato gli era venuto il mal di pancia. Il prete gli aveva chiesto se voleva un tè, ma non si ricordava di averlo preso. Poi aveva dovuto andare con lui in bagno ed abbassare i pantaloni a mezza gamba. Il parroco gli aveva messo una pompetta nel sedere e fatto salire l’acqua nella pancia. Sentiva tutto freddo nel ventre. L’acqua messa nel clistere era fredda. A lui quest’acqua dava fastidio, non era un bella sensazione. Dopo aver svuotato la pancia nel gabinetto, il sacerdote aveva ripetuto il trattamento tre o quattro volte. Infine gli aveva detto che tutto sarebbe passato, ma ciò malgrado la tosse e il mal di pancia persistevano (atto 4.5, pagg. 3 e 4). A dolori al ventre lamentati dal fanciullo il dott. J. non accenna affatto nel suo scritto del 24 dicembre 2004. Ne viene che i non irrilevanti dolori all’intestino, pretesi dal perito, non sono stati la conseguenza dell’incriminata cura. Può quindi essere ammesso, come hanno concluso i primi giudici, che l’acqua fredda nell’intestino ha causato al ragazzo dei disturbi, ma non dei forti dolori, che avrebbero dovuto essere provocati per esser reputati di natura patologica e quindi un danno alla salute fisica. e) Dal profilo psichico l’indagine si rivela per contro più complessa. H. ha testimoniato che in colonia non c’era nessun altro bambino e che il prete gli aveva assicurato che altri fanciulli sarebbero arrivati verso sera, ciò che non era stato il caso. Lui aveva sì acconsentito ad un trattamento, che gli avrebbe fatto bene, ma non sapeva esattamente in che consisteva la cura ed il parroco non glielo aveva detto. Aveva anche molta paura perché in quella casa era solo con il sacerdote e temeva che gli avrebbe potuto dare una sberla. Dopo il trattamento era andato in camera sua; era spaventato perché non sapeva cosa gli aveva fatto il prete. Passati circa dieci minuti aveva telefonato a sua madre. Piangendo le aveva spiegato cosa era successo (atto 4.5, pagg. 3 - 5). La madre del ragazzo ha testimoniato che quella sera suo figlio le aveva telefonato quattro volte; la prima volta verso le ore 17.00 perché in colonia non c’erano altri bambini, la seconda volta un’ora o forse un’ora e mezza più tardi perché si sentiva solo, la terza volta verso le ore 19.00 per chiederle come si faceva il sugo e la quarta volta dopo le ore 22.00. Questa volta egli parlava a bassa voce perché aveva paura di farsi sentire dal parroco. Inoltre piangeva, era molto spaventato e le aveva detto di venire a prenderlo domenica mattina. Sempre secondo la testimonianza della mamma, il fanciullo era stato colpito dall’evento, poiché fino a fine giugno non voleva più andare in colonia (atto 4.1, pagg. 2 - 4). Infine dalla perizia del dott. I. si evince che il ragazzo per offesa al pudore - ha dovuto
7 spogliarsi e sopportare le manipolazioni all’ano - ha subito un trauma psichico (atto 3.18). Ora, alle testimonianze del fanciullo e della madre nonchè al parere del dott. I. dev’essere contrapposto che unicamente un accertamento da parte di un medico specialista, eseguito immediatamente dopo l’accaduto, avrebbe potuto stabilire se il preteso danno alla salute psichica avesse raggiunto connotazioni tali da poter essere reputato uno shock. La chiarificazione di una turba psichica richiede appunto particolari cognizioni, che i giudici non possono arrogarsi. I giudici di primo grado hanno concluso che dalle indagini non è risultato che il ragazzo ha riportato delle conseguenze tali da pregiudicare la sua salute psichica. Da questa conclusione la Commissione del Tribunale cantonale non ha motivo di scostarsi. Infatti un accertamento specialistico non è stato fatto. A questo proposito non si può fare a meno di rilevare che il dott. J. stesso, a cui senza indugio è stato raccontato l’evento, non ha ritenuto necessario di ordinare una perizia psichiatrica, ma unicamente di annunciare il sospetto di abuso perpetrato dal prete. Il dott. I. ha sì osservato che il fanciullo era stato traumatizzato, ma il suo avviso non è convincente, poiché è stato espresso circa un anno e otto mesi dopo l’accaduto, senza una visita del ragazzo. Oltracciò esso non si fonda nemmeno sulle testimonianze del fanciullo, essendo esse state fatte l’8 febbraio 2006, mentre che la perizia è stata allestita il 21 ottobre 2005. Ne viene che, come a ragione hanno ritenuto i giudici precedenti, un danno di grado patologico alla salute psichica del ragazzo non è sufficientemente documentato. 4. a) L’appellante pretende inoltre che anche in caso di conferma dell’impugnata sentenza le spese processuali devono essere addebitate interamente all’appellato. A motivo adduce che questi col suo comportamento ha adempito la fattispecie di vie di fatto (art. 126 CP) e violato il principio degli artt. 28 CC e 41 CO. b) Ai sensi dell’art. 157 LGP in caso d’assoluzione o d’abbandono del procedimento, il tribunale può accollare in tutto o in parte le spese di procedura all’accusato, se egli col suo contegno ha reso necessaria l’esecuzione dell’istruttoria e del procedimento giudiziario. Giusta l’art. 32 cpv. 1 Cost. e 6 cifra 2 CEDU ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con sentenza passata in giudicato. Secondo la giurisprudenza è inconciliabile colla costituzione e convenzione motivare il giudizio, con cui all’accusato in caso di proscioglimento o d’abbandono del procedimento
8 sono addebitate le spese, rimproverandogli direttamente o indirettamente d’essersi reso passibile di pena, rispettivamente d’essere colpevole penalmente. Per contro è conciliabile colla costituzione e convenzione accollare i costi all’accusato non condannato, se egli, responsabile secondo i principi del diritto civile - vale a dire nel senso di un’analoga applicazione dei principi derivanti dall’art 41 CO - ha chiaramente violato una norma di comportamento di tutto l’ordinamento giuridico svizzero e quindi causato il procedimento penale o ostacolato la sua esecuzione (DTF 119 Ia 332 cons. 1b, 116 Ia 162 cons. 2e). Ai sensi dell’art. 41 cpv. 1 CO “chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza”. Secondo il diritto civile v’è quindi responsabilità, se a qualcuno è cagionato un danno con un comportamento illegale e - tranne in casi di responsabilità causale - colpevole. Illecito giusta l’art. 41 cpv. 1 CO è un comportamento, se viola norme che direttamente o indirettamente vietano di provocare dei danni, rispettivamente prescrivono al soggetto di diritto un comportamento evitante dei danni (Altherr/Brehm/Bühlmann, Schweizerisches Obligationenrecht, 2. Aufl., Bern 1994, art. 41 cifra 18). L’obbligo di assumere i costi da parte dell’accusato per aver causato il procedimento o ostacolato la sua esecuzione è quindi una responsabilità approssimata a principi del diritto civile per un comportamento illecito e colpevole. c) Come è stato esposto un danno all’integrità corporale ed alla salute fisica del ragazzo non è stato causato e che gli sia stato provocato uno shock non è documentato. La censura dell’appellante, secondo cui l’appellato avrebbe adempito la fattispecie di vie di fatto ai sensi dell’art. 126 CP è insostenibile. In primo luogo di vie di fatto questi non è stato accusato, sicchè non è stato chiarito se i fastidi lamentati dal fanciullo avrebbero dovuto essere reputati vie di fatto. In secondo luogo per inconciliabilità cogli artt. 32 cpv. 1 Cost. e 6 cifra 2 CEDU il preteso addossamento delle spese all’appellato non s’intenderebbe col rimprovero d’aver commesso delle vie di fatto, quindi d’esser penalmente colpevole. Quanto poi alla pretesa di accollargli le spese per violazione degli artt. 28 CC e 41 CO va rilevato che egli non ha contravvenuto al divieto generale di arrecare dei danni, quindi al principio generale giuridico “neminem laedere”. Questo principio è appunto concretizzato nelle menzionate disposizioni. Ai sensi dell’art. 41 CO il danno illecitamente cagionato ad altri dev’essere riparato. Giusta l’art. 28 cpv. 1 CC chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l’intervento del giudice contro chiunque partecipi all’offesa. Lesivo della personalità è segnatamente ogni invadenza, importunità o molestia corporale, come p. es. una sberla. Pertanto nell’evenienza concreta un danno o una lesione della personalità non sono stati provocati,
9 rispettivamente non sono documentati, sicchè i costi del procedimento (istruttorio e giudiziario) non possono essere addebitati all’appellato. 5. In simili circostanze l’appello si rivela infondato sotto i due aspetti e va quindi respinto. Le spese della procedura di seconda istanza seguono la soccombenza (art. 160 cpv. 1 LGP). All’appellato è rifusa un’indennità a titolo di ripetibili di fr. 1'000.-- (art. 160 cpv. 4 LPG). Con questo importo il suo dispendio processuale è compensato, sicchè può esser rinunciato a metterlo al beneficio della difesa d’ufficio.
10 La Commissione del Tribunale cantonale giudica: 1. L’appello è respinto. 2. I costi della procedura d’appello vanno a carico del Cantone dei Grigioni, che rifonde all’appellato un’indennità a titolo di ripetibili di fr. 1'000.--. 3. Avverso questa sentenza, se vien fatta valere la violazione del diritto federale, può esser interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale. Questo è da inoltrare al Tribunale federale entro 30 giorni della ricezione della sentenza completa nel modo prescritto dall'art. 273 della Legge federale sulla procedura penale (PP). Per la legittimazione al ricorso e gli ulteriori presupposti del ricorso per cassazione fanno stato gli art. 268 segg. PP. 4. Comunicazione a: __________ Per la Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Presidente L'Attuario