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Corte IV D-9356/2025, D-9355/2025
Sentenza d e l 1 9 marzo 2026 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice David R. Wenger; cancelliere Miroslav Vuckovic.
Parti 1. A._______, nato il (…), 2. B._______, nata il (…), 3. C._______, nata il (…), 4. D._______, nato il (…), 5. E._______, nato il (…), 6. F._______, nato il (…), 7. G._______, nata il (…), Afghanistan, tutti patrocinati da Cristina Tosone, SOS Ticino, (…),
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisioni della SEM del 25 novembre 2025 / N (…) e N (…).
D-9356/2025, D-9355/2025 Fatti: A. A.a. In data 8 ottobre 2025, i ricorrenti 1 e 2, coniugi e cittadini afghani, hanno presentato una domanda d’asilo in Svizzera unitamente alla figlia maggiorenne (ricorrente 3) ed ai loro quattro figli minorenni, ricorrenti 4-7 (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. (…)- 3, 4, 5, 6, 7 e 8; n. (…)-3). A.b. Dai riscontri dattiloscopici nell’unità centrale del sistema europeo "Eurodac" è risultato che, in data 3 settembre 2025, i richiedenti hanno depositato una domanda d'asilo in Grecia (cfr. atti SEM n. (…)-25, 26 e 27; n. (…)-11). A.c. Il 13 ottobre 2025, la SEM ha presentato alle competenti autorità greche una richiesta di riammissione dei richiedenti conformemente alla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008; di seguito: direttiva ritorno) e all’Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]) (cfr. atti SEM n. (…)-33; n. (…)-13). A.d. Il 21 ottobre (ricorrente 3) e 30 ottobre (ricorrenti 1, 2, 4-7) 2025, la SEM ha effettuato con gli interessati un colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo, nel contesto del quale è stato loro concesso il diritto di essere sentiti in relazione al loro stato di salute, alla possibile non entrata nel merito della domanda d’asilo secondo l’art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi (RS 142.31), nonché al prospettato allontanamento dalla Svizzera verso la Grecia (cfr. atti SEM n. (…)-57, 58 e 59; n. (…)-19). A.e. Il 26 ottobre (ricorrenti 1, 2, 4-7) e 4 novembre (ricorrente 3) 2025, la Grecia ha accettato la riammissione degli interessati sul proprio territorio, confermando il loro statuto di rifugiati a far tempo dall’11 (ricorrente 3) e 16 settembre (ricorrenti 1, 2, 4-7) dello stesso anno, unitamente ai permessi di soggiorno validi dai medesimi giorni fino al 10 settembre (ricorrente 3) e 15 settembre (ricorrenti 1, 2, 4-7) 2028 (cfr. atti SEM n. (…)-50; n. (…)-21). B. Con separate decisioni del 25 novembre 2025, notificate il giorno seguente, la SEM non è entrata nel merito delle domande d’asilo in oggetto ed ha pronunciato l’allontanamento degli interessati dalla Svizzera verso la Grecia, incaricando il Cantone H._______ dell’esecuzione di quest’ultima
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misura e disponendo la consegna degli atti procedurali non soggetti a diniego d’esame, conformemente al relativo indice. C. C.a. Con ricorso del 1° dicembre 2025, gli interessati avversano la decisione succitata dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) postulando l’annullamento della stessa, la concessione dell’ammissione provvisoria in Svizzera e, in subordine, la restituzione degli atti all’autorità inferiore per il completamento dell’istruzione. Sul piano procedurale, essi postulano la concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese.
C.b. Con scritto del 9 dicembre 2025, la rappresentante dei ricorrenti ha inoltrato un nuovo documento medico attestante il ricovero della ricorrente 2 in clinica psichiatrica a seguito di idee anticonservative con progettualità (cfr. atto TAF n. 3).
C.c. Con scritto del 23 dicembre 2025, i ricorrenti – per il tramite della patrocinatrice – hanno trasmesso ulteriore documentazione medica, con aggiornamenti relativi allo stato di salute della ricorrente 2, che ne inficia le capacità di cura della figlia minore (ricorrente 7). Gli stessi riferiscono inoltre che la figlia maggiore (ricorrente 3) ha parimenti iniziato una presa a carico psicologica, in seguito ad un disturbo da disadattamento (cfr. atto TAF n. 4).
C.d. Con lettera del 7 gennaio 2026, gli interessati hanno infine trasmesso nuova documentazione medica relativa alla ricorrente 3, la quale sarebbe stata sottoposta alla somministrazione di una terapia farmacologica “sotto sorveglianza” onde risolvere una sintomatologia ansiosa associata a disturbi del sonno (cfr. atto TAF n. 5).
Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. ac nonché 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la sentenza è
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motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, si rinuncia inoltre allo scambio degli scritti conformemente all'art. 111a cpv. 1 LAsi. 2. In materia d’asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall’art. 106 cpv. 1 LAsi (art. 62 cpv. 4 PA; DTAF 2014/1 consid. 2; 2014/26 consid. 5 secondo cui, in materia di diritto degli stranieri, resta censurabile l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA). Adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
3. Il Tribunale rileva preliminarmente che, secondo il senso e i motivi del ricorso, gli insorgenti contestano unicamente l’esecuzione del loro allontanamento, nonostante postulino l’annullamento integrale delle decisioni avversate. Conseguentemente, l’oggetto della lite si limita a tale questione giuridica.
4. Per quel che riguarda anzitutto la richiesta di congiunzione delle cause di cui ai ruoli del Tribunale D-9356/2025 (ricorrenti 1, 2, 4-7) e D-9355/2025 (ricorrente 3), sebbene le impugnative siano state presentate separatamente, esse fanno riferimento alla medesima fattispecie, per cui possono essere congiunte in una sola procedura a qualsiasi stadio della causa (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 3.17). In particolare, i fatti alla base delle domande d'asilo dei ricorrenti risultano essere di simile natura e pongono simili quesiti giuridici. La richiesta processuale formulata in tal senso dai ricorrenti nei loro gravami è dunque accolta.
5. Nelle decisioni impugnate, la SEM sostiene anzitutto che, in virtù della loro qualità di rifugiati, la Grecia avrebbe accettato la domanda di riammissione; Grecia designata dal Consiglio federale come Stato terzo sicuro ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. Conseguentemente, secondo l’art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, sarebbe corretta la non entrata nel merito della domanda d’asilo. Ciò considerato, l’autorità inferiore ha altresì evidenziato che i ricorrenti non avrebbero compiuto alcuno sforzo per ottenere un alloggio e delle prestazioni di sostegno su suolo ellenico, come d’altronde confermato dalla loro partenza verso la Svizzera pochi giorni dopo l’ottenimento della protezione internazionale e dei documenti di viaggio. Al contrario, essi si sarebbero dovuti prodigare per ottenere l’aiuto necessario rivolgendosi alle autorità preposte. Gli interessati non avrebbero poi dimostrato di aver vissuto in
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Grecia in condizioni di emergenza esistenziale così difficili da costituire una violazione dell’art. 3 CEDU, né comprovato di correre un reale rischio (“real risk”) di ritrovarsi in tali condizioni in futuro, al loro ritorno in detto Paese. Per quanto attiene all’esecuzione dell’allontanamento, considerate le sentenze di riferimento del TAF E-3427/2021 ed E-3431/2021, nonché D- 2590/2025, concernenti la Grecia ed il buono stato di salute dei ricorrenti, essa sarebbe ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
6. Nel proprio gravame i ricorrenti sostengono che la SEM sarebbe incorsa in un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti nonché in una violazione del diritto federale ed internazionale ex art. 106 LAsi. In particolare, l’autorità inferiore non avrebbe correttamente valutato la fattispecie ed il loro rinvio in Grecia sarebbe inammissibile ed inesigibile, posta la particolare vulnerabilità del nucleo famigliare. Entrambi i genitori (ricorrenti 1 e 2) soffrirebbero di disturbi psicologici e sarebbero in terapia; la coppia avrebbe inoltre quattro figli minorenni, con difficoltà particolari nello svezzamento della più piccola. Il mancato accesso alla terapia piscologica e farmacologica in caso di ritorno in Grecia potrebbe poi avere effetti estremamente negativi sulla loro salute, con inevitabili conseguenze sulle loro capacità di occuparsi dei figli. Il nucleo famigliare sarebbe inoltre espatriato solo dopo aver intrapreso tutti gli sforzi da loro ragionevolmente esigibili per costruirsi un’esistenza dignitosa in Grecia; il padre avrebbe difatti cercato aiuto presso il personale del centro, un’associazione ed una chiesa, senza tuttavia ottenerlo. Per questo motivo i ricorrenti avrebbero deciso di partire verso la Svizzera. Essi ritenevano impensabile continuare a vivere in una foresta, considerata anche la tenera età della figlia più piccola (ricorrente 7) e l’imminente fine dell’estate. Pertanto, nel Paese ellenico si sarebbero ritrovati in una grave situazione di emergenza esistenziale contraria all’art. 3 CEDU ed all’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo e restarvi avrebbe significato vivere in condizioni inumane e degradanti, ancor più gravi se considerata la presenza di quattro bambini. Pertanto, considerato quanto esposto dagli stessi, un eventuale allontanamento verso la Grecia sarebbe inammissibile ed inesigibile e dovrebbe essere concessa loro l’ammissione provvisoria.
7. Quanto alla censura in punto ad un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, seppure non concretamente sostanziata, sarà analizzata preliminarmente, poiché suscettibile di condurre all’annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1; 2016/2 consid. 4.2). Al riguardo, va osservato che nelle procedure d’asilo, così come nelle altre procedure di natura amministrativa, si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità
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competente accerta d’ufficio i fatti (art. 6 LAsi cum art. 12 PA). Essa deve quindi procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2). Tale principio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all’accertamento dei fatti e, in modo particolare, dall’onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l’amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).
Nel caso concreto, la SEM ha raccolto le informazioni necessarie per emettere le proprie decisioni, segnatamente acquisendo tutti gli elementi aggiornati relativi alla situazione medica e generale dei ricorrenti (cfr. atti SEM n. 1448463-43, 44-49, 55, 56, 66-79; n. 1448458-17, 23 e 24). Pertanto, sulla base di quanto rilevato e della valutazione delle diagnosi emerse – come si vedrà in seguito (cfr. infra, consid. 8.3.3) – si ritiene che l’autorità inferiore abbia accertato i fatti rilevanti della presente fattispecie in maniera esatta e completa. In definitiva, la richiesta di giudizio tendente alla restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell’istruzione va respinta poiché infondata.
8. 8.1 L’art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell'art. 44 LAsi, dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI).
8.2 8.2.1 Giusta l’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nel principio del divieto di respingimento. Infatti, anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in particolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della CAT. In proposito, la Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è tuttavia sufficiente per ritenere una violazione dell’art. 3 CEDU. Spetta infatti all’interessato provare o rendere verosimile l’esistenza di seri motivi che permettano di ritenere ch’egli correrà un reale rischio (“real risk”) di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2).
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8.2.2 In punto all’ammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento verso la Grecia, il Tribunale ha poi stabilito che vanno riconosciuti degli ostacoli unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E- 3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.2 [sentenza di riferimento]). Si può infatti partire dal presupposto che, essendo la Grecia firmataria della CEDU, della CAT e della Conv. rifugiati, essa rispetti di principio gli obblighi di diritto internazionale. Sebbene dalle informazioni a disposizione di questo Tribunale risulti che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, siano esposti al rischio di vivere in condizioni precarie, non emergono da fonti attendibili e concordi degli elementi che comprovino l’adozione di una pratica sistematica di discriminazione nei confronti di tali soggetti rispetto ai cittadini greci, in relazione all’accesso all’occupazione, all’assistenza sociale, all’assistenza sanitaria, all’istruzione e all’alloggio. Nonostante le carenze nel sistema d’accoglienza, non è inoltre possibile ammettere che, in detto Stato, le persone beneficiarie della protezione internazionale si trovino, in maniera generale (quindi indipendentemente dalle fattispecie concrete), totalmente dipendenti dall’aiuto pubblico, confrontate all’indifferenza delle autorità oppure in una situazione di privazione o mancanza di assistenza incompatibile con la dignità umana (sentenza E- 3427/2021, E-3431/2021 consid. 9 e 11.2 confermata a più riprese, cfr. sentenze del TAF D-6873/2024 del 25 novembre 2024 consid. 8.2.1; D- 4625/2024 del 20 agosto 2024 consid. 6.2.3.2).
Il Tribunale ha recentemente ribadito tale conclusione nella sentenza D- 2590/2025 dell’11 settembre 2025 [sentenza di riferimento], dopo aver svolto un’analisi aggiornata e approfondita della situazione dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia, basata su una pluralità di fonti recenti, affidabili e pertinenti (cfr. consid. 8 e 9). In particolare, per le famiglie vulnerabili con bambini, il Tribunale ha stabilito che l’esecuzione dell’allontanamento deve essere considerata inammissibile, anche in presenza di elementi favorevoli alla stessa, qualora i membri della famiglia non siano riusciti a costruirsi un’esistenza dignitosa in Grecia. In tale contesto, le famiglie ivi titolari della protezione internazionale devono rendere verosimile di aver compiuto sforzi concreti per integrarsi nella società di accoglienza – segnatamente mediante la ricerca attiva di un alloggio e di un’attività lavorativa, la frequentazione di corsi di lingua, il ricorso ai servizi e alle prestazioni sociali disponibili nonché l’iscrizione dei figli a scuola – e di aver esaurito tutte le possibilità di aiuto loro offerte da parte delle autorità, dei servizi sociali e delle organizzazioni caritatevoli (cfr. consid. 9.8).
8.2.3 8.2.3.1 Nel caso concreto, i ricorrenti verrebbero rinviati in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), dove sussiste una presunzione di rispetto degli impegni di diritto
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internazionale pubblico, tra cui il principio di non respingimento ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 LAsi, così come il principio del divieto della tortura sancito dall’art. 3 CEDU e dall’art. 3 della CAT.
8.2.3.2 Inoltre, le censure proposte non sono in grado di sovvertire la giurisprudenza di riferimento succitata (cfr. supra, consid. 8.2.2). In Grecia, i ricorrenti hanno infatti ottenuto la protezione internazionale a fronte della loro qualità di rifugiati. Essi possono quindi contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). Quest’ultima è stata trasposta nel diritto nazionale interno greco con decreto presidenziale (P.D.) 141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013. In particolare, gli obblighi della Grecia nei confronti dei beneficiari della protezione internazionale impongono l’accesso all’occupazione, all’istruzione, all’assistenza sociale, all’assistenza sanitaria, all’accesso all’alloggio nonché agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). Gli interessati potranno quindi rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti che spettano loro. Peraltro, dagli atti di causa non risulta che essi abbiano richiesto il sostegno delle autorità elleniche preposte, né che tale supporto sia stato loro negato o che siano state loro rifiutate le condizioni minime di vita loro spettanti (cfr. infra, consid. 8.3.3). Si osserva altresì che, in caso di violazione dei diritti sanciti dalla CEDU, le persone interessate possono poi adire i tribunali greci e, in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU). Infine, il trasferimento dei ricorrenti in Grecia non risulta nemmeno essere contrario all'interesse superiore del fanciullo sancito dall’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF; RS 0.107) (cfr. in merito anche la sentenza del TAF E-4497/2025 del 2 ottobre 2025 consid. 6.3.3.3). 8.2.3.3 In esito, non si può quindi ammettere che gli interessati saranno confrontati con una situazione di emergenza esistenziale oppure esposti a trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionale. L’esecuzione dell’allontanamento risulta quindi ammissibile.
8.3 8.3.1 Secondo l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
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8.3.2 Ai sensi dell’art. 83 cpv. 5 LStrI, l’allontanamento verso i Paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se la persona interessata rende verosimile che, per delle ragioni personali, varrebbe il contrario (cfr. sentenza del TAF D- 559/2020 consid. 9). A tal fine, la persona richiedente d’asilo deve addurre seri indizi che, con riferimento al caso specifico, le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale, non le concedano la necessaria protezione o la espongano a condizioni di vita disumane, oppure che si troverebbe in una situazione d’emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. sentenze del TAF D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 12.2; D- 4606/2022 del 9 dicembre 2022 consid. 6.4; D-911/2021 del 25 maggio 2022 consid. 9.3). Il Tribunale ha inoltre statuito che l’esecuzione dell’allontanamento in Grecia di persone beneficiarie della protezione internazionale rimane esigibile anche se trattasi di persone vulnerabili, come ad esempio donne incinte o persone che soffrono di problemi di salute, che non sono da considerarsi malattie gravi (cfr. sentenza E- 3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.3–11.5.1). La giurisprudenza ha fissato dei criteri più rigidi soltanto per i nuclei familiari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni non accompagnati o persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave, tale da esporle ad un rischio di trovarsi, in modo duraturo, in gravi difficoltà in ragione dell’impossibilità di rivendicare con le proprie forze i loro diritti (idem consid. 11.5.2-11.5.3). Tale analisi non è stata modificata dalla sentenza D- 2590/2025 succitata, nella quale il Tribunale ha ribadito che i beneficiari di uno statuto di protezione in Grecia hanno diritto all’assistenza medica alle stesse condizioni previste per i cittadini greci e che, in caso di emergenza, tutte le strutture sanitarie pubbliche sono tenute a fornire gratuitamente le cure mediche di prima necessità e a dispensare i farmaci necessari, indipendentemente dalla presentazione di un numero di previdenza sociale (cfr. consid. 9.7.1 e riferimenti citati). Inoltre, nella medesima sentenza, il Tribunale ha proceduto ad un’analisi aggiornata della situazione in Grecia, rilevando che, nonostante le difficoltà persistenti (in particolare per quanto riguarda l’accesso all’alloggio), il rinvio di famiglie con figli è esigibile segnatamente quando queste vi hanno soggiornato soltanto per un periodo molto breve senza dimostrare di aver compiuto passi concreti per integrarsi e costruirsi un’esistenza sul posto (cfr. consid. 9.8).
8.3.3 In casu, i ricorrenti non hanno fornito elementi concreti a dimostrazione del fatto che la Grecia non garantirebbe loro le prestazioni assistenziali a cui hanno diritto, né avrebbero compiuto gli sforzi necessari per richiedere gli stessi o integrarsi nella società ospitante. Invero, dopo aver ricevuto la documentazione atta a regolarizzarne il soggiorno in
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Grecia, gli stessi vi hanno trascorso solo pochi giorni (cfr. atti SEM n. 1448463-57, D6-D12; n. 58, D9-D14; n. 59, D6-D11; n. 1448458-19, D6- D11). Durante poco più di un mese di soggiorno in Grecia e nel periodo antecedente l’arrivo in Svizzera – secondo quanto da loro stessi ammesso (cfr. atto SEM n. 1448463-57, D16; n. 59, D16; n. 1448458-19, D16) – solamente il padre avrebbe chiesto aiuto ad un’unica associazione presente nel Centro in cui si trovavano e ad una chiesa vicina. Pertanto, non si può affatto affermare che si siano adeguatamente prodigati al fine di ottenere sostegno da parte delle autorità greche, terzi o ONG presenti in loco. Non vi sono inoltre dubbi sul fatto che gli interessati si siano immediatamente organizzati per proseguire il loro viaggio verso la Svizzera, abbandonando il Paese che ha loro offerto protezione internazionale in ragione del loro status di rifugiati.
Per quanto attiene allo stato psico-fisico degli insorgenti, in sede di audizione tutti – ad eccezione della madre – hanno affermato di stare bene o di avere problemi di natura minore (cfr. atti SEM n. 1448463-57, D4; n. 58, D4-D7; n. 59, D4; n. 1448458-19, D4). La ricorrente 2 è stata visitata una prima volta il 16 ottobre 2025 e le è stato diagnosticato un disturbo depressivo ricorrente, con episodio di media gravità in atto (cfr. atto SEM n. 1448463-43). In seguito, ella si è sottoposta a numerosi consulti psichiatrici e controlli di varia natura (cfr. atti SEM n. 47, 48, 55, 67-69, 73, 76, 86, 88, 91, 92, 95, 96, 98, 104) – venendo anche brevemente ricoverata in clinica psichiatrica (cfr. atto TAF n. 3) – i quali hanno in ultimo evidenziato il persistere dell’episodio depressivo di media gravità (probabilmente post partum), emicrania, ipovitaminosi ed una lombo-sciatalgia destra non deficitaria (cfr. idem, n. 108). Inoltre, ella parrebbe avere problemi con lo svezzamento della ricorrente 7. Per quanto concerne il marito (ricorrente 1), egli sarebbe stato parimenti visitato per varie problematiche mediche (cfr. idem, n. 46, 74, 79, 89, 90, 94, 99, 103). Tali consultazioni hanno evidenziato problemi fisici alla spalla e psicologici, quali una sindrome da disadattamento con disturbo di altri aspetti emozionali. Anche alla figlia maggiore (ricorrente 3) – visitata diverse volte (cfr. atti SEM n. 1448458-17, 23, 24, 31-41) – è stata diagnosticata una sindrome da disadattamento ed ansia associata a disturbi del sonno, oltre che una sindrome lombovertebrale cronica ed herpes labiale. Sebbene vi fossero preoccupazioni in merito ad un rischio suicidario (cfr. atto TAF n. 5), dall’ultimo consulto la situazione parrebbe essere significativamente migliorata, e ciò nonostante per questioni religiose non sia riuscita a seguire il piano terapeutico prescrittole (cfr. atto SEM n. 1448458-41). Gli altri figli presentano infine fastidi di lieve rilevanza – alcuni propri della loro età – e di natura medica varia (cfr. atti SEM n. 1448463-44, 45, 49, 56, 66, 70, 72, 78, 93, 97, 100- 102, 105-107).
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Ciò posto, pur non volendo minimizzare i problemi di salute surriferiti, non si evincono indicatori quanto all’esistenza, finanche potenziale, di affezioni suscettibili d’iscriversi nella restrittiva giurisprudenza succitata. Infatti, la Grecia dispone di strutture mediche sufficienti, in grado di garantire i trattamenti necessari in relazione allo stato fisico e psicologico degli interessati, ai quali avranno accesso alle stesse condizioni previste per i cittadini greci (artt. 2 lett. b e lett. g cum 30 par. 1 della direttiva qualificazione; cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 8-9.10; ex pluris sentenze del TAF D-2685/2024 del 10 maggio 2024 consid. 7.4.4 e D-1522/2024 del 14 marzo 2024 consid. 11.2.3). Inoltre, si rileva che non emergono elementi indicativi di una condizione clinica grave o urgente in nessuno dei casi che riguardano i qui insorgenti. La presa a carico psichiatrica, attualmente verosimile per i ricorrenti 1-3, potrà senz’altro proseguire in Grecia, ove potranno altresì essere effettuati gli accertamenti medici necessari in relazione ad eventuali ulteriori problematiche degli interessati. La situazione relativa allo svezzamento della figlia minore (ricorrente 7), sulla base degli ultimi aggiornamenti, non è stata oggetto di specifiche richieste da parte dei medici curanti e si tratta in ogni caso di un supporto che – contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti (cfr. atto TAF n. 4) – può essere senz’altro fornito in maniera competente ed ininterrotta anche dai professionisti del settore su territorio ellenico.
Lo stato valetudinario dei ricorrenti non è quindi suscettibile, dal profilo della sua gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la loro vita o la loro salute a breve termine in caso di un ritorno in Grecia. La presenza delle problematiche di salute surriferite non è dunque sufficiente per ammettere un grave profilo di estrema vulnerabilità ai sensi della giurisprudenza succitata (cfr. ex pluris sentenze del TAF E-7830/2025 del 21 ottobre 2025 consid. 5.7; D-2206/2025 del 23 maggio 2025 consid. 4.2.3; D-1142/2025 del 18 marzo 2025 consid. 8.2 e 8.4.2).
8.3.4 Per queste ragioni, l’esecuzione dell’allontanamento si rivela ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).
8.4 Non risultano infine impedimenti dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (artt. 44 LAsi e 83 cpv. 2 LStr), ritenuto che le autorità elleniche hanno accettato la riammissione degli insorgenti sul proprio territorio.
8.5 In esito, la richiesta di giudizio tendente alla concessione dell’ammissione provvisoria in Svizzera va respinta poiché infondata. 8.6 Per il resto, si rinvia ai corretti accertamenti ed alle motivazioni contenute nelle decisioni impugnate, alle quali può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF cum art. 4 PA).
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9. Visto quanto precede, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Le decisioni non sono inoltre inadeguate per quanto attiene alla valutazione dell’esecuzione dell’allontanamento pronunciato (cfr. art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto e le decisioni avversate confermate.
10. 10.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del gravame, la domanda procedurale tendente all’esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 10.2 Poiché la richiesta di giudizio era sprovvista di probabilità di esito favorevole, va respinta la domanda di assistenza giudiziaria (art. 65 cpv. 1 PA). 10.3 Visto l’esito della vertenza, le spese processuali di CHF 1’000.– sono quindi poste a carico dei ricorrenti soccombenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché artt. 1-3 del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 11. Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
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D-9356/2025, D-9355/2025 Pagina 13 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Le procedure di cui ai ruoli D-9356/2025 e D-9355/2025 sono congiunte. 2. Il ricorso è respinto. 3. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 4. Le spese processuali di CHF 1’000.– sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 5. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Manuel Borla Miroslav Vuckovic
Data di spedizione:
D-9356/2025, D-9355/2025 Pagina 14 Comunicazione a: – rappresentante dei ricorrenti (raccomandata; allegato: fattura) – SEM, per gli incarti N (…) e N (…) (in copia) – Autorità cantonale competente (in copia)