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Bundesverwaltungsgericht 06.01.2011 D-8821/2010

6 janvier 2011·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,982 mots·~15 min·2

Résumé

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 23 dicembre 2010

Texte intégral

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-8821/2010 Sentenza del 6 gennaio 2011 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Kadima Muriel Beck; cancelliera Vera Riberti. Parti A._______, nato il (…), alias B._______, nato il (…), alias C._______, nato il (…), Tunisia, alias D._______, nato il (…), alias E._______, nato il (…), Marocco, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 23 dicembre 2010 / N […].

D-8821/2010 Pagina 2 Visto: la prima domanda d’asilo inoltrata dall’interessato in Svizzera il (…) e conclusasi con una decisione dell'UFM di non entrata nel merito ai sensi dell’art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi datata 9 luglio 2010, precisato che l’esecuzione dell’allontanamento verso l’Italia, conformemente agli accordi di Dublino, non è stata eseguita a causa dell’irreperibilità dell’interessato; il verbale di audizione del 17 marzo 2010 relativo alla prima procedura d’asilo; la successiva domanda d’asilo che l’interessato ha presentato in data (…) in Svizzera; il documento che l’UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l’ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all’inoltro della sua istanza, un documento d’identità o di viaggio, con la comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d’asilo; i verbali di audizione del 7 e del 23 dicembre 2010; il verbale di decisione dell’UFM del 23 dicembre 2010, notificata all’interessato il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali); il ricorso inoltrato dall’interessato il 27 dicembre 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d’entrata 28 dicembre 2010); gli atti dell’UFM trasmessi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 28 dicembre 2010; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,

D-8821/2010 Pagina 3 RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF; che l’UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi); che l’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino tunisino, nato a F._______ e di aver vissuto dall’età di 10 anni sino al momento dell’espatrio a G._______, in provincia di H._______ (cfr. verbale di audizione del 7 dicembre 2010, pag. 1); che, in sostanza, egli ha raccontato che le ragioni per le quali egli avrebbe lasciato la Tunisia sarebbero le medesime di quelle che avrebbe fatto valere in occasione della prima procedura d’asilo (cfr. verbale di audizione del 7 dicembre 2010, pag. 6); che, segnatamente, l’insorgente sarebbe fuggito dal suo Paese d’origine, poiché a causa di una situazione famigliare ed economica catastrofica, egli avrebbe cominciato a consumare alcol ed a commettere infrazioni quali danneggiamenti e furti,

D-8821/2010 Pagina 4 come pure perché sarebbe ricercato dalla polizia per il ferimento di un suo amico che egli avrebbe colpito con una bottiglia durante un litigio circa la sua famiglia (cfr. verbale di audizione del 23 dicembre 2010, pag. 4); che, nel quadro dei motivi che l’hanno portato ad espatriare, egli ha pure menzionato delle ragioni economiche, non avendo nulla ed alcun futuro in Tunisia (cfr. verbale di audizione del 23 dicembre 2010, pag. 4); che, nella decisione impugnata, l’UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d’asilo alcun documento suscettibile di identificarlo; che, dall’altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all’art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie; che, di conseguenza, l’autorità inferiore non è entrata nel merito della citata domanda ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, nonché pronunciato l’allontanamento dell’interessato dalla Svizzera verso il suo Paese d’origine e l’esecuzione dell’allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, l’insorgente ritiene di aver fornito motivi scusabili che spiegano le ragioni della mancata presentazione dei documenti d’identità e che comunque sussisterebbe, nel suo caso, la necessità di ulteriori chiarimenti in relazione alla sua domanda d’asilo; che, in conclusione, egli ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all’autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, qualora non gli fosse accordato l’asilo, la concessione dell’ammissione provvisoria; che ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento del pagamento anticipato delle presumibili spese processuali; che, giusta l’art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o di identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l’art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d’identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del richiedente è accertata in base all’audizione, nonché in base all’art. 3 e all’art. 7 LAsi (lett. b), o se l’audizione rileva che sono necessari ulteriori

D-8821/2010 Pagina 5 chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l’esistenza di un impedimento all’esecuzione dell’allontanamento (lett. c); che sono documenti di viaggio e d’identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d’identità, che permettono un’identificazione certa del richiedente l’asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che non lo sono, per contro, quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l’attestato di fine studi (cfr. DTAF 2007/7, consid. 5 e 6); che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di più di un mese dalla presentazione della seconda domanda d’asilo e ben nove mesi dalla prima, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri; che, per di più, egli si è limitato a dichiarare che avrebbe posseduto una carta d’identità tunisina, che essa potrebbe trovarsi a casa sua in Tunisia dove l’aveva lasciata e che non avrebbe intrapreso nulla per presentare un documento dopo essere venuto a conoscenza dell’incombenza di presentare un documento di viaggio o d’identità dopo le 48 ore dall’inoltro della domanda d’asilo, poiché non potrebbe procurarsi nessun documento (cfr. verbale di audizione del 7 dicembre 2010, pag. 5); che, successivamente, egli ha di nuovo semplicemente affermato che non potrebbe fare nulla per ottenere la sua carta d’identità e che, sebbene avesse promesso già all’epoca della prima procedura d’asilo che se la sarebbe procurata, non avrebbe documenti per poterla ottenere (cfr. verbale di audizione del 23 dicembre 2010, pag. 2); che alle varie domande relative, appunto, a quel che avrebbe intrapreso par fornire un documento e tenuto conto che si trovava in Europa da tempo ormai, il ricorrente non ha fatto altro che continuare a rispondere che non poteva fare nulla (cfr. verbale di audizione del 23 dicembre 2010, pag. 3); che, inoltre, come osservato dall’autorità inferiore, non soccorre il ricorrente la giustificazione che non saprebbe come farsi pervenire la carta d’identità; che, infatti, considerata la sua lunga permanenza in Europa e la presenza peraltro di parenti in detto Paese, egli avrebbe potuto comunque e perlomeno interessarsi sulla procedura da intraprendere o i mezzi disponibili per ottenere un documento di identità; che, in definitiva, il ricorrente non ha cercato in alcun modo di ottenere un documento d’identità;

D-8821/2010 Pagina 6 che alla luce di quanto precede e da quanto emerge dai verbali di audizione, le ragioni postulate dal ricorrente per quanto concerne la mancata presentazione di un documento d’identità sono inoltre prive di qualsiasi fondamento, per il che codesto Tribunale ha ragione di concludere che l’insorgente dissimuli i propri documenti d’identità per i bisogni di causa; che non soccorrono di certo il ricorrente neppure le generiche censure ricorsuali, secondo le quali avrebbe fornito ragioni d’impossibilità oggettiva per la presentazione della sua carta d’identità; che, di conseguenza, non avendo né esibito alcun documento d’identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l’eccezione prevista all’art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell’interessato non è applicabile; che, in assenza di documenti d’identità, occorre pure esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell’art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi e all’audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente; che con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha introdotto, con l’art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi, una procedura sommaria nell’ambito della quale è statuito sull’adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5); che non si entra nel merito di una domanda d’asilo quando sulla base di un esame sommario è riconoscibile che il richiedente l’asilo non adempie manifestamente la qualità di rifugiato; che ciò può risultare sia dalla manifesta inconsistenza sia dalla palese irrilevanza dei motivi d’asilo addotti di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5); che l’insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dalla Tunisia poiché ricercato a seguito del ferimento del suo amico e considerato che in patria non avrebbe comunque più nulla, nessun aiuto e/o un qualsiasi futuro; che egli non ha presentato, all’infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all’impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d’asilo giusta l’art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);

D-8821/2010 Pagina 7 che, a mente di questo Tribunale, come rettamente ritenuto dall’autorità inferiore, la vicenda raccontata dall’insorgente a sostegno della sua domanda d’asilo non presenta elementi di verosimiglianza o rilevanti nel quadro di eventuali motivi d’asilo relativi alle circostanze di vita del ricorrente in Tunisia; che, in particolare ed a titolo d’esempio, l’insorgente ha reso dichiarazioni scarse, contraddittorie ed illogiche circa quel che sarebbe successo con l’amico che aveva parlato male della sua famiglia e che il ricorrente avrebbe allora picchiato con una bottiglia; che, infatti, nel quadro della prima procedura d’asilo, l’insorgente ha affermato che la lite sarebbe avvenuta nel (…) e che l’amico sarebbe tale I._______ (cfr. verbale di audizione del 17 marzo 2010, pag. 6), mentre per contro, in occasione della seconda procedura d’asilo, egli ha raccontato che detto fatto sarebbe avvenuto nel (…) e che l’amico ferito si chiamerebbe J._______, senza però conoscerne il cognome (cfr. verbale di audizione del 23 dicembre 2010, pag. 6); che, confrontato a queste antinomie, il ricorrente non ha fornito spiegazioni plausibili (cfr. ibid.); che anche per quanto concerne i luoghi e le date dei suoi spostamenti all’interno della Tunisia dopo l’evento dell’aggressione, il ricorrente ha reso dichiarazioni contraddittorie e non è riuscito a spigare le ragioni di dette discordanze (cfr. verbale di audizione del 23 dicembre 2010, pag. 7); che appare nondimeno piuttosto illogico e ben poco credibile quanto dichiarato dal ricorrente circa il ricorso e la procedura di difesa che i suoi parenti in patria avrebbero messo in atto a suo favore, allorché allo stesso tempo egli ha affermato che i suoi parenti non avrebbero fatto nulla per fare in modo che gli venisse trasmesso un suo documento di identità e che non avrebbero tempo di “andare a destra e sinistra per cercare i mezzi di prova” relativi al ricorso interposto nel quadro della procedura penale in Tunisia (cfr. verbale di audizione del 23 dicembre 2010, pag. 6); che, infine, il ricorrente ha allegato che tra le ragioni che lo hanno portato ad espatriare vi sarebbe persino il fatto di non avere più nulla nel suo Paese e pertanto nessun futuro (cfr. verbale di audizione del 23 dicembre 2010, pag. 4); che quest’ultimo motivo d’espatrio non rientra nel quadro della definizione del termine di rifugiato ex art. 3 LAsi; che, di conseguenza, i motivi d’asilo evocati sono stati esaminati e rettamente ritenuti dall’autorità inferiore come inverosimili ed irrilevanti, giusta l’art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi;

D-8821/2010 Pagina 8 che, visto quanto sopra, non risultano inoltre elementi ai sensi dell’art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell’insorgente medesimo; che non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l’esistenza di un eventuale impedimento dell’esecuzione dell’allontanamento dal punto di vista dell’ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 8); che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente in Tunisia possa violare l’art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l’art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l’art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l’art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) o possa esporre l’insorgente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, da quanto esposto, discende che rettamente l’UFM non è entrato nel merito della domanda d’asilo ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che, pertanto, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d’ogni benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l’autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (Oasi 1, RS 142.311); che l’esecuzione dell’allontanamento è regolata all’art. 83 LStr giusto il quale l’esecuzione dell’allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);

D-8821/2010 Pagina 9 che, come già illustrato poc’anzi, l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr); che la situazione vigente in Tunisia non è notoriamente caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nell’integralità del territorio nazionale; che, quanto alla situazione personale del ricorrente, codesto Tribunale ricorda che egli è giovane, ha comunque frequentato sei anni di scuola elementare e, stando a quanto riferito, avrebbe lavorato nel settore di (…) per molti anni (cfr. verbale di audizione del 7 dicembre 2010, pag. 3); che, inoltre e secondo quanto affermato dal ricorrente medesimo, egli dispone ancora di una rete famigliare in patria, dove vivono i genitori, tre dei (…) fratelli e due sorelle (cfr. verbale di audizione del 23 dicembre 2010, pagg. 3 seg.); che l’insorgente non ha nemmeno preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che, da un esame d’ufficio degli atti, emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento dell’autore del gravame nel suo Paese d’origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr); che, infine, il ricorrente, usando la necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio; che, pertanto, non risultano neppure impedimenti dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che alla luce di quanto precede, anche in materia d’allontanamento e relativa esecuzione, il ricorso va disatteso e la querelata decisione dell’autorità inferiore confermata; che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto;

D-8821/2010 Pagina 10 che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta d’esenzione dal versamento dell’anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l’esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva.

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D-8821/2010 Pagina 12 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Vera Riberti Data di spedizione:

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