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Corte VI F-4915/2026
Sentenza d e l 1 7 luglio 2026 Composizione
Giudice Regula Schenker Senn, giudice unica, con l’approvazione della giudice Aileen Truttmann; cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
1. A._______, nata il (…), con i figli 2. B._______, nato il (…), 3. C._______, nata il (…), 4. D._______, nato il (…), Congo (Kinshasa), tutti rappresentati da Hervé Mavakala Keto, (…), ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 7 luglio 2026 / N (…).
F-4915/2026 Pagina 2 Fatti: A. A.a Gli interessati hanno presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) giugno 2026. Dalle ricerche intraprese dalla SEM nella banca dati europea «VIS», è risultato che ai richiedenti erano stati rilasciati dei visti dal Belgio il (…), per l’interessata 1 valido per il periodo dal (…) al (…) e per gli interessati 2 e 3 con una validità dal (…) al (…). A.b Il (…) giugno 2026, l’autorità inferiore ha svolto con i richiedenti 1, 2 e 3, dei colloqui personali ai sensi dell’art. 22 par. 1 del regolamento (UE) n. 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 sulla gestione dell’asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 2024/1351 del 22.05.2024; di seguito: RAMM). Con l’interessato 4 non si è invece svolto un colloquio personale in ragione della sua giovane età, ed è stata questionata la madre anche in merito a quanto a lui concernente. A.c La SEM, il 25 giugno 2026, ha inoltrato all’autorità belga competente una domanda di presa in carico degli interessati fondandosi sull’art. 29 par. 2 RAMM. Il Belgio ha risposto positivamente alla domanda di presa in carico in data 26 giugno 2026, sulla base della stessa norma succitata. B. Con decisione del 7 luglio 2026 – notificata il giorno seguente – la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo degli interessati, con conseguente pronuncia del loro trasferimento verso il Belgio e osservando come un eventuale ricorso non abbia effetto sospensivo. C. Il 14 luglio 2026 gli interessati hanno adito con ricorso (da loro denominato impropriamente “opposizione”) il Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), contro il summenzionato provvedimento della SEM, concludendo, secondo il senso ed a titolo procedurale, d’un canto alla concessione di un termine per presentare delle ulteriori prove a favore dei loro asserti, e d’altro canto all’accoglimento dell’istanza di assistenza giudiziaria totale, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché di gratuito patrocinio. Nel merito, essi hanno postulato, secondo il senso, l’annullamento della decisione impugnata, il rinvio degli atti di causa all’autorità inferiore per l’emissione di una nuova decisione nel senso delle loro motivazioni e l’applicazione della clausola di sovranità, nonché la “garanzia della loro protezione nel nostro
F-4915/2026 Pagina 3 Paese, mediante la concessione dell’asilo (permesso B)”. Al ricorso sono stati allegati in copia: la procura di rappresentanza legale conferita dai ricorrenti al loro nuovo patrocinatore datata 12 luglio 2026; e delle stampe di schermate telefoniche contenenti degli estratti di articoli ed immagini. D. Con misure supercautelari del 15 luglio 2026, il Tribunale ha provvisoriamente sospeso l’esecuzione dell’allontanamento dei ricorrenti.
Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale è competente a trattare del presente ricorso (art. 105 LAsi [RS 142.31]; art. 31 segg. LTAF [RS 173.32]), nonché lo stesso è ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c, 52 cpv. 1 PA (RS 172.021) e 108 cpv. 3 LAsi. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 1.2 Il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dalla giudice unica, con l’approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, giusta l’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 1.3 Innanzitutto, si osserva come l’autorità inferiore ha pronunciato nei confronti dei ricorrenti una decisione di non entrata nel merito ed esecuzione del trasferimento verso il Belgio. In tal senso, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell’asilo in Svizzera ai medesimi (cfr. ricorso, pag. 4), nonché le argomentazioni presentate nel ricorso relative ai motivi che li avrebbero condotti alla fuga dal loro Paese d’origine e alla situazione nello stesso (cfr. ricorso, pag. 1 seg.), risultano esulare dall’oggetto impugnabile e sono quindi irricevibili (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Non si entrerà quindi nel merito degli stessi. 1.4 I ricorrenti, hanno presentato la loro domanda d’asilo dopo il 12 giugno 2026. Pertanto, come a ragione motivato anche dalla SEM nella decisione avversata, il RAMM si applica al caso concreto (cfr. art. 84 par. 1 e 85 RAMM; nonché la cifra 8 della Rettifica del RAMM [GU L 2025/90929 del 25.11.2025]). Pertanto, le invocazioni nel gravame circa l’applicazione nel caso di specie di disposizioni del RD III (regolamento [UE] n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce
F-4915/2026 Pagina 4 i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide [rifusione; GU L 180/31 del 29.06.2013]), in particolare dell’art. 17 par. 1 RD III, risultano pertanto inammissibili (cfr. anche in merito infra consid. 5.3). 2. 2.1 Con ricorso al Tribunale contro una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell’art. 107a cpv. 1 LAsi, possono essere invocati i motivi di ricorso giusta l’art. 43 par. 1 RAMM (cfr. art. 107a cpv. 5 LAsi su rinvio dell’art. 106 cpv. 2 LAsi). La predetta norma prevede che il ricorso si limita ad esaminare se: a) il trasferimento possa comportare, per la persona interessata, un rischio effettivo di trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE); b) vi siano circostanze successive alla decisione di trasferimento determinanti per la corretta applicazione del RAMM; c) siano stati violati gli art. da 25 a 28 e l’art. 34, nel caso di persone prese in carico a norma dell’art. 36 par. 1 lett. a. 2.2 In tal senso, del tutto generiche e non formulate in relazione ad uno dei motivi di ricorso succitati, le censure formali mosse nel ricorso nei confronti della decisione della SEM, la quale non avrebbe analizzato e motivato concretamente ed individualmente il suo rifiuto di protezione (cfr. ricorso, pag. 3), prevalendosi quindi di un accertamento scorretto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA; cfr. per il principio inquisitorio DTAF 2019 I/6 consid. 5.1) nonché di una violazione dell’obbligo di motivazione da parte della SEM (dedotto dal diritto di essere sentito di cui agli art. 29 cpv. 2 Cost. e 35 cpv. 1 PA), risulterebbero essere inammissibili. Tuttavia, tale questione può rimanere in specie aperta, in quanto anche se le stesse venissero messe in relazione con il motivo previsto all’art. 43 par. 1 lett. a RAMM, risultano essere totalmente infondate. Invero, dalla mera lettura della decisione avversata, si evince come l’autorità inferiore abbia effettuato una sufficiente analisi individualizzata della situazione personale degli insorgenti, motivando in modo completo e corretto il provvedimento impugnato rispetto agli asserti da loro resi nel corso dei colloqui personali (cfr. p.to II, pag. 4 seg. della decisione avversata). In particolare, ed al contrario di quanto essi implicitamente lamentano nel loro ricorso, la SEM non si è limitata a tenere conto del loro stato di salute per giungere al suo apprezzamento nel caso di specie (cfr. p.to II, pag. 5 seg. della decisione impugnata), bensì ha in particolare riportato correttamente le loro allegazioni ed i loro timori che ostacolerebbero a mente loro il ritorno per essi in Belgio, motivando per quali motivi essa non li ritenesse
F-4915/2026 Pagina 5 giustificanti l’applicazione della clausola discrezionale prevista all’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311; cfr. p.to II, pag. 4 seg. della decisione impugnata). Le censure formali mosse dai ricorrenti nel gravame alla decisione impugnata, vanno quindi disattese. Non si vede poi in tale contesto quali prove i ricorrenti intenderebbero produrre, avendo formulato nel loro ricorso una conclusione del tutto generica in merito (cfr. ricorso, pag. 3). La richiesta ricorsuale tendente alla concessione di un termine supplementare per produrre tali prove, è pertanto respinta. 3. 3.1 Venendo ora al merito, ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 LAsi, la SEM non entra nel merito della domanda d’asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della procedura d’asilo e d’allontanamento. 3.2 Prima di fare applicazione della disposizione precitata, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento della domanda d’asilo giusta i criteri previsti dal RAMM (cfr. art. 29a cpv. 1 OAsi 1). Se risulta da questo esame che un altro Stato è competente per il trattamento della domanda d’asilo, la SEM emana una decisione di non entrata nel merito dopo che lo Stato richiesto ha accettato la presa in carico del richiedente l’asilo ai sensi dell’art. 36 par. 1 lett. a RAMM (cfr. art. 29a cpv. 2 OAsi 1; art. 42 par. 1 e 2 RAMM). 3.3 Ai sensi dell’art. 16 par. 1 RAMM, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati nella parte III, capo II, o capo III (art. 24–34 RAMM). Nel caso di una procedura di presa in carico – come è il caso di specie – i criteri enumerati al capo II RAMM (art. 25-33), devono essere applicati successivamente (art. 24 par. 1 RAMM). Inoltre, lo Stato membro competente in forza del RAMM è tenuto a prendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 39, 40 e 46 – il richiedente la cui domanda è stata registrata in un altro Stato membro (art. 36 par. 1 lett. a RAMM). 3.4 Giusta l’art. 29 par. 2 RAMM, se il richiedente è titolare di un visto in corso di validità, lo Stato membro che ha rilasciato tale visto è competente per l’esame della domanda di protezione internazionale, a meno che tale visto non sia stato rilasciato per conto di un altro Stato membro nel quadro di un accordo di rappresentanza ai sensi dell’art. 8 del regolamento (CE)
F-4915/2026 Pagina 6 n. 810/2009; in tal caso l’esame della domanda di protezione internazionale compete allo Stato membro rappresentato. 3.5 Qualora sia impossibile per uno Stato membro trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto sussistono fondati motivi di ritenere che, a causa del trasferimento in quest’ultimo, il richiedente correrebbe un rischio effettivo di violazione dei suoi diritti umani fondamentali che costituisce un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 CartaUE, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo II o delle disposizioni di cui al capo III della parte III RAMM per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente (cfr. art. 16 par. 3 RAMM). 4. Nella presente disamina, la SEM risulta aver valutato correttamente nella decisione avversata che, di principio, la competenza per l’esame della domanda d’asilo spetti al Belgio. Invero, i ricorrenti dispongono di visti tutt’ora validi, emessi dal predetto Paese, che, come da loro stessi confermato, hanno permesso la loro entrata in Europa (cfr. n. 23/5-28/3; n. 46/3-48/3). Fondandosi sulle circostanze che precedono, la SEM ha, in data 25 giugno 2026, richiesto alle competenti autorità belghe, nei termini disposti dall’art. 39 par. 1 RAMM, la presa in carico dei ricorrenti, fondandosi sull’art. 29 par. 2 RAMM (cfr. n. 49/4 e 50/1). Il 26 giugno 2026, le autorità belghe hanno risposto positivamente alla domanda di presa in carico degli insorgenti, basandosi sulla medesima norma precitata, e nel rispetto dei termini disposti dall’art. 40 par. 2 RAMM (cfr. n. 53/8). Alla luce di quanto precede, il Belgio è, in principio, competente per il trattamento della domanda d’asilo dei ricorrenti. 5. 5.1 Proseguendo, l’autorità inferiore ha dedotto correttamente che gli insorgenti, in caso di trasferimento in Belgio, non correrebbero il rischio effettivo di violazione dei loro diritti umani fondamentali per il quale la competenza ex art. 16 par. 3 RAMM debba essere trasferita alla Svizzera. 5.2 Invero, nella presente disamina non si evince dagli atti all’incarto, né apportati dai ricorrenti, alcun indizio concreto e circostanziato che permetta di concludere che il Belgio non rispetterebbe i suoi obblighi di diritto internazionale e di diritto comunitario nei confronti dei ricorrenti, o ancora non rispetterebbe né proteggerebbe i diritti e gli obblighi derivanti dal regolamento UE 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio del
F-4915/2026 Pagina 7 14 maggio 2024 che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell’Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L 2024/1348 del 22.05.2024) e dalla direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione, GU L 2024/1346 del 22.05.2024; di seguito: direttiva accoglienza), nel caso in cui essi presentassero in futuro una domanda d’asilo in tale Paese. A tal proposito si osserva ancora come, al contrario di quanto tentano di proporre in modo contraddittorio nel loro ricorso asserendo che il Belgio non fosse lo Stato di destinazione per richiedere asilo (cfr. pag. 2), la ricorrente 1 ha allegato nel corso del suo colloquio personale, come essi avrebbero voluto richiedere asilo in Belgio, ma sarebbe stato suo marito, rimasto in tale Paese allorché essi sarebbero venuti in Svizzera, che avrebbe esitato (cfr. n. 46/3, pag. 2). Apparterrà poi a loro, come giustamente motivato anche dalla SEM nella sua decisione avversata, di denunciare le supposte minacce e aggressioni che avrebbero subito in Belgio da parte di terze persone, provenienti dalla (…). Invero, essi non hanno mai addotto di essersi rivolti alle autorità belghe per le presunte circostanze che sarebbero avvenute in Belgio, e che li avrebbero tra l’altro indotti a fuggire in Svizzera, come da loro allegato già dinanzi all’autorità inferiore (cfr. n. 46/3-48/3) e reiterato nell’ambito del ricorso. Autorità di polizia e giudiziarie di tale Stato che sono disposte e in grado di offrire una protezione adeguata ai ricorrenti, nel caso essi fossero realmente esposti a minacce concrete da parte di terze persone, equivalente a quella che essi potrebbero ottenere in Svizzera. 5.3 Frattanto, non si possono seguire i ragionamenti dei ricorrenti proposti nel loro gravame, che ritengono come essi avrebbero già iniziato a subire in tale Paese dei trattamenti inumani e degradanti, in quanto non soltanto le loro allegazioni in merito risultano essere del tutto generiche e poco circostanziate, ma sono tra l’altro messe in relazione con persone terze e non con le autorità belghe, e quindi in particolare l’art. 3 CEDU e l’art. 4 CartaUE (che essi fra l’altro non invocano in modo esplicito) non possono in alcun modo trovare applicazione nel loro caso di specie. La documentazione prodotta a supporto dei loro asserti circa il pericolo che essi correrebbero in Belgio, oltreché non essere pertinenti perché si riferiscono ad altre persone e non a loro direttamente, non sono atte a mutare la conclusione che precede, né sono in grado di apportare alcun elemento circostanziato e fondato circa un rischio effettivo di violazione dei loro diritti umani fondamentali, tale da costituire un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 CartaUE. In merito a tale censura, si rileva come la SEM abbia tenuto conto delle circostanze da loro allegate in merito (cfr. anche supra consid. 2.2), nel suo apprezzamento dell’adozione o meno
F-4915/2026 Pagina 8 della clausola di sovranità di cui all’art. 35 par. 1 RAMM (disposizione concretizzata in diritto interno svizzero all’art. 29a cpv. 3 OAsi 1). Frattanto, anche sotto tale aspetto, la decisione impugnata non è censurabile. Non vi è poi alcun motivo di presumere che, nel caso di un loro trasferimento, e dopo aver depositato domanda d’asilo in Belgio, essi si troverebbero in tale Paese in una situazione esistenziale critica e violante le norme internazionali, in particolare l’art. 3 CEDU o l’art. 4 CartaUE, o ancora la direttiva accoglienza. 5.4 In relazione poi al loro stato di salute, riprodotto correttamente e nel dettaglio nella decisione impugnata, alla quale si può senz’altro rinviare onde evitare inutili ripetizioni (cfr. p.to II, pag. 5), neppure i nuovi referti medici agli atti aggiunti successivamente all’emissione della decisione impugnata (cfr. n. 59/4 e 60/3: dove è stata posta per il ricorrente 2 una diagnosi di tonsillite con prescrizione di una terapia medicamentosa), sono in grado di classificare il loro stato valetudinario quale grave ai sensi della giurisprudenza convenzionale in materia (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, [Grande Camera], Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§121 segg.; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Pertanto, lo stesso non osta ad un loro rinvio in Belgio. Del resto, essi potranno continuare le cure ed i trattamenti ricevuti in Svizzera, o che si rivelassero in futuro necessari, anche nel suddetto Paese, che dispone di strutture mediche adeguate e sufficienti (cfr. ex multis la sentenza del TAF F-1005/2026 del 17 febbraio 2026 consid. 5.3.3 e 5.5). In ogni caso, si rammenta che il Belgio, Stato che è tenuto al rispetto della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti l’asilo ricevano la necessaria assistenza sanitaria che comprende quantomeno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale delle malattie e di gravi disturbi mentali, nonché deve fornire la necessaria assistenza medica, o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (art. 22 par. 1 e 3 della predetta direttiva). Incomberà quindi ai ricorrenti, una volta tornati in Belgio e dopo aver presentato una domanda d’asilo in tale Paese, di prevalersene. 5.5 Non si può poi in alcun modo seguire i ricorrenti laddove asseriscono che la SEM: “conclude che l’espulsione è giustificata basandosi unicamente sull’osservazione generale che la RDC “non si trova in una situazione di insicurezza diffusa su tutto il suo territorio” ”(cfr. ricorso, pag. 3), in quanto di tale inciso nel provvedimento impugnato non ve n’è alcuna traccia. Peraltro, a ragione, in quanto come già sopra considerato, i motivi relativi al loro Paese d’origine ed all’esecuzione del loro allontanamento nello
F-4915/2026 Pagina 9 stesso, non risultano essere oggetto della presente vertenza. Apparterrà a loro, dopo aver presentato una domanda d’asilo in Belgio, di prevalersene nel contesto di tale procedura, come fatto in Svizzera, dato che la competenza per la trattazione della stessa riviene al primo Stato citato. 5.6 Visto quanto precede, i ricorrenti non sono riusciti a provare o a rendere perlomeno verosimile che un loro trasferimento in Belgio li esporrebbe ad un rischio serio e concreto di trattamenti inumani o degradanti, che comporti la violazione di disposizioni internazionali. A tali condizioni, l’applicazione dell’art. 16 par. 3 RAMM, non si giustifica nel caso concreto. 6. Riassumendo, la SEM non ha quindi violato gli obblighi internazionali della Svizzera non entrando nel merito della domanda d’asilo dei ricorrenti ex art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e pronunciando il loro trasferimento verso il Belgio ai sensi dell’art. 44 LAsi, in particolare dal profilo delle disposizioni pertinenti di diritto internazionale pubblico e non esistendo eccezioni alla regola generale dell’allontanamento (art. 32 OAsi 1). Il ricorso deve quindi essere respinto, nella misura della sua ammissibilità, e la decisione dell’autorità inferiore confermata. 7. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda procedurale tendente all’esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, risulta divenuta senza oggetto. Altresì, con la presente sentenza le misure supercautelari pronunciate dal Tribunale il 15 luglio 2026 decadono. 8. 8.1 Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. Le spese processuali di fr. 750.–, sono quindi poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a TS-TAF [RS 173.320.2]). 8.2 Non adempiendo poi ai requisiti posti all’art. 102m cpv. 1 lett. a LAsi, visto quanto precede, anche l’istanza di gratuito patrocinio formulata dagli insorgenti nel loro gravame, è respinta. 9. La presente sentenza è definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
F-4915/2026 Pagina 10 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto, nella misura della sua ammissibilità. 2. La domanda di assistenza giudiziaria totale, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e di gratuito patrocinio, è respinta. 3. Le spese processuali di fr. 750.– sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità cantonale competente.
La giudice unica: La cancelliera:
Regula Schenker Senn Alissa Vallenari
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