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Corte VI F-4468/2026
Sentenza d e l 7 luglio 2026 Composizione Giudice Claudia Cotting-Schalch, giudice unica, con l'approvazione del giudice Yannick Antoniazza-Hafner; cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______, nata il …, Giordania, rappresentata da SOS Ticino - Caritas Svizzera, Via 1° agosto, casella postale 1328, 6830 Chiasso, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 17 giugno 2026 / N ...
F-4468/2026 Pagina 2 Visto che: il 22 febbraio 2026, la ricorrente ha ottenuto un visto Schengen italiano valido dal 19 marzo 2026 al 9 aprile 2026, il 25 marzo 2026, giunta in Svizzera, ha depositato una domanda d’asilo, il 7 aprile 2026, terminata l’istruzione del caso, la SEM ha chiesto all’Italia di prendere in carico la ricorrente, il 17 giugno 2026, senza risposta dalle autorità italiane, la SEM ha deciso di non entrare nel merito della domanda, pronunciando il trasferimento della ricorrente in Italia, il 18 giugno 2026, rappresentata da SOS Ticino – Caritas Svizzera, la decisione e stata notificata alla ricorrente, il 25 giugno 2026, tramite il suo rappresentante, ha adito questo Tribunale chiedendo, con l’esenzione dalle spese processuali e dal relativo anticipo, che l’esecuzione della decisione sia sospesa in via supercautelare e concesso l’effetto sospensivo al ricorso; sul piano sostanziale, chiede che l’impugnativa sia accolta e la decisione annullata con rinvio degli atti alla SEM per l’esame nazionale della domanda o, in subordine, per completare l’istruzione, il 26 giugno 2026, questo Tribunale ha ottenuto l’incarto della SEM e ordinato la sospensione provvisoria del trasferimento, e considerato che: le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF), in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), presentato tempestivamente contro una decisione in materia d’asilo della SEM (artt. 6, 105 e 108 cpv. 3 LAsi nonché gli artt. 31 a 33 LTAF), il ricorso è ammissibile (artt. 5, 48 cpv. 1 e 52 PA), investito di un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1)
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trattandosi di una domanda d’asilo depositata il 25 marzo 2026, la SEM esamina la competenza nazionale relativa al trattamento di tale domanda secondo il regolamento (UE) n. 604/2013 (regolamento Dublino/RD III), e, se individua un altro Stato responsabile per il suo esame, pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); l'art. 3 par. 1 RD III prevede che la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (artt. 7 a 15); in particolare, se il richiedente è titolare di un visto in corso di validità, lo Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale è quello che ha rilasciato il visto (art. 12 par. 2 RD III), in concreto, la ricorrente essendo provvista di un visto Schengen italiano scadente il 9 aprile 2026 al momento della presentazione della domanda d’asilo, la SEM ha chiesto alle autorità italiane, il 7 aprile 2026, di prenderla in carico in conformità all’art. 12 par. 2 RD III; quest’ultime, senza chiedere ulteriori informazioni dalla SEM, non hanno risposto alla richiesta di presa in carico entro due mesi dal suo ricevimento (“mancata risposta”), ciò che equivale all’accettazione della medesima, da cui la competenza dell’Italia a prendere in carico la ricorrente (cfr. artt. 12 par. 2 e 22 par. 1 e 7 RD III), per opporsi al suo trasferimento la ricorrente sostiene, in breve, che i suoi diritti di richiedente l’asilo non sarebbero sufficientemente salvaguardati in Italia, in particolare sotto il profilo dell’accesso alle cure mediche, e ciò considerati i suoi disturbi somatici e il suo precario stato psicologico (cfr. ricorso, pag. 5 e passim), ora, va ricordato che l’Italia è vincolata innanzitutto dalla CartaUE, ma anche dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), come pure dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, RS 0.101) e dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), pertanto, vale la presunzione che l’Italia garantisca la tutela dei diritti dei richiedenti l'asilo, in particolare quello di trattare le loro domande secondo una procedura giusta ed equa, nonché una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo dal punto di vista dell’accoglienza (cfr. sentenza
F-4468/2026 Pagina 4 della Corte di giustizia dell’Unione europea [CGUE] C-228/21 del 30 novembre 2023 cifre 129, 138 e segg., e 141, punto 2), tale presunzione non è confutata dalle allegazioni della richiedente e non vi sono ragioni oggettivamente fondate per credere che in Italia sussistano attualmente carenze sistemiche nella procedura d’asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l’asilo, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi degli artt. 4 CartaUE e 3 CEDU (cfr. sentenze del TAF F-9253/2025 del 21 gennaio 2026, F-3480/2022 del 30 agosto 2022, F-3290/2022 del 5 agosto 2022 e D-4235/2021 del 19 aprile 2022 consid. 10.4.3.3 che differenzia tra casi di “presa in carico”, come in concreto, e “ripresa in carico”; decisione impugnata, pag. 5; AIDA, Country Report: Italy, 2025 Update, passim); questo significa, in particolare, che spetta alla ricorrente chiedere asilo in Italia e sfruttare i mezzi giuridici disponibili per fare valere il suo preteso diritto anche dal punto di vista dell’accesso alle cure mediche; così, malgrado gli argomenti del ricorso, il trasferimento è possibile (art. 3 par. 2 2a frase RD III), come ragioni non generali, ma specifiche, relative alla sua persona, che osterebbero al suo trasferimento, la ricorrente avanza il suo stato di salute psicosomatico e la sua vulnerabilità; in proposito, la decisione impugnata, a cui si può senz’altro rinviare, espone in modo chiaro e dettagliato i disturbi somatici e psichici che affliggono la ricorrente, nonché la normativa italiana che le riconosce, come donna sola con problemi di salute, la qualità di persona vulnerabile a cui è garantito l’accesso all’assistenza sanitaria (pagg. 4 e 5); si aggiunga, a titolo integrativo, che, diversamente da quanto sostiene il suo rappresentante, la ricorrente ha riferito di “aver sempre rifiutato le cure [dal 2015]” del suo tumore tiroideo, “compreso l’intervento chirurgico”, di essere “contraria a farsi togliere pezzi dei propri organi” e “consapevole che le mancate cure della sua malattia potrebbero favorire nel decorso una metastatizzazione e una limitazione della qualità di vita e dell’aspettativa di vita” (rapporto … del 2 giugno 2026): in questo senso, dunque, il rifiuto della ricorrente di farsi operare non è riconducibile al suo stato psicologico attuale, assimilato ad un ipotetico “disturbo dell’adattamento” (F2 dell’8 giugno 2026), i cui sintomi sarebbero principalmente “un forte senso di abbandono, assenza di motivazione, tendenza a rimanere a letto, etc.” (ricorso, pag. 5); comunque, nonostante la sua malattia cancerosa, il trasferimento in Italia – paese che dispone di strutture sanitarie capaci di fornire un’adeguata presa in carico della malattia della ricorrente e alle quali potrà, al più tardi in caso d’urgenza, accedere dopo l’inoltro di una domanda d’asilo – non può essere reputato, presentemente, suscettibile di esporre la ricorrente ad un rischio reale di
F-4468/2026 Pagina 5 subire un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute, comportante delle intense sofferenze o una riduzione importante della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Savran c. Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, §121 segg., che riafferma quanto stabilito nella sentenza Paposhvili c. Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, n. 41738/10, §§ 180 a 193), visto quanto sopra, la SEM non ha quindi violato gli obblighi internazionali della Svizzera pronunciando il trasferimento della ricorrente in Italia, in particolare dal profilo delle disposizioni pertinenti del diritto internazionale pubblico; pertanto, l’analisi dei fatti di causa e il loro apprezzamento giuridico non consentono di identificare motivi umanitari o di altra natura giustificanti l’applicazione della clausola di sovranità secondo l’art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente all’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo (OAsi 1), si deve ancora sottolineare che la SEM valuterà in modo definitivo se la ricorrente può essere ricondotta in Italia, in funzione del suo stato di salute, poco prima del trasferimento, informando ad ogni modo le autorità italiane sulla sua situazione medica e sui trattamenti di cui necessita (cfr. decisione impugnata, pag. 6), alla luce dell’insieme di queste considerazioni non si può rimproverare alla SEM di avere violato il diritto federale (compreso l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento) o accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti per determinare la competenza dell’Italia (art. 106 cpv. 1 LAsi), come pure di non avere rinunciato al trasferimento della ricorrente in Italia per motivi inerenti al funzionamento del sistema d’asilo di questo paese, per motivi medici o per motivi umanitari ai sensi dell’art. 17 RD III (art. 29a cpv. 3 OAsi 1; DTAF 2015/9 consid. 7), in conclusione, è a ragion veduta che la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo, pronunciando il trasferimento della ricorrente in Italia (artt. 31a cpv. 1 lett. b e 44 LAsi), da cui il respingimento del ricorso e la conferma della decisione impugnata, essendo manifestamente infondato, il ricorso è deciso dalla giudice unica, con l’approvazione di uno secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), e inoltre giusta l’art. 111a cpv. 1 e 2 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti e la decisione è motivata soltanto sommariamente,
F-4468/2026 Pagina 6 visto l’esito del litigio, la domanda di dispensa dalle spese processuali è respinta; esse sono fissate a fr. 750.– e poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché l’art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al TAF [TS-TAF, RS 173.320.2]), la presente sentenza rende le misure supercautelari obsolete e la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo priva d’oggetto, la sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
F-4468/2026 Pagina 7 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di dispensa dalle spese processuali è respinta. 3. Le spese processuali di 750.– sono poste a carico della ricorrente. L’importo deve essere versato alla cassa di questo Tribunale entro 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all’Ufficio della migrazione del Canton Lucerna.
La giudice unica: Il cancelliere: Claudia Cotting-Schalch Dario Quirici
F-4468/2026 Pagina 8 Comunicazione: – al rappresentante della ricorrente (per raccomandata; allegato: fattura); – alla SEM, ad N …; – all’Ufficio della migrazione del Cantone Lucerna, Fruttstrasse 15, 6002 Lucerna (in copia).