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Grigioni Tribunale cantonale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 04.09.2015 KSK 2015 51

4 septembre 2015·Italiano·Grisons·Tribunale cantonale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti·PDF·1,036 mots·~5 min·6

Résumé

incanto di fondi | Aufsicht Beschwerde (SchKG 17 Abs. 1)

Texte intégral

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Rif.: Coira, 4 settembre 2015 Comunicata per scritto il: KSK 15 51 7 settembre 2015 (Con sentenza 5A_708/2015 del 22 ottobre 2015 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato contro questa decisione.) Decisione Camera delle esecuzioni e dei fallimenti quale Autorità di vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento Presidenza Brunner Attuario Rogantini Nel ricorso in materia d'esecuzione e fallimento della X . _____SA , ricorrente, contro la decisione dell'Ufficio di esecuzione del Circolo di Roveredo del 21 luglio 2015, in re di Y._____, resistente, rappresentato da A._____, concernente incanto di fondi,

pagina 2 — 5 presa conoscenza del ricorso del 12 agosto 2015 (timbro postale del 10 agosto 2015), delle osservazioni dell'Ufficio di esecuzione del Circolo di Roveredo del 13 agosto 2015, presa visione degli atti di procedura, in constatazione e in considerazione, – che il 10 ottobre 2014 la B._____SA inoltrò presso l'Ufficio di esecuzione del Circolo di Roveredo una domanda di esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare nei confronti di Y._____ per un credito di CHF 1'331'882.05 oltre a interessi del 10% dal 1° ottobre 2014, basandosi su due cartelle ipotecarie, la prima di nominali CHF 840'000.00 in 1° grado e la seconda di nominali CHF 495'000.00 in 2° grado, entrambe gravanti sul fondo no. 618 iscritto nel registro fondiario del Comune di O.1_____ (act. UE.1), – che il precetto esecutivo (esecuzione n. _____) fu notificato a Y._____ dall'Ufficio di esecuzione di Lugano in via rogatoria in data 14 ottobre 2014 (act. UE.2-UE.4), – che il debitore presentò opposizione contro tale precetto esecutivo lo stesso giorno, – che il giudice unico del Tribunale distrettuale Moesa rigettò in via provvisoria l'opposizione con decisione del 9 febbraio 2015 (act. UE.8), – che detta decisione crebbe in giudicato, – che la B._____SA presentò la domanda di realizzazione il 13 maggio 2015 e che questa fu notificata al debitore il 19 maggio 2015 (act. UE.8 e UE.10), – che la pubblicazione dell'incanto di fondi nel FUSC (Foglio ufficiale svizzero di commercio) e nei rispettivi Fogli ufficiali dei Cantoni Ticino e Grigioni avvenne il 26 giugno 2015 e che quale data della vendita all'incanto fu previsto l'11 settembre 2015 (cfr. act. UE.12-UE.16), – che con scritto del 20 luglio 2015 all'Ufficio di esecuzione di Roveredo la X._____SA vantò dei crediti nei confronti di Y._____ di CHF 60'000.00 e CHF 300'000.00 (act. UE.31), – che il 21 luglio 2015 l'Ufficio di esecuzione di Roveredo rispose alla X._____SA che sarebbero accolte unicamente le notifiche concernenti i creditori pignoratizi e che per la sua pretesa essa dovrebbe seguire la procedura ordinaria (act. UE.32), – che l'elenco degli oneri fu comunicato il 24 luglio 2015 (act. UE.35 e UE.38- UE.44),

pagina 3 — 5 – che il 3 agosto 2015 l'Ufficio di esecuzione di Roveredo rispose a uno scritto della X._____SA inoltrato il 27 luglio 2015 (act. UE.48), spiegandole dettagliatamente il termine e l'autorità di ricorso, come da essa richiesto (act. UE.50), – che la X._____SA ha interposto ricorso al Tribunale cantonale quale Autorità di vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento con memoria scritta del 12 agosto 2015 (timbro postale del 10 agosto 2015), difendendosi contro la decisione dell'Ufficio di esecuzione di Roveredo di non ammettere i crediti da lei insinuati e chiedendo il differimento della vendita all'asta (act. A.1), – che l'Ufficio di esecuzione di Roveredo ha presentato le sue osservazioni al ricorso il 13 agosto 2015 (act. A.2), proponendo la reiezione del ricorso, – che A._____, rappresentante p.p. di Y._____, ha confermato con scritto del 20 agosto 2015 (act. A.3) che la X._____SA sarebbe effettiva creditrice del totale dell'importo da lei richiesto, – che giusta l'art. 17 LEF, salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso entro dieci giorni all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento, – che nella fattispecie il ricorso della X._____SA può essere considerato tempestivo, ritenuto che l'Ufficio di esecuzione di Roveredo ha emesso l'indicazione dettagliata dei mezzi di impugnazione con scritto del 3 agosto 2015 (act. UE.50), – che la X._____SA chiede nel senso che i suoi crediti nei confronti di Y._____ siano da considerare nella presente procedura di esecuzione rispettivamente di incanto, – che è incontestato che detti crediti non sono garantiti da pegno, – che la procedura di esecuzione introdotta su domanda della B._____SA costituisce un'esecuzione in via di realizzazione del pegno ai sensi degli artt. 151 segg. LEF, – che in una tale procedura possono esser fatti valere – e vanno di conseguenza pure considerati – unicamente dei crediti garantiti da pegno, – che l'Ufficio di esecuzione di Roveredo ha dunque negato a ragione l'ammissibilità dei crediti avanzati dalla X._____SA nell'ambito della presente procedura di esecuzione in via di realizzazione del pegno,

pagina 4 — 5 – che esso ha inoltre rinviato a giusto titolo la X._____SA alla procedura ordinaria di esecuzione, la quale va istanziata al domicilio del debitore, – che non cambia nulla a tale proposito quanto scritto dalla rappresentante di Y._____ in data 20 agosto 2015 (act. A.3), – che di conseguenza il ricorso va respinto, – che in virtù dell'art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF la procedura di ricorso è gratuita, cosicché non vengono riscosse spese dalla ricorrente, – che giusta l'art. 18 cpv. 3 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 16 giugno 2010 (LOG; CSC 173.000) la presente decisione può essere emanata dal presidente della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti in qualità di giudice unico,

pagina 5 — 5 decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese della procedura di ricorso di CHF 800.00 restano a carico del Cantone dei Grigioni. 3. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi dell'art. 74 cpv. 2 lett. c LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 10 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 4. Comunicazione a:

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