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Bundesverwaltungsgericht 17.08.2007 D-99/2007

17 août 2007·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,736 mots·~14 min·1

Résumé

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | la decisione del 28 dicembre 2006 in materia di no...

Texte intégral

Corte IV D-99/2007 /mae {T 0/2} Sentenza d e l 1 7 agosto 2007 Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Daniel Schmid e Robert Galliker, Cancelliera Marisa Murray. A._______, Camerun, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. la decisione del 28 dicembre 2006 in materia di non entrata nel merito, allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-99/2007 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Il 19 novembre 2006, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 6 e del 20 dicembre 2006), d'avere ucciso, nel mese di giugno del 2005, il capo del villaggio per vendicare la morte di sua madre. Si sarebbe quindi costituito alla polizia, anche per sfuggire all'ira degli abitanti del villaggio, e sarebbe poi stato incarcerato. Sarebbe riuscito ad evadere grazie all'aiuto di un agente di polizia che avrebbe corrotto. Nel B._______, sarebbe stato arrestato per avere distribuito dei volantini per conto del movimento C._______. Il D._______, sarebbe riuscito a fuggire grazie all'aiuto di E._______. Il 18 novembre 2006, sarebbe espatriato [...] da F._______. 2. Il 28 dicembre 2006, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi; RS 142.31) nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2006. L'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento verso il Camerun siccome lecita, esigibile e possibile. 3. Il 4 gennaio 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la surriferita decisione dell'UFM. Ha chiesto in via principale l'annullamento della decisione di non entrata nel merito della sua domanda d'asilo e il riconoscimento della qualità di rifugiato, nonché, in via subordinata, l'ammissione provvisoria in Svizzera. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali ed, implicitamente, del relativo anticipo. 4. Il 16 febbraio 2007, invitato ad esprimersi, l'UFM ha proposto la reiezione del ricorso. 5. Il 23 febbraio 2007, il TAF ha concesso al ricorrente la facoltà d'inoltrare un atto di replica e d'esprimersi sull'applicazione al caso di Pagina 2

D-99/2007 specie del nuovo art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi, entrato in vigore il 1° gennaio 2007. 6. Il 9 marzo 2007, l'insorgente ha inoltrato l'atto di replica. 7. Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 8. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi. 9. 9.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 9.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata scritta in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 10. Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della LAsi riguardanti la modifica del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica, il 1° gennaio 2007, è applicabile il nuovo diritto. 11. Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha rilevato, da un lato, che il ricorrente non ha prodotto alcun documento di viaggio o d'identità né addotto motivi validi a giustificazione della mancata tempestiva esibizione di siffatti documenti. Dall'altro lato, ha ritenuto siccome manifestamente inconsistenti le allegazioni decisive in Pagina 3

D-99/2007 materia d'asilo presentate dall'interessato. In particolare, lo stesso non è stato in grado di descrivere la prigione nella quale sarebbe stato detenuto per [...] mesi o di fornire dettagli concreti sulle sue fughe dai luoghi in cui sarebbe stato detenuto (avrebbe spiegato in modo lapidario che avrebbe attraversato i cancelli e che sarebbe uscito). 12. Nel ricorso, l'insorgente ammette di non aver presentato alcun documento d'identificazione entro il termine stabilito, ma sostiene d'aver inviato una lettera al proprio domicilio con la richiesta di fargli pervenire la carta d'identità. Fa valere di non avere firmato la pagina 4 del verbale d'audizione del 20 dicembre 2006 perché non sono state verbalizzate correttamente le sue risposte alle domande 15, 16 e 17. Allega che il suo racconto corrisponde al vero e che le dichiarazioni rese durante le audizioni sono più che sufficienti per giustificare un'entrata nel merito della sua domanda d'asilo. Inoltre, contesta che le sue allegazioni possano ritenersi contraddittorie ed inverosimili. Sostiene che in caso di rimpatrio rischia d'essere incarcerato e/o ucciso. 13. Nella risposta al ricorso, l'UFM ha osservato che le dichiarazioni rese dal ricorrente alle domande n. 15, 16 e 17 dell'audizione sui motivi d'asilo non sono state utilizzate nella redazione della decisione di non entrata nel merito. Peraltro, il rifiuto del ricorrente di firmare la pagina 4 a causa della contestazione in merito alla domanda n. 15 non è spiegabile, ritenuto che lo stesso non ha indicato quale avrebbe dovuto essere la versione corretta della risposta alla domanda n. 15. 14. Nella replica, l'insorgente ha rilevato che l'autorità inferiore tende a minimizzare il suo rifiuto di firmare la pagina 4 del verbale d'audizione federale. In sostanza, sarebbe contrario all'equità della procedura d'avere rifiutato la correzione che egli avrebbe voluto apportare alle sue dichiarazioni. Questo fatto rappresenterebbe una grave violazione delle regole di procedura che tendono a garantire un'istruzione imparziale. Le sue dichiarazioni decisive sarebbero consistenti e renderebbero necessaria un'istruzione complementare. 15. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2007, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il Pagina 4

D-99/2007 richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). 15.1 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (DTAF D-2279/2007 dell'11 luglio 2007 destinata alla pubblicazione). 15.2 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF D-688/2007 dell'11 luglio 2007 destinata alla pubblicazione). 16. Il TAF osserva che il ricorrente non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin dal 19 novembre 2006. Bisogna inoltre convenire con l'autorità inferiore che il ricorrente non ha fornito valide giustificazioni per la mancata esibizione di siffatti documenti. Non v'è altresì ragione di ritenere che se egli avesse effettuato dei seri e concreti tentativi per procurarsi tempestivamente i menzionati documenti, questi tentativi non avrebbero potuto avere esito Pagina 5

D-99/2007 favorevole. Giova in particolare rilevare che l'insorgente stesso ha dichiarato di possedere la carta d'identità (l'avrebbe però lasciata al proprio domicilio) e d'essere espatriato in aereo con un passaporto camerunese. Ora, non è plausibile che egli non conosca a quale nome sia stato emesso tale passaporto né che la mancata esibizione di detto passaporto nel termine previsto dalla legge sia dovuta ad un'impossibilità oggettiva. In simili circostanze, non soccorre il ricorrente neppure l'evocato, ma peraltro non dimostrato, invio di una lettera "a casa" con la richiesta di fargli pervenire la sua carta d'identità, richiesta che sarebbe altresì stata effettuata ben oltre il termine di 48 ore previste dalla legge (ancora nell'audizione del 20 dicembre 2006, il ricorrente ha dichiarato di non avere intrapreso alcunché per procurarsi un documento d'identificazione; v. risposta n. 54 del verbale della citata audizione). Infine, se un richiedente non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima istanza, non vi è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1999 n. 16). 17. Il TAF rileva, inoltre, che è infondata la censura di grave violazione delle regole di procedura sollevata dal ricorrente con riferimento al rifiuto dell'autorità inferiore d'apportare delle correzioni alla pagina 4 del verbale d'audizione. In effetti, da un lato non risulta né dal verbale d'audizione del 20 dicembre 2006 né dall'attestato del rappresentante dell'istituzione di soccorso presente a tale audizione che l'UFM abbia impedito all'insorgente di fornire la versione a suo giudizio corretta della sua risposta alla domanda 15 – ripetuta due volte (v. domande 16 e 17) – lo stesso essendosi limitato a generica contestazione del contenuto della sua risposta. Peraltro, neppure nel ricorso o nella replica il ricorrente ha infine indicato quale avrebbe dovuto essere la versione corretta della sua risposta alla domanda. Dall'altro lato, non risulta che la risposta alla domanda n. 15 sia stata utilizzata dall'UFM ai fini del giudizio, come rettamente indicato dall'autorità inferiore nella sua risposta al ricorso, fermo restando che la stessa riguardava un dettaglio della vicenda raccontata dal ricorrente. Per il resto, l'insorgente non ha addotto a sostegno della sua domanda d'asilo o del suo ricorso argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, delle Pagina 6

D-99/2007 allegazioni decisive presentate. Quest'ultime s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza. In particolare, non può essere assolutamente creduto che egli sia stato rapidamente e facilmente liberato da un agente di polizia, anche se corrotto, benché avesse dichiarato precedentemente in commissariato d'aver ucciso il capo del villaggio [...]. Non è inoltre seriamente credibile che l'insorgente sia incapace di descrivere la prigione in cui sarebbe stato detenuto ulteriormente per diversi mesi. Fra l'altro, il ricorrente non ha saputo fornire alcuna indicazione di una certa consistenza sul movimento C._______. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come del tutto prive di fondamento, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente. 18. Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate dal ricorrente (v. considerando 17. del presente giudizio), non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi). La valutazione di cui alla decisione impugnata, fondata sulle disposizioni previgenti della LAsi, va dunque confermata anche nell'ottica del nuovo diritto, più severo, di cui agli art. 32 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 LAsi, considerato altresì che il ricorrente neppure nella replica, e benché gli sia stato esplicitamente data la possibilità di prendere posizione al riguardo, ha presentato censure sostanziate in merito. 19. 19.1 Per gli stessi motivi citati al considerando 18 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Camerun possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. Pagina 7

D-99/2007 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 19.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 19.1). In effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti, ritenuto altresì che il ricorrente non ha indicato nel gravame che tipo d'accertamenti sarebbero ancora necessari e in quale ambito. 19.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 14a cpv. 4 LDDS, il TAF osserva nondimeno che in Camerun non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. 19.4 Inoltre, il ricorrente è giovane, celibe ed ha una certa formazione. Egli non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che non possano essere curati in patria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l'insorgente di un adeguato reinserimento sociale in Camerun. 19.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 14a cpv. 2 LDDS). Il ricorrente, usando della dovuta diligenza, potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 20. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il Pagina 8

D-99/2007 ricorso, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 21. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 22. L'esecuzione dell'allontanamento è lecita, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 19 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 23. 23.1 Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 23.2 La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è accolta, avuto riguardo al fatto che il ricorrente non dispone dei necessari mezzi e che il ricorso non sembrava, da un punto di vista procedurale, privo di probabilità d'esito favorevole (art. 65 cpv. 1 PA). Per conseguenza, non si prelevano spese processuali. (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 9

D-99/2007 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato) - autorità inferiore (in copia, n. di rif. N ; allegato: incarto UFM) - G._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Marisa Murray Data di spedizione: Pagina 10

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