Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni ___________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 20 marzo 2012 Comunicata per iscritto il: KSK 12 9 18 aprile 2012 Ordinanza Camera delle esecuzioni e dei fallimenti quale Autorità di vigilanza sull’esecuzione e sul fallimento Presidenza Brunner Attuario Rogantini Nel ricorso in materia d'esecuzione e fallimento dell’A . S A , reclamante, rappresentata da Z. e patrocinata dall’avv. lic. iur. Roberto A. Keller, Piazza della Grida, 6535 Roveredo, contro la comminatoria di fallimento dell’Ufficio d’esecuzione Mesocco del 4 gennaio 2012, comunicata il 9 febbraio 2012, in re della reclamante contro la E . S A , resistente, patrocinata dall’avv. Philipp Ganzoni, 4, avenue de Champel, 1206 Genève, concernente comminatoria di fallimento,
pagina 2 — 6 il presidente della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti, presa conoscenza del ricorso del 16 febbraio 2012 e degli atti allegati, delle osservazioni dell’Ufficio d’esecuzione Mesocco del 24 febbraio 2012 e degli atti di procedura trasmessi, nonché delle osservazioni dell’E. SA del 9 marzo 2012, considerato in fatto e in diritto, – che il 15 novembre 2011 l’E. SA inoltrò una domanda d’esecuzione presso l’Ufficio d’esecuzione Mesocco contro l’A. SA per l’importo di CHF 12'084.– più interessi e spese, – che il 17 novembre 2011 l’Ufficio d’esecuzione Mesocco chiese all’Ufficio d’esecuzione B. per via d’assistenza giudiziaria di notificare il precetto esecutivo all’unico membro del consiglio d’amministrazione dell’A. SA, Z., residente a B., – che tenor la dichiarazione di notifica figurante sul precetto esecutivo (act. B.4) risulta che quest’ultimo fu consegnato a Z. il 5 dicembre 2011 all’attenzione dell’A. SA, – che l’A. SA, rappresentata da Z., interpose opposizione al precetto esecutivo presso l’Ufficio d’esecuzione Mesocco in data 29 dicembre 2011, – che il 30 dicembre 2011 l’Ufficio d’esecuzione Mesocco comunicò all’A. SA che l’opposizione non sarebbe stata fatta entro i 10 giorni dalla consegna del precetto esecutivo, cosicché essa andrebbe considerata tardiva, – che in quello scritto è stata indicata la possibilità di ricorso giusta l’art. 17 LEF nel senso di un’esauriente indicazione dei mezzi di impugnazione, – che l’E. SA presentò la richiesta di continuazione dell’esecuzione dinanzi all’Ufficio d’esecuzione Mesocco in data 30 dicembre 2011, – che l’Ufficio d’esecuzione Mesocco rilasciò la comminatoria di fallimento il 4 gennaio 2012, la quale ha in seguito potuto essere consegnata a Z. quale unico membro del consiglio d’amministrazione dell’A. SA a B. il 9 febbraio 2012, – che l’A. SA trasmise una nuova lettera all’Ufficio d’esecuzione Mesocco il 5 gennaio 2012 con la quale biasimò la consegna del precetto esecutivo, – che il 9 gennaio 2012 l’Ufficio d’esecuzione Mesocco precisò che tenor l’art. 65 LEF se l’esecuzione è diretta contro una persona giuridica o contro una società, la notificazione può avvenire a qualunque membro dell’amministrazione, e ripeté che l’opposizione tardiva non potrebbe essere considerata,
pagina 3 — 6 – che nel senso di un’indicazione di mezzi di ricorso dettagliata fu segnalata nuovamente la possibilità di interporre ricorso all’autorità di vigilanza entro 10 giorni giusta l’art. 17 LEF, – che detto scritto fu preso in consegna dall’A. SA il 16 gennaio 2012, – che il 16 febbraio 2012 l’A. SA ha presentato ricorso presso il Tribunale cantonale dei Grigioni quale Autorità di vigilanza sull’esecuzione e sul fallimento, chiedendo in via principale che la procedura esecutiva n. 20118083 dell’Ufficio d’esecuzione Mesocco sia dichiarata nulla, – che in motivazione fa valere in essenza che la notificazione a B. a Z. sarebbe viziata, dato che in quella data egli non si sarebbe nemmeno trovato a B., bensì all’estero, cosicché l’esecuzione andrebbe annullata, – che il 24 febbraio 2012 l’Ufficio d’esecuzione Mesocco e il 9 marzo 2012 l’E. SA hanno chiesto rispettivamente la reiezione del ricorso nella misura in cui esso sarebbe ricevibile, – che il rappresentante dell’A. SA ha preso in consegna la comminatoria di fallimento il 9 febbraio 2012, di modo che il ricorso consegnato alla posta il 16 febbraio 2012 è tempestivo e dunque ricevibile in ordine, – che la censura che il precetto esecutivo sarebbe stato notificato in modo inammissibile è infondata, – che difatti giusta l’art. 65 cpv. 1 cifra 2 LEF nell’esecuzione di una società anonima il precetto esecutivo può essere notificato a qualunque membro dell’amministrazione, – che tale notificazione non deve affatto avvenire in un locale della società, – che non vi è inoltre nessun motivo per dubitare l’esattezza delle osservazioni presentate dall’Ufficio d’esecuzione Mesocco, secondo le quali l’A. SA non disporrebbe di nessun personale fisso e non avrebbe neppure un recapito telefonico alla sede di Mesocco, perciò sono ammissibili anche notifiche sussidiarie giusta gli artt. 64 e 66 LEF (vedi Paul Angst, in Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2a ed., Basilea 2010, n. 10 ad art. 65 LEF), – che giusta l’art. 72 LEF la notificazione è fatta dall’ufficiale, da un impiegato dell’ufficio o per posta, tenendo presente che all’atto della consegna colui che procede alla notificazione deve attestare su ambedue gli originali in quale giorno e a chi questa sia stata fatta,
pagina 4 — 6 – che nella fattispecie la notificazione è avvenuta per assistenza giudiziaria tramite l’Ufficio d’esecuzione B. giusta l’art. 66 cpv. 2 LEF, – che sul precetto esecutivo figurano la data (5 dicembre 2011) e la persona che l’ha preso in consegna, nonché la firma del funzionario notificante, – che la dichiarazione di notifica ha carattere di atto pubblico e come documento pubblico ai sensi dell’art. 9 CC fa piena prova dei fatti che attesta finché non sia dimostrata l’inesattezza del suo contenuto (Karl Wüthrich/Peter Schoch, in Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, op. cit., n. 13 ad art. 72 LEF con rinvii alle DTF 120 III 118 e 117 III 13), – che la ricorrente non avanza nessuna prova per la pretesa inesattezza della dichiarazione di notifica, e la mera asserzione che Z. non si sarebbe trovato a B. al giorno della notificazione non costituisce manifestamente una prova sufficiente in questo senso, – che di conseguenza va ritenuto che il precetto esecutivo è stato validamente notificato all’A. SA il 5 dicembre 2011, – che non è stata fatta opposizione entro il termine di 10 giorni giusta l’art. 74 cpv. 1 LEF, – che dunque l’opposizione dell’A. SA del 29 dicembre 2011 è manifestamente tardiva, il che è stato constatato e comunicato a ragione dall’Ufficio d’esecuzione Mesocco con lettera del 30 dicembre 2011, – che anche in caso di notifica viziata del precetto esecutivo l’A. SA non avrebbe comunque potuto attendere la notificazione della comminatoria di fallimento prima di presentare ricorso, – che con scritto del 29 dicembre 2011 l’A. SA ha dato d’intendere che il precetto esecutivo in questione gli è difatti pervenuto, – che una notifica viziata del precetto esecutivo lo rende nullo soltanto se il debitore non ne ha conoscenza (Paul Angst, op. cit., n. 23 ad art. 64 LEF con rinvio alla DTF 120 III 117), – che l’A. SA non ha contestato le constatazioni dell’Ufficio d’esecuzione Mesocco del 30 dicembre 2011 e del 9 gennaio 2012 tenor le quali la notificazione del 5 dicembre 2011 del precetto esecutivo sarebbe valida e l’opposizione sollevata il 29 risp. 30 dicembre 2011 quindi tardiva, bensì si è limitata a contestarle pur solo con il suo ricorso del 16 febbraio 2012, – che ciò è manifestamente tardivo, perciò non va esaminato in dettaglio,
pagina 5 — 6 – che l’impugnata comminatoria di fallimento è stata notificata all’unico membro del consiglio d’amministrazione dell’A. SA sulla stessa via come il precetto esecutivo e che questa modalità di notifica – come esposto sopra – non è contestata, – che l’A. SA non avanza altre censure contro la comminatoria di fallimento pervenutagli, di conseguenza il ricorso va respinto, – che giusta l’art. 61 cpv. 2 lett. a dell’Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF; RS 281.35) la procedura di ricorso è esente da tassa e tenor l’art. 62 OTLEF nella procedura di ricorso non è riconosciuta nessuna indennità alle parti [al contrario dell’art. 17 LEF che parla di “ricorso”, l’OTLEF usa il termine “reclamo”, ma è inteso lo stesso mezzo di impugnazione, il ricorso ex art. 17 LEF essendo una via straordinaria rispetto ai mezzi di impugnazione previsti dal CPC; trattasi dunque di una mera incongruenza redazionale], – che la presente decisione può essere presa dal giudice unico in base all’art. 18 cpv. 3 LOG,
pagina 6 — 6 ordina: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese della procedura di ricorso di CHF 1'000.– restano a carico del Cantone dei Grigioni. 3. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 74 cpv. 2 lett. c/d della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale per iscritto entro 10 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 4. Comunicazione a: