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Grigioni Tribunale cantonale Camera penale I 02.03.2005 SB 2004 14

2 mars 2005·Italiano·Grisons·Tribunale cantonale Camera penale I·PDF·5,856 mots·~29 min·4

Résumé

lesioni semplici e violazione di domicilio | Leib und Leben

Texte intégral

Kantonsgericht von Graubünden Tribunale cantonale dei Grigioni Dretgira chantunala dal Grischun ___________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 02 marzo 2005 Comunicata per iscritto il: SB 04 14 (non comunicata oralmente) Sentenza Commissione del Tribunale cantonale Presidente Brunner Giudici Schäfer e Vital Attuario ad hoc Racioppi —————— Visto l’appello penale di X. Z . , appellante ed appellato adesivo, rappresentato dall’avv. lic. iur. Fabrizio Keller, Palazzo Polti, 6537 Grono, e l’appello adesivo di Y. V . , appellante adesivo ed appellato, rappresentato dall’avv. lic. iur. Piercarlo Plozza, 7742 Poschiavo, contro la sentenza del Tribunale distrettuale Bernina del 5 febbraio 2004, comunicata il 25 marzo 2004, nella causa contro l’appellante ed appellante adesivo, concernente lesioni semplici e violazione di domicilio, è risultato: A. X. Z. nacque a A. l’11 B. 1958 e crebbe nella località di C. e A. con due sorelle in condizioni familiari ordinate. Le scuole elementari le frequentò a C.,

2 quelle secondarie a A.. Terminato l’obbligo scolastico, egli assolse il tirocinio di elettricista presso la ditta D. di E., ottenendo il diploma dopo quattro anni. Quindi lavorò per circa due anni e mezzo in F. alle dipendenze della ditta svizzera G.. Nel 1983 aprì a H. un negozio di articoli sportivi e abbigliamento. In seguito il negozio fu trasferito a A.. Alla fine del 1987, dopo aver assolto il corso per I. della durata di due anni, ottenne il relativo brevetto. Egli si occupa principalmente del suo negozio a A., mentre durante la stagione turistica svolge la professione di I.. A suo dire ha un reddito mensile di circa CHF 4'000.00. Nei confronti di due banche ha debiti per un importo complessivo di circa CHF 250'000.00. Nell’ottobre 1983 X. Z. sposò K.. Il 14 novembre 2001 ha adottato due bambini cileni, che attualmente hanno l’età di 14 rispettivamente 13 anni. X. Z. è incensurato. Dal rapporto informativo sulla persona, allestito dalla Polizia cantonale di A. il 20 gennaio 2001, si deduce che egli gode di buona reputazione in A., la sua condotta è ineccepibile e non ha mai dato adito a lagnanze di sorta. B. A partire dal primo luglio 1999 X. Z. subaffittò a Y. e L. V. un negozio d’abbigliamento, in seguito chiamato M., collegato al negozio N. dei coniugi Z., a A.. Detti coniugi cedettero inoltre capi d’abbigliamento del loro magazzino in conto vendita ai coniugi V., impegnandosi ad evitare qualsiasi concorrenza nei loro confronti nel campo della moda. Poche settimane dopo sorsero le prime tensioni, stando alle affermazioni dei V. perché i Z. non si attenevano al divieto di concorrenza, secondo quanto detto da X. Z. poiché i V. avevano chiuso la porta divisoria che permetteva di accedere ai rispettivi negozi, senza alcun preavviso. In seguito, tra le parti fu concordata la restituzione della merce per il 2 febbraio 2000. La mattina del 31 gennaio 2000, K. Z., come asserisce lei stessa, si era accordata con L. V. per poter entrare nel magazzino del M. il pomeriggio, per farvi un inventario e mettere in ordine la merce. I coniugi V. negano che ci sia stato un tale accordo. Poco dopo le ore 14.00, K. Z. si recò con la commessa O. al negozio M., dove si trovava la venditrice P.. In seguito fu aperta la porta divisoria tra i due negozi ed K. Z. e O. si recarono nel magazzino. Più tardi le raggiunse anche Q., nipote di K. Z.. Verso le ore 16.00, Y. V. arrivò nel suo negozio, dove la commessa P. gli riferì che nel magazzino si trovavano le persone menzionate. Dopo aver telefonato alla moglie L., Y. V. si portò sulla porta del magazzino chiedendo cosa stessero facendo e ingiungendo loro di uscire dal magazzino. K. Z. gli disse che doveva rivolgersi a suo marito. Y. V. andò quindi verso X. Z., che stava parlando con un cliente, R.,

3 presso la cassa del proprio negozio, e gli ingiunse di fare uscire sua moglie K. dal suo negozio. A questo punto X. Z. e Y. V. si recarono nei pressi della porta del magazzino, dove il Z. chiese cosa stesse succedendo. A partire da questo momento le versioni dei fatti delle persone presenti divergono notevolmente. Stando alla versione del Y. V., egli ribadì di fare uscire le persone indicate dal suo magazzino. Resosi conto che il Z., dopo esserne uscito, voleva ritornare nel negozio M., egli gli sbarrò l’accesso, dicendogli che non aveva nessun diritto di entrare. A questo punto il Z. avrebbe detto al V. che gli avrebbe dato la disdetta, al che questi rispose affermativamente. Quindi il Z. avrebbe spinto violentemente il V. nel negozio, aprendosi un varco e mandandolo a finire contro il banco del negozio. Dopo di che si avventò su di lui e gli sferrò un pugno al mento. La moglie del V., giunta nel frattempo in negozio, avrebbe cercato invano di calmare il Z., il quale avrebbe colpito ancora il V. con un pugno e una pedata. In seguito egli avrebbe afferrato bruscamente L. V. alle braccia e l’avrebbe spinta da parte, per poi sferrare un terzo pugno a Y. V.. Durante questa baruffa, K. Z., O. e Q. portavano i capi d’abbigliamento nel loro negozio. K. Z. sarebbe rimasta indifferente verso le suppliche di L. V. di fare smettere il marito. Quindi il V. telefonò alla polizia dicendo che il suo negozio stava per essere svuotato (“ausgeräumt”). La polizia, giunta sul posto una ventina di minuti dopo i fatti e preso atto dell’accaduto, consigliò ai coniugi V. di farsi visitare da un medico. Secondo la versione di X. Z. invece, Y. V. avrebbe cominciato ad insultarlo, di modo che, per evitare che la situazione trascendesse, disse a sua moglie di portare via la merce. Y. V., dal canto suo, avrebbe ingiunto loro a più riprese di prendere la merce e di uscire dal negozio, ma continuava a sbarrare l’uscita, mentre essi stavano trasportando la merce. A questo punto il Z. l’avrebbe spinto da parte. Quando egli tornò nel magazzino del negozio M., L. V. si sarebbe frapposta con un asse da stiro tra lui e il marito, il quale si era avvicinato con fare minaccioso; il marito l’avrebbe afferrata alle braccia e spinta da parte, dopo di che avrebbe aggredito il Z. da dietro, stringendogli il collo. L. V. avrebbe supplicato il marito di smetterla. Nella colluttazione che seguì, X. Z. sarebbe riuscito a liberarsi e ad afferrare il V. dal davanti e a spintonarlo verso il banco, dopo di che lo stesso andò a sbattere contro una parete. Durante l’asporto della merce, X. Z., vedendo Y. V. strattonare energicamente K. Z., si sarebbe diretto verso di lui, l’avrebbe afferrato al colletto, gli avrebbe dato una pedata spintonandolo poi un’altra volta contro il bancone. Il V. avrebbe in seguito aggredito anche O., prima di recarsi al telefono per chiamare la polizia, mentre egli, X. Z., avrebbe liberato Q. dal magazzino nel quale la stessa era

4 stata rinchiusa dal V.. Quando lo stesso tentò di rinchiudervi anche la moglie K., sempre secondo il Z., lo stesso lo afferrò per i vestiti da dietro e lo spintonò via, tornò con la moglie nel proprio negozio e chiuse la porta di congiunzione. Stando al referto medico del 4 febbraio 2000, Y. V. subì un forte gonfiore, una contusione e un’escoriazione superficiale al lato sinistro della mascella con colorazione nell’articolazione. Inoltre fu constatata una lesione al labbro superiore e inferiore come pure una contusione e un ematoma all’avambraccio destro. Furono bensì rilevati lievi graffi alla gola e al viso. In data 14 febbraio 2000 il V. fu dispensato dal servizio militare. Il 16 febbraio 2000 il medico curante riconobbe al V. un’inabilità al lavoro al 100% dal 15 al 25 febbraio 2000. Per quanto riguarda L. V., il medico constatò una contusione all’avambraccio destro e sinistro come pure al gomito. K. Z., dal canto suo, subì una suffusione dolente al gomito destro, una petecchia in regione bicipite destro e un ematoma in regione trocanterica dell’anca sinistra, che il medico ritiene compatibili ad esiti di una violenza corporea. A causa di una lombalgia, la paziente si sottomise ad un trattamento fisioterapico. C. Con scritto del primo maggio 2000 i coniugi V. sporgevano, mediante il loro rappresentante legale, querela penale contro X. Z. per lesioni corporali e violazione di domicilio. L’11 aprile 2001, sempre mediante il loro rappresentate legale, i coniugi V. inoltravano ciascuno un’azione adesiva all’Ufficio del giudice istruttore di Samedan, richiedendo il risarcimento del danno materiale, un importo a titolo di riparazioni ai sensi degli artt. 47 e 49 CO nonché il rimborso di tutte le spese legali. Dinanzi al Tribunale del Distretto Bernina con atto del 17 dicembre 2001 la Procura pubblica dei Grigioni metteva in stato d’accusa X. Z. con il seguente petito: “ 1. X. Z. sia dichiarato colpevole di lesioni semplici ai sensi dell’art. 123 cpv. 1 cifra 1 CP e violazione di domicilio ai sensi dell’art. 186 CP. 2. Per questo sia condannato a 30 giorni di detenzione e CHF 1'000.00 di multa. 3. L’esecuzione della pena sia sospesa dietro imposizione di un periodo di prova di 2 anni. La cancellazione anticipata della multa sia concessa decorso lo stesso periodo.”

5 Con decisione del 19 marzo 2002, la Camera di gravame del Tribunale cantonale dei Grigioni, respingeva, per quanto ricevibile, il gravame inoltrato da X. Z. contro il decreto d’accusa. Con scritto del 5 novembre 2002, il Presidente f.f. del Tribunale del Distretto Bernina dava parzialmente seguito ad una richiesta di complemento d’istruttoria presentata da X. Z., incaricandone la Procura pubblica. Ad istruttoria completata, la stessa ritrasmetteva l’incarto penale al Tribunale del Distretto Bernina il 6 ottobre 2003. Con istanza del 4 dicembre 2003, la difesa richiedeva un ulteriore complemento d’istruttoria nella forma dell’escussione di tre testimoni al dibattimento principale. In sede di dibattimento la difesa, contestualmente, rinnovava la sua istanza di assunzione dei testi. Su richiesta della difesa, il Tribunale sospendeva il dibattimento per deliberare in merito seduta stante. L’istanza veniva respinta. Con sentenza del 5 febbraio 2004, comunicata il 25 marzo 2004, il Tribunale del Distretto Bernina ha giudicato: “ 1. Istanza inerente l’assunzione di testi in sede di dibattimento: L’istanza viene respinta. I. Punto penale: 2. X. Z. è riconosciuto colpevole di lesioni semplici ai sensi dell’art. 123 cpv. 1 CP mentre viene prosciolto dalle accuse di violazione di domicilio ai sensi dell’art. 186 CP. 3. Per questo viene condannato a 15 giorni di detenzione e CHF 500.00 di multa. 4. L’esecuzione della pena è sospesa dietro imposizione di un periodo di prova di 2 anni. La cancellazione anticipata della multa è concessa decorso lo stesso periodo. II. Azione adesiva L. V.: 5. L’azione adesiva viene stralciata dai ruoli e rinviata al foro civile. III. Azione adesiva Y. V.: 6. a) L’istanza è parzialmente accolta e X. Z. è obbligato a versare a Y. V. l’importo di CHF 220.00 quale risarcimento del danno materiale. b) L’istanza di riparazione ai sensi degli artt. 47 e 49 CO è respinta.

6 IV. Ripetibili e spese: 7. a) L. V. paga a X. Z. CHF 800.00 a titolo di ripetibili. b) A X. Z. vengono risarciti CHF 2'000.00 a titolo di ripetibili per svantaggi causa misure d’istruttoria. Questo importo è a carico del Cantone dei Grigioni nella misura di 2/3, ossia CHF 1'330.00 e della Cassa del Tribunale del Distretto Bernina per CHF 670.00. 8. Le spese della presente procedura si compongono di: Spese d’istruttoria: tassa CHF 2'285.00 spese in contanti CHF 1'043.00 Tassa di giudizio: tassa CHF 6'000.00 spese in contanti CHF 0.00 Totale CHF 9'328.00 Questo importo è a carico di X. Z., nella misura di due terzi, ossia di CHF 6'218.70, e deve essere versato congiuntamente alla multa di CHF 500.00, in totale quindi CHF 6'718.70, al Tribunale del Distretto Bernina tramite bollettino di versamento allegato entro 20 giorni dalla presente comunicazione. Un terzo, ossia CHF 3'109.30, rimane a carico della Cassa di Stato, rispettivamente del Tribunale a seconda dell’obbligo di anticipazione (art. 155 cpv. 4 LGP). 9. (Rimedio legale). 10. (Comunicazioni).“ D. Contro questo giudizio X. Z. in data 15 aprile 2004 si è aggravato con appello alla Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni chiedendo: “ A. Formalmente 1. Le istanze dell’accusato inerenti l’assunzione delle prove sono accolte. 1.1.La sentenza è per conseguenza integralmente cassata e gli atti rinviati al competente Tribunale di prima istanza, affinché proceda all’aggiornamento delle prove, all’assunzione dei testi al dibattimento e alla disposizione di un nuovo dibattimento. B. Materialmente 2. I punti penali della sentenza impugnata I.2, I.3 e I.4 così come il punto dell’azione adesiva III.6a) e il punto relativo alle ripetibili e spese IV.8, sono cassati e riformati. 3. X. Z. è definitivamente prosciolto dall’accusa di lesioni

7 semplici ai sensi dell’art. 123 cifra 1 cpv. 1 CP. 4. L’azione adesiva di Y. V. è definitivamente respinta anche per quanto attiene il risarcimento del danno materiale [punto III.6a)]. 5. Le spese e tasse della procedura di prima istanza sono poste integralmente a carico dello Stato. 6. Protestate spese, tasse e ripetibili per il giudizio di seconda istanza.” Mentre la Procura pubblica ha rinunciato a inoltrare osservazioni, il Tribunale del Distretto Bernina nella propria presa di posizione del 10 maggio 2004 ha proposto che l’appello venga integralmente respinto. La massima procedurale “in dubio pro reo” nel presente caso non sarebbe applicabile, poiché dal punto di vista del tribunale non sussisterebbe alcun ragionevole dubbio che X. Z. abbia sferrato dei pugni a Y. V.. Inoltre – poiché il V. avrebbe preso il Z. in una morsa chiamata in gergo “Schwitzkasten” – i pugni non sarebbero stati sferrati nell’ottica di una legittima difesa, poiché, sempre secondo il Tribunale del Distretto Bernina, da questa morsa sarebbe impossibile sferrare un pugno all’aggressore. Da ciò andrebbe dedotto che il pugno sarebbe stato sferrato prima o dopo che il Z. si sarebbe trovato nella morsa “Schwitzkasten” e quindi non per legittima difesa. Y. V., invitato il 19 aprile 2004 a pronunciarsi, con appello adesivo del 30 aprile 2004 ha chiesto che sia vagliata l’azione adesiva. Nella presa di posizione del 14 giugno 2004 X. Z. ha postulato che l’appello adesivo sia respinto. E. Dai motivi posti a fondamento della sentenza impugnata e dell’appello si dirà, se necessario, nei considerandi. La Commissione del Tribunale cantonale considera : 1. a) Ai sensi dell’art. 141 cpv. 1 LGP contro le sentenze dei tribunali distrettuali il condannato ed il Procuratore pubblico possono proporre appello alla Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni. L’appello deve essere inoltrato entro 20 giorni dalla comunicazione scritta dell’impugnato giudizio; esso è da motivare e devono essere indicati i vizi della sentenza di prima istanza e se il giudizio è impugnato totalmente o soltanto parzialmente (art. 142 cpv. 1 LGP). Tempestivo e motivato, l’appello di X. Z. del 15 aprile 2004 adempie questi presupposti. Di conseguenza è ricevibile in ordine.

8 b) Lo stesso vale, in base all’art. 133 LGP in unione con gli artt. 141 segg. LGP, per l’appello adesivo di Y. V.. 2. Nell’ambito della procedura d’appello la cognizione della Commissione del Tribunale cantonale è libera ed illimitata; anche con riguardo all’esercizio del potere discrezionale essa non è legata alla sentenza dell’istanza precedente (art. 146 cpv. 1 LGP). Tuttavia di massima l’esame dell’impugnato giudizio è limitato ai petiti d’appello (Padrutt, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Graubünden, 2. Auflage, Chur 1996, pag. 375 con riferimenti) e se è stato interposto appello solo a favore del condannato, essa non può inasprire la pena pronunciata dai primi giudici (art. 146 cpv. 1 LGP). 3. Nell’ambito della valutazione delle prove il giudice gode di un ampio potere discrezionale e decide conformemente all’art. 144 cpv. 2 in unione coll’art. 125 cpv. 2 LGP, anche nella procedura d’appello, secondo la sua libera convinzione, acquisita durante il dibattimento principale (cfr. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, Zürich 2004, n. 286). Questa massima della libera valutazione delle prove si deduce anche dall’art. 249 PP. Compito del giudice è quindi quello di esaminare senza essere legato a delle regole di prova, responsabile unicamente verso la sua coscienza, se può scartare possibili dubbi e convincersi di una determinata situazione di fatto (DTF 115 IV 268 segg.). In altre parole basta che per il giudizio egli, con certezza soggettiva, possa ammettere una contingenza di fatto ed escludere quella contraria. Se il giudizio dipende esclusivamente dalla verità materiale, determinante per esso può essere unicamente la libera opinione del giudice (cfr. Robert Hauser/Erhard Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 4. Auflage, Basel 1999, § 54 n. 2). Soltanto in questo modo il giudice può pronunciare un giusto verdetto. L’onere della prova per i reati imputati all’accusato l’ha di massima lo stato (Padrutt, op. cit., n. 2 all’art. 125 LGP). Oltre alla valutazione delle prove al giudice si pone la questione di sapere quando può o non può ritenere documentata una circostanza di fatto. A questa prova sono poste severe esigenze. Dottrina e giurisprudenza ritengono a ragione che per una condanna la semplice probabilità non basta, ma che una sicurezza assoluta non è per essa necessaria e che una teorica lontana possibilità che la fattispecie sia diversa non giustifica il proscioglimento (Hauser/Schweri, op. cit., § 54 n. 11). Richiesta non è quindi una prova assoluta. Il giudice deve vagliare, fondandosi sulle prove e sugli indizi che risultano agli atti, quale delle due esposizioni è atta a convincerlo; quella dell’accusa o quella dell’accusato. La colpa dell’accusato deve fondarsi su prove o indizi, che non lasciano dei dubbi. Se obiettivamente tali sussistono, il giudice non può

9 dichiararsi convinto dell’esistenza di un reato. Dubbi teorici e astratti non sono però determinanti, poiché tali sono sempre possibili ed una certezza assoluta non può essere pretesa. Deve piuttosto trattarsi di rilevanti ed insopprimibili dubbi, vale a dire che si impongono a seconda della situazione di fatto. Compito del giudice è quello di scartare possibili dubbi e di convincersi di una determinata fattispecie. La sua convinzione deve essere obiettivabile. Unicamente nel caso che né dall’una né dall’altra parte può essere acquistata la convinzione – non semplicemente già dirimpetto a contrastanti esposizioni – il giudice deve ammettere, conformemente al principio costituzionale e convenzionale (art. 32 cpv. 1 Cost.; art. 6 cifra 2 CEDU; DTF 124 IV 87) “in dubio pro reo” la fattispecie a favore dell’accusato (PTC 1978 no. 31; Padrutt, op. cit., pag. 307; Schmid, op. cit., n. 294). Il principio "in dubio pro reo", desumibile dall'art. 32 cpv. 1 Cost. e, precedentemente, dall'art. 4 vCost. (DTF 127 I 38 consid. 2), trova applicazione sia nell'ambito della valutazione delle prove sia in quello della ripartizione dell'onere probatorio (cfr., riguardo al previgente art. 4 vCost., DTF 120 Ia 31 consid. 2a). Riferito alla valutazione delle prove, esso significa che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che la fattispecie si sia verificata in quel modo. La massima non impone che l'amministrazione delle prove conduca a una certezza assoluta di colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sono sempre possibili, né una certezza assoluta può essere pretesa: il principio è disatteso quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 120 Ia 31 consid. 2c; Hauser/Schweri, op. cit., pag. 217 segg., in particolare n. 11 circa la convinzione del giudice). Il giudice non incorre nell'arbitrio quando le sue conclusioni non corrispondano alla versione dell'istante (DTF 116 Ia 85 consid. 2b) e siano comunque sostenibili nel risultato. Una valutazione unilaterale dei mezzi di prova viola per contro il divieto dell'arbitrio (cfr. sentenza 1P.105/2001 del 28 maggio 2001, consid. 3b, apparsa in RDAT II-2001, n. 58, pag. 227 segg.). Un giudizio di colpevolezza può poggiare, mancando testimonianze oculari o prove materiali inoppugnabili, su indizi atti a fondare il convincimento del tribunale (cfr. Hauser/Schweri, op. cit., pag. 239, n. 12-15). Riferito all'onere della prova, il principio "in dubio pro reo" significa che spetta alla pubblica accusa provare la colpevolezza dell'imputato, non a lui dimostrare la sua innocenza.

10 Quanto alle prove ed agli indizi è da rilevare che la loro libera valutazione non consente di sopravalutare gli uni e sottovalutare o trascurare gli altri. Segnatamente le deposizioni di testi, persone informative o accusati sono validi mezzi di prova. Nell’ambito della loro valutazione non è determinante la forma, bensì l’impressione globale, ossia l’esposizione e la forza di persuasione. In altri termini di peso è unicamente la forza probante dei concreti mezzi di prova (Schmid, op. cit., n. 290; Hauser/Schweri, op. cit., §54 n. 5). Una valutazione dei mezzi di prova è arbitraria se è manifestamente insostenibile, se sta in chiaro contrasto con la reale situazione di fatto, se si fonda su un manifesto errore o se è contraria al senso di giustizia (DTF 120 Ia 39 segg.; 118 Ia 30 segg.). 4. a) Giusta l’art. 123 cifra 1 cpv. 1 CP chiunque intenzionalmente cagiona un danno in altro modo al corpo o alla salute di una persona, è punito, a querela di parte, con la detenzione. L’art. 123 CP reprime tutte le lesioni del corpo umano o della salute che non possono essere qualificate gravi ai sensi dell’art. 122 CP, ma che non sono, d’altro canto, semplici vie di fatto giusta l’art. 126 CP. La questione di sapere se si tratta di lesioni corporali semplici o unicamente di vie di fatto si giudica in base all’importanza dell’ingerenza nell’integrità fisica di una persona, da un lato, al dolore che tale ingerenza le ha provocato ed alle relative conseguenze dall’altro. Un semplice ematoma, risultante dalla rottura dei vasi sanguigni, che lascia delle tracce per più giorni, per esempio, è già qualificato come lesione corporale, mentre un colpo che provoca unicamente un dolore, eventualmente un rossore passeggero è qualificabile come via di fatto (DTF125 II 272 cons. 2e/bb). In casi limite può essere applicato l’art. 123 cifra 1 cpv. 2 CP, secondo il quale, in casi poco gravi, è possibile un’attenuazione della pena secondo il libero apprezzamento del giudice (DTF 127 IV 60 cons. 2a/bb; 119 IV 25). Visti i referti medici nel presente caso non si può che condividere le considerazioni dell’istanza precedente in base alle quali le ferite e i danni fisici riportati dal Y. V. devono – in base a quanto appeno detto – essere qualificate come lesioni semplici ai sensi dell’art. 123 cifra 1 cpv. 1 CP. b) In quanto alla causa e alle modalità dei danni fisici riportati dal V. bisogna giustamente analizzare se questi sono stati inferti in una situazione di legittima difesa ai sensi dell’art. 33 cpv. 1 CP – come invocato dal Z. – e quindi in modo giustificabile e non punibile oppure no.

11 In base all’art. 33 CP ognuno ha il diritto di respingere in modo adeguato alle circostanze un’aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di un’aggressione imminente fatta a sé o ad altri. La normativa stessa e la costante prassi richiedono che l’aggressione dalla quale l’aggredito intende difendersi sia ancora in corso o imminente. In altre parole è richiesto che un pericolo sia tale da suggerire la difesa, che l’aggressione imminente sia probabile e che ogni ulteriore indugio metta in dubbio il successo della difesa (DTF 115 IV 164 cons. 2a). c) L’istanza precedente ha disconosciuto che vi fosse stata una situazione di legittima difesa. Questa conclusione è stata tratta essenzialmente in base alle perizie del perito S. del 12 giugno 2003 e 17 settembre 2003 e in base alla convinzione che i danni fisici fossero stati causati prima o dopo un’eventuale situazione di legittima difesa. Infatti il perito ha determinato che le lesioni riportate da Y. V. sono state causate da violenza inferta con un corpo smussato. Da ciò l’istanza precedente ha dedotto che la versione dei fatti raccontata dal V., in base alla quale il Z. gli avrebbe dato almeno due pugni, corrisponda alla reale dinamica dei fatti. Inoltre lei è partita dal presupposto che una persona aggredita che si trova immobilizzata in una morsa in gergo denominata “Schwitzkasten” non possa sferrare un pugno al proprio aggressore, motivo per cui i pugni sarebbero stati dati prima o dopo che il Z. era stato aggredito dal V. e quindi in un momento in cui non vi sarebbero più stati i presupposti di una legittima difesa (cfr. pag. 9 seg. della sentenza del Tribunale del Distretto Bernina). d) Dopo un’approfondita valutazione degli indizi e degli interrogatori dei vari testi la Commissione del Tribunale cantonale non può condividere le valutazioni e conclusioni dell’istanza precedente. Infatti, al contrario di quanto sostiene quest’ultima, vi è senz’altro la possibilità che una persona aggredita e immobilizzata nella cosiddetta morsa “Schwitzkasten” riesca a sferrare un pugno all’aggressore. Nel presente caso sembrerebbe che il V. avesse afferrato il Z. da dietro passandogli il braccio destro intorno al collo, stringendoselo al corpo. Le lesioni del V. al mento e alle labbra si trovano sulla parte sinistra del proprio viso, il che permette di sostenere che le lesioni siano state inferte da una persona non mancina. Nella posizione in cui il Z. si sarebbe trovato – cioè alla destra del V. – non si può a priori escludere che il Z. sia riuscito a liberarsi dalla morsa e – nello stesso momento – a colpire il suo aggressore con un pugno. In questa circostanza va pertanto tenuto conto che il Z. disponeva di una costituzione e una condizione fisica superiore a quella del V.. A maggior ragione quindi non si può escludere che le lesioni riscontrate sul viso di quest’ultimo siano una conseguenza del divincolarsi del Z.

12 dalla morsa “Schwitzkasten”. Detto ciò, l’argomentazione con la quale l’istanza precedente ha negato che le ferite del V. erano la conseguenza di un’azione di legittima difesa del Z. cade. e) Va quindi analizzato, se negli atti vi sono prove o indizi sufficienti che non lasciano dubbi che il Z. abbia sferrato dei pugni al V., senza che vi fossero i presupposti della legittima difesa. Per far luce sul reale svolgimento dei fatti del pomeriggio del 31 B. 2000, a parte i referti medici, vi sono soltanto i verbali dei vari e numerosi interrogatori e interrogatori-confronto delle persone presenti nei negozi N. e M.. Queste persone sono Y. V., sua moglie L. V., P. (impiegata dei coniugi V.), X. Z., K. Z., O. (impiegata dei coniugi Z.), Q. (nipote dei coniugi Z.) e R. (il quale non era presente in occasione del contatto fisico). Mentre i coniugi V. e la loro impiegata P. danno una loro versione dei fatti, i coniugi Z., la loro impiegata e la loro nipote ne danno una completamente diversa. I coniugi V. dichiarano che Y. V., resosi conto che nel magazzino del proprio negozio vi erano la moglie del Z. con la commessa e la nipote, ha prima telefonato alla propria moglie e s’è recato poi fino alla porta di congiunzione dei due negozi e ha chiesto in modo deciso al Z., che in quel momento stava parlando con il cliente R., di far uscire sua moglie dal magazzino del M. Al che il Z. s’è recato in detto magazzino ma poco è ritornato nuovamente nel suo negozio. Poco dopo, tuttavia, egli s’è diretto nuovamente verso la porta divisoria, dove si trovava il V., il quale gli ha sbarrato il passaggio, dicendogli che non aveva diritto di entrare nel negozio. A questo punto, sempre a quanto dichiarato dai coniugi V., il Z. ha spinto violentemente il V. e gli ha sferrato un pugno al mento. Di seguito la moglie del V. s’è interposta tra i due, ma il Z. l’ha afferrata per le braccia, spintonata via e di seguito ha colpito nuovamente il V. con almeno due pugni (cfr. verbale interrogatorio di Y. V. del 28 novembre 2000 e verbale interrogatorio di L. V. del 20 dicembre 2000; incarto 3 act. 8 e 15). La versione di P. sembra uguale ma non lo è del tutto. Infatti, secondo la sua deposizione il V. s’è recato sulla soglia della porta di congiunzione dei due negozi e ha chiesto al Z. di far uscire sua moglie dal magazzino. Quindi il Z. s’è diretto verso la porta divisoria, ha spintonato il V. all’interno del negozio e gli ha sferrato un pugno al mento. Quindi mentre i coniugi V. dichiarano che il Z. – dopo essere stato chiamato dal V. – s’è prima recato nel magazzino del M., rientrato poi nel proprio negozio prima spintonare e sferrare dei pugni al V., P. dichiara che il Z. ha direttamente sferrato dei pugni, senza essersi recato prima nel magazzino (verbale interrogatorio di P. del 15 dicembre 2000; incarto 3 act. 12). Quindi in questo punto vi è una notevole contraddizione tra le dichiarazioni di P. e quelle dei

13 coniugi V.. Ulteriori dubbi sull’attendibilità delle deposizioni di P. sorgono in base all’interrogatorio confronto con X. Z. del 6 giugno 2003 (incarto 3 act. 42). Mentre nella deposizione del 15 dicembre 2000 P. indica diversi particolari del litigio, nel citato interrogatorio confronto dice di non ricordarsi i dettagli della lite e nemmeno come questa è iniziata. Per di più, a giudicare dallo schizzo fatto da lei stessa (incarto 3 act. 43), sembra poco credibile che abbia potuto vedere attraverso lo spazio visivo tutti i particolari dichiarati nella prima deposizione. Anzi, giudicando la posizione sua sullo schizzo, sorgono addirittura seri dubbi che lei abbia potuto vedere cosa il Z. e il V. stessero facendo. Ma anche le deposizioni dei coniugi V. non sono libere di contraddizioni. Per quanto riguarda il luogo esatto della lite il V. dichiara che questa è avvenuta sulla destra del banco vendita e quindi sulla parte verso il magazzino (incarto 3 act. 32). Sua moglie invece dichiara che la lite ha avuto luogo davanti al bancone vendita, giusto dietro la tenda divisoria (incarto 3 act. 34). Poco credibile sono inoltre le affermazioni di L. V. in riguardo all’asse da stiro. Lei dichiara, al contrario di quanto dichiarato da altri testimoni, di aver spostato l’asse da stiro che dopo la lite con l’aiuto di K. Z. – la quale nega categoricamente questa versione dei fatti – e di averlo fatto per paura che “potessero danneggiare l’impianto da stiro” (incarto 3 act. 15). In che modo l’asse da stiro – che si trovava in magazzino – potesse essere danneggiato dai due uomini che litigavano nel negozio resta pertanto incomprensibile. Va inoltre posto l’accento sulle deposizioni di R., unico teste non di parte (incarto 3 act. 24). Anche se non ha assistito direttamente alla baruffa, era presente nel negozio del Z. quando il V. gli ha chiesto di fare uscire sua moglie dal magazzino. R. dichiara che il V. è entrato nel negozio del Z. (al contrario di quanto hanno sempre affermato i coniugi V.) e che ha dato l’impressione di essere su di giri e di aver perso il controllo dei nervi. Oltre a tutto il teste dice che il Z. disse al V. di stare calmo. Al contrario di quanto deposto dai coniugi V. sembra che non fosse il Z. ad avere un comportamento aggressivo bensì il V.. Infine va rilevato che nella perizia del perito S. del 12 giugno 2003 (incarto 3 act. 45) non vi è scritto che le lesioni del V. siano state causate da dei pugni. Il perito si esprime semplicemente dicendo che le ferite al mento sono causate da un corpo contundente e che la versione dei fatti del V. è più credibile che non quella del Z..

14 Sulla base di quanto appena detto la Commissione del Tribunale cantonale giunge alla conclusione che le testimonianze da parte di Y. e L. V. nonché di P. non sono sufficientemente credibili e che vi sono rilevanti e insopprimibili dubbi sulla loro versione della fattispecie. In base alla massima “in dubio pro reo” il Tribunale è perciò tenuto a porre alla base del giudizio la fattispecie più favorevole all’accusato, e quindi quella che si deduce dalle deposizioni sue, di sua moglie, di O. e Q.. Loro tutti affermano che il V. ha afferrato il Z. da dietro passandogli il braccio destro attorno al collo, stringendoselo al corpo. Già nella sua prima deposizione il Z. confermava che c’era stata poi una vera e propria colluttazione nell’arco della quale lui era riuscito a divincolarsi dalla morsa del V. (incarto 3 act. 3). Non è quindi da escludere che le lesioni riportate da quest’ultimo siano state inferte nella colluttazione seguita alla sua aggressione contro il Z. con la morsa in gergo chiamata “Schwitzkasten”. In questo caso appaiono adempiuti i presupposti che lasciano presumere che le lesioni siano stato inferte in legittima difesa. Tenendo conto dello stato d’animo del V., come descritto dal teste R., e della morsa, nella quale si è venuto a trovare immobilizzato il Z., la reazione risulta adeguata alle circostanze ai sensi dell’art. 32 cpv. 1 CP. Di conseguenza X. Z. non è punibile è va prosciolto dall’accusa di lesioni semplici ai sensi dell’art. 123 cifra 1 cpv. 1 CP. 5. In simili circostanze l’appello di X. Z. deve essere accolto e l’appello adesivo di Y. V. va respinto e l’azione adesiva va rinviata al foro civile (art. 131 cpv. 6 LGP). Nonostante la sua stretta connessione con il procedimento penale, quello adesivo rimane un processo civile, il quale si orienta in modo sussidiario ai disposti del Codice di procedura civile. L’addossamento delle spese extragiudiziarie avviene analogamente ai disposti dell’art. 122 CPC. Per la procedura adesiva Y. V. rifonde perciò a X. Z. Fr. 1'000.- a titolo di ripetibili. I costi dell’istruttoria e della procedura d’appello vanno a carico del Cantone dei Grigioni, che rifonde all’appellante, insieme al Tribunale del Distretto Bernina, una congrua indennità a titolo di ripetibili (art. 157 LGP; art. 160 cpv. 3 e 4 LGP). Le spese della procedura dinanzi all’istanza precedente sono sopportate dal Distretto Bernina.

15 La Commissione del Tribunale cantonale giudica : 1. L’appello di X. Z. è accolto e i punti I/2 (prima mezzafrase), I/3, I/4, III/6, IV/7b e IV/8 della sentenza impugnata sono cassati. X. Z. è prosciolto dall’accusa di lesioni semplici. 2. a) L’appello adesivo di Y. V. è respinto e l’azione adesiva rinviata al foro civile. b) Per la procedura adesiva dinanzi a quest’istanza e dinanzi all’istanza precedente Y. V. paga all’appellante CHF 1’000.00 a titolo di ripetibili. 3. I costi d’istruttoria di CHF 2'285.00, le spese in contanti di CHF 1'043.00 e i costi della procedura d’appello di CHF 2'000.00 vanno a carico del Cantone dei Grigioni. 4. Le spese della procedura dinanzi all’istanza precedente sono sopportate dal Distretto Bernina. 5. A X. Z. sono versati a titolo di ripetibili CHF 6'000.00 d’indennità, di cui CHF 2'000.00 a carico del Tribunale del Distretto Bernina e CHF 4'000.00 a carico del Cantone dei Grigioni. 6. Avverso questa sentenza, se viene fatta valere violazione di diritto federale, può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale. Questo è da inoltrare al Tribunale federale entro 30 giorni della ricezione della sentenza completa nel modo prescritto dall’art. 273 della Legge federale sulla procedura penale (PP). Per la legittimazione al ricorso e gli ulteriori presupposti del ricorso per cassazione fanno stato gli art. 268 segg. PP. 7. Comunicazione a: Con estratto a: __________ Per la Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Presidente: L'attuario ad hoc:

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