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Grigioni Tribunale cantonale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 24.06.2009 KSK 2009 29

24 juin 2009·Italiano·Grisons·Tribunale cantonale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti·PDF·1,097 mots·~5 min·5

Résumé

rigetto provvisorio dell'opposizione | Rechtsöffnung

Texte intégral

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni ___________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 24 giugno 2009 Comunicata per iscritto il: KSK 09 29 29 giugno 2009 Ordinanza Camera di esecuzione e dei fallimenti Presidenza vicepresidente Schlenker Attuario Crameri Visto il ricorso in materia d'esecuzione e fallimenti della X . S A , debitrice, opponente e ricorrente, rappresentata dall’avv. Nicola Brivio, Via Curti 19, 6901 Lugano, contro la decisione del Presidente del Tribunale distrettuale Moesa del 20 maggio 2009, comunicata il 20 maggio 2009, in re Y., creditore, istante e resistente contro la debitrice, opponente e ricorrente, concernente rigetto provvisorio dell'opposizione, il presidente, presa conoscenza del ricorso del 4 giugno 2009 nonché degli atti di procedura inoltrati e considerato,

pagina 2 — 5 – che su domanda di Y. l’Ufficio d’esecuzione di Mesocco, il 9 febbraio 2009, ha spiccato nei confronti della X. SA il precetto esecutivo no. 5787/09 per l’importo di fr. 85'129.50 oltre interesse e spese, – che, interposta opposizione, il creditore, in data 18 febbraio 2009, ha inoltrato all’Ufficio del Circolo di Mesocco istanza di rigetto della stessa, che per giudizio di sua competenza è stata trasmessa al Presidente del Tribunale distrettuale Moesa, – che in sede di udienza l’istante ha precisato che il rigetto dell’opposizione andava concesso per l’importo di fr. 77'404.90, – che con decisione del 20 maggio 2009 l’istanza è stata parzialmente accolta e l’opposizione rigettata in via provvisoria per l’importo di fr. 37'000.-- oltre interessi al 5% a far tempo dal 1° dicembre 2008, – che contro questa pronuncia, il 4 giugno 2009, l’opponente ha proposto ricorso al Tribunale cantonale dei Grigioni ed ha chiesto che ad esso sia concesso l’effetto sospensivo e che sia accolto e pertanto l’opposizione sia rigettata limitatamente all’importo di fr. 5'399.60, – che dal resistente non è stata richiesta una presa di posizione, – che nella procedura di rigetto dell’opposizione il primo giudice accerta d’ufficio se la documentazione prodotta dalle parti adempie ai requisiti legali per poterla considerare da una parte un riconoscimento di debito e dall’altra una valida eccezione, che lo infirma, – che la stessa documentazione fa pure stato per la procedura di ricorso; nuovi petiti e nuovi mezzi di prova non sono ammissibili (art. 233 cpv. 2 in unione all’art. 236 cpv. 3 CPC, PTC 2000 no. 14), – che di conseguenza gli allegati D e E (atti 01/2 e 01/3), inoltrati dalla ricorrente a questa sede, ma non sottoposti all’istanza precedente, non possono essere presi in considerazione in questa procedura, – che del resto non si può fare a meno di rilevare che i pagamenti del 16 febbraio 2009 dell’importo complessivo di fr. 15'000.-- sono stati dedotti dalla fattura no. 155290 del 6 gennaio 2009 dell’importo di fr. 29'536.40 (cfr. atti 1.6.4 e 1.4.3), – che il ricorso giusta l’art. 236 CPC ha per legge effetto sospensivo (art. 234 cpv. 3 in unione all’art. 236 cpv. 3 CPC) e la concessione dello stesso non dev’essere esplicitamente richiesta,

pagina 3 — 5 – che ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione, se il credito si fonda su un riconoscimento di debito costatato mediante atto pubblico o scrittura privata, – che la nozione di riconoscimento di debito costatato mediante atto pubblico o scrittura privata implica necessariamente l’esistenza di una dichiarazione scritta e firmata, che documenta il debito per cui è chiesta l’esecuzione e la volontà del debitore di pagarlo (Daniel Staehelin, Basler Kommentar SchKG I, 1998, art. 82 n. 12 segg), – che con scritto del 30 ottobre 2008 la debitrice per il tramite del suo rappresentante ha riconosciuto debiti dell’importo totale di fr. 41'305.90 (atto 1.4.2), ossia tutte le fatture emesse dal 15 febbraio 2008 al 28 aprile 2008, come risulta dalle ricapitolazioni del creditore del 6 gennaio 2009 e 4 marzo 2009 (atti 1.6.4 e 1.4.3), – che contemporaneamente la debitrice ha proposto al creditore di pagare subito l’importo di fr. 4'305.90 e di ammortizzare i debiti restanti in rate entro la fine di marzo 2009 (atto 1.4.2), – che dalla ricapitolazione del 4 marzo 2009 e dagli atti 1.6.2 nonché 1.6.3 può esser desunto che la debitrice - dopo che il suo piano d’ammortamento dei debiti era stato accettato dal creditore - ha effettivamente versato la somma di fr. 4'305.90 in deduzione dell’importo dei debiti riconosciuti, – che l’istante dispone perciò di un riconoscimento di debito per fr. 37'000.--, importo che corrisponde al totale delle fatture del periodo dal 15 febbraio 2008 al 28 aprile 2008 come dalle ricapitolazioni (atti 1.6.4 e 1.4.3), – che quindi il rigetto dell’opposizione in via provvisoria limitatamente all’importo di fr. 37'000.--, pronunciato dall’istanza precedente, è corretto, – che nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione la contestazione della fondatezza materiale del debito di fr. 16'600.40 (fattura del 28 aprile 2008) non può essere giudicata, – che il giudice di rigetto dell’opposizione può pronunciarci unicamente su eccezioni, che infirmano il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 2 LEF), – che per contro sulla fondatezza materiale del credito il giudice di rigetto dell’opposizione non può esprimersi (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7. Aufl. Bern 2003, § 19 n. 22; sentenza della Commissione del Tribunale cantonale SKG 04 6 del 18 febbraio 2004; DTF 120 Ia 82 E. 6.b),

pagina 4 — 5 – che alla ricorrente non è impedito di chiedere con la procedura ordinaria il disconoscimento del debito contestato al giudice del luogo dell’esecuzione (art. 83 cpv. 2 LEF), – che di conseguenza il ricorso si rivela manifestamente infondato e può essere respinto dal presidente della camera senza ulteriore procedura (art. 236 cpv. 2 CPC, art. 12 cpv. 3 LOG), – che i costi della procedura di ricorso seguono la soccombenza (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, – che al resistente non si assegna un’indennità a titolo di ripetibili, poiché non gli è stata chiesta una presa di posizione,

pagina 5 — 5 ordina 1. Il ricorso è respinto. 2. I costi della procedura di ricorso di fr. 100.-- vanno a carico della ricorrente. 3. Contro questa decisione con un valore litigioso di almeno fr. 30'000.-- può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72, 74 cpv. 1 lett. a della Legge sul Tribunale federale (LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale per iscritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione col testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 4. Comunicazione a:

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