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Bundesverwaltungsgericht 28.03.2007 D-912/2007

28 mars 2007·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,398 mots·~7 min·2

Résumé

Asilo (altro) | la decisione del 25 gennaio 2007 in materia d'allo...

Texte intégral

Corte IV D-912/2007 vav/egl/ {T 0/2} Sentenza del 28 marzo 2007 Composizione: Giudici Valenti, Bovier e Galliker Cancelliere Egloff A._______, B._______, C._______, D._______, E._______, F._______, G._______ e H._______, Turchia, Ricorrenti contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, Autorità inferiore concernente la decisione incidentale del 25 gennaio 2007 in materia d'allontanamento preventivo / N Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Ritenuto in fatto: A. Gli interessati hanno presentato domanda d'asilo in Svizzera il 20 dicembre 2006 e sono stati sentiti il 22 ed il 25 gennaio 2007. Hanno dichiarato, per ciò che qui interessa, d’essere espatriati il [...], rispettivamente il [...], e d'essersi recati in Germania, dove hanno chiesto asilo e vissuto fino al 18 dicembre 2006, allorquando sono entrati illegalmente in Svizzera. B. Il 22 gennaio 2007, le autorità tedesche hanno comunicato a quelle svizzere d’essere disposte a riammettere sul loro territorio gli interessati (atto A11/1 dell'incarto dell'autorità inferiore). C. Il 25 gennaio 2007, l'UFM ha pronunciato una decisione incidentale d'allontanamento preventivo degli interessati verso la Germania, siccome possibile, ragionevolmente esigibile e lecita (art. 42 cpv. 2 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31]). D. Il 2 febbraio 2007, gli interessati hanno inoltrato, personalmente, un ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione incidentale resa dall'UFM. E. Il 5 febbraio 2007, il TAF ha ordinato a titolo di misura cautelare urgente la sospensione momentanea dell’esecuzione dell’allontanamento dei ricorrenti dalla Svizzera in attesa del fascicolo di causa. F. Con decisione incidentale del 7 febbraio 2007, il TAF ha respinto – il ricorso essendo a priori sprovvisto di probabilità d'esito favorevole – la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo, ha revocato la misura cautelare urgente della sospensione momentanea dell'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti pronunciata il 5 febbraio 2007 ed invitato quest'ultimi a versare un anticipo di fr. 600.-- a copertura delle presumibili spese processuali, con la comminatoria d'inammissibilità del gravame in caso di decorso infruttuoso del termine. G. I ricorrenti hanno tempestivamente versato l'anticipo richiesto. H. Il 15 febbraio 2007. i ricorrenti sono stati allontanati verso la Germania. Considerato in diritto: 1. Giusta l'art. 53 cpv. 2 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), dal 1° gennaio 2007 il TAF giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale. 2. Il TAF decide altresì definitivamente in merito ai ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, art. 105 cpv. 1 legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale

3 del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 3. Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della LAsi riguardanti la modifica del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica, il 1° gennaio 2007, è applicabile il nuovo diritto. 4. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui agli art. 48 nonché all'art. 50 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021). 5. Il TAF osserva che di principio la persona che ha presentato domanda d'asilo in Svizzera è autorizzata a soggiornarvi fino a conclusione della procedura (art. 42 cpv. 1 LAsi). L'UFM può tuttavia allontanare preventivamente il richiedente dalla Svizzera (art. 42 cpv. 2 LAsi) se la prosecuzione del viaggio in uno Stato terzo è possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, segnatamente se: a. tale Stato è competente a trattare la domanda d'asilo in virtù di un trattato; b. il richiedente vi ha soggiornato qualche tempo; o c. in tale Stato vivono parenti prossimi o altre persone con le quali il richiedente ha stretti vincoli. L'allontanamento a titolo preventivo è immediatamente eseguibile se l'Ufficio federale, come nel caso concreto, non dispone altrimenti (art. 42 cpv. 3 LAsi). 6. L’allontanamento preventivo è possibile quando di fatto sia suscettibile di realizzazione sul piano pratico (possibilità di trasporto) e lo Stato terzo acconsenta al rientro del richiedente l'asilo sul proprio territorio, per esempio perché obbligato alla riammissione da un trattato od accordo o perché detto richiedente dispone di un documento di legittimazione valido, se del caso provvisto di visto d'entrata (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2000 n. 1). Nel caso di specie, l’esecuzione dell'allontanamento preventivo verso la Germania è possibile perché suscettibile d’essere realizzato sul piano pratico e perché le autorità tedesche sono disposte a riammettere i ricorrenti in virtù dell’accordo di riammissione siglato con la Svizzera. 7. Ai sensi di legge (art. 42 cpv. 2 lett. b LAsi), l'allontanamento preventivo verso un Paese terzo è, di principio, ragionevolmente esigibile se il richiedente l'asilo vi ha soggiornato qualche tempo, di norma almeno 20 giorni (v. GICRA 2000 n. 1 consid. 14a pag. 9 e seg.; art. 40 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). L'allontanamento preventivo verso un Paese terzo può essere considerato siccome ragionevolmente esigibile anche sulla base d'altre circostanze, purché sussista tra il richiedente l'asilo ed il Paese terzo una relazione di una certa qualità. Se quest'ultima condizione è adempita, è consentita una deroga alla regola dei 20 giorni, nel senso che l'allontanamento preventivo è ragionevolmente esigibile anche nel caso di un soggiorno del richiedente l'asilo nel Paese terzo di durata inferiore (ibidem consid. 15a pag. 11 e seg. nonché relativi riferimenti). Nel caso di specie, i ricorrenti non contestano d'avere una relazione di una certa qualità con la Germania, dove hanno vissuto, secondo le loro stesse dichiarazioni,

4 per diversi anni prima di raggiungere la Svizzera nel dicembre del 2006. In siffatta evenienza, l'esecuzione dell'allontanamento preventivo verso la Germania è pertanto pure ragionevolmente esigibile. 8. Nel caso di specie, non v'è motivo di ritenere – in virtù di generiche censure di parte – da un lato che le autorità tedesche violeranno gli obblighi di diritto internazionale assunti, e allontanino gli insorgenti verso la Turchia o un Paese terzo, quand'anche quest'ultimi dovessero dimostrare loro l'esistenza segnatamente di timori fondati d'esposizione, in caso di rimpatrio o d'allontanamento in un Paese terzo, a seri pregiudizi ai sensi della convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30) o a trattamenti vietati dall'art. 3 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o dall'art. 3 della convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Dall'altro lato, neppure è dato ritenere che dette autorità si rifiuteranno, se del caso, di sanzionare eventuali comportamenti illegittimi di propri agenti statali o di terzi nei confronti degli insorgenti, o di correggere una decisione errata rispettivamente sulla quale ha influito un atto illegittimo. Peraltro, contro una decisione d'espulsione definitiva dalla Germania i ricorrenti potranno comunque adire la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo. Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento preventivo in Germania è lecita. 9. Da quanto esposto, discende che il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 10. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111 cpv. 1 e 3 LAsi). 11. Le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

5 (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico dei ricorrenti. L'anticipo di fr. 600.--, versato il 9 febbraio 2007, è computato con le spese processuali. 3. Comunicazione: - all'autorità inferiore (in copia, n. di rif. N ) - a I._______ (in copia) Il Giudice: Il Cancelliere: Vito Valenti Lorenzo Egloff Data di spedizione:

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