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Grigioni Tribunale cantonale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 16.01.2014 KSK 2013 73

16 janvier 2014·Italiano·Grisons·Tribunale cantonale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti·PDF·1,670 mots·~8 min·10

Résumé

pignoramento | Aufsicht Beschwerde (SchKG 17 Abs. 1)

Texte intégral

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Rif.: Coira, 16 gennaio 2014 Comunicata per scritto il: KSK 13 73 27 gennaio 2014 Decisione Camera delle esecuzioni e dei fallimenti quale Autorità di vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento Presidenza Brunner Attuario Rogantini Nel ricorso in materia d'esecuzione e fallimento della X . _____SA , c/o A.A_____, ricorrente, rappresentata da B._____, O.1_____, contro l'avviso di pignoramento del Ufficio di esecuzione del Circolo di Mesocco dell'11 dicembre 2013, comunicato lo stesso giorno, in re del Cantone d e i Grigioni , 7001 Coira, resistente, rappresentato dall'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni, Steinbruchstrasse 18, 7001 Coira, contro la ricorrente, concernente pignoramento,

pagina 2 — 7 presa conoscenza del ricorso del 13 settembre 2013 (recte: 13 dicembre 2013) e dei documenti inoltrati, presa visione delle osservazioni dell'Ufficio di esecuzione del Circolo di Mesocco del 23 dicembre 2013 e degli atti di procedura, in constatazione e in considerazione, – che il 22 maggio 2013 il Cantone dei Grigioni, rappresentato dall'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni, ha presentato una domanda di esecuzione all'Ufficio di esecuzione del Circolo di Mesocco (nel seguito: Ufficio esecuzione Mesocco) nei confronti della X._____SA con sede a O.2_____ per un credito di complessivi CHF 101.70, – che tale importo si componeva di CHF 13.– di scoperto d'imposta sugli utili e sul capitale del 2011, di CHF 8.70 di interessi di mora, di CHF 30.– di tasse di diffida e di CHF 50.– di tasse di esecuzione, – che A.A_____, figurante tutt'oggi nel registro di commercio quale persona di recapito, aveva segnalato in precedenza all'Ufficio esecuzione Mesocco che preferiva generalmente non ritirare procedure esecutive, – che per questo motivo il 27 maggio 2013 l'Ufficio esecuzione Mesocco ha tentato di contattare A.A_____ ed è stato informato da A.B_____, il marito di A.A_____, che il precetto esecutivo andrebbe spedito al seguente indirizzo: Studio Commerciale C._____, O.3_____, – che lo stesso giorno l'Ufficio esecuzione Mesocco ha chiesto in via rogatoria in base all'art. 4 cpv. 1 LEF all'Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Mendrisio (nel seguito: Ufficio esecuzione Mendrisio) di notificare il precetto esecutivo della stessa data all'indirizzo indicato a O.3_____, – che sul precetto esecutivo del 27 maggio 2013 figura il credito di CHF 101.70 incrementato di CHF 33.– di spese del precetto esecutivo per complessivi CHF 134.70, – che dopo diversi richiami l'Ufficio esecuzione Mendrisio ha comunicato il 16 settembre 2013 che il precetto esecutivo sarebbe stato inviato alla Polizia per la notifica in quanto il debitore risulterebbe attualmente irreperibile, – che il 29 ottobre 2013 l'Ufficio esecuzione Mendrisio ha poi informato l'Ufficio esecuzione Mesocco che la Polizia avrebbe comunicato che lo Studio Commerciale C._____ non avrebbe più sede a O.3_____, aggiungendo una tassa di CHF 31.– più CHF 13.– (cioè complessivi CHF 44.–) di spese ai costi di esecuzione,

pagina 3 — 7 – che il 30 ottobre 2013 l'Ufficio esecuzione Mesocco ha incaricato in via rogatoria l'Ufficio esecuzione Lugano di notificare il precetto esecutivo all'indirizzo privato del rappresentante della X._____SA, B._____, – che il 6 novembre 2013 il precetto esecutivo è stato notificato dalla Polizia ad B._____, membro con firma individuale della X._____SA, al suo domicilio a O.1_____, – che l'indomani B._____ ha subito versato al Cantone dei Grigioni (sul conto dell'Amministrazione delle finanze indicato erroneamente sul precetto esecutivo, anziché quello dell'Amministrazione imposte) i CHF 134.70 figuranti sul precetto esecutivo originario, corrispondenti al importo posto in esecuzione di CHF 101.70 oltre ai CHF 33.– di spese del precetto esecutivo originario, – che secondo il protocollo finale steso dall'Ufficio esecuzione Mesocco e la rogatoria di pignoramento figurano elencati i seguenti costi di esecuzione: spese di rogatoria all'Ufficio esecuzione Mendrisio (CHF 44.–) e a quello di Lugano (CHF 48.–), altre spese dell'Ufficio esecuzione Mesocco (CHF 56.–) e interessi di mora (CHF 0.40), per un totale di CHF 148.40, – che per questo motivo l'11 dicembre 2013 tramite l'Ufficio esecuzione Lugano è stato consegnato alla X._____SA, a domicilio di B._____, l'avviso di pignoramento per un importo di CHF 161.40, composto dai CHF 148.40 menzionati oltre a CHF 13.– di spese di notificazione dell'avviso di pignoramento stesso dell'Ufficio esecuzione Lugano, – che B._____ ha inoltrato uno scritto il 13 settembre 2013 (recte: 13 dicembre 2013) al Tribunale cantonale con il quale censura l'avviso di pignoramento e sostanzialmente ne chiede l'annullamento, – che fa valere in motivazione essenzialmente di non aver mai ricevuto nessuna fattura e nessun precetto per l'ammontare di CHF 161.40 e di meravigliarsi che l'Ufficio esecuzione Mesocco proceda al pignoramento senza aver notificato né una fattura né un precetto, – che giusta l'art. 17 cpv. 1 e 2 LEF, salvo i casi nei quali la LEF prescriva la via giudiziale (il che non è il caso nell'occorrenza), è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento e che tale ricorso deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento impugnato,

pagina 4 — 7 – che nella fattispecie lo scritto di B._____, rappresentante della X._____SA, può senz'altro essere considerato come ricorso a nome della X._____SA contro l'avviso di pignoramento dell'11 dicembre 2013, – che tale ricorso è manifestamente tempestivo e si presenta nella forma richiesta dalle disposizioni procedurali, cosicché può senz'altro essere entrato nel merito dello stesso, – che la X._____SA quale ricorrente fa valere nel senso, come detto, di non aver mai ricevuto né una fattura né un precetto esecutivo per l'importo in questione di spese supplementari di esecuzione e che senza di questo non sarebbe ammissibile avvisare il pignoramento, – che, nonostante l'atteggiamento impeccabile del rappresentante della ricorrente e la prontezza del suo pagamento di CHF 134.70, l'art. 68 LEF prevede tuttavia che tutte le spese d'esecuzione sono a carico del debitore e che il creditore è tenuto ad anticiparle, ma che esso ha diritto di prelevare sui pagamenti del debitore le spese d'esecuzione, – che tale disposizione segue il principio generale del diritto processuale civile secondo il quale i costi vanno di regola a carico di chi li ha causati, – che in altre parole la legge (art. 68 cpv. 2 LEF) pretende che i versamenti effettuati dal debitore vadano innanzitutto a copertura delle spese di esecuzione e solo nell'eccedenza a saldare il credito posto in esecuzione, anche se ciò non si manifesta visibilmente al debitore, – che deve essere costatato che nell'occorrenza la X._____SA ha causato le spese supplementari di esecuzione dando l'indicazione di un indirizzo in Ticino non facilmente reperibile, di modo che l'Ufficio esecuzione Mesocco si è visto costretto a notificare il precetto esecutivo in via rogatoria come prescritto dall'art. 4 LEF, il che ha causato costi addizionali che avrebbero potuto essere evitati, – che l'art. 4 LEF pretende difatti che un ufficio di esecuzione non possa trasmettere atti esecutivi in un altro Cantone, ma che debba seguire la via rogatoria, – che tali costi come detto vanno a carico della X._____SA che li ha causati, nonostante il suo rappresentante abbia pagato immediatamente quanto chiestogli con il primo precetto esecutivo,

pagina 5 — 7 – che se il credito e/o le spese di esecuzione non sono pagati entro il termine previsto, ai sensi dell'art. 89 LEF il creditore può presentare la domanda di continuazione e di seguito l'ufficio d'esecuzione procede senza indugio al pignoramento o vi fa procedere dall'ufficio del luogo dove si trovano i beni da pignorare, – che il Cantone dei Grigioni ha presentato una tale domanda di continuazione, perciò l'Ufficio esecuzione Mesocco è tenuto per legge a notificare subito l'avviso di pignoramento, – che la LEF non permette di seguire vie alternative come ad esempio quella proposta dalla ricorrente di spedire una lettera o una fattura, trattandosi di disposizioni imperative di procedura, – che la X._____SA non risulta avere beni pignorabili a O.2_____, motivo per cui l'Ufficio esecuzione Mesocco si è rivolto a ragione all'Ufficio esecuzione Lugano con una rogatoria di pignoramento, come previsto da dette disposizioni legali, – che del resto secondo la prassi del Tribunale federale le spese d'esecuzione non possono neppure fare l'oggetto di un'esecuzione a parte, cosicché un nuovo precetto per tali spese è escluso (DTF 133 III 687 consid. 2.3; Frank Emmel, in Staehelin/Bauer/Staehelin, Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2a ed., Basilea 2010, n. 21 ad art. 68 LEF), – che l'Ufficio esecuzione Mesocco ha quindi detratto a ragione le spese d'esecuzione dalla somma versata prontamente dal rappresentante della ricorrente, di modo che nell'occorrenza il credito del Cantone dei Grigioni non è ancora saldato, – che senza il pagamento integrale di tutte le spese d'esecuzione e del credito il debitore non è liberato e, come spiegato pocanzi, può essergli notificato un avviso di pignoramento, – che la ricorrente non contesta le singole posizioni delle spese d'esecuzione e che si può senz'altro desumere che le singole poste siano adeguate e state prelevate a ragione, – che il ricorso va di conseguenza respinto ai sensi dei considerandi,

pagina 6 — 7 – che la procedura di ricorso ai sensi dell'art. 17 LEF è gratuita (art. 20a cpv. 2 cifra 5 LEF e art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF), perciò le spese restano a carico del Cantone dei Grigioni, – che la presente decisione è emanata dal presidente della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti quale giudice unico in applicazione dell'art. 18 cpv. 3 LOG,

pagina 7 — 7 decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese della procedura di ricorso di CHF 800.– restano a carico del Cantone dei Grigioni. 3. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi dell’art. 74 cpv. 2 lett. c/d LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per iscritto entro 10 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 4. Comunicazione a:

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