Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Rif.: Coira, 16 agosto 2017 Comunicata per scritto il: KSK 17 40 17 agosto 2017 Decisione Camera delle esecuzioni e dei fallimenti Presidenza Michael Dürst Attuario Rogantini Nel reclamo in materia d'esecuzione e fallimento della X . _____Sagl , reclamante, patrocinata dagli avv. Alessandro Guglielmetti e Valentina Basic, Via Beroldingen 8, 6850 Mendrisio, contro la decisione del giudice unico del Tribunale regionale Moesa del 5 luglio 2017, comunicata lo stesso giorno, in re della Y . _____SA , opponente al reclamo, contro la reclamante, concernente dichiarazione di fallimento, è risultato:
pagina 2 — 6 I. Fattispecie A. Con istanza del 17 maggio 2017 al Tribunale regionale Moesa (act. TDM.1, inc. n. 335.17.143) la Y._____SA ha richiesto che sia dichiarato il fallimento della X._____Sagl di O.1_____, allegandovi il precetto esecutivo del 6 settembre 2016 dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti Moesa (esecuzione n. 20162699) per l'importo di CHF 17'857.30 oltre a interessi del 5% dal 20 ottobre 2016, al quale la debitrice interpose opposizione il 14 gennaio 2017 (act. TDM.1.1), e la comminatoria di fallimento del 7 aprile 2017 per l'importo di CHF 15'610.35 più spese di giustizia di CHF 350.00 e spese d'esecuzione di complessivi CHF 240.60 (act. TDM.1.2). B. Citato le parti al dibattimento del 5 luglio 2017 (vedi act. TDM.2, 3, 4 e 5), in tale data e in assenza di entrambe le parti il giudice unico del Tribunale regionale Moesa ha dichiarato il fallimento della X._____Sagl a far tempo dal 5 luglio 2017 ore 10.15 (act. TDM.6), ponendo la tassa di giustizia di CHF 200.00 anticipata dall'istante a carico della massa fallimentare. L'importo di CHF 1300.00 anticipato dall'istante è stato destinato all'Ufficio esecuzioni e fallimenti Moesa quale copertura parziale delle spese esecutive. Detta decisione di fallimento è stata notificata per posta alla debitrice il 13 luglio 2017. C. La X._____Sagl in liquidazione ha fatto interporre reclamo al Tribunale cantonale dei Grigioni in data 24 luglio 2017 contro detta decisione (act. A.1), chiedendo in via superprovvisionale e cautelare che sia concesso l'effetto sospensivo al reclamo e in via principale l'annullamento della dichiarazione di fallimento. Nel reclamo fa valere in motivazione che il 30 giugno 2017 le parti avrebbero raggiunto un accordo, in virtù del quale verrebbe fatta cadere la richiesta di fallimento e verrebbe concessa alla debitrice una dilazione di pagamento. Ritenendo erroneamente superata la questione del fallimento, la debitrice non si sarebbe presentata all'udienza fallimentare. Il primo giudice avrebbe dichiarato il fallimento, ignaro dell'esistenza del summenzionato accordo. D. Con decreto del 26 luglio 2017 è stato chiesto alla reclamante un anticipo delle spese di CHF 500.00 da lei in seguito versato (act. D.1). Con un altro decreto di stessa data il reclamo è stato intimato alla creditrice per osservazioni, conferendo contemporaneamente l'effetto sospensivo al reclamo (act. D.2). La creditrice non si è espressa entro il termine. E. Sulle ulteriori argomentazioni delle parti si tornerà – per quanto utile ai fini del giudizio – nelle considerazioni di merito che seguono.
pagina 3 — 6 II. Considerandi 1. Giusta l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice di fallimento può essere impugnata entro 10 giorni mediante reclamo secondo il CPC. Nel caso del Cantone dei Grigioni è competente la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale (art. 7 cpv. 1 della Legge d'applicazione del Codice di diritto processuale civile svizzero del 16 giugno 2010 [LACPC; CSC 320.100] in unione con l'art. 8 cpv. 2 dell'Ordinanza sull'organizzazione del Tribunale cantonale del 14 dicembre 2010 [Ordinanza sul Tribunale cantonale, OOTC; CSC 173.100]). Qualora però un rimedio giuridico sia evidentemente inammissibile o evidentemente fondato o infondato, il presidente della camera competente decide in qualità di giudice unico (art. 18 cpv. 3 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 16 giugno 2010 [LOG; CSC 173.000]). Nella fattispecie il reclamo è stato inoltrato tempestivamente. Esso e debitamente motivato ed è quindi ricevibile in ordine. Come sarà dimostrato, il reclamo è manifestamente fondato e compete così alla presidente della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti. 2. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1 LEF), ma non sono stati considerati in quella decisione perché non erano noti al primo giudice e non sono stati presentati dalle parti. Nel caso di questi fatti nuovi, detti anche pseudonova, può trattarsi sia di fatti sia di mezzi di prova nuovi, concernenti ogni aspetto processualmente rilevante della procedura di fallimento. 2.1. La reclamante fa valere di aver concluso un accordo con la controparte creditrice in data 30 giugno 2017, cioè prima dell'emanazione della decisione di prima istanza. Dal documento allegato (act. B.3) risulta che la Y._____SA si è dichiarata disposta a "far cadere" la richiesta di fallimento e di concedere alla X._____Sagl un'ultima dilazione per il pagamento del dovuto come da piano pagamenti definitivo. Questo prevede un saldo di CHF 17'857.30 a favore della creditrice e un pagamento di rate mensili da CHF 500.00, la prima pagabile entro il 31 luglio 2017, fino a copertura completa del debito. 2.2. Come figura nella motivazione del reclamo, la reclamante aveva erroneamente ritenuto superata la questione del fallimento e per quel motivo non si è presentata all'udienza fallimentare. Il giudice di prima istanza avrebbe deciso senza essere a conoscenza dell'accordo menzionato. Questa descrizione dei fatti pare plausibile, anche perché la controparte la conferma con scritto del 20 luglio
pagina 4 — 6 2017 alla reclamante (act. B.4), esprimendo il suo stupore sulla dichiarazione di fallimento nonostante l'accordo. Anche lei, infatti, avrebbe ritenuto sorpassata la questione del fallimento. La creditrice ha inoltre espressamente accettato che la X._____Sagl interponga reclamo e che adduca l'accordo quale pseudo-novum. Pare perciò pacifico che le parti si siano trovate concordi prima che sia stato pronunciato il fallimento. Di conseguenza nulla osta, a mente di questa Corte, a ritenere ammissibile l'accordo del 30 giugno 2017 quale fatto e mezzo di prova antecedente la dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 174 cpv. 1 LEF. 3. Si costata che nella procedura di reclamo la debitrice è stata in grado di dimostrare che la creditrice le ha concesso una dilazione e che è stato convenuto con lei che la creditrice avrebbe ritirato la domanda di fallimento, tutto ciò prima del momento in cui è stato dichiarato il fallimento. Al momento della decisione di prima istanza vi era dunque un motivo di reiezione della domanda di fallimento ai sensi dell'art. 172 n. 3 LEF, nella misura in cui la domanda non fosse già stata ritirata in base all'accordo menzionato e la procedura così addirittura stralciata dai ruoli. Ora il fallimento va in ogni modo annullato. Va tuttavia precisato che il primo giudice ha dichiarato a ragione il fallimento, poiché non è stato informato dalle parti né di detto accordo né del ritiro della domanda di fallimento, cosicché non gli erano presenti ostacoli alcuni alla dichiarazione di fallimento, la domanda essendo del resto senz'altro fondata. Qualora il fallimento sia annullato in applicazione dell'art. 174 cpv. 1 LEF, per prassi si rinuncia all'esame della liquidità del debitore (cfr. PETER DIGGELMANN, in Kurzkommentar SchKG, 2a ed., Basilea 2014, n. 12 ad art. 174 LEF). Il reclamo va perciò accolto, rivelatosi qui manifestamente fondato, e il fallimento annullato. 4. Vanno infine ripartite le spese giudiziarie (art. 104 cpv. 1 CPC), composte dalle spese processuali (art. 95 cpv. 2 CPC) e le spese ripetibili (art. 95 cpv. 3 CPC). In caso di transazione giudiziaria, ogni parte si assume le spese giudiziarie secondo quanto pattuito nella transazione medesima; le spese sono ripartite secondo gli articoli 106-108 se la transazione è silente in merito (art. 109 cpv. 1 e 2 lett. a CPC). Le spese processuali sono di principio poste a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Tuttavia questa regola soffre un'eccezione ai termini dell'art. 107 CPC, la quale disposizione prevede una ripartizione secondo equità. Giusta l'art. 107 cpv. 1 lett. f CPC il giudice può difatti prescindere dai principi di ripartizione se altre circostanze speciali fanno apparire iniqua una
pagina 5 — 6 ripartizione secondo l'esito della procedura. Le spese giudiziarie inutili sono a carico di chi le ha causate (art. 108 CPC). 4.1. Nella fattispecie le parti non hanno trattato la questione della ripartizione delle spese nel loro accordo. La presente procedura è stata causata dal mancato pagamento del debito entro il termine da parte della debitrice qui reclamante. In altre parole la reclamante avrebbe potuto evitare l'intera procedura di fallimento provvedendo a saldare tempestivamente l'importo in questione. L'accordo presentato in sede di reclamo non cambia nulla a tale riguardo, poiché giusta l'art. 172 n. 3 LEF sarebbe spettato alla debitrice reclamante informare il primo giudice dell'accordo ottenuto, il quale prevede a punto una dilazione ai sensi di detta norma e pure un ritiro della domanda di fallimento. Per questa sua omissione pare adeguato accollarle le spese di entrambe le sedi, nonostante risulta vincente in sede di reclamo (cfr. l'art. 108 CPC; vedi anche la decisione della Sezione civile del Tribunale cantonale di Basilea Campagna 410-12-21 del 14 febbraio 2012 consid. 3). Per gli stessi motivi, anche le spese dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti Moesa vanno a carico della reclamante. 4.2. Riassumendo, le spese della procedura di reclamo, calcolate qui secondo gli artt. 52 e 61 cpv. 1 dell'Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento del 23 settembre 1996 (OTLEF; RS 281.35), di CHF 300.00 vanno a carico della reclamante, prelevandole dall'anticipo da lei versati in questa sede di CHF 500.00. L'eccedente di CHF 200.00 le è rimborsato dal Tribunale cantonale. Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo presentato osservazioni al reclamo e non essendo neppure patrocinata. Le spese della procedura dinanzi al Tribunale regionale Moesa di CHF 200.00 e quelle dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti Moesa sono anch'esse poste tutte a carico della X._____Sagl e rimangono prelevate dai CHF 1500.00 anticipati dalla Y._____SA, obbligando la X._____Sagl a rimborsare l'intero importo direttamente alla Y._____SA. L'eccedente del suo anticipo le è rimborsato dall'Ufficio esecuzioni e fallimenti Moesa.
pagina 6 — 6 III. La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti decide: 1. Il reclamo è accolto e la decisione impugnata del Tribunale regionale Moesa del 5 luglio 2017 è annullata. 2. Le spese della procedura dinanzi al Tribunale regionale Moesa di CHF 200.00 e quelle dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti Moesa vanno tutte a carico della X._____Sagl e rimangono prelevate dai CHF 1500.00 anticipati dalla Y._____SA. La X._____Sagl è obbligata a rimborsare l'intero importo direttamente alla Y._____SA. L'eccedente di CHF 1500.00 è rimborsato alla Y._____SA dall'Ufficio esecuzioni e fallimenti Moesa. 3. Le spese della procedura di reclamo di CHF 300.00 vanno a carico della X._____Sagl e sono compensati con l'anticipo di CHF 500.00 da lei versato. L'eccedente di CHF 200.00 le è rimborsato dal Tribunale cantonale. 4. Non sono riconosciute spese ripetibili. 5. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 cpv. 2 lett. a e 74 cpv. 2 lett. d LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 6. Comunicazione a: