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Bundesverwaltungsgericht 09.07.2026 F-4704/2026

9 juillet 2026·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,595 mots·~18 min·4

Résumé

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi) | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 25 giugno 2026

Texte intégral

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Corte VI F-4704/2026

Sentenza d e l 9 luglio 2026 Composizione

Giudice Basil Cupa, giudice unico, con l’approvazione della giudice Claudia Cotting-Schalch; cancelliera Alissa Vallenari.

Parti

A._______, nato il (…), alias B._______, nato il (…), alias C._______, nato il (…), Siria, patrocinato da SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (…), ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 25 giugno 2026 / N (…).

F-4704/2026 Pagina 2 Fatti: A. A.a L’interessato ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera l’(…) maggio 2026. Dai riscontri dattiloscopici nell’unità centrale del sistema europeo “Eurodac” del 13 maggio 2026, è risultato che il richiedente aveva depositato delle domande d’asilo pregresse rispettivamente in D._______ il (…), in E._______ il (…), e nei Paesi Bassi il (…) e l’(…). A.b Il (…) giugno 2026, si è tenuto con l’interessato un colloquio fondato sull’art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). In tale frangente, egli ha depositato la copia del permesso di soggiorno svizzero del presunto fratello F._______ (dossier della SEM N […]). A.c La SEM, l’8 giugno 2026, ha inoltrato all’autorità olandese competente una domanda di ripresa in carico dell’interessato ai sensi dell’art. 18 par. 1 lett. b RD III. I Paesi Bassi hanno risposto positivamente il 10 giugno 2026, basandosi invece sull’art. 18 par. 1 lett. d RD III. B. Con decisione del 25 giugno 2026 – notificata lo stesso giorno (cfr. [atto della SEM] n. [{…}]-31/1) – la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo dell’interessato, con conseguente pronuncia del suo trasferimento verso i Paesi Bassi ed esecuzione della precitata misura. C. Il 3 luglio 2026, l’interessato, ha adito con ricorso il Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), contro il succitato provvedimento della SEM, con richieste procedurali tendenti d’un canto alla sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata in via supercautelare e la concessione dell’effetto sospensivo al ricorso, e d’altro canto all’accoglimento dell’istanza di assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Nel merito, egli ha concluso all’annullamento della decisione impugnata e, in via principale, alla restituzione degli atti di causa alla SEM per l’applicazione della clausola di sovranità e affinché effettui un esame nazionale della sua domanda d’asilo. In via subordinata, il ricorrente ha

F-4704/2026 Pagina 3 postulato la restituzione degli atti all’autorità inferiore perché proceda ai necessari complementi istruttori. Al ricorso, quali nuovi documenti, sono stati allegati in copia: l’estratto del casellario giudiziario datato (…) febbraio 2026 dell’insorgente in lingua straniera con traduzione in inglese (cfr. allegato 3 al ricorso); scambio di messaggi elettronici tra il ricorrente ed il suo legale olandese e relativa traduzione in italiano (cfr. allegato 4 al ricorso); scritto del supposto fratello del ricorrente F._______ non datato (cfr. allegato 5 al ricorso) ed una fotografia del ricorrente con il presunto fratello (cfr. allegato 6 al ricorso). D. Con misure supercautelari del 6 luglio 2026, il Tribunale ha provvisoriamente sospeso l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente.

Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale è competente a trattare del presente ricorso (art. 105 LAsi [RS 142.31]; art. 31 segg. LTAF [RS 173.32]), nonché lo stesso è ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c, 52 cpv. 1 PA (RS 172.021) e 108 cpv. 3 LAsi. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 1.2 La presente procedura è retta dal RD III, in quanto il ricorrente ha presentato la sua domanda d’asilo prima del 12 giugno 2026 (cfr. art. 84 par. 2 del regolamento [UE] n. 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 sulla gestione dell’asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti [UE] 2021/1147 e [UE] 2021/1060 e che abroga il regolamento [UE] n. 604/2013 [GU L 2024/1351 del 22.05.2024; di seguito: RGAM]; nonché la cifra 8 della Rettifica del RGAM [GU L 2025/90929 del 25.11.2025]). Le censure sollevate nel gravame circa l’erronea applicazione del RD III al caso di specie invece del RGAM da parte della SEM, risultano pertanto essere totalmente infondate. 1.3 Il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l’approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi), senza lo scambio di scritti e con una motivazione sommaria (art. 111a LAsi).

F-4704/2026 Pagina 4 2. 2.1 D’ingresso è opportuno esaminare le censure formali sollevate dal ricorrente nel suo gravame, in quanto sono suscettibili di condurre all’annullamento della decisione impugnata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. cit.). L’insorgente propone, quale conclusione subordinata, la restituzione degli atti di causa alla SEM, in quanto quest’ultima non avrebbe accertato dei fatti giuridicamente rilevanti in modo corretto e completo (art. 6 LAsi; art. 12 PA; cfr. per il principio inquisitorio DTAF 2019 I/6 consid. 5.1) ed avrebbe violato il suo obbligo di motivazione (dedotto dal diritto di essere sentito di cui agli art. 29 cpv. 2 Cost. e 35 cpv. 1 PA; cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1, 139 V 496 consid. 5.1, 138 I 232 consid. 5.1) nonché il suo diritto di essere sentito. 2.2 In primo luogo, al contrario di quanto sostenuto dall’insorgente, il Tribunale ritiene che l’autorità inferiore abbia effettuato una sufficiente analisi individualizzata della sua situazione personale, motivando in modo corretto e completo la decisione avversata rispetto agli asserti da lui resi nel corso del colloquio Dublino (cfr. p.to II, pag. 2 seg.). In particolare in tal senso si denota che, poiché la SEM ha considerato non sussistessero delle carenze sistemiche nella procedura d’asilo e nelle condizioni d’accoglienza dei richiedenti l’asilo nei Paesi Bassi (cfr. p.to II, pag. 3 della decisione impugnata), essa non aveva alcun obbligo di effettuare degli accertamenti maggiori circa il rischio di un rinvio “a catena” in Siria da parte dei Paesi Bassi o di analizzare maggiormente se tale Stato membro potesse o meno violare il principio di non-respingimento nel caso in cui il ricorrente venisse trasferito nello stesso (cfr. anche infra consid. 5.2). Peraltro, se lo avesse ritenuto rilevante per il suo caso concreto, era il ricorrente che avrebbe potuto e dovuto esporre e produrre già dinanzi alla SEM il fatto che egli in Siria era stato condannato a (…), come sostenuto e addotto soltanto in fase ricorsuale (cfr. p.to III, pag. 5 e p.to IV, pag. 10 del ricorso; allegato 3 al ricorso). Non si vede come la detta autorità avrebbe dovuto maggiormente istruire tale questione, o ancora considerarla nella decisione avversata, come sollevato nel ricorso dal ricorrente (cfr. p.to IV, pag. 10), non avendo egli allegato nulla in merito dinanzi alla stessa. 2.3 In secondo luogo, si rimarca che, non soltanto per quanto attiene alla D._______ il ricorrente ha nominato l’impossibilità di trovare un lavoro, bensì anche con riferimento al documento rilasciatogli nei Paesi Bassi, egli ha sostenuto che “[…] non aveva la possibilità di lavorare o altro” (cfr. n. 20/3, pag. 3). Pertanto, la motivazione offerta dall’autorità inferiore nella decisione impugnata alla pag. 4, non risulta essere erronea come invece

F-4704/2026 Pagina 5 sostenuto a torto dal ricorrente (cfr. p.to ii, pag. 4 e p.to III c, pag. 7 seg.) e tale censura è quindi pure infondata. 2.4 Infine, in relazione alla censura dell’accertamento incompleto ed inesatto in rapporto allo stato valetudinario del ricorrente, il Tribunale osserva che agli atti della SEM risultavano già all’emissione della decisione impugnata, dei referti medici circa il suo stato di salute (cfr. n. 15/4, 25/5 e 27/5). Di tali atti, nonché delle allegazioni dell’insorgente di stare bene (cfr. n. 20/3), al contrario di quanto asserito nel ricorso, risulta dalla decisione avversata che l’autorità inferiore ne abbia tenuto debitamente conto (cfr. p.to II, pag. 4). Sebbene si dia atto al ricorrente che i referti medici del 9 giugno 2026 (cfr. n. 25/5) e del 18 giugno 2026 (cfr. n. 27/5), non siano stati citati espressamente nel provvedimento litigioso, va altresì sottolineato che nello stesso l’autorità inferiore ha riportato in modo corretto le diagnosi poste al ricorrente nel consulto medico del 15 maggio 2026 (cfr. n. 15/4), ovvero di: micosi cutanea, possibile sindrome delle gambe senza riposo e di possibile disturbo da stress post-traumatico, osservando come: “(…) da allora, lei è stato preso a carico da uno psicologo e che, per gli ulteriori disturbi, le sono stati prescritti medicamenti adeguati” (cfr. p.to II, pag. 4), ciò che corrisponde alla realtà, non essendo del resto mutata, nei due consulti psicologici successivi del 9 giugno 2026 e del 18 giugno 2026, la diagnosi ipotizzata di disturbo da stress post-traumatico (cfr. n. 25/5 e 27/5). Non si vede poi per quali motivi l’autorità inferiore avrebbe dovuto istruire maggiormente l’aspetto medico dal profilo di un evento traumatico che gli sarebbe successo (…) mesi prima dell’ultimo consulto medico agli atti del 18 giugno 2026, come dal ricorrente affermato nel ricorso. Invero, egli neppure in quest’ultimo apporta qualsivoglia elemento concreto e sostanziato atto a ritenere non soltanto che il medesimo possa essere di qualche rilevanza per determinare il suo stato di salute, bensì neppure che lo stesso sia legato direttamente al suo vissuto nei Paesi Bassi e tale da ostacolare il suo trasferimento nello stesso Stato. Altresì, per quanto sia corretto quanto asserito nel ricorso dall’insorgente che la SEM si sia riferita erroneamente all’G._______ nella sua valutazione circa l’ammissibilità del suo trasferimento in rapporto al suo stato di salute (cfr. p.to II, pag. 5 della decisione impugnata), la stessa indicazione risulta essere all’evidenza un refuso, che non è in grado d’inficiare in alcun modo la motivazione offerta dall’autorità inferiore su tale punto in questione, che risulta essere sufficiente. Sulla scorta della documentazione medica agli atti, il Tribunale ritiene quindi, che la SEM potesse a ragione ritenere di disporre di tutti gli elementi giuridicamente rilevanti per esprimersi con cognizione di causa sulla situazione valetudinaria dell’insorgente, senza dover intraprendere ulteriori accertamenti (cfr. p.to II, pag. 4 seg. della decisione avversata), o

F-4704/2026 Pagina 6 attendere ulteriori eventuali ed ipotetici sviluppi. Pertanto, neppure da questo profilo, il Tribunale considera di dover annullare il provvedimento avversato. 2.5 Ne consegue che la SEM non ha violato il suo obbligo di stabilire in maniera completa ed esatta i fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), attenendosi quindi al suo obbligo inquisitorio, né ha violato il suo obbligo di motivare a sufficienza la decisione avversata o ancora il diritto di essere sentito del ricorrente. Le censure formali mosse dal ricorrente nel gravame alla decisione impugnata, vanno quindi disattese. 3. 3.1 Ciò posto, venendo ora al merito, la SEM, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, non entra nel merito di una domanda d’asilo ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III RD III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), e previa accettazione espressa o tacita di ripresa in carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), conclude che un altro Stato è competente per l’esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 3.2 Nel caso in parola, risulta dall’estratto Eurodac del 13 maggio 2026 che il ricorrente ha presentato in particolare delle domande d’asilo pregresse a quella depositata in Svizzera, nei Paesi Bassi, rispettivamente il (…) e l’(…) (cfr. n. 12/2 e 13/1). Circostanze che sono state confermate dall’insorgente nell’ambito del suo colloquio Dublino (cfr. n. 20/3). Inoltre, benché le autorità olandesi abbiano indicato una base legale differente da quella della SEM (cfr. n. 22/5, che si è fondata sulla sua richiesta di ripresa in carico dell’8 giugno 2026 sull’art. 18 par. 1 lett. b RD III) nella loro accettazione del 10 giugno 2026, ovvero l’art. 18 par. 1 lett. d RD III, esse hanno in ogni caso accettato la ripresa in carico dell’insorgente (cfr. n. 26/1), nel pieno rispetto del termine previsto all’art. 25 par. 1 RD III. Di conseguenza, la competenza dei Paesi Bassi per proseguire la procedura del ricorrente ai sensi dell’art. 18 par. 1 lett. d RD III in combinato disposto con l’art. 25 par. 1 RD III è di principio data. Attinente alla presenza del supposto fratello in Svizzera del quale il ricorrente si prevale, il Tribunale considera di poter rinviare sul punto alla decisione della SEM, che risulta essere completa e corretta in merito (cfr. p.to II, pag. 3) e a quanto verrà motivato di seguito (cfr. infra consid. 5.4).

F-4704/2026 Pagina 7 4. 4.1 Proseguendo, l’autorità inferiore ha dedotto correttamente che il sistema d’asilo e d’accoglienza olandese non è soggetto a carenze sistemiche per le quali la competenza ex art. 3 par. 2 RD III debba essere trasferita alla Svizzera. 4.2 Invero, la giurisprudenza costante e regolarmente attualizzata del Tribunale, ritiene che non vi sia alcuna ragione di pensare che esistano nei Paesi Bassi delle carenze sistemiche ai sensi dell’art. 3 par. 2 RD III, che implichino il rischio di un trattamento inumano e degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 364/1 del 18.01.2000; cfr. ex multis le sentenze del TAF F-3918/2026 dell’11 giugno 2026 consid. 2.1, F-2926/2026 del 1° giugno 2026 consid. 5). Pertanto, il rispetto dei Paesi Bassi dei suoi obblighi derivanti dal diritto internazionale pubblico e dal diritto europeo, in materia di procedura d’asilo e di condizioni d’accoglienza, in particolare il principio di non-respingimento resta presunto. Malgrado tale presunzione possa essere confutata da seri indizi che le autorità non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2017 VI/7 consid. 6.1 e 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), v’è da constatare che il ricorrente non ha allegato di aver subito, neppure allo stadio del ricorso, alcun maltrattamento contrario alle suddette disposizioni durante il suo lungo soggiorno nei Paesi Bassi. Anzi, dagli atti di causa e da quanto da lui stesso prodotto con il ricorso, risulta che egli abbia non soltanto potuto depositare in due occasioni una domanda d’asilo in tale Paese, ma anche di aver potuto presentare ricorso, contro la decisione negativa ricevuta circa la sua domanda d’asilo, tramite un avvocato (cfr. n. 20/3 e allegato 4 al ricorso). 5. 5.1 Nel caso presente non sussistono neppure motivi di diritto internazionale per cui la Svizzera sia costretta, come postulato dal ricorrente nel suo gravame, ad applicare le clausole discrezionali ex artt. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 OAsi 1 (RS 142.311; cfr. per il potere d’apprezzamento della SEM nell’applicazione dei precitati disposti la DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). 5.2 Innanzitutto, gli argomenti invocati dal ricorrente nel ricorso, riguardo ad una sua possibile detenzione e rimpatrio forzato in Siria, o ancora ad un respingimento “a catena” verso tale Paese una volta giunto nei Paesi Bassi, risultano essere senza alcuna pertinenza per l’esito della presente vertenza. Difatti, nella misura in cui è a ragione che la SEM ha constatato nella decisione avversata che i Paesi Bassi sono competenti per condurre

F-4704/2026 Pagina 8 il seguito della procedura d’asilo e d’allontanamento del ricorrente (cfr. supra consid. 3) e che la procedura d’asilo è esente da carenze sistemiche (cfr. supra consid. 4.2), non appartiene alle autorità svizzere di pronunciarsi sulla questione di un eventuale rimpatrio del predetto verso la Siria, rispettivamente circa un’eventuale violazione del principio di nonrespingimento (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 30 novembre 2023 nelle cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21, §129 segg. e p.to 2 del dispositivo). A tal proposito si osserva ancora, come apparterrà a lui, se lo ritenesse opportuno, di prevalersi della condanna che avrebbe ricevuto in Siria anche dinanzi alle autorità olandesi giudiziarie preposte, ciò che non appare essere stato il caso sino ad ora. 5.3 Anche dal profilo medico, il Tribunale alla stessa stregua dell’autorità inferiore, non ravvede alcun problema di salute che risulterebbe ostativo ad un trasferimento del ricorrente nei Paesi Bassi (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo [Grande Camera], Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §122-139 e Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.). Difatti le diagnosi poste al ricorrente, e già descritte correttamente ed in modo sufficiente nella decisione avversata (cfr. in proposito anche supra consid. 2.4), ed i trattamenti a lui già impostati (cfr. n. 15/4, 25/5 e 27/5), non risultano all’evidenza essere di una gravità tale da soddisfare i criteri della succitata giurisprudenza. Del resto, egli potrà continuare gli eventuali trattamenti ed approfondimenti diagnostici che si rivelassero ancora necessari, anche nei Paesi Bassi, Stato che dispone di strutture mediche adeguate e sufficienti, anche per quanto attiene alle cure psicologiche e psichiatriche (cfr. ex multis le sentenze del TAF F-3413/2026 del 20 maggio 2026 consid. 3.2, F-3347/2026 del 19 maggio 2026 consid. 3.1). Il ricorrente, a tal proposito, oltre a generici asserti, non apporta alcun elemento concreto o certificato medico circostanziato, a sostegno degli stessi circa l’interruzione del suo percorso di supporto psicologico nei Paesi Bassi ed il rischio consequenziale di un grave deterioramento della sua situazione psicologica (cfr. ricorso, pag. 6). Pertanto, le conclusioni succitate in rapporto al suo stato di salute e alla possibilità di proseguire le cure anche nel detto Stato membro, non ne risultano in alcun modo ribaltate. 5.4 Infine, dalla documentazione agli atti e anche da quanto prodotto con il gravame (cfr. allegati 5 e 6 al ricorso), al contrario di quanto addotto nel ricorso in merito, non risulta né che il ricorrente sia in grado o presti una qualsivoglia assistenza (materiale) indispensabile al fratello, né che egli sia beneficiario della medesima da parte del predetto. L’insorgente non può

F-4704/2026 Pagina 9 pertanto prevalersi del legame con il fratello – ed in particolare degli artt. 8 CEDU o 16 par. 1 RD III che peraltro non invoca – per opporsi validamente ad un suo trasferimento nei Paesi Bassi. 5.5 Riassumendo, la SEM non ha quindi violato gli obblighi internazionali della Svizzera non entrando nel merito della domanda d’asilo del ricorrente ex art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e pronunciando il suo trasferimento verso i Paesi Bassi ai sensi dell’art. 44 LAsi, in particolare dal profilo delle disposizioni pertinenti di diritto internazionale pubblico e non esistendo eccezioni alla regola generale dell’allontanamento (art. 32 OAsi 1). Infine, il Tribunale ritiene che la SEM abbia accertato i fatti rilevanti in modo completo ed accurato e non abbia ecceduto o abusato del suo ampio potere discrezionale nel rifiutare di accettare l’esistenza di ragioni umanitarie nell’ambito degli artt. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 OAsi 1. Non v’è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali precitate, né v’è luogo di richiedere delle garanzie specifiche ai Paesi Bassi quanto all’accoglienza e alla presa in carico medica del ricorrente, come da lui concluso nel ricorso (cfr. p.to III d, pag. 8). Il ricorso deve quindi essere respinto. 6. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande dell’insorgente tendenti d’un canto alla concessione dell’effetto sospensivo al ricorso e d’altro canto all’esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, risultano divenute senza oggetto. Inoltre, con la presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate il 6 luglio 2026 decadono. 7. Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di possibilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. Le spese processuali di fr. 750.–, sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 8. La presente decisione è definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

F-4704/2026 Pagina 10 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali di fr. 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Basil Cupa Alissa Vallenari

Data di spedizione:

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