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Bundesverwaltungsgericht 09.07.2018 F-3300/2018

9 juillet 2018·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·653 mots·~3 min·6

Résumé

Divieto d'entrata | Divieto d'entrata

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte VI F-3300/2018

Sentenza d e l 9 luglio 2018 Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Martin Kayser, Andreas Trommer, cancelliere Reto Peterhans.

Parti

A._______, patrocinato dall'avv. Yasar Ravi, Via Soldino 22, casella postale 747, 6903 Lugano, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Divieto d'entrata.

F-3300/2018 Pagina 2

Visti: la sentenza del 16 marzo 2017, mediante la quale il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso interposto da A._______ contro la decisione di divieto d’entrata in Svizzera e nel Liechtenstein pronunciata nei suoi confronti dall’Ufficio federale della migrazione (UFM; attualmente: Segreteria di Stato della migrazione [SEM]) in data 26 agosto 2014, il ricorso in materia di diritto pubblico che l’interessato ha inoltrato il 26 aprile 2017 dinanzi al Tribunale federale, postulando l’annullamento del provvedimento restrittivo adottato nei suoi confronti, rispettivamente la riduzione della durata dello stesso ad un periodo di tre anni, la sentenza pronunciata il 29 maggio 2018, con cui il Tribunale federale ha parzialmente accolto il citato ricorso in materia di diritto pubblico, riformando la decisione dello scrivente Tribunale del 16 marzo 2017 nel senso che la validità del divieto d’entrata è ridotta dal 25 agosto 2024 al 25 agosto 2021, e rinviando la causa al Tribunale amministrativo federale per nuova decisione sulle spese ripetibili nell’ambito della procedura F-3361/2015,

e considerato: che in ragione del parziale accoglimento del ricorso da parte del Tribunale federale si giustifica il versamento di un’indennità per spese ripetibili ridotte (cfr. art. 64 cpv. 1 PA in combinato disposto con l’art. 7 cpv. 2 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che in assenza di una nota particolareggiata, l’indennità è fissata sulla base degli atti di causa (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), che tenuto conto dell’insieme delle circostanze della procedura F-3361/2015, ed in particolare del lavoro effettivamente svolto dal patrocinatore, avv. Filippo Gianoni, le ripetibili sono fissate in fr. 750.–, che in casu occorre altresì stabilire la sorte delle spese processuali, in considerazione dell’esito della causa, stabilito dal Tribunale federale (cfr. art. 63 cpv. 1 PA),

F-3300/2018 Pagina 3 che ai sensi dell’art. 63 cpv. 2 PA nessuna spesa è posta a carico della SEM, che per quanto concerne la procedura F-3361/2015 il Tribunale amministrativo federale fissa in fr. 700.– le spese a carico di A._______, che invece per la presente causa non sono prelevate spese e non sono assegnate ripetibili,

(dispositivo alla pagina seguente)

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il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Le spese processuali relative alla procedura F-3361/2015 ammontano a fr. 700.– e sono poste a carico del ricorrente; esse sono prelevate sull’anticipo di fr. 1'000.– versato in data 8 giugno 2015. Il saldo di fr. 300.– sarà restituito al ricorrente alla crescita in giudicato della presente sentenza. 2. L’autorità inferiore verserà al ricorrente un importo di fr. 750.– a titolo di spese ripetibili ridotte nell’ambito della procedura F-3361/2015. 3. Per la presente causa non sono invece prelevate spese e non vengono assegnate ripetibili. 4. Comunicazione a: – ricorrente (atto giudiziario; allegato: formulario «indirizzo per il pagamento») – autorità inferiore (n. di rif. […]) – Avv. Filippo Gianoni, Bellinzona, per informazione

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Reto Peterhans

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Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di trenta giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

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