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Bundesverwaltungsgericht 22.03.2021 D-889/2021

22 mars 2021·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,444 mots·~12 min·3

Résumé

Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato) | Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato); decisione della SEM del 19 febbraio 2021

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-889/2021

Sentenza d e l 2 2 marzo 2021 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Gabriela Freihofer; cancelliere Jesse Joseph Erard.

Parti A._______, nato il (…), alias B._______, nato il (…), Belgio, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato); decisione della SEM del 19 febbraio 2021 / N (…).

D-889/2021 Pagina 2 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 5 ottobre 2020, il rilevamento dei dati personali indetto il 22 ottobre 2020 (cfr. atto SEM 1077452-19/11 [di seguito: verbale 1]), il verbale d'audizione dell’11 febbraio 2021 (cfr. atto 66/11 [di seguito: verbale 2]), la nutrita documentazione medica agli atti (cfr. atti 43/1, 44/2, 45/2, 47/2, 50/3, 51/2, 53/3, 54/3, 55/1, 56/2, 57/1, 58/2, 59/2, 63/1, 64/1 e 78/2), la bozza di decisione negativa in merito alla domanda d’asilo del 5 ottobre 2020 ed il relativo parere della rappresentanza legale del 18 febbraio 2021 (cfr. atti 68/7 e 70/5), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 19 febbraio 2021, notificata in medesima data (cfr. atto 72/1), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione del provvedimento stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile, il ricorso del 26 febbraio 2021 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 1° marzo 2021), con cui il ricorrente ha concluso, secondo il senso, alla concessione dell'asilo in Svizzera, la documentazione acclusa al gravame, la decisione incidentale del 3 marzo 2021, per il tramite della quale lo scrivente ha invitato il ricorrente a versare, entro il 15 marzo 2021, un anticipo di CHF 750.– a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria d’inammissibilità del ricorso in caso d’inosservanza, l’infruttuosa notificazione di quest’ultima, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

D-889/2021 Pagina 3 e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che il ricorso è stato inoltrato in tedesco allorché la decisione impugnata è stata redatta in italiano; che non essendovi ragioni per scostarsi dalla regola sancita all’art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell’art. 6 LAsi e dell’art. 37 LTAF, il procedimento segue la lingua della decisione impugnata, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),

D-889/2021 Pagina 4 che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che il richiedente, cittadino belga, ha ricondotto il suo espatrio agli atti persecutori che le autorità belghe avrebbero perpetrato nei suoi confronti; che le autorità di tale Paese avrebbero cercato per anni elementi giustificanti una sua incriminazione, ricorrendo finanche a provocazioni; che per finire, egli sarebbe stato condannato arbitrariamente ad una pena detentiva; che oltretutto, nel corso dell’espiazione della pena gli sarebbe stata negata l’assistenza medica necessaria a trattare le patologie del quale sarebbe afflitto; che non volendo essere ricoverato in un ospedale psichiatrico – condizione sulla quale riposerebbe la sua scarcerazione – il ricorrente avrebbe deciso di espatriare in Svizzera (cfr. verbale 2, pag. 4- 5, F17), che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che nella querelata decisione, la SEM, dopo aver rammentato che il Belgio rientra tra gli Stati in cui non si rischiano persecuzioni ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, ha considerato irrilevanti i motivi d’asilo addotti dall’insorgente; che in tal senso, dagli atti all’inserto non emergerebbero indizi comprovanti le asserite persecuzioni subite in Belgio, che con il ricorso, l’insorgente avversa la valutazione della SEM; che innanzitutto, egli ha riferito delle cattive condizioni di accoglienza con le quali sarebbe stato confrontato in C._______; che a ciò si aggiungerebbe il fatto che, oltre a non comprendere la lingua del posto, soffrirebbe del clima che contraddistinguerebbe la regione (…), a causa del quale soffrirebbe di problemi respiratori; che per tali motivi egli ha domandato di essere trasferito in un altro Cantone (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 1 a 3, punto 1); che in seguito, egli ha chiesto di beneficiare, secondo il senso, di

D-889/2021 Pagina 5 un ulteriore termine onde raccogliere e produrre nuova documentazione a sostegno della propria versione dei fatti (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 4, punto 2), che per il resto, egli ha in buona sostanza, ribadito confusamente le motivazioni già espresse in sede di audizione, che la tesi ricorsuale non può però essere seguita, che anzitutto, il Tribunale ritiene la fattispecie in rassegna sufficientemente matura per il giudizio, ragion per cui non v’è motivo posticipare ulteriormente l’emissione della presente sentenza, che vieppiù, va rammentato che il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi), che il Belgio figura effettivamente nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. Lista «Safe Countries» ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, SEM), che pertanto, per tale Paese vige, di massima, una presunzione di assenza di persecuzioni, che orbene, nel caso di specie l’insorgente non ha presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui alla decisione impugnata; ch’egli non è stato segnatamente in grado di fornire elementi concreti atti a sovvertire la summenzionata presunzione; che invero, come rettamente osservato dall’autorità inferiore, il narrato del ricorrente si esaurisce in mere asserzioni di parte, di modo che nulla permette di ritenere che le autorità belghe lo abbiano perseguitato sino a condannarlo abusivamente, o che lo abbiano privato indebitamente dell’assistenza sanitaria necessaria, che la nutrita documentazione prodotta in sede ricorsuale, composta perlopiù da atti emessi da autorità belghe, non comprova minimamente la loro supposta volontà persecutoria nei suoi confronti, che di conseguenza, è a giusto titolo che l’autorità di prima istanza ha respinto la sua domanda d’asilo e non gli ha riconosciuto la qualità di rifugiato,

D-889/2021 Pagina 6 che per quanto riguarda il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo v’è dunque da confermare la decisione della SEM, che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento, che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che per prassi invalsa del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l’esecuzione dell’allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che con il gravame il richiedente non contesta esplicitamente tale assunto, che nella misura in cui questo Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo dell’insorgente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed

D-889/2021 Pagina 7 espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente d'essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che il Consiglio federale ha altresì inserito il Belgio nell’elenco dei Paesi di origine o di provenienza nei quali il ritorno è di norma ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 5 LStrI; cfr. allegato 2 dell’Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri [OEAE; RS 142.281]), che dagli atti all’inserto, al di là di generiche allegazioni, non emergono elementi suscettibili di inficiare tale presunzione, che del resto, con riguardo alle problematiche valetudinarie dell’insorgente − affetto da un disturbo di personalità paranoide, da disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di alcool, oltre che da un collasso vertebrale della zona lombare (cfr. atto 70/5, pag. 3) − è doveroso osservare che il Belgio dispone notoriamente di strutture mediche simili a quelle elvetiche, che ad ogni modo, giova rilevare che ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che la situazione vigente in Belgio non risulta caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nell’integrità del territorio nazionale, che ne discende che l’esecuzione dell’allontanamento è da reputarsi ragionevolmente esigibile,

D-889/2021 Pagina 8 che infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che di conseguenza anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione la decisione avversata va confermata, che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che il ricorso va pertanto respinto, che su tali presupposti, la domanda di trasferimento in un’altra regione della Svizzera può rimanere inevasa in questa sede, che, visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-889/2021 Pagina 9 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard

Data di spedizione:

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