Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Rif.: Coira, 7 giugno 2013 Comunicata per iscritto il: KSK 13 23 13 giugno 2013 Decisione Camera delle esecuzioni e dei fallimenti quale Autorità di vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento Presidenza Brunner Attuario Rogantini Nel ricorso in materia d'esecuzione e fallimento di X._____, ricorrente, patrocinata dall’avv. lic. iur. Roberto A. Keller, Piazza della Grida, 6535 Roveredo, contro il verbale di pignoramento dell’Ufficio di esecuzione del Circolo di Roveredo del 7 febbraio 2013, comunicato il 20 marzo 2013, in re della ricorrente contro la Y . _____ , resistente, e la Z . _____ , resistente, rappresentata dalla B._____, Casella postale 732, 6902 Lugano-Paradiso, concernente pignoramento,
pagina 2 — 5 presa conoscenza del ricorso del 2 aprile 2013 e dei documenti allegati, delle osservazioni dell’Ufficio di esecuzione del Circolo di Roveredo del 4 aprile 2013 e degli atti di procedura, della replica della ricorrente dell’8 maggio 2013 come pure dello scritto dell’Ufficio di esecuzione del Circolo di Roveredo del 15 maggio 2013, in constatazione e in considerazione, – che X._____ è stata escussa dalla Y._____ e dalla Z._____ tramite l’Ufficio di esecuzione del Circolo di Roveredo, – che, dopo aver notificato la domanda di proseguire l’esecuzione, l’Ufficio di esecuzione del Circolo di Roveredo ha eseguito le operazioni di pignoramento il 7 febbraio 2013 e ha notificato il verbale di pignoramento in data 20 marzo 2013, – che in quest’ultimo l’Ufficio di esecuzione del Circolo di Roveredo nel calcolo del fabbisogno minimo della debitrice non ha computato i premi di cassa malati ed è giunto ad un’eccedenza mensile pignorabile di CHF 400.–, – che il 2 aprile 2013 X._____ ha fatto interporre ricorso al Tribunale cantonale dei Grigioni quale Autorità di vigilanza sull’esecuzione e sul fallimento con la richiesta di rinviare gli atti all’Ufficio di esecuzione del Circolo di Roveredo affinché esso proceda ad un nuovo pignoramento, – che in motivazione è stato fatto valere che l’escussa non sarebbe stata sentita, cosicché il suo diritto di essere ascoltata sarebbe stato violato, e che inoltre nel calcolo del minimo esistenziale l’Ufficio di esecuzione del Circolo di Roveredo non avrebbe tenuto conto a torto del premio della cassa malati che ammonterebbe a CHF 309.15 mensili, – che nelle sue osservazioni del 4 aprile 2013 l’Ufficio di esecuzione del Circolo di Roveredo ha dichiarato invece che la debitrice sarebbe stata interrogata il 7 febbraio 2013 e che essa non avrebbe prodotto la prova del pagamento dei premi della cassa malati, perciò il reclamo (recte: ricorso) andrebbe respinto, accollando le spese alla ricorrente, in quanto il ricorso sarebbe temerario, – che con replica dell’8 maggio 2013 la ricorrente ha riconosciuto di essere stata sentita il 7 febbraio 2013, di conseguenza ha rinunciato a mantenere la censura di violazione del diritto di essere sentita; resterebbe per contro la censura di merito sulla non conformità del pignoramento, considerato anche che l’importo per la locazione e il riscaldamento sarebbe sbagliato (CHF 1'110.– anziché CHF 1'109.– come dal verbale di pignoramento),
pagina 3 — 5 – che il 15 maggio 2013 l’Ufficio di esecuzione del Circolo di Roveredo ha preso atto in duplica della scoperta della ricorrente dell’errore di battitura nel verbale di pignoramento per quanto concerne le spese per la locazione e il riscaldamento, accettandolo in tal senso, – che giusta l’art. 17 LEF, salvo i casi nei quali la LEF prescriva la via giudiziale, contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o di un ufficio dei fallimenti è ammesso il ricorso per violazione di una norma di diritto o errore d’apprezzamento entro dieci giorni all’autorità di vigilanza, – che il ricorso è stato presentato tempestivamente e nella forma prescritta dalla legge, cosicché si può entrare nel merito dello stesso, – che l’errore di battitura dell’ufficio di esecuzione è irrilevante, siccome il calcolo delle spese annue per la locazione e il riscaldamento di complessivi CHF 13'200.– è esatto, – che può essere preso atto della desistenza quanto alla censura di violazione di essere sentita, anche perché quest’ultima sarebbe stata manifestamente infondata, – che resta quindi da esaminare se l’ufficio di esecuzione ha lasciato inosservati a ragione i premi di cassa malati nel calcolo del fabbisogno minimo della debitrice qui ricorrente, – che è incontestato che di principio tenor le direttive vigenti applicabili anche nel Cantone dei Grigioni per il conteggio del minimo vitale in base alla legislazione sulla procedura d’esecuzione e di fallimento (minimo di esistenza) giusta l’art. 93 LEF i premi dell’assicurazione obbligatoria di cassa malati vanno dedotti dal reddito, – che però tenor il principio dell’effettività nell’ambito di un pignoramento del reddito il debitore deve dimostrare di avere veramente le spese che sostiene di avere e provare di pagare effettivamente i rispettivi contributi da lui asseriti (cfr. Georges Vonder Mühll, in Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2a ed., Basilea 2010, n. 25 ad art. 93 LEF con rinvio alla DTF 121 III 20), – che la debitrice non ha inoltrato alcun documento giustificativo all’Ufficio di esecuzione del Circolo di Roveredo dal quale risulterebbe che essa abbia veramente pagato i premi alla cassa malati per il periodo in parola, – che l’Ufficio di esecuzione del Circolo di Roveredo ha dunque lasciato inosservati tali premi a ragione, specie che dagli atti risulta anche che X._____
pagina 4 — 5 ha dovuto essere escussa di recente dalla cassa malati A._____ per arretrati nel pagamento dei premi d’assicurazione malattia, – che la ricevuta di versamento dell’8 gennaio 2013 per il pagamento di CHF 309.65 per premi di cassa malati del mese di gennaio 2013 presentata da X._____ con il suo ricorso è d’un canto tardiva e d’altro canto insufficiente in queste circostanze, dato che la debitrice dovrebbe comunque provare il pagamento dei premi d’assicurazione malattia per un periodo più lungo, – che X._____ può però chiedere una revisione del pignoramento del reddito all’ufficio di esecuzione qualora essa produca le prove menzionate (cfr. Georges Vonder Mühll, loc. cit.), – che in queste circostanze il ricorso va respinto, – che giusta l’art. 61 cpv. 2 lett. a dell’ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF; RS 281.35) la procedura di ricorso è esente da tasse, cosicché le spese della presente procedura restano interamente a carico del Cantone dei Grigioni, – che giusta l’art. 18 cpv. 3 della legge sull’organizzazione giudiziaria del 16 giugno 2010 (LOG; CSC 173.000) questa decisione compete alla presidenza della camera competente in qualità di giudice unico,
pagina 5 — 5 decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese della procedura di ricorso di CHF 800.– restano a carico del Cantone dei Grigioni. 3. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 74 cpv. 2 lett. c/d LTF al Tribunale federale. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per iscritto entro 10 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 4. Comunicazione a: