Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni 1 / 28 Rif.: Coira, 11 gennaio 2019 Comunicata per scritto il: KSK 16 46 11 gennaio 2019 Decisione Camera delle esecuzioni e dei fallimenti Presidenza Michael Dürst Giudici Brunner e Hubert Attuario Rogantini Nel reclamo in materia d'esecuzione e fallimento di X._____, reclamante, e X.1_____, reclamante, entrambi patrocinati dall'avv. Federica Tamburini e dalla MLaw [ora avv.] Valentina Viglezio, Studio legale e notarile Adriano Censi, Casella postale 5384, Piazza Cioccaro 8, 6901 Lugano, contro la sentenza del giudice unico del Tribunale distrettuale Maloja del 2 agosto 2016, comunicata lo stesso giorno, in re di Y._____, resistente, e di Y.1_____, resistente, entrambi patrocinati dall'avv. Elio Brunetti, Casella postale 5246, Via Curti 19, 6901 Lugano, contro i reclamanti, concernente sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 85 LEF, è risultato:
2 / 28 I. Fattispecie A. Il 22 aprile 2004 X._____ e X.1_____ vendettero a Y._____ e Y.1_____ il foglio di proprietà per piani n. 24221, consistente in una quota di comproprietà di 210/1000 del fondo base n. 694 del registro fondiario di O.1_____, con diritto esclusivo sull'appartamento n. 2 del condominio. Con contratto generale d'appalto sottoscritto il giorno precedente, gli acquirenti incaricarono i venditori di eseguire la riattazione 'chiavi in mano' del citato foglio per una mercede forfettaria di CHF 160'850.00 (IVA inclusa), da pagare in ragione di CHF 78'850.00 entro il 30 maggio 2004 e dei rimanenti CHF 82'000.00 entro 30 giorni dal collaudo delle opere. B. Pagata la prima tranche e finiti i lavori, anche quelli supplementari, nacque un contenzioso tra le parti. X._____ e X.1_____ fecero spiccare dei precetti esecutivi presso l'Ufficio esecuzioni di Lugano nei confronti di Y._____ e Y.1_____ per l'importo di CHF 82'103.00 oltre interessi al 6% dal 14 dicembre 2004 (esecuzioni n. 1121825-01 e 1121825-02). I debitori interposero opposizione. C. Con azione di riconoscimento del debito del 14 marzo 2006 (act. TDM.II.3) X._____ e X.1_____ chiesero alla Pretura del Distretto di Lugano (n. inc. OA.2006.166): 1. La petizione 15 marzo 2006 dei signori X._____, Sala Capriasca e del signor X.1_____, O.1_____, è accolta. § I signori Y_____ e Y.1_____, O.1_____ sono, di conseguenza, condannati in solido a versare agli attori fr. 98'540.--, oltre interessi al 6 % su fr. 82'103.-- dal 14.12.2004 e sulla differenza dalla data della petizione. 2. Le opposizioni ai precetti esecutivi no. 1121825-01 e no. 1121825-02 dell'Ufficio Esecuzione di Lugano sono respinte in via definitiva. 3. Tasse e spese di giustizia, stabilite in fr..............., sono a carico dei convenuti in solido con l'obbligo di questi ultimi di rifondere, sempre in solido, agli attori l'importo di fr. 12'000.-- + IVA a titolo di ripetibili. La pretesa di CHF 98'540.00 (oltre interessi), corrispondenti alla mercede residua concordata (CHF 82'000.00) e al pagamento di lavori supplementari effettuati, fu in seguito ridotta in sede di conclusioni sulla scorta di una perizia giudiziaria a CHF 90'423.00 (sempre oltre interessi). I committenti convenuti si opposero alla domanda degli attori, proponendo loro un'azione riconvenzionale fondata sulla garanzia dovuta dell'appaltatore per i difetti dell'opera in data 10 luglio 2006. Presentarono le seguenti richieste, senza far valere interessi alcuni (act. TDM.II.4): I. SULLA PETIZIONE
3 / 28 1. La petizione 15.03.2006 dei signori X._____ e X.1_____ contro Y_____ e Y.1_____ è integralmente respinta. 2. È fatto ordine all'UEF di Lugano di cancellare i PE n.ri 1121825-01 e 1121825-02. (subordinatamente: I signori Y_____ e Y.1_____ sono autorizzati a far cancellare dall'UEF di Lugano i PE n.ri 1121825-01 e 1121825-02 3. Le tasse e spese di giustizia, stabilite in Fr. … … …, sono a carico degli attori, con obbligo di rifondere in solido ai signori Y_____ e Y.1_____ l'importo di Fr. 20'000.- + IVA a titolo di ripetibili. II. IN VIA RICONVENZIONALE 1. La domanda riconvenzionale del 10.07.2006 è accolta. § Di conseguenza i signori Y._____ sono autorizzati a far eseguire tutte le riparazioni e la completazione delle opere lacunose non fatte eseguire dai signori X._____ e X.1_____ per l'immobile part.694 RFD O.1_____ e unità PPP 24221 §§ I signori dai signori X._____ e X.1_____ sono condannati a pagare in soldi ai signori Y.1_____ e Y._____ l'importo di Fr. …. §§§ È accertata l'inesistenza di qualsiasi credito dei signori dai signori X._____ e X.1_____ nei confronti dei signori Y._____. §§§§ I signori X._____ e X.1_____ sono obbligati ad allestire o far allestire a loro spese ipiani di dettaglio dell'opera; rispettivamente (subordinatamente) a pagare un risarcimento per mancata esecuzione. 2. Protestate spese e ripetibili in Fr. 20'000.- + IVA In sede di conclusioni i convenuti e attori riconvenzionali quantificarono l'importo preteso a titolo di rifusione dei costi da loro già sopportati e di minor valore a CHF 35'642.00. D. Con decisione del 2 aprile 2014 (act. TDM.II.1) il Pretore del Distretto di Lugano statuì quanto segue: 1. La petizione è parzialmente accolta e di conseguenza: 1.1. Y._____ e Y.1_____ sono condannati a pagare in solido a X._____ e X.1_____ la somma di fr. 89'023.- più interessi al 6% dal 14 dicembre 2004 su fr. 82'000.- e dal 14 marzo 2006 su fr. 7023.-; 1.2. le opposizioni interposte dai convenuti ai PE n. 1121825-01 e 1121825- 02 dell'UE di Lugano sono rigettate in via definitiva per fr. 82'103.- più interessi al 6% dal 14 dicembre 2004 su fr. 82'000.- e dal 14 marzo 2006 su fr. 103.-.
4 / 28 2. La tassa di giustizia dell'azione principale in complessivi fr. 3'500.-, le relative spese in fr. 300.-, nonché 1/3 delle spese peritali, da anticipare come di rito, sono a carico degli attori in solido per 1/10 e a carico dei convenuti in solido per 9/10. Sempre con vincoli di solidarietà i convenuti verseranno agli attori fr. 9'000.- (più IVA) per ripetibili ridotte. 3. L'azione riconvenzionale è parzialmente accolta e di conseguenza: 3.1. X._____ e X.1_____ sono condannati a pagare in solido a Y._____ e Y.1_____ la somma di fr. 7'900.60; 3.2. X._____ e X.1_____ sono condannati ad allestire e consegnare a Y._____ e Y.1_____ i piani delle opere in scala 1:50 corretti e completi. 4. La tassa di giustizia dell'azione riconvenzionale in complessivi fr. 3'500.-, le relative spese in fr. 300.-, nonché 2/3 delle spese peritali, da anticipare come di rito, sono a carico degli attori riconvenzionali in solido per 11/12 e a carico dei convenuti riconvenzionali in solido per 1/12. Sempre con vincoli di solidarietà i primi verseranno ai secondi fr. 14'000.- (più IVA) per ripetibili ridotte. 5. Intimazione alle parti per il tramite dei rispettivi patrocinatori. Per quanto attiene all'importo di cui all'azione, il primo giudice si tenne pienamente alla perizia, riconoscendo un saldo scoperto sulla mercede di appalto di CHF 90'423.00. Questa somma fu ridotta tenendo conto di ulteriori "deduzioni contrattuali o giustificate" per complessivi CHF 1'400.00 ma senza prendere in considerazioni deduzioni per difetti. Il saldo riconosciuto ammontò perciò a CHF 89'023.00. Il primo giudice ponderò tuttavia più per esteso sulle rivendicazioni dei convenuti, Y._____ e Y.1_____, con il risultato che le loro pretese furono accolte unicamente nella misura in cui furono riconosciuti dei costi per ovviare ad alcuni difetti e il diritto a chiedere l'allestimento e la consegna di piani delle opere, per il resto invece furono respinte. I convenuti impugnarono la decisione mediante appello, chiedendo la reiezione integrale della petizione attorea e l'accoglimento integrale dell'azione riconvenzionale. E. Con decisione del 24 novembre 2015 (act. TDM.II.2; n. inc. 12.2014.86), comunicata il 30 novembre 2015, la seconda Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino giudicò quanto segue [evidenziamenti rimossi]: 1. L'appello 19 maggio 2014 di Y._____ e Y.1_____ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 2 aprile 2014 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, invariati gli altri dispositivi, è così riformata: 3.1 X._____ e X.1_____ sono condannati a pagare in solido a Y._____ e Y.1_____ la somma di fr. 17'330.60. 4. La tassa di giustizia dell'azione riconvenzionale in complessivi fr. 3'500.-, le relative spese in fr. 300.-, nonché 2/3 delle spese peritali, da anticipare come di rito, sono a carico degli attori riconvenzionali in solido per 10/12 e a carico dei convenuti riconvenzionali in solido per
5 / 28 2/12. Sempre con vincoli di solidarietà i primi verseranno ai secondi fr. 12'500.- (più IVA) per ripetibili ridotte. 2. Le spese processuali di appello di fr. 6'000.-, anticipate dagli appellanti per fr. 4'000.-, sono poste a loro carico, in solido, nella misura di 9/10 e sono poste a carico degli appellati, in solido, nella misura di 1/10. Gli appellanti sono inoltre tenuti a rifondere agli appellati fr. 4'400.- a titolo di ripetibili. 3. Notificazione: […] L'aumento in sede d'appello – in accoglienza solo parziale di tal mezzo d'impugnazione – dell'importo già riconosciuto in parziale accoglimento dell'azione riconvenzionale in prima istanza fu pronunciato a titolo di risarcimento danni per minor valore commerciale nella misura di CHF 9'430.00. Esso fu riconosciuto malgrado l'esecuzione degli interventi di riparazione dell'immobile. Y._____ e Y.1_____ impugnarono questa decisione con ricorso in materia civile al Tribunale federale in data 11 gennaio 2016 (n. inc. 4A_15/2016). Con decreto del 22 gennaio 2016, la Presidente della Corte adita ha negato l'effetto sospensivo al ricorso. F. Nel frattempo, in vista della continuazione delle esecuzioni n. 1121825-01 e 1121825-02 presso l'Ufficio esecuzioni di Lugano, X._____ e X.1_____ inoltrarono una richiesta di pignoramento all'Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione Maloja nei confronti degli acquirenti (esecuzioni n. _____ e _____; cfr. act. TDM.II.5), essendo questi apparentemente domiciliati ormai nel Comune di O.2_____ (art. 53 LEF e contrario). In data 3 marzo 2016 ottennero il pignoramento della particella n. 463 del registro fondiario di Arbedo-Castione di proprietà di Y._____ per un saldo di complessivi CHF 139'080.50 (=CHF 82'103.00 + CHF 55'853.85 di interessi + CHF 349.50 di spese di pignoramento + CHF 273.70 di altre spese + CHF 500.00 di spese d'incasso) a carico di Y._____ e di complessivi CHF 138'781.05 (=CHF 82'103.00 + CHF 55'853.85 di interessi + CHF 284.20 di spese di pignoramento + CHF 40.00 di altre spese + CHF 500.00 di spese d'incasso) a carico di Y.1_____ (act. TDM.II.6). G. Il 10 maggio 2016 Y._____ e Y.1_____ presentarono all'allora competente Tribunale distrettuale Maloja [dal 1° gennaio 2017 sostituito dal Tribunale regionale Maloja] un'istanza di annullamento giudiziale dell'esecuzione ai sensi dell'art. 85 LEF e in subordine giusta l'art. 85a LEF con domanda di sospensione provvisoria delle esecuzioni n. _____ e n. _____ (act. TDM.I.1; n. inc. 135-2016-166). Le richieste erano le seguenti [evidenziamenti rimossi]: I. In ordine 1.- L'istanza è accolta.
6 / 28 §.- Di conseguenza le esecuzioni no. _____ e no. _____ pendenti presso l'Ufficio di esecuzione e fallimenti della Regione Maloja nei confronti dei Signori Y._____ e Y.1_____, Via_____ 19, O.2_____ sono provvisoriamente sospese sino alla decisione di questo Lodevole Tribunale. 2.- Protestate tasse, spese e ripetibili. II. Nel merito 1.- L'istanza è accolta. §.- Di conseguenza è accertata l'inesistenza del credito preteso dai Signori X._____, Strada _____ 5, O.3_____ e X.1_____, _____, O.1_____ relativo alle esecuzioni no. _____ e no. _____ pendenti presso l'Ufficio di esecuzione e fallimenti della Regione Maloja nei confronti dei Signori Y._____ e Y.1_____, Via_____ 19, O.2_____, limitatamente agli importi di Fr. 17'330.60 (da dedurre dall'importo di Fr. 82'000.-- posto in esecuzione dai creditori prima di procedere al calcolo dei relativi interessi), Fr. 633.35, Fr. 1'098.78 e Fr. 600.--; il credito residuo risultante dalle esecuzioni no. _____ e no. _____ pendenti presso l'Ufficio di esecuzione e fallimenti della Regione Maloja a carico dei Signori Y._____ e Y.1_____, Via_____ 19, O.2_____ ammonta pertanto, al giorno 14 aprile 2016, a Fr. 106'477.78. §§.- E' quindi fatto ordine all'Ufficio di esecuzione e fallimenti della Regione Maloja di procedere all'annullamento parziale delle esecuzioni no. _____ e no. _____ pendenti a carico dei Signori Y._____ e Y.1_____, Via_____ 19, O.2_____, limitatamente agli importi di Fr. 17'330.60 (da dedurre dall'importo di Fr. 82'000.-- posto in esecuzione dai creditori prima di procedere al calcolo dei relativi interessi), Fr. 633.35, Fr. 1'097.30 e Fr. 600.-- e di conseguenza di procedere altresì alla modifica degli importi oggetto di pignoramento. 2.- Protestate tasse, spese e ripetibili. Quali prove richiamarono i documenti agli atti nonché l'intero incarto pendente al Tribunale federale 4A_15/2016. In motivazione fecero valere in sintesi che gli importi chiesti dagli esecutori sarebbero parzialmente estinti mediante compensazione. Concretamente si tratterebbe d'un lato dell'importo a loro aggiudicato in via riconvenzionale (CHF 17'330.60) – questo sarebbe compensato ab initio, cosicché gli esecutori non potrebbero far valere interessi su tale importo (andrebbero quindi ammessi solo interessi dal 14 dicembre 2004 su CHF 64'669.40 anziché su CHF 82'000.00) – e d'altro lato degli importi di spese giudiziarie di prima istanza (CHF 633.35 + CHF 1'098.77) e di seconda istanza (CHF 600.00) accollati agli esecutori ma anticipati dagli escussi nella procedura civile di riconoscimento del debito. H. X._____ e X.1_____ si opposero all'istanza con memoria del 10 giugno 2016 (act. TDM.I.2) con le seguenti richieste [evidenziamenti rimossi]: In via provvisoria 1. L'istanza è respinta.
7 / 28 Di conseguenza è respinta la richiesta 10 maggio 2016 degli istanti di sospendere provvisoriamente sino alla decisione di questo lodevole Tribunale le esecuzioni no. _____ e no. _____ pendenti presso l'Ufficio di esecuzione e fallimenti della Regione Maloja nei confronti dei Signori Y._____ e Y.1_____, Via_____ 19, O.2_____. 2. Protestate tasse, spese e ripetibili. In via principale 1. L'istanza 10 maggio 2016 dei signori Y._____ e Y.1_____, Via _____ 24, O.1_____, è irricevibile. 2. Tasse di giustizia e spese stabilite in CHF …………... sono poste a carico degli istanti con l'obbligo solidale di rifondere ai convenuti CHF 3'052.10 a titolo di ripetibili con riserva di adeguamento in corso di causa. In via subordinata 1. L'istanza 10 maggio 2016 dei signori Y._____ e Y.1_____, Via _____ 24, O.1_____, è respinta. 2. Tasse di giustizia e spese stabilite in CHF …………... sono poste a carico degli istanti con l'obbligo solidale di rifondere ai convenuti CHF 3'052.10 a titolo di ripetibili con riserva di adeguamento in corso di causa. A lor dire in particolare la richiesta di annullamento giusta l'art. 85a LEF sarebbe temeraria e andrebbe ritenuta inammissibile, o perlomeno respinta in ordine. Fecero osservare in motivazione della loro risposta che in casi in cui il creditore ha ottenuto il rigetto definitivo producendo una decisione giudiziaria quale titolo di rigetto, nella procedura ai sensi dell'art. 85a LEF il debitore potrebbe unicamente far valere delle obiezioni relative al giudizio stesso oppure dei nuovi fatti o mezzi di prova venutisi a creare soltanto dopo la crescita in giudicato della decisione. Nella fattispecie ciò non sarebbe stato fatto. Andrebbe ricordato nell'occorrenza dapprima che Y._____ e Y.1_____ hanno inoltrato un rimedio di diritto al Tribunale federale atto a ripristinare la decisione di rigetto dell'opposizione e quindi ad annullare le esecuzioni avviate nei loro confronti. Il Tribunale federale avrebbe però respinto un'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso in materia di diritto civile presentata dai ricorrenti, cosciente del fatto che X._____ e X.1_____ hanno chiesto il pignoramento. Vi sarebbe dunque ormai una decisione d'appello esecutiva che avrebbe già ampiamente vagliato e deciso la fattispecie che non potrebbe perciò più essere messa in discussione. Nel merito dell'istanza, X._____ e X.1_____ contestarono la presenza di una qualsivoglia (dichiarazione di) compensazione, controbattendo anzi che nemmeno in sede di appello – né tantomeno dinanzi alla massima Corte – sarebbe stata fatta valere la compensazione. Difatti Y._____ e Y.1_____ si sarebbero sempre limitati a richiedere la condanna di X._____ e X.1_____ a pagare loro un importo non determinato e l'accertamento dell'inesistenza di qualsiasi credito nei loro confronti. Il mero fatto che sarebbe stata riconosciuta parzialmente l'azione di condanna promossa in via riconvenzionale non significherebbe automaticamente che
8 / 28 l'importo sia stato messo correttamente in compensazione. Controparti si sarebbero infatti avvalse della compensazione soltanto ora, dinanzi al Tribunale distrettuale Maloja. Non avrebbero invece comprovato mediante documenti la presenza di un'asserita compensazione. Farebbe dunque naufragio pure l'istanza ai sensi dell'art. 85 LEF, mancando chiaramente prove liquide e fatti manifesti a sostegno della versione addotta da Y._____ e Y.1_____. Per quanto atterrebbe all'eccezione di compensazione la pretesa compensante parteciperebbe alla res iudicata della decisione pur non essendo confezionata nel dispositivo solo ed esclusivamente se figurerebbe nei considerandi e nel caso di accoglimento dell'eccezione. Nella fattispecie ciò non sarebbe il caso, la decisione d'appello ticinese non avendo nemmeno accennato all'asserita compensazione, cosa che però avrebbe sicuramente fatto, fosse la compensazione davvero stata un tema nella procedura. Aggiungasi ancora per abbondanza che per poterle compensare le pretese dovrebbero essere scadute e quindi esigibili, il che non sarebbe ancora stato il caso prima delle decisioni di merito. Del resto le pretese di cui alla decisione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino non potrebbero essere compensate nemmeno perché giusta l'art. 85 CO andrebbero prima pagati gli interessi. Una compensazione ab initio con il credito di X._____ e X.1_____ sarebbe così esclusa. Per finire non sarebbe mai stata mostrata l'intenzione di compensazione nemmeno per quanto concerne le spese di procedura e le ripetibili, cosicché pure questi importi non potrebbero essere considerati compensati. I. Il 24 giugno 2016 Y._____ e Y.1_____ presentarono una replica (act. TDM.I.3), riprendendo essenzialmente gli stessi identici argomenti già esposti nell'istanza. X._____ e X.1_____, a loro volta, duplicarono il 6 luglio 2016 (act. TDM.I.4), anche loro riproponendo gli stessi ragionamenti come nella risposta all'istanza. J. Con decisione del 2 agosto 2016, comunicata lo stesso giorno, il giudice unico del Tribunale distrettuale Maloja statuì quanto segue: 1. L'istanza è accolta e si constata che gli istanti hanno estinto il credito escusso di CHF 82'000.- nella misura di CHF 17'330.60 tramite compensazione. Le esecuzioni no. _____ e _____ come anche i relativi pignoramenti pendenti a carico degli istanti presso l'Ufficio di esecuzioni e fallimenti della Regione Maloja sono limitati ad un credito di CHF 64'669.40 (CHF 82'000.- ./. CHF 17'330.60), oltre ad interessi e altre spese. 2. I costi del procedimento di CHF 1'000.- sono accollati alle controparti. Questi sono compensati con l'acconto versato dagli istanti, ai quali è conferito il diritto di regresso nei confronti delle due controparti.
9 / 28 Le controparti sono condannate a versare in solido agli istanti CHF 2'000.- a titolo di ripetibili. 3. La decisione è impugnabile tramite appello (cfr. art. 308 segg. CPC). L'appello, scritto e motivato, deve essere proposto entro 10 giorni dalla notificazione della decisione. La decisione impugnata deve essere allegata all'appello (cfr. art. 311 e art. 314 cpv. 1 CPC in unione all'art. 7 LACPC). La decisione in materia di spese è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo (cfr. art. 110 in unione all'art. 319 segg. LPC [recte: CPC]). Il reclamo, scritto e motivato, dev'essere proposto al Tribunale cantonale dei Grigioni entro 10 giorni dalla notificazione. Al reclamo deve essere allegata la decisione impugnata (cfr. art. 321 cpv. 2 e 3 LPC [recte: CPC] in unione all'art. 7 LALPC [recte: LACPC]). Nel presente caso, il quale è regolato dalla procedura sommaria, non vale la sospensione dei termini (cfr. art. 145 cpv. 2 lit. b CPC). 4. (Comunicazioni). Nella breve motivazione della decisione il primo giudice ritenne che gli istanti avrebbero rivendicato di aver sollevato l'eccezione di compensazione, confermata dallo scritto del 22 marzo 2005, in ogni caso però avrebbero sollevato e illustrato l'eccezione di compensazione nella loro istanza del 10 maggio 2016. Considerò compensabili a vicenda "la mercede e l'importo della riduzione della stessa al momento della consegna dell'opera", cosicché l'istanza andrebbe accolta. Negò invece implicitamente la compensazione degli importi dovuti per le spese giudiziarie. In conclusione statuì che in seguito all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 85 LEF risulterebbe superfluo sospendere in modo provvisorio le esecuzioni e i pignoramenti ai sensi dell'art. 85a LEF, accollando spese e ripetibili alle controparti in base all'esito del procedimento. K. X._____ e X.1_____ hanno interposto reclamo al Tribunale cantonale in data 11 agosto 2016 (act. A.1), chiedendo: IN VIA PRINCIPALE 1. Il reclamo dei signori X._____, O.3_____, e X.1_____, O.1_____, è accolto. 1.1 Di conseguenza la decisione 2 agosto 2016 del Tribunale civile di prima istanza del Distretto di Maloja (no. proc. 135-2016-166) che accoglieva l'istanza 10 maggio 2016 dei signori Y.1_____, O.2_____, e Y._____, O.2_____, è annullata e così riformata: 1.1.1 L'istanza 10 maggio 2016 (no. proc. 135-2016-166) proposta dai signori Y.1_____, O.2_____, e Y._____, O.2_____, è respinta. 1.1.2 I costi del procedimento di prima istanza di CHF 1'000.00 sono accollati interamente ai signori Y.1_____, O.2_____, e Y._____, O.2_____, i quali sono inoltre condannati a versare in solido ai signori X._____, O.3_____, e X.1_____, O.1_____, CHF 2'000.00 a titolo di ripetibili.
10 / 28 2. Spese e tasse di giudizio della procedura di seconda istanza sono poste a carico dei signori Y.1_____, O.2_____, e Y._____, O.2_____, con l'obbligo di rifondere ai ricorrenti CHF 2'000.00 a titolo di ripetibile per la procedura di reclamo. IN VIA SUBORDINATA 1. Il reclamo dei signori X._____, O.3_____, e X.1_____, O.1_____, è accolto. 1.1 Di conseguenza la decisione 2 agosto 2016 del Tribunale civile di prima istanza del Distretto di Maloja (no. proc. 135-2016-166) che accoglieva l'istanza 10 maggio 2016 dei signori Y.1_____, O.2_____, e Y._____, O.2_____, è annullata. 1.1.1 La causa è rinviata al Tribunale distrettuale di Maloja per nuova decisione ai sensi dei considerandi. 1.1.2 I costi del procedimento di prima istanza di CHF 1'000.00 sono accollati interamente ai signori Y.1_____, O.2_____, e Y._____, O.2_____, i quali sono inoltre condannati a versare in solido ai signori X._____, O.3_____, e X.1_____, O.1_____, CHF 2'000.00 a titolo di ripetibili. 2. Spese e tasse di giudizio della procedura di seconda istanza sono poste a carico dei signori Y.1_____, O.2_____, e Y._____, O.2_____, con l'obbligo di rifondere ai ricorrenti CHF 2'000.00 a titolo di ripetibile per la procedura di reclamo. Nella motivazione del reclamo affermano innanzitutto che il mezzo d'impugnazione corretto è il reclamo anziché l'appello come indicato nella decisione impugnata. Sostengono nel merito poi che il primo giudice non si sia confrontato con le condizioni previste dall'art. 85 LEF, in particolare per quanto riguarda l'onere della prova. Egli avrebbe ritenuto a torto che lo scritto del 22 marzo 2005 costituisse una prova liquida, atta a dimostrare che gli escussi avrebbero compensato il loro credito con quello degli escutenti. Così si sarebbe sostituito a torto al giudice di merito, compensando le pretese delle parti in contrasto con le decisioni di fondo che avevano invece voluto contraddistinguere i due crediti. Riprendendo l'argomentazione esposta dinanzi al primo giudice ripetono che nelle decisioni di merito ticinesi non sarebbe nemmeno stata accennata una qualsivoglia compensazione. Difatti non sarebbe neanche mai stata proposta compensazione, bensì un'azione riconvenzionale che sarebbe un'azione a se stante. A titolo abbondanziale i reclamanti sostengono ancora che il momento di estinzione delle rispettive pretese sarebbe quello in cui esse diventano vicendevolmente compensabili, ovvero in cui la pretesa della parte che si avvale della compensazione è scaduta ed esigibile, in casu successivamente alle decisioni ticinesi. Gli escussi avrebbero del resto dichiarato di voler compensare la prima volta con l'istanza del 10 maggio 2016. Anche volendo ammettere la compensazione, essa andrebbe quindi al
11 / 28 limite a decurtare l'importo totale comprensivo di interessi e non il credito di CHF 82'000.00 ab initio. L. Il 15 agosto 2016 la presidente della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti ha trasmesso il reclamo per osservazioni alle controparti (act. D.1), chiedendo ai reclamanti un anticipo delle spese di CHF 500.00 (act. D.2). M. Con risposta del 22 agosto 2016 Y._____ e Y.1_____ hanno proposto la reiezione integrale del reclamo con protesta di spese e ripetibili (act. A.2). Tale risposta è stata trasmessa per conoscenza ai reclamanti il 25 agosto 2016 (act. D.4). Nella risposta i resistenti affermano in motivazione nuovamente di aver, con il rifiuto di procedere al saldo finale inizialmente convenuto per i lavori commissionati a causa di numerosi difetti dell'opera realizzata, sollevato un'eccezione di compensazione. Questa sarebbe unicamente ribadita nell'ambito della presente procedura. Concedono espressamente "che la questione legata alla compensazione dei crediti in esame non è stata oggetto di discussione" né nelle procedure ticinesi né nell'ambito del ricorso al Tribunale federale e che la problematica sarebbe "emersa unicamente in seguito agli atti esecutivi fatti spiccare […] dopo l'emanazione della sentenza del 24 novembre 2015". Precisano che il primo giudice non si sarebbe basato sullo scritto del 22 marzo 2005, bensì avrebbe considerato che gli istanti avrebbero in ogni caso sollevato e illustrato l'eccezione di compensazione nella loro istanza del 10 maggio 2016. Tuttavia procedono scrivendo che l'eccezione di compensazione sarebbe confermata dallo scritto del 22 marzo 2015 [recte: 2005], dalla petizione del 14 marzo 2006 e dalla risposta con domanda riconvenzionale. Nell'istanza del 10 maggio 2016 avrebbero solo ripetuto di voler compensare. Per questi motivi la decisione di primo grado sarebbe corretta e andrebbe confermata. N. Il 6 marzo 2017 i reclamanti hanno inoltrato la decisione del Tribunale federale 4A_15/2016 del 1° marzo 2017 senza la motivazione (act. A.3 e B.2), poi il 24 marzo 2017 quella con la motivazione integrale (act. A.4 e B.3). Entrambi i documenti sono stati trasmessi, unitamente agli scritti dei reclamanti, alle controparti per conoscenza (act. D.6 e D.7). Con detta decisione il Tribunale federale ha respinto il ricorso in materia civile inoltrato dai qui resistenti, confermando pienamente la decisione del 24 novembre 2015 della seconda Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. O. In data 2 maggio 2017 i reclamanti hanno presentato un'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo in via superprovvisionale e cautelare (act. A.5). La domanda è stata trasmessa alle controparti con decreto del 4 maggio 2017 (act. D.8), nel quale è stato conferito in via superprovvisionale l'effetto sospensivo. Le
12 / 28 controparti hanno inoltrato le loro osservazioni il 12 maggio 2017 (act. A.6), proponendo la reiezione dell'istanza. Con decreto del 24 maggio 2017 la presidente della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti ha accolto l'istanza e ha conferito definitivamente l'effetto sospensivo al reclamo nel senso dei considerandi (act. F.1). P. Sulle ulteriori argomentazioni delle parti si tornerà – per quanto utile ai fini del giudizio – nelle considerazioni di merito che seguono. II. Considerandi 1. Di principio le decisioni dei tribunali distrettuali [dal 1° gennaio 2017 sostituiti dai tribunali regionali] quali giurisdizioni di prima istanza in materie civili sono impugnabili mediante appello (art. 308 CPC), se il valore litigioso è di almeno CHF 10'000.00. L'appello è tuttavia improponibile in pratiche di annullamento o sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 85 LEF (art. 309 lett. b n. 4 CPC), senza riguardo al valore litigioso. In tali casi può perciò unicamente essere presentato reclamo (art. 319 lett. a CPC). Nel caso qui in giudizio, nell'indicazione dei mezzi d'impugnazione l'autorità precedente ha considerato ammissibile l'appello, i ricorrenti hanno invece presentato reclamo. Va innanzitutto verificato di che tipo di decisione si tratti e quale mezzo d'impugnazione sia dato nell'occorrenza. 1.1. Il primo giudice ha ritenuto fondata l'istanza ai sensi dell'art. 85 LEF e l'ha accolta. Egli ha quindi reputato superfluo chinarsi anche sull'azione giusta l'art. 85a LEF e sospendere in modo provvisorio le esecuzioni e i pignoramenti in base a quella norma. È dunque chiaro che la decisione impugnata fonda esclusivamente sull'art. 85 LEF. Di conseguenza è ugualmente palese che non è proponibile l'appello, bensì soltanto il reclamo, come sostengono giustamente i reclamanti. Ne segue pure che la presente decisione è necessariamente limitata alle questioni di cui all'art. 85 LEF e non può trattare (anche) l'azione giusta l'art. 85a LEF. 1.2. Diversa sarebbe stata la risposta se il giudice di prime cure avesse deciso sull'azione di cui all'art. 85a LEF. Secondo la dottrina e la giurisprudenza, difatti, una simile decisione sarebbe stata appellabile (cfr. JÜRGEN BRÖNNIMANN, in Kurzkommentar SchKG, 2a ed., Basilea 2014, n. 27 ad art. 85a LEF; HELEN RENGGLI, in KURT BOESCH ET AL. [ed.], Klagen und Rechtsbehelfe im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, Basilea 2018, n. 5.260 segg.; cfr. anche la decisione della seconda Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino 12.2011.111 del 4 ottobre 2011 consid. 2). Va tuttavia precisato che sulla domanda di annullamento dell'esecuzione (art. 85a cpv. 3 LEF) non sarebbe stato possibile statuire in
13 / 28 composizione monocratica. Non applicandosi la procedura sommaria e il valore litigioso essendo di CHF 17'330.60, cioè superiore a CHF 5'000.00, la decisione avrebbe competuto al collegio (art. 4 cpv. 1 e contrario e art. 5 della Legge d'applicazione del Codice di diritto processuale civile svizzero del 16 giugno 2010 [LACPC; CSC 320.100]) in procedura semplificata (art. 243 cpv. 1 CPC). Il giudice unico avrebbe potuto decidere al massimo una sospensione provvisoria dell'esecuzione (art. 85a cpv. 2 LEF) – nel senso di un provvedimento cautelare fino alla decisione finale sull'azione di accertamento negativo – il che tuttavia nella fattispecie non è successo. 1.3. In tal senso l'indicazione dei rimedi giuridici data dall'allora Tribunale distrettuale Maloja [dal 1° gennaio 2017 sostituito dal Tribunale regionale Maloja] è considerata inesatta. I reclamanti avendo loro stessi notato l'inesattezza e presentato giustamente reclamo anziché appello, non si pongono problemi nell'occorrenza. Il reclamo è tempestivo e debitamente motivato, cosicché il Tribunale cantonale dei Grigioni può di principio entrare nel merito dello stesso, purché i reclamanti dimostrino di disporre di un interesse degno di protezione (vedi consid. 2 infra). Competente all'interno del Tribunale cantonale quale autorità giudiziaria superiore (art. 7 cpv. 1 LACPC) è in questo caso la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (art. 8 cpv. 2 dell'Ordinanza sull'organizzazione del Tribunale cantonale del 14 dicembre 2010 [Ordinanza sul Tribunale cantonale, OOTC; CSC 173.100] in unione con l'art. 251 lett. c CPC). 2. Dapprima va analizzato se i reclamanti hanno un interesse degno di protezione all'annullamento della decisione di prima istanza (vedi FRANCESCO TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pagg. 1344 ad oss. artt. 308-334 CPC), poiché di primo acchito nella presente vertenza ciò non pare essere del tutto palese. Riassumendo brevemente la situazione giuridica, i reclamanti hanno ottenuto il rigetto dell'opposizione per l'importo di CHF 82'103.00 più interessi al 6% dal 14 dicembre 2004 su CHF 82'000.00 e dal 14 marzo 2006 su CHF 103.00; i resistenti hanno a loro volta ottenuto la condanna dei reclamanti al pagamento di CHF 17'330.60 senza interessi. Con la loro istanza del 10 maggio 2016 i resistenti fanno valere la compensazione. Volendo accogliere quell'istanza, come ha deciso il primo giudice, ciò significherebbe non solo che dai CHF 82'103.00 andrebbero sottratti i CHF 17'330.60, cosicché il relativo credito dei reclamanti verrebbe estinto, il che a prima vista potrebbe essere nel loro interesse, ma anche che i resistenti non sarebbero più obbligati a pagare gli interessi su tale differenza di CHF 17'330.60, i quali interessi superano ormai già da soli i CHF 10'000.00. Sapendo poi, in pura abbondanza, che i resistenti hanno nel
14 / 28 frattempo saldato l'importo non contestato di CHF 64'772.40 oltre interessi, ne risulta anche che se dovesse essere mantenuta la decisione di prima istanza, l'esecuzione andrebbe annullata completamente e i reclamanti perderebbero pure la copertura del loro credito residuo attualmente garantita dal pignoramento ancora in vigore. In tal senso – come già esaminato anche nel decreto sull'effetto sospensivo del 18 maggio 2017, comunicato il 24 maggio 2017 (act. F.1) – i reclamanti hanno senz'altro un interesse degno di protezione a ricorrere sufficiente. Si può perciò entrare nel merito del loro reclamo. 3. In procedura di reclamo ai sensi degli artt. 319 segg. CPC, giusta l'art. 320 CPC l'erronea applicazione del diritto può essere esaminata senza limiti da parte dell'autorità di reclamo (lett. a), mentre invece l'accertamento dei fatti può esserlo soltanto se è manifestamente errato ovvero contrario rispetto agli atti di causa (lett. b), sia la contrarietà dovuta ad arbitrio, a svista o a qualsiasi altra ragione ipotizzabile (cfr. anche l'art. 105 LTF; vedi inoltre FRANCESCO TREZZINI, op. cit., pagg. 1408 segg. ad art. 320 CPC). Fatte salve speciali disposizioni di legge qui non rilevanti, non sono ammesse né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). Con questo si pone la domanda a sapere se può essere ammessa la sentenza del Tribunale federale 4A_15/2016 del 1° marzo 2017 (act. B.2 e B.3). La questione può tuttavia rimanere irrisolta, poiché, come sarà dimostrato, il documento non cambierebbe nulla all'esito della procedura di reclamo. La stessa cosa vale per gli altri allegati delle parti, nella misura in cui costituiscono prove o fatti nuovi. Ne segue qui che la Camera decide in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore. Essa esamina inoltre solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo che discendono dall'art. 321 cpv. 1 CPC imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, con riferimento ai documenti agli atti, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti. 4. L'unica questione che ancora si pone, dopo anni di disputa, e che qui ci occupa è quella a sapere se dopo l'avvenuto pignoramento per un credito aggiudicato in una procedura giudiziaria su azione di riconoscimento del debito con rigetto definitivo dell'opposizione sia ancora possibile avanzare l'eccezione – o meglio: l'obiezione – di compensazione con un controcredito che sarebbe già stato compensabile nella procedura giudiziaria precedente e, in base a ciò, chiedere l'annullamento o la sospensione dell'esecuzione ai sensi degli artt. 85 o 85a LEF. Innanzitutto vanno dunque distinte le due azioni previste dalla LEF che hanno sì certe comunanze, ma anche diverse differenze.
15 / 28 4.1. Giusta l'art. 85 LEF – relativo alla procedura sommaria – se l'escusso prova per mezzo di documenti che il debito con i relativi interessi e con le spese è stato estinto o che gli è stata concessa una dilazione, può ottenere in ogni tempo dal tribunale del luogo dell'esecuzione nel primo caso l'annullamento, e nel secondo la sospensione dell'esecuzione. Ai sensi dell'art. 85a LEF – relativo alla procedura ordinaria e alla procedura semplificata – l'escusso può domandare in ogni tempo al tribunale del luogo dell'esecuzione l'accertamento dell'inesistenza del debito, della sua estinzione o della concessione di una dilazione (cpv. 1). Il tribunale pronuncia la sospensione provvisoria nel senso di un provvedimento cautelare se, dopo aver sentito le parti ed esaminato i documenti prodotti, ritiene che la domanda sia molto verosimilmente fondata (cpv. 2). Se l'azione è ammessa, il tribunale, secondo il caso, annulla o sospende l'esecuzione (cpv. 3). L'azione ai sensi dell'art. 85a LEF è stata introdotta con la revisione della LEF entrata in vigore nel 1997 quale complemento all'azione giusta l'art. 85 LEF nella procedura sommaria. In sintesi, l'idea di entrambe le azioni è quella di dare uno strumento d'emergenza al debitore che si sente escusso a torto. Hanno in comune l'effetto nella procedura d'esecuzione, ossia l'annullamento o la sospensione dell'esecuzione. Inoltre l'oggetto dell'azione è sostanzialmente identico, cioè la richiesta di costatare che un debito non esista o non esista più o sia dilatato, anche se nella procedura giusta l'art. 85 LEF quel punto è deciso solo in via pregiudiziale. Vi sono tuttavia delle differenze sostanziali fra questi due tipi di domande giudiziali, in particolare di natura processuale. 4.2. Secondo la giurisprudenza della massima Corte elvetica, l'azione giusta l'art. 85 LEF produce esclusivamente effetti di natura esecutiva e non ha forza di cosa giudicata materiale in merito al sussistere del credito posto in esecuzione. Applicandosi la procedura sommaria (vedi il titolo marginale), è esatta una prova strettamente documentale (art. 254 cpv. 1 CPC; vedi anche la DTF 125 III 149 consid. 2.b.aa con altri rinvii). A differenza di tutto ciò, l'azione ai sensi dell'art. 85a LEF è di duplice natura. D'un lato produce anch'essa effetti di diritto esecutivo; d'altro lato però costituisce anche un'azione di accertamento, nella quale è deciso con piena cognizione anche sulla fondatezza materiale della pretesa o la dilazione della stessa (DTF 140 III 41 consid. 3.2.3). Essa è svolta in procedura ordinaria (o semplificata) e perciò senza restrizione dei mezzi probatori alla sola prova documentale, applicandosi il regime più generoso di cui all'art. 168 cpv. 1 CPC. Entrambe le azioni presuppongono che sia (ancora) in corso una procedura d'esecuzione. Le due azioni vanno perciò introdotte al più tardi prima della ripartizione del ricavo rispettivamente della dichiarazione di fallimento (DTF 125 III 149 consid. 2.c; cfr. JÜRGEN BRÖNNIMANN, op. cit., n. 6 ad art. 85 LEF e n. 6 ad art. 85a LEF). Al contrario dell'azione ai sensi dell'art. 85 LEF, però, secondo la giurisprudenza fondata con la
16 / 28 DTF 125 III 149, criticata da una parte della dottrina ma confermata a più riprese dalla massima Corte (da ultimo nella DTF 141 III 68 consid. 2.6.1.2 con rinvio al Messaggio del Consiglio federale, FF 1991 III 1 pag. 6; per la dottrina vedi in particolare CARL JAEGER/HANS ULRICH WALDER/THOMAS M. KULL/MARTIN KOTTMANN, in Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. 1 [Art. 1-158], 4a ed., Zurigo 1997, n. 7 ad art. 85a LEF), l'azione giusta l'art. 85a LEF è ammissibile soltanto se il precetto esecutivo è cresciuto in giudicato causa il rigetto definitivo, il ritiro incondizionato, o la tardività dell'opposizione. Ciò poiché si ritiene che l'azione giusta l'art. 85a LEF sia un mero ripiego ("Notbehelf"), considerandola inammissibile quando il debitore ha interposto tempestivamente opposizione al precetto esecutivo e quando il rigetto non è (ancora) stato concesso, mancando in tal caso l'interesse giuridico (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC). In questo senso la formula "in ogni tempo" va interpretata restrittivamente per tale azione. Trattandosi infine di un'azione di accertamento, un ulteriore presupposto dell'azione di cui all'art. 85a LEF è necessariamente anche che l'assenza di litispendenza altrove (art. 59 cpv. 2 lett. d CPC) e che la cosa non sia già stata giudicata in via definitiva, cioè che non si tratti di una res iudicata (art. 59 cpv. 2 lett. e CPC). L'azione di cui all'art. 85 LEF, invece, secondo la giurisprudenza è ammessa anche prima che il precetto esecutivo cresca in giudicato e – in estensione del testo legale – si considera che il debitore escusso debba anche poter addurre la prova dell'inesistenza del credito posto in esecuzione (DTF 140 III 41 consid. 3.3.1). Nel caso in cui non dovesse essergli possibile provare l'estinzione o l'inesistenza del credito mediante documenti e il precetto esecutivo sia ancora inibito dall'opposizione interposta, rendendo inammissibile l'azione di cui all'art. 85a LEF, può unicamente ancora intentare un'azione generale di accertamento negativo (DTF 141 III 68 consid. 2.6.1.2). Per l'azione dell'art. 85 LEF, la situazione giuridica materiale deve essere manifesta e chiara. I presupposti della prova documentale sono inoltre identici a quelli fissati dalla giurisprudenza per l'art. 81 cpv. 1 LEF (DTF 140 III 41 consid. 3.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_674/2012 consid. 2.1). Per finire sia menzionato – proprio per il caso che qui ci occupa – che è ammissibile anche un'azione di annullamento parziale, cioè è possibile addurre l'estinzione solo parziale del credito in esecuzione (vedi fra tanti BERNHARD BODMER/JAN BANGERT, in Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, Art. 1-158 SchKG, 2a ed., Basilea 2010, n. 27 ad art. 85 LEF). Tuttavia l'azione sarà intesa nel senso che se va accolta, il giudice costata l'estinzione di una parte del credito posto in esecuzione in modo vincolante per l'esecuzione in corso rispettivamente per l'ufficiale di esecuzione. I diritti di pignoramento già ottenuti dal creditore escutente non sono toccati da questa circostanza se non nella misura che per i seguenti atti esecutivi dovrà esser tenuto conto della riduzione del credito (cfr. CARL JAEGER/HANS ULRICH WALDER/THOMAS M.
17 / 28 KULL/MARTIN KOTTMANN, op. cit., n. 13 ad art. 85 LEF; DANIEL STAEHELIN, in Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs – Ergänzungsband zur 2. Auflage, Basilea 2017, n. 32 ad art. 85 LEF). 4.3. Nella fattispecie innanzitutto gli istanti debitori avevano fatto tempestivamente opposizione ai precetti esecutivi già nel 2004 (vedi B. supra). L'opposizione è stata rigettata definitivamente prima dal Pretore del Distretto di Lugano il 2 aprile 2014 e poi dalla seconda Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino il 24 novembre 2015, nell'ambito di una procedura d'azione di riconoscimento del debito (art. 79 LEF) promossa dai creditori. Siccome il Tribunale federale ha negato il conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso, i creditori hanno potuto chiedere la continuazione dell'esecuzione già in base alla decisione d'appello. L'esecuzione ha perciò preso il suo corso, senza però esser giunta a completa conclusione. Sotto quest'ottica era dunque ammesso presentare un'azione giusta l'art. 85 LEF. Può inoltre rimanere irrisolta la questione a sapere se allora sarebbe stato possibile anche già entrare nel merito di una petizione di cui all'art. 85a LEF oppure se quest'ultima sarebbe ancora stata inammissibile finché era pendente la procedura dinanzi al Tribunale federale e la continuazione dell'esecuzione avrebbe potuto essere impedita mediante un rispettivo decreto del Tribunale federale (art. 103 seg. LTF; cfr. in merito DANIEL STAEHELIN, in Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, Art. 1-158 SchKG, 2a ed., Basilea 2010, n. 8b ad art. 80 LEF, nonché BERNHARD BODMER/JAN BANGERT, op. cit., n. 11 ad art. 85a LEF). Oggetto del reclamo qui in giudizio – come spiegato sopra – è unicamente la decisione sulla richiesta ai sensi dell'art. 85 LEF. Qualora questa Corte dovesse annullare la decisione qui impugnata, l'autorità di prima istanza dovrebbe chinarsi per la prima volta sulla petizione di cui all'art. 85a LEF, dovendo in tal caso tener conto anche dell'ormai intervenuta reiezione del ricorso da parte del Tribunale federale. Di conseguenza nel momento in cui andrebbe preso il nuovo giudizio l'interesse dell'azione di accertamento andrebbe senz'altro confermato. 4.4. Se, come descritto, l'azione di cui all'art. 85 LEF era di principio ammissibile, va stabilito quale sia il rapporto fra detta azione e la decisione di riconoscimento precedente. Sotto l'ottica della protezione del debitore da esecuzioni ingiustificate, il campo d'applicazione dell'art. 85 LEF comprende d'un canto i casi in cui l'escusso ha trascurato di fare opposizione contro il precetto e non sono dati i presupposti per una restituzione del termine di opposizione. Ci si può però anche prevalere dell'art. 85 LEF quando l'opposizione è stata eliminata mediante rigetto (art. 80 segg. LEF) o sentenza civile giusta l'art. 79 LEF, e ciò anche se il debitore escusso non ha fatto valere l'eccezione di estinzione o dilazione nella procedura di rigetto o è rimasto
18 / 28 soccombente poiché non l'ha provata sufficientemente. Se è stato concesso il rigetto definitivo, è tuttavia ammissibile appellarsi all'estinzione o alla dilazione soltanto se esse sono intervenute dopo l'ultimo momento in cui era ancora possibile esporre i fatti nella procedura di merito. In altre parole, qualora il sussistere di un debito sia già stato accertato in una procedura di merito e in base a ciò sia stato concesso il rigetto dell'opposizione, in una procedura ai sensi dell'art. 85 LEF il debitore escusso può prevalersi dell'estinzione o della dilazione soltanto nella misura in cui si tratti di fatti nuovi che si sono verificati dopo la chiusura della procedura di merito, rispettivamente la chiusura dello scambio di scritti (cfr. CARL JAEGER/HANS ULRICH WALDER/THOMAS M. KULL/MARTIN KOTTMANN, op. cit., n. 11 ad art. 85 LEF; BERNHARD BODMER/JAN BANGERT, op. cit., n. 4 ad art. 85 LEF). Questa limitazione è una delle conseguenze che derivano dal fatto che va tenuto conto della forza di cosa giudicata della sentenza emessa nella procedura di merito anche in una procedura successiva ai sensi dell'art. 85 LEF. In questo punto lo strumento di cui all'art. 85 LEF non differisce dunque dall'azione giusta l'art. 85a LEF. Per quanto attiene a quest'ultima, in dottrina e giurisprudenza è riconosciuto che in casi in cui il debito posto in esecuzione è già stato oggetto di un'azione di riconoscimento del debito (art. 79 LEF) o di un'altra procedura di merito, l'azione giusta l'art. 85a LEF è ammissibile soltanto se il debitore escusso fa valere dei veri nova, cioè dei fatti nuovi venuti in essere solo dopo la crescita in giudicato della decisione, oppure invoca eccezioni o obiezioni risultanti dalla decisione stessa, ad esempio in caso di una condanna a una prestazione con adempimento simultaneo o una prestazione condizionale (cfr. JOLANTA KREN KOSTKIEWICZ, in SchKG Kommentar, 19a ed., Zurigo 2016, n. 4 ad art. 85a LEF; JÜRGEN BRÖNNIMANN, op. cit., n. 10 ad art. 85a LEF; BERNHARD BODMER/JAN BANGERT, op. cit., n. 11a ad art. 85a LEF; KURT AMONN/FRIDOLIN WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed., Berna 2013, §20 n. 19 seg.; Luca Tenchio, LUCA TENCHIO, Feststellungsklagen und Feststellungsprozess nach Art. 85a SchKG, Zurigo 1999, pagg. 82 segg.; sentenza del Tribunale federale 5A_424/2015 del 27 aprile 2016 consid. 4.2, con rinvio fra l'altro alla sentenza 5C.234/2000 del 22 febbraio 2001 consid. 2.b). La stessa cosa deve valere per una petizione ai sensi dell'art. 85 LEF, poiché la protezione concessa al debitore da questo rimedio giuridico non può andare oltre quella dell'art. 85a LEF. Difatti né l'art. 85 LEF né l'art. 85a LEF aprono al debitore la via di revisione o di riesame di una sentenza passata in giudicato (PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4a ed., Basilea 2005, n. 872 con rinvio a RJN 1998 pagg. 328 segg.). 4.5. Le limitazioni derivanti dalla procedura di merito precedente devono essere rispettate anche nel caso di specie. È vero che i resistenti hanno impugnato la sentenza d'appello della Corte ticinese al Tribunale federale e che la causa era
19 / 28 pendente alla massima Corte al momento della decisione qui impugnata. Tuttavia il ricorso in materia civile di regola non ha effetto sospensivo (art. 103 cpv. 1 LTF). Qualora – come nell'occorrenza – esso non è diretto contro una sentenza costitutiva (art. 103 cpv. 2 lett. a LTF) e la giudice istruttrice non decide altrimenti (art. 103 cpv. 3 LTF), la crescita in giudicato formale non è inibita dal ricorso (cfr. la sentenza del Tribunale federale 5A_866/2012 del 1° febbraio 2013 consid. 4.1; similmente si esprime anche LORENZ DROESE, Res iudicata ius facit, Berna 2015, pagg. 131 seg. e 140 segg.). Al più tardi con la reiezione della domanda di effetto sospensivo la sentenza ticinese è dunque formalmente cresciuta in giudicato, e ciò a prescindere dalla possibilità che il Tribunale federale la possa ancora annullare o modificare. Con la crescita in giudicato formale è intervenuta pure la forza di cosa giudicata materiale (cfr. ALEXANDER ZÜRCHER, in SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [a cura di], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, n. 39 ad art. 59 CPC con numerosi altri rinvii). Già durante la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale federale dunque la sentenza ticinese era vincolante per ogni successiva procedura tra le stesse parti. Un nuovo esame dello stesso oggetto litigioso era perciò escluso non solo dalla litispendenza altrove (art. 59 cpv. 2 lett. d CPC), ma anche già dalla regiudicata ai sensi dell'art. 59 cpv. 2 lett. e CPC (cfr. ALEXANDER ZÜRCHER, op. cit., n. 35 ad art. 59 CPC). Inoltre, in base all'effetto vincolante della sentenza passata in giudicato non si poteva più discostarsi, nemmeno in via pregiudiziale, dalla valutazione effettuata nel procedimento precedente. Nell'ambito delle procedure introdotte posteriormente giusta gli artt. 85 e 85a LEF, un'eventuale estinzione del credito aggiudicato nella procedura ticinese poteva perciò essere presa in considerazione soltanto ancora nella misura in cui essa si basava su ed era motivata con dei fatti sorti successivamente e, temporalmente parlando, non più compresi dalla regiudicata. 5. L'azione di cui all'art. 85 LEF permette dunque all'escusso di far annullare o sospendere l'esecuzione se prova che il debito è stato estinto o che gli è stata concessa una dilazione. Nell'occorrenza è in discussione unicamente l'estinzione, poiché nessuna delle parti fa valere una dilazione. Tra i possibili motivi di estinzione di debiti rientrano innanzitutto il pagamento e la compensazione. Visti gli argomenti addotti, si impone un'analisi approfondita di quest'ultimo istituto giuridico e della sua applicazione nelle procedure della LEF, in particolare in merito alla perenzione del diritto a farvi appello. 5.1. Giusta l'art. 120 cpv. 1 CO quando due persone sono debitrici l'una verso l'altra di somme di denaro o di altre prestazioni della stessa specie, ciascuna di esse può compensare il proprio debito con il proprio credito, purché i due crediti siano
20 / 28 scaduti. Tuttavia vi è compensazione soltanto quando il debitore manifesta al creditore la sua intenzione di usare del diritto di opporla (art. 124 cpv. 1 CO). I due crediti si riterranno allora reciprocamente estinti, per le quantità corrispondenti, al momento stesso in cui divennero a vicenda compensabili (art. 124 cpv. 2 CO), cioè ab initio e, semmai, retroattivamente, con ripercussioni pure sugli interessi dovuti (cfr. sentenze del Tribunale federale 4A_17/2013 del 13 maggio 2013 consid. 3 e 4A_27/2012 del 16 luglio 2012 consid. 5.4). È dunque possibile dichiarare la compensazione mesi o addirittura anni dopo che i due crediti abbiano cominciato a trovarsi in una situazione di compensabilità ("Verrechnungslage"). Va difatti distinto fra l'obiezione – e non "l'eccezione" – di compensazione all'interno di una procedura e la dichiarazione di compensazione ai sensi di detta norma (vedi per più dettagli la sentenza del Tribunale federale 5A_748/2015 del 3 agosto 2016 consid. 3.4; cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 4A_549/2010 consid. 3.3). Mentre l'obiezione segue le regole del diritto processuale, la dichiarazione di compensazione costituisce una manifestazione di volontà unilaterale soggetta a ricezione (vedi le sentenze già menzionate; per la dottrina fra tanti CORINNE ZELLWEGER-GUTKNECHT, in Berner Kommentar, vol. VI/1/7/2, Verrechnung – Art. 120-126 OR, Berna 2012, n. 4 segg. ad art. 124 CO con diversi rinvii). Essa può anche avvenire in via concludente, purché emerga in modo chiaro e univoco la volontà di compensare (DTF 63 II 133 consid. 2.b; cfr. però anche la DTF 35 I 487). Al contrario della giurisprudenza ormai antica della DTF 59 II 382, in cui il Tribunale federale ritenne che la dichiarazione di compensazione sarebbe (implicitamente) contenuta nell'azione in via riconvenzionale (nello stesso senso anche la prassi del Tribunale cantonale in PTC 1970 n. 21 e PTC 1985 n. 11), oggi la dottrina maggioritaria considera che il giudice debba sì verificare se il convenuto che presenta un'azione riconvenzionale volesse pronunciare anche la compensazione, però che in caso di dubbio il giudice non possa concludere senz'altro che ciò sia il caso (CORINNE ZELLWEGER-GUTKNECHT, op. cit., n. 21 ad art. 124 CO; PASCAL SCHMID, Die Verrechnung vor staatlichen Gerichten, in Jusletter 15 settembre 2008, n. 26), altrimenti agirebbe ultra petita partium (PASCAL PICHONNAZ, La compensation – Analyse historique et comparative des modes de compenser non conventionnels, in Travaux de la Faculté de droit de l'Université de Fribourg n. 208, Friborgo 2001, pag. 611 n. 2034 seg.). 5.2.1. Per prassi, il debitore che rivendica l'estinzione del debito per compensazione in una procedura ai sensi dell'art. 85 LEF – come d'altronde pure in una procedura di rigetto definitivo dell'opposizione – deve comprovare tramite prova documentale l'esistenza e l'ammontare del credito compensante nonché l'attuazione della compensazione (cfr. JÜRGEN BRÖNNIMANN, op. cit., n. 9 ad art. 85 LEF). Non basta la mera verosimiglianza (JOLANTA KREN KOSTKIEWICZ, op. cit., n. 5 ad art. 85 LEF). Ogni
21 / 28 contestazione di una certa serietà da parte del creditore nei confronti del credito compensante deve perciò portare alla reiezione dell'azione ai sensi dell'art. 85 LEF (HANS PETER WEINBERG, Richterliche Aufhebung oder Einstellung der Betreibung im Verfahren nach Art. 85 SchKG, Zurigo 1990, pag. 70; BERNHARD BODMER/JAN BAN- GERT, op. cit., n. 20 ad art. 85 LEF). In procedura di rigetto definitivo dell'opposizione, il credito compensante deve basarsi su una decisione esecutiva di un tribunale o di un'autorità amministrativa ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 LEF o su un riconoscimento incondizionato di debito che autorizzerebbe almeno al rigetto provvisorio (vedi la sentenza del Tribunale federale 5D_72/2015 del 13 agosto 2015 consid. 4.1 che conferma la DTF 115 III 97 consid. 4). Secondo dottrina e giurisprudenza ciò vale anche per l'azione dell'art. 85 LEF, la nozione di prova documentale e le esigenze riguardanti il grado della prova essendo identiche a quelle di cui all'art. 81 cpv. 1 LEF (DTF 140 III 41 consid. 3.3.2 segg.; per la dottrina vedi fra tanti BERNHARD BODMER/JAN BANGERT, op. cit., n. 16 e 20 ad art. 85 LEF che rinviano al commento dell'art. 81 LEF nella stessa opera da parte di DANIEL STAEHELIN; CARL JAEGER/HANS ULRICH WALDER/THOMAS M. KULL/MARTIN KOTTMANN, op. cit., n. 5 ad art. 85 LEF con rinvio al commento dell'art. 81 LEF nella stessa opera da parte dei medesimi autori). 5.2.2. La giurisprudenza e la dottrina maggioritaria sono inoltre in sintonia pure nel sostenere che se vi era una situazione di compensabilità, cioè se i due crediti erano vicendevolmente compensabili, e l'escusso poteva far valere la compensazione già nella procedura di merito – a prescindere dal fatto se allora l'abbia fatta valere o meno –, non può più farla valere nella procedura di rigetto (definitivo). Ciò poiché si ritiene che gli sarebbe stato possibile invocare la compensazione prima "dell'emanazione della decisione" – rispettivamente entro l'ultimo momento in cui era ancora ammissibile proporre dei nova nella procedura di merito (determinante è dunque se era ancora possibile far valere l'estinzione nella procedura che ha portato al titolo di rigetto; cfr. a proposito le sentenze del Tribunale federale 4A_69/2014 del 28 aprile 2014 consid. 3 e 5A_673/2008 del 20 novembre 2008 consid. 2.3) –, il che sta appunto in contrasto con quanto previsto dall'art. 81 cpv. 1 LEF (per approfondimenti vedi la PTC 2016 n. 19 consid. 5.c.bb con innumerevoli rinvii; vedi anche la decisione del Tribunale cantonale di Basilea-Campagna 100-07-633 del 9 ottobre 2007 consid. 4). 5.2.3. Ci si deve chiedere dunque se ciò valga anche per le azioni di cui agli artt. 85 e 85a LEF. A mente di questa Corte ciò è il caso. Ora, è vero che nella dottrina vi si trovano opinioni divergenti. VIKTOR AEPLI, ad esempio, è dell'avviso che – diversamente dalla procedura di rigetto – all'escusso debba essere consentito procedere ai sensi dell'art. 85 LEF anche qualora abbia omesso di avvalersi
22 / 28 dell'obiezione di compensazione nella procedura di merito nonostante gli fosse stato possibile farlo (vedi VIKTOR AEPLI, in Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, vol. V.1h, Das Erlöschen der Obligationen – Art. 114-126 OR, 3a ed., Zurigo 1991, n. 156 e 167 ad oss. artt. 120-126 CO con rimandi). Nel suo commento, però, VIKTOR AEPLI non spiega il ragionamento fatto ma si limita a rinviare a due commentari antichi concernenti la LEF (ERNST BLUMENSTEIN, Handbuch des Schweizerischen Schuldbetreibungsrechtes, Berna 1911, pag. 315; e CARL JAEGER, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. 1, 3a ed., Zurigo 1911, n. 7 ad art. 85 LEF). Entrambi gli autori da lui citati, tuttavia, non si espressero specificamente sull'ammissibilità di un'obiezione di compensazione omessa nella procedura di merito, bensì solo in modo generico sulla relazione tra il rimedio di cui all'art. 85 LEF e la decisione di rigetto precedente. Inoltre, alla luce della dottrina più recente (cfr. consid. 4.4 supra) l'esposizione di questi autori risulta superata nella misura in cui gli autori paiono ammettere l'obiezione di estinzione a prescindere dalla regiudicata materiale di una decisione emessa in una procedura di merito. Sarebbe difatti illogico giudicare diversamente l'ammissibilità di una compensazione successiva nella procedura di cui all'art. 85 LEF rispetto a una procedura di rigetto giusta gli artt. 80 seg. LEF. In entrambe le procedure deve valere il principio secondo cui un credito sul quale si è deciso con sentenza passata in giudicato non può più essere rimesso in discussione nella fase dell'esecuzione, a meno che non vi sia un vero novum. 5.2.4. Sostanzialmente la questione che si pone è in entrambi i casi quella dell'effetto di preclusione di una sentenza cresciuta in regiudicata materiale (cfr. a tal proposito anche SIMON ZINGG, in Berner Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, vol. I, Berna 2012, n. 88 ad art. 59 CPC). Di principio la regiudicata della sentenza comporta l'esclusione dei motivi di difesa o di attacco non fatti valere nel corso della procedura. Se il debitore ha già estinto preprocessualmente il credito oggetto della procedura mediante compensazione con una sua contropretesa, la dottrina è univoca nel sostenere che egli dovrebbe far valere l'obiezione dell'avvenuta compensazione anche all'interno della procedura. Se tralascia di farlo, perde il suo diritto di poter rivendicare la compensazione nella procedura esecutiva. Egli deve in tal caso adempiere la sua obbligazione, ossia il credito posto in giudizio, conserva però la sua contropretesa, cioè il credito compensante (cfr. VIKTOR AEPLI, op. cit., n. 150 seg. ad oss. artt. 120-126 CO; SIMON ZINGG, op. cit., n. 89 ad art. 59 CPC; LORENZ DROESE, op. cit., pagg. 416 seg.; andando oltre DANIEL SCHWANDER, Die objektive Reichweite der materiellen Rechtskraft – Ausgewählte Probleme, Zurigo/Basilea/Ginevra 2002, pagg. 60 seg. che considera perente non solo il diritto alla compensazione, ma anche la contropretesa, così come CORINNE ZELLWEGER-
23 / 28 GUTKNECHT, op. cit., n. 163 segg. ad oss. artt. 120-126 CO, la quale ritiene pure lei che il credito compensate sia estinto se la compensazione è stata dichiarata in un momento in cui il tribunale avrebbe ancora potuto tenerne conto, ma che non è stata invocata conformemente al diritto processuale). Va distinto il caso in cui la compensazione non è stata dichiarata né in via extraprocessuale né nell'ambito della procedura stessa nonostante vi sia già stata una situazione di compensabilità. Secondo parte della dottrina in quel caso dovrebbe essere consentita una compensazione a posteriori (così difatti SIMON ZINGG, op. cit., n. 89 ad art. 59 CPC). Secondo l'esposizione convincente di DANIEL SCHWANDER, invece, anche in tal caso va considerato perento il diritto di compensazione (ma non la contropretesa come tale). È vero che l'esercizio del diritto di compensazione dopo l'aggiudicazione cresciuta in giudicato della pretesa principale costituisce un fatto nuovo in grado, a prima vista, di derogare alla regiudicata della sentenza. La particolarità di quel nuovo fatto, però, è che si tratta di una dichiarazione unilaterale d'intento basata su fatti già esistenti al momento della procedura precedente. Tenendo presente l'effetto retroattivo della compensazione (art. 124 cpv. 2 CO), ammetterla a posteriori avrebbe inoltre per conseguenza che con semplice dichiarazione unilaterale d'intento si altererebbe con effetto ex tunc una situazione giuridica decisa con sentenza cresciuta in giudicato. Ciò contravverrebbe alla pace giuridica e alla certezza del diritto, scopi ai quali serve proprio la regiudicata della sentenza (cfr. DANIEL SCHWANDER, op. cit., pagg. 62 segg.). È anche vero che una parte non può essere costretta a prevalersi dei propri diritti e deve quindi essere libera di scegliere se far valere o meno la sua contropretesa in via di compensazione in una procedura giudiziaria concernente la pretesa fatta valere nei suoi confronti. Se opta di non farlo, ne è però anche vincolata nella procedura esecutiva concernente il credito aggiudicato con sentenza cresciuta in giudicato. La possibilità di difesa che era a sua disposizione già nella procedura di merito sulla pretesa principale avanzata nei suoi confronti, ma che la parte ha deciso di non sfruttare, è preclusa nella procedura esecutiva e ciò anche se la sua contropretesa permane e può ancora essere posta a sua volta in esecuzione (cfr. in tal senso anche CORINNE ZELLWEGER-GUTKNECHT, op. cit., n. 141 seg. ad oss. artt. 120-126 CO). Ne risulta in altre parole un divieto di compensazione dovuto dalla regiudicata, il quale rende inammissibile rispettivamente privo d'effetto l'esercizio della compensazione dopo una sentenza cresciuta in giudicata se la situazione di compensabilità sussisteva già nella procedura precedente (cfr. DANIEL SCHWANDER, op. cit., pag. 65). Di conseguenza la presa in considerazione di una compensazione successiva è esclusa sia nella procedura di rigetto (artt. 80 seg. LEF) sia nelle procedure di cui agli artt. 85 e 85a LEF. Questi ultimi due rimedi sono applicabili unicamente se la situazione di compensabilità e la dichiarazione di compensazione sono venute in essere dopo l'emanazione della
24 / 28 decisione materiale rispettivamente dopo l'ultimo momento in cui era ammesso farla valere nella procedura di merito (cfr. DANIEL SCHWANDER, op. cit., pagg. 66 seg.). Solo a questa duplice condizione la compensazione costituisce un vero novum che può ancora esser fatto valere nella procedura ex art. 85 o 85a LEF in relazione al credito antecedentemente giudicato in via definitiva. 5.3. Nella fattispecie è intanto chiaro che vi è stata una procedura di merito con tanto di rigetto (definitivo) dell'opposizione, promossa su azione di riconoscimento del debito da parte dei qui reclamanti, in occasione della quale i tribunali chiamati a statuire decisero che i qui reclamanti godono di un credito di CHF 89'023.00 più interessi nei confronti dei qui resistenti e viceversa questi hanno un credito di CHF 17'330.60 senza interessi nei confronti dei primi. Il sussistere e l'ammontare sia del debito posto in esecuzione sia della contropretesa sono dunque documentati con le sentenze dei tribunali ticinesi. È inoltre cresciuto in giudicato l'accertamento che fino ad allora non vi è stata alcuna compensazione dei due crediti. Fatto sta che nelle loro decisioni i giudici del merito non hanno menzionato la compensazione con una singola parola, né quello in prima istanza né quelli d'appello in seconda istanza (né tantomeno il Tribunale federale nella sentenza ormai rilasciata su ricorso dei qui resistenti). Per contro, nella loro istanza ai sensi dell'art. 85 LEF (e dell'art. 85a LEF) i debitori qui resistenti invocano la compensazione, asserendo nel senso di averla dichiarata "sin da subito" e di averla poi comunque confermata nello scritto del 22 marzo 2005. Visto quanto sopra, nella procedura giusta l'art. 85 LEF un tale modo di procedere è inammissibile, poiché i resistenti si prevalgono evidentemente di una compensazione dichiarata preprocessualmente che avrebbero quindi potuto far valere nella successiva procedura di riconoscimento. Secondo le loro stesse dichiarazioni non l'hanno fatto. Dichiarano, anzi, espressamente che la compensazione non sarebbe mai stata tematizzata nelle procedure ticinesi. Nella loro replica del 24 giugno 2016 (act. TDM.I.3) scrivono fra l'altro: "[…] detta questione [inteso: la compensazione] […] non è infatti stata fonte di discussione tra le parti nel procedimento sfociato nel ricorso in materia civile inoltrato in data 11 gennaio 2016 avanti il Tribunale federale in quanto è emersa unicamente in seguito agli atti esecutivi fatti spiccare […] dopo l'emanazione delle sentenza 24 novembre 2015. […] Tale questione [è] oggetto esclusivamente della presente procedura." Se, però, i resistenti hanno tralasciato di far valere la compensazione già dichiarata preprocessualmente, non sono più autorizzati a invocarla nella fase d'esecuzione. La regiudicata della sentenza pronunciata nell'ambito della procedura di riconoscimento esclude un tale modo di procedere. Non è quindi più necessario esaminare la questione a sapere se all'epoca i resistenti abbiano effettivamente fatto una dichiarazione di compensazione valida rispettivamente se il loro scritto del 22 marzo
25 / 28 2005 vada reputato come tale, domanda questa rimasta irrisolta dal primo giudice. I resistenti non affermano inoltre neanche che la loro azione riconvenzionale avrebbe contenuto implicitamente una (nuova) dichiarazione di compensazione che i tribunali ticinesi avrebbero ignorato a torto. Anche questa obiezione del resto non avrebbe più potuto essere sentita nella procedura giusta l'art. 85 LEF. Se i resistenti avessero voluto attribuire un tale effetto alla loro azione riconvenzionale, avrebbero piuttosto dovuto far valere la compensazione omessa nel loro ricorso dinanzi al Tribunale federale. Sono però i resistenti stessi a esporre che anche in detta procedura la compensazione delle due pretese non sarebbe ancora stata tematizzata. Infine sarebbe stato escluso pure, date le circostanze, che i resistenti avessero reso una dichiarazione di compensazione per la prima volta nella procedura di cui all'art. 85 LEF – sia con la loro istanza del 10 maggio 2016 (pag. 7) oppure poi espressamente nella loro replica del 24 giugno 2016 (pagg. 5 seg.) – che avrebbe potuto comportare, retroattivamente, un'estinzione parziale della pretesa aggiudicata ai qui reclamanti con sentenza cresciuta in giudicato. Dopo la conclusione della procedura di merito la compensazione era ancora ammissibile soltanto nella misura in cui la situazione di compensabilità è venuta in essere dopo l'ultimo momento in cui i tribunali ticinesi potevano ancora prenderla in considerazione. Se i reclamanti hanno detratto loro stessi la contropretesa nel calcolo del loro credito ancora non saldato (cfr. osservazioni pagg. 7 seg.) e hanno con questo implicitamente dichiarato pure loro la compensazione, contrariamente al parere del primo giudice tale dichiarazione non poteva quindi riferirsi al credito posto in esecuzione (mercede di appalto), bensì esclusivamente ad altre pretese ivi elencate e, in senso stretto, poteva esplicare effetto soltanto per i crediti che sono divenuti esigibili dopo la chiusura dello scambio di scritti della procedura precedente. Ciò riguarda in particolare le richieste di risarcimento per le spese processuali e ripetibili che sono state loro riconosciute, siccome esse sono venute in essere soltanto con la sentenza del tribunale d'appello. Per quanto attiene i due crediti oggetto della procedura precedente la situazione di compensabilità sussisteva invece evidentemente già al momento della promozione della procedura, tanto più che gli stessi resistenti affermano di aver già dichiarato la compensazione preprocessualmente e il giudice di prime cure, dal canto suo, ha ritenuto che i due crediti fossero compensabili dopo la consegna dei lavori. Anche se i resistenti avessero effettivamente dichiarato la compensazione per la prima volta nella loro memoria del 10 maggio 2016 (che il primo giudice ha ritenuto rilevante), ciò non avrebbe cambiato nulla al fatto che a tal scopo si basano su fatti che avrebbero già potuto essere presentati nella procedura precedente. Infatti la compensazione fatta valere successivamente non costituisce un vero novum, il che però sarebbe condizione necessaria per poterla prendere in considerazione nella procedura di cui all'art. 85 LEF.
26 / 28 5.4. Da quanto precede deriva che il primo giudice ha ammesso a torto l'obiezione di compensazione addotta dai resistenti. Questi ultimi non hanno fatto valere in nessun momento altri motivi che giustificherebbero un annullamento o una sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 85 LEF. Il reclamo va perciò accolto, la decisione impugnata va annullata e l'istanza giusta l'art. 85 LEF va integralmente respinta. Con questo tornano in discussione le richieste dei resistenti basate sull'art. 85a LEF. Come descritti sopra, queste non sono state giudicate e per la loro natura non rientrano nella competenza della giurisdizione di reclamo. La causa va perciò rinviata all'autorità precedente. Essa dovrà trattare le rispettive richieste (sospensione provvisoria dell'esecuzione, accertamento della parziale inesistenza del credito), tenendo conto della rispettiva competenza e del tipo di procedura applicabile – sempreché i resistenti non ritirino le loro petizioni in considerazione della situazione giuridica qui descritta, la quale vale anche per l'azione giusta l'art. 85a LEF. 6. Vanno infine ripartite le spese giudiziarie (art. 104 cpv. 1 CPC), composte dalle spese processuali (art. 95 cpv. 2 CPC) e le spese ripetibili (art. 95 cpv. 3 CPC). Se statuisce essa stessa, l'autorità giudiziaria superiore pronuncia anche sulle spese giudiziarie della procedura di prima istanza (art. 318 cpv. 3 CPC applicato per analogia; vedi ad esempio DIETER FREIBURGHAUS/SUSANNE AFHELDT, in SUTTER- SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [a cura di], op. cit., n. 24 ad art. 327 CPC). 6.1. Nell'occorrenza, poiché è stato deciso esclusivamente sull'azione giusta l'art. 85 LEF, le spese processuali, da fissare e stabilire d'ufficio (art. 105 cpv. 1 CPC), devono essere fissate secondo l'art. 48 dell'Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento del 23 settembre 1996 (OTLEF; RS 281.35), e non (come verosimilmente presunto erroneamente dal primo giudice) in base all'art. 5 cpv. 1 dell'Ordinanza sugli emolumenti in cause civili del 14 dicembre 2010 (OECC; CSC 320.210). Nel caso dell'azione ai sensi dell'art. 85 LEF si tratta difatti di una procedura sommaria della LEF sottoposta all'OTLEF giusta l'art. 48 OTLEF (vedi l'art. 251 lett. c CPC). Anche l'art. 5 cpv. 3 OECC contiene del resto una riserva, o meglio, un rinvio espresso, a favore dell'OTLEF. Nella fattispecie il giudice di prime cure ha fissato le spese processuali a CHF 1'000.00. Ciò è incompatibile con l'art. 48 OTLEF, il valore litigioso essendo compreso tra i CHF 10'000.00 e i CHF 100'000.00 (più precisamente ammonta a CHF 17'330.60). La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti ritiene opportuno fissare le spese processuali di prima istanza a CHF 500.00. Le spese giudiziarie seguendo di principio la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), esse vanno a carico degli istanti e potranno essere compensate con l'anticipo da loro versato di CHF 2'000.00 (art. 111
27 / 28 cpv. 1 e 2 CPC). Tuttavia si ricorda che la causa è rinviata all'autorità precedente, la quale dovrà ormai decidere sull'azione giusta l'art. 85a LEF e quindi ripartire le spese processuali anche per quella procedura. L'anticipo di CHF 1'500.00 resta a disposizione a tale scopo. 6.2. Le stesse norme menzionate pocanzi sono applicabili anche alla procedura di reclamo, tenendo presente però che l'art. 61 cpv. 1 OTLEF permette all'autorità giudiziaria superiore cui sono deferite le decisioni adottate nell'ambito di una procedura sommaria in materia di esecuzione (art. 251 CPC) di riscuotere una tassa che ammonta, al massimo, a una volta e mezzo l'importo della tassa prevista per l'autorità di prima istanza. Le spese processuali di reclamo sono qui fissate a CHF 750.00. Come in prima istanza seguono la soccombenza. Vanno perciò a carico dei resistenti e sono compensati con l'anticipo prestato dai reclamanti di CHF 500.00 (art. 111 cpv. 1 e 2 CPC). I resistenti dovranno rifondere i CHF 500.00 direttamente ai reclamanti e pagare i CHF 250.00 restanti al Tribunale cantonale. Con questo sono definitivamente liquidate le spese processuali di reclamo, questa Corte non dovendo decidere anche sull'azione di cui all'art. 85a LEF. 6.3. La parte soccombente deve inoltre rifondere alla parte vincente un'indennità a titolo di ripetibili. Quest'ultima può presentare una nota delle sue spese (art. 105 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie i convenuti (qui reclamanti) avevano fatto valere CHF 3'052.10 per la prima istanza (act. TDM.III.3). Nelle petizioni di reclamo hanno ridotto la richiesta a CHF 2'000.00 (IVA inclusa), identica all'importo aggiudicato alle controparti dal primo giudice. Questo importo pare senz'altro adeguato e potrebbe di principio essere concesso. Tuttavia si costata ancora una volta che con le rispettive memorie le parti si sono espresse su due azioni distinte: quella dell'art. 85 LEF e quella dell'art. 85a LEF. Spetterà dunque all'autorità precedente statuire quale importo aggiudicare alla parte vincente, tenendo conto della soccombenza ormai definitiva degli istanti (debitori) qui resistenti per quanto attiene all'azione di cui all'art. 85 LEF. 6.4. Nella procedura di reclamo i reclamanti non hanno presentato una nota d'onorario, ma hanno chiesto parimenti CHF 2'000.00 (IVA inclusa) nelle richieste di giudizio. Visto l'incarto e la complessità delle questioni giuridiche che si sono poste, si giustifica senz'altro concedere loro un'indennità in quella misura.
28 / 28 III. La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti decide: 1. Il reclamo è accolto. La decisione impugnata è annullata e l'istanza ai sensi dell'art. 85 LEF è respinta. Per il resto la causa è rinviata al Tribunale regionale Maloja per statuire sull'azione ai sensi dell'art. 85a LEF. 2. Le spese della procedura di prima istanza in merito all'azione giusta l'art. 85 LEF di CHF 500.00 vanno a carico degli istanti (qui resistenti) in solido e potranno essere compensate con l'anticipo da loro versato di CHF 2'000.00. Il Tribunale regionale Maloja dovrà tuttavia statuire sulle spese processuali e sulle spese ripetibili nella decisione in merito all'azione giusta l'art. 85a LEF, tenendo conto della soccombenza degli istanti in merito all'azione giusta l'art. 85 LEF. 3. Le spese della presente procedura di reclamo di CHF 750.00 vanno a carico dei resistenti in solido e sono compensate con l'anticipo versato dai reclamanti di CHF 500.00. I resistenti sono obbligati in solido a versare i CHF 500.00 direttamente ai reclamanti e di versare la differenza di CHF 250.00 al Tribunale cantonale. I resistenti sono inoltre obbligati in solido a rifondere ai reclamanti un'indennità di CHF 2'000.00 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili per la procedura di reclamo. 4. Contro questa decisione con un valore litigioso inferiore a CHF 30'000.00 può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 cpv. 2 lett. a e 74 cpv. 2 lett. a LTF, se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Altrimenti è dato il ricorso sussidiario in materia costituzionale ai sensi degli artt. 113 segg. LTF. In entrambi i casi, il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg., 90 segg. e 113 segg. LTF. 5. Comunicazione a: