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Bundesverwaltungsgericht 19.02.2009 D-944/2009

19 février 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,660 mots·~18 min·2

Résumé

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Texte intégral

Corte IV D-944/2009/ {T 0/2} Sentenza d e l 1 9 febbraio 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Kurt Gysi; cancelliera Antonella Guarna. A._______, Georgia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 12 febbraio 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-944/2009 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 20 gennaio 2009 in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato il medesimo giorno e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo, i verbali d'audizione del 23 gennaio 2009 e del 2 febbraio 2009, la decisione dell'UFM del 12 febbraio 2009, notificata all'interessato il medesimo giorno, il ricorso inoltrato dall'insorgente il 13 febbraio 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato : che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF, che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione Pagina 2

D-944/2009 dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa, che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile, che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere originario della regione di B._______ (Georgia) e di aver vissuto a C._______ dal (...), che, il 12 agosto 2008, l'interessato e suo cugino si sarebbero arruolati volontariamente per combattere nel conflitto in Ossezia, che, tornato a C._______ dopo i combattimenti, il (...) l'interessato e il cugino D._______ sarebbero stati sequestrati e picchiati da degli sconosciuti, i quali avrebbero voluto sapere dove si trovasse la famiglia di D._______, poiché - a dire di D._______ e dell'interessato avrebbero voluto vendicarsi del massacro di una famiglia di cui D._______ sarebbe stato accusato, che, dopo che D._______ avrebbe infine rivelato dove si trovasse la sua famiglia, l'interessato - all'inizio di (...) - sarebbe riuscito a fuggire ed a ritornare a C._______ per avvertire la famiglia di suo cugino. Non trovando nessuno in casa e constatando delle tracce di sparatorie, l'interessato avrebbe rintracciato E._______, fratello di D._______, e sarebbero espatriati insieme il (...), che, da C._______, l'interessato, assieme a E._______, avrebbe dapprima raggiunto - imbarcandosi su una nave con l'auto - l'Ucraina, Pagina 3

D-944/2009 dove sarebbe ospitato da qualcuno che non conosceva e senza sapere dove si trovasse. Dopo qualche giorno, i medesimi sarebbero partiti in auto, rispettivamente accompagnati da un passatore - fino ad arrivare in Svizzera il (...), senza sapere quali strade avrebbero percorso, quali Paesi avrebbero attraversati, nonché senza documenti e senza subire controlli. che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità, che, nella decisione del 12 febbraio 2009, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 al. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi. L'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente ha allegato che gli sarebbe stato oggettivamente impossibile di consegnare un documento d'identità entro le 48 ore, in quanto il suo passaporto e la sua cartà d'identità sarebbero rimasti in Georgia e, dato che il primo era sprovvisto di visti e la seconda sarebbe stata valida soltanto all'interno del territorio georgiano, non gli sarebbero stati utili per viaggiare validamente. Inoltre, il ricorrente ha addotto che non avrebbe nemmeno potuto farsi inviare i siffatti documenti in Svizzera, considerato che nessuno avrebbe l'accesso e le chiavi della casa in cui gli stessi si troverebbero. L'autore del gravame ha fatto valere inoltre che - come avrebbe già spiegato in corso di procedura - la sua vita sarebbe in pericolo in caso di rientro in Georgia, a causa della sua partecipazione nel conflitto in Ossezia, tra le file dell'esercito georgiano, e in quanto non potrebbe contare su una protezione effettiva da parte delle autorità georgiane. Gruppi di ossetini infatti vorrebbero vendicarsi con chi avrebbe preso parte alla guerra e farebbe parte delle unità responsabili della morte di civili, come sarebbe stato il caso per l'insorgente, il quale sarebbe stato sequestrato da sconosciuti e portato in Ossezia, assieme al cugino D._______, per costringerli a rivelare dove si trovasse la Pagina 4

D-944/2009 famiglia di quest'utlimo. Infine, il ricorrente contesta che l'autorità inferiore abbia considerato inverosimile che egli si sia arruolato il (...), poiché in tale data la guerra sarebbe finita, ritenuto che le truppe georgiane sarebbero rimaste di fatto sul territorio ossettino anche dopo tale data, come dimostrerebbe la cronaca più dettagliata, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che, sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, Pagina 5

D-944/2009 che - come rettamente ritenuto dall'UFM - le circostanze del viaggio del ricorrente dalla Georgia, ed in particolare dall'Ucraina alla Svizzera, viaggiando in un furgone, senza documenti e senza subire controlli (cfr. verbali d'audizione del 23 gennaio 2009 pag. 8 e del 2 febbraio 2009 pag. 14) sono del tutto inverosimili, considerato che, durante il viaggio, egli ha dovuto forzatamente oltrepassare il confine Schengen, ciò che è difficile, senza documenti, tanto più che egli non ha saputo fornire alcun riferimento concreto circa il viaggio intrapreso (cfr. verbale d'audizione del 23 gennaio 2009 pag. 8). Segnatamente, egli non è stato in grado di indicare - senza alcuna valida giustificazione - i Paesi che avrebbe attraversato. Non soccorre infatti l'insorgente la dichiarazione, secondo cui avrebbe viaggiato in una macchina chiusa che gli avrebbe impedito di sapere quali Paesi avrebbero attraversato (cfr. verbale d'audizione del 23 gennaio 2009 pag. 8) e secondo cui sarebbe stato accompagnato da un passatore rispettivamente da due passatori (cfr. verbale d'audizione del 2 febbraio 2009 pag. 14-15), considerato che di questa presenza il ricorrente non ne avrebbe assolutamente fatto menzione durante la prima audizione (cfr. verbale d'audizione del 23 gennaio pag. 8), che non soccorre d'altronde l'autore del gravame la semplice allegazione, secondo cui non avrebbe portato con sé né il suo passaporto perché sarebbe stato sprovvisto di visti, né la sua carta d'identità in quanto quest'utlima sarebbe soltanto un documento georgiano interno (cfr. verbale d'audizione del 23 gennaio 2009 pag. 4 e 5 e ricorso pag. 2), che, peraltro, l'insorgente non poteva pensare in buona fede che si sarebbe potuto identificare in Svizzera semplicemente dicendo nome e cognome (cfr. verbale d'audizione del 23 gennaio 2009 pag. 5) allorquando - emerge sostanzialmente dalle sue stesse dichiarazioni l'intento di non esibire i suoi documenti, perché aveva paura di essere fermato e di non poter restare in Svizzera (cfr. verbale d'audizione del 23 gennaio 2009 pag. 5), che, per sovrabbondanza, v'è altresì ragione di ritenere che se l'insorgente avesse davvero effettuato dei seri e concreti sforzi per procurarsi tempestivamente un documento, segnatamente facendo capo ad un servizio postale privato per il tramite di un familiare o di un conoscente in Patria, detti sforzi avrebbero potuto avere esito favorevole. Il fatto che il ricorrente non sia sia adoperato in tal senso Pagina 6

D-944/2009 ed abbia cercato di giustificarsi - senza alcun fondamento - allegando che non vi sarebbe nessuno che potrebbe inviargli siffatti documenti che avrebbe lasciato a casa in Georgia (cfr. verbale d'audizione del 23 gennaio 2009 pag. 4 e 5 e ricorso pag. 2), è un'ulteriore conferma della dissimulazione dei documenti da parte dello stesso, ritenuto che - di regola - chi ne è già in possesso e si limita a dissimularli, non intraprende alcunché per procurarsene di nuovi, che, in siffatte circostanze, il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità, che, da quanto esposto, e meglio, considerata l'inverosimiglianza del viaggio del ricorrente nelle circostanze sopradescritte e senza documenti, nonché l'inconsistenza del fatto che il ricorrente abbia potuto lasciare i suoi documenti in Patria, codesto Tribunale ha ragione di concludere che il ricorrente dissimuli i documenti per i bisogni di causa, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dalla Georgia per il timore di essere ucciso dagli ossetini che l'avrebbero sequestrato assieme al cugino D._______, a causa della sua partecipazione nel conflitto in Ossezia ed al fine di vendicarsi del Pagina 7

D-944/2009 massacro di una famiglia di cui sarebbe stato accusato il cugino D._______, che, codesto Tribunale ritiene che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA), che basti sottolineare che il fondamento alla base della richiesta d'asilo del ricorrente, che - si basa proprio sulla partecipazione al conflitto in Ossezia e sul susseguente sequestro di cui sarebbero stati oggetto lui e suo cugino D._______ a causa del massacro da parte di quest'ultimo di un'intera famiglia in occasione di un attacco - è totalmente vacillante e infondato. Infatti, come rettamente evidenziato dall'autorità inferiore, non è verosimile che il ricorrente sia stato arruolato ed abbia combattuto per un mese a partire dal (...) (cfr. verbali d'audizione del 23 gennaio 2009 pag. 6 e del 2 febbraio 2009 pag. 5) quando è notorio che in tale data sia stato dichiarato il cessate il fuoco, indipendentemente dal fatto di sapere o meno che le truppe georgiane potessero essere ancora presenti sul territorio ossetino, come pretenderebbe l'insorgente in sede di ricorso (cfr. ricorso pag. 2). che, inoltre, mal si comprende il motivo per cui l'insorgente sarebbe stato sequestrato, allorquando egli ha dichiarato di non aver personalmente vissuto l'attacco in cui suo cugino D._______ avrebbe causato il massacro di un'intera famiglia (cfr. verbale d'audizione del 23 gennaio pag. 7). Pertanto, è inverosimile che egli possa essere stato oggetto dell'asserito sequestro, anche nella denegata ipotesi in cui possa essere riconosciuto che un siffatto attacco si sia verificato e ne sia stato implicato il cugino D._______, che, il TAF rileva, d'altronde, che l'insorgente ha affermato, in occasione della sua seconda audizione, di aver detto a suo cugino E._______ che avrebbero dovuto lasciare la Georgia in quanto la sua Pagina 8

D-944/2009 vita - ovvero del suddetto cugino - e la vita dei suoi genitori era in pericolo (cfr. verbale d'audizione del 2 febbraio 2009 pag. 5 in fine), che tale dichiarazione conferma che il ricorrente, dal canto suo, non temesse in alcun modo alcuna persecuzione, tanto da non ritenere che la sua vita fosse in pericolo, come invece pretenderebbe essere il caso per suo cugino E._______ e per la di lui famiglia, che, considerata l'evocata inverosimiglianza dei fatti addotti, nonché la suddetta dichiarazione, che toglie ogni dubbio a qualsivoglia asserita persecuzione nei confronti del ricorrente, non v'è motivo di ritenere che il ricorrente non possa ottenere in Patria, se opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti, tanto più che né il ricorrente ha fatto valere concreti argomenti in merito, limitandosi ad una semplice allegazione in sede di ricorso (cfr. ricorso pag. 2), né sono emersi elementi suscettibili di dubitare dell'opportunità di una tale protezione, allorquando l'insorgente ha semplicemente affermato di non aver avvisato le autorità, perché era spaventato (cfr. verbale d'audizione del 2 febbraio 2009 pag. 13), che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi , che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, Pagina 9

D-944/2009 che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Georgia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) od esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) od all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che, dopo l'armistizio del 12 agosto 2008, negoziato, tramite l'Unione Europea (UE), da Russia e Georgia, in quest'ultimo Paese non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Inoltre, a fine novembre 2008, hanno preso il via a Ginevra i secondi negoziati di pace fra Russia e Georgia. A tali colloqui hanno preso parte, oltre ai mediatori delle Nazioni Unite, Stati Uniti, UE e Organizzazzione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, anche rappresentanti delle due regioni separatiste di Abkhazia e Ossezia del Sud, Pagina 10

D-944/2009 che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, il TAF osserva che egli è giovane, ha terminato le scuole dell'obbligo ed ha altresì un'esperienza professionale quale lattoniere, gessatore e manovale (cfr. verbale d'audizione del 23 gennaio 2009 pag. 2). D'altronde, in Patria egli può beneficiare di un'importante rete sociale, ritenuto che egli ha dichiarato che i suoi amici di scuola e del suo villaggio si trovano ancora in loco (cfr. verbale d'audizione del 23 gennaio 2009 pag. 3), che, d'altra parte, il ricorrente non ha fatto valere in sede di ricorso dei problemi medici suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento (v. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza del ricorrente in Svizzera per motivi medici. che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle Pagina 11

D-944/2009 spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 12

D-944/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]) - F._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: Pagina 13

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