Skip to content

Grigioni Tribunale cantonale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 03.03.2017 KSK 2017 2

3 mars 2017·Italiano·Grisons·Tribunale cantonale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti·PDF·1,473 mots·~7 min·6

Résumé

rigetto definitivo dell'opposizione | Rechtsöffnung

Texte intégral

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Rif.: Coira, 03 marzo 2017 Comunicata per scritto il: KSK 17 2 07 marzo 2017 Decisione Camera delle esecuzioni e dei fallimenti Presidenza Brunner Attuario Rogantini Nel reclamo in materia d'esecuzione e fallimento della X . _____ , reclamante, patrocinata dall'avv. Fabrizio Keller, San Roc, 6537 Grono, contro la decisione del giudice unico del Tribunale distrettuale Moesa del 30 dicembre 2016, comunicata lo stesso giorno, in re di Y._____, opponenti, patrocinati dall'avv. Khouloud Ramella Matta Nassif e dal Dr. Christopher Jackson, Studio legale Lenzin Bordoni & Partner, CP 845, Via Domenico Fontana 14, 6902 Lugano 2, contro la reclamante, concernente rigetto definitivo dell'opposizione,

pagina 2 — 6 in constatazione e in considerazione, – che i coniugi Y._____ istanziarono dinanzi al Pretore del Distretto di Lugano una procedura di disconoscimento del debito oggetto delle esecuzioni n. _____ e n. _____ dell'Ufficio esecuzioni di Lugano contro la X._____, – che con decisione del 23 ottobre 2014 (inc. n. OR.2012.193) il Pretore del Distretto di Lugano accertò l'inesistenza del credito di CHF 200'000.00 vantato dalla X._____ nei confronti dei coniugi Y._____ e condannò la X._____ a pagare le spese di CHF 3000.00, già anticipate dagli attori, e a rifondere agli attori CHF 12'000.00 a titolo di ripetibili (act. TDM.1.3), – che la X._____ impugnò detta decisione al Tribunale d'appello del Canton Ticino, il quale con decisione dell'11 marzo 2016 respinse l'appello, accollando le spese di CHF 3000.00 all'appellante con l'obbligo di rifondere agli appellati CHF 6000.00 a titolo di ripetibili (act. TDM.1.4), – che la X._____ impugnò quest'ultima decisione al Tribunale federale, il quale con sentenza dell'8 agosto 2016 respinse il ricorso nella misura in cui era ammissibile, ponendo le spese di CHF 6000.00 a carico della ricorrente con l'obbligo di rifondere agli opponenti CHF 7000.00 a titolo di ripetibili (act. TDM.1.5), – che in seguito Y._____ sollecitarono il pagamento degli importi predetti, – che, avendo ricevuto dalla debitrice uno scritto di rifiuto categorico di pagare in data 6 settembre 2016 (act. TDM.1.6), lo stesso giorno fecero inoltrare una domanda di esecuzione all'Ufficio esecuzioni e fallimenti Moesa (esecuzione n. 20162726) nei confronti della X._____ per gli importi di CHF 21'320.00 oltre a interessi del 5% dall'11 marzo 2016 e di CHF 7000.00 oltre a interessi del 5% dall'8 agosto 2016, – che il 21 ottobre 2016 la X._____ sollevò opposizione contro il precetto esecutivo fatto spiccare nei suoi confronti e notificatole per via rogatoria a O.1_____ (act. TDM.1.2), – che con istanza del 27 ottobre 2016 (act. TDM.1) i creditori chiesero al Tribunale distrettuale Moesa di allora il rigetto definitivo dell'opposizione per gli importi di cui si è detto sopra, incluse le spese e la tassa d'incasso, – che l'udienza di dibattimento fu differita di 7 giorni su richiesta della debitrice, una seconda domanda di posticipo fu invece rigettata dal primo giudice, – che il competente giudice unico del Tribunale distrettuale Moesa di allora accolse parzialmente l'istanza con decisione del 30 dicembre 2016 (act. E.1),

pagina 3 — 6 concedendo il rigetto definitivo per gli importi chiesti, ma non per le spese di esecuzione, – che il primo giudice ritenne difatti che le spese di esecuzione – sia quelle del precetto esecutivo sia quelle di notifica – non sarebbero soggette al rigetto dell'opposizione, essendo la debitrice tenuta a pagarle per legge e i creditori autorizzati a prelevarle sui pagamenti della debitrice stessa giusta l'art. 68 LEF, – che l'escussa X._____ ha interposto tempestivamente reclamo motivato al Tribunale cantonale dei Grigioni in data 13 gennaio 2017, allegandovi oltre alla decisione impugnata (act. B.1) e alla procura (act. B.2) pure una decisione del Pretore aggiunto del Distretto di Lugano del 12 gennaio 2012 (act. B.3) e una denuncia penale del 4 gennaio 2017 (act. B.4), lamentandosi della reiezione della seconda richiesta di rinvio del dibattimento, – che a tale merito basta costatare innanzitutto che la procura del patrocinatore della reclamante data del 6 ottobre 2016 e che egli ha dunque avuto più di due mesi per consultarsi con la sua mandante, dimodoché il suo diritto di essere sentito è stato sufficientemente rispettato e non vi è motivo per ammettere nuovi documenti (ossia gli act. B.3 e B.4) in questa sede, non essendo ammissibili nuove prove nella procedura di reclamo (art. 326 CPC), – che, quanto ai petiti di ricorso, la reclamante chiede in prima linea la sospensione della procedura sino a conosciuto esito della procedura penale, dichiarando di aver depositato una denuncia penale per dichiarazione falsa di una parte in giudizio nei confronti dei creditori qui opponenti, poiché i fatti della denuncia riguarderebbero le dichiarazioni rese nella procedura civile dai creditori che conformerebbero un reato penale, – che va ricordato dapprima che il reclamo di regola non ha effetto sospensivo, cioè non preclude l'efficacia e l'esecutività della decisione impugnata (art. 325 CPC), – che l'escussa non ha richiesto l'effetto sospensivo nel suo reclamo, – che ella ha però presentato un'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo in via superprovvisionale e provvisionale in data 1° marzo 2017 (act. A.2), – che con l'emanazione della presente decisione finale nel merito tale istanza diventa priva d'oggetto e non si impone più di trattarla separatamente,

pagina 4 — 6 – che, tornando ai motivi del reclamo, è ritenuto che il mero fatto di aver depositato una denuncia penale contro il creditore non ha alcun influsso sulla procedura di esecuzione per decisioni civili esecutive e passate in giudicato, – che, come sostennero giustamente i debitori qui opponenti nella loro istanza di rigetto, la procedura di rigetto è una procedura documentale, il cui scopo non è di accertare l'esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l'esistenza di un titolo esecutivo, – che difatti ai sensi degli artt. 80 e 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione a meno che l'escusso provi con documenti che dopo l'emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione, – che l'escussa qui reclamante sostiene che il credito posto in esecuzione sia frutto di una dichiarazione falsa, sicché perlomeno per il momento la procedura di esecuzione andrebbe sospesa, – che anche se quest'affermazione fosse vera, ciò non impedirebbe a questa Corte di concedere il rigetto definitivo basandosi sulle tre decisioni giudiziarie esecutive e cresciute in giudicato, costituenti così dei titoli di rigetto definitivo, – che del resto l'escussa non ha dimostrato sufficientemente il sussistere di una delle eccezioni di cui all'art. 81 cpv. 1 LEF, poiché anche la compensazione addotta del credito di cui alla decisione del 12 gennaio 2012 – documento non ammesso – non è comprovata, – che di conseguenza non vi sono ostacoli alla concessione del rigetto definitivo, – che in conclusione quindi la decisione del giudice unico del Tribunale distrettuale Moesa di rigettare definitivamente l'opposizione si rivela corretta e il reclamo manifestamente infondato, – che giusta l'art. 18 cpv. 3 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 16 giugno 2010 (LOG; CSC 173.000) e l'art. 7 cpv. 2 della legge d'applicazione del Codice di diritto processuale civile svizzero del 16 giugno 2010 (LACPC; CSC 320.100) questa decisione compete al presidente della camera competente in qualità di giudice unico, – che, visto l'esito della procedura di reclamo, le spese processuali di CHF 600.00, calcolate secondo gli artt. 48 e 61 cpv. 1 dell'Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento

pagina 5 — 6 del 23 settembre 1996 (OTLEF; RS 281.35), vanno a carico del reclamante soccombente, – che, poiché il reclamo non è stato intimato a controparte per osservazioni, non vanno riconosciute spese ripetibili a suo favore, – che questa decisione va notificata al Tribunale regionale Moesa che ha sostituito l'anziano Tribunale distrettuale Moesa con l'entrata in vigore della Riforma territoriale il 1° gennaio 2017,

pagina 6 — 6 decide: 1. Il reclamo è respinto. 2. Le spese della procedura di reclamo di CHF 600.00 restano a carico della reclamante e sono prelevate dall'anticipo da lei versato. 3. Non sono riconosciute ripetibili. 4. Contro questa decisione con un valore litigioso inferiore a CHF 30'000.0 può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 2 lett. a LTF, se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Altrimenti è dato il ricorso sussidiario in materia costituzionale ai sensi degli artt. 113 segg. LTF. In entrambi i casi, il rimedio legale è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg., 90 segg. e 113 segg. LTF. 5. Comunicazione a:

KSK 2017 2 — Grigioni Tribunale cantonale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 03.03.2017 KSK 2017 2 — Swissrulings