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Bundesverwaltungsgericht 06.01.2011 D-8798/2010

6 janvier 2011·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,609 mots·~13 min·1

Résumé

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 20 dicembre 2010

Texte intégral

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-8798/2010 Sentenza del 6 gennaio 2011 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del Giudice Fulvio Haefeli; cancelliera Vera Riberti. Parti A._______, nato il (…), alias B._______, nato il (…), alias C._______, nato il (…), Algeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 20 dicembre 2010 / N […].

D-8798/2010 Pagina 2 Visto: la prima domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (…) in Svizzera; la dichiarazione sottoscritta dall'interessato il (…) tramite la quale ha ritirato la sua domanda; il conseguente stralcio dai ruoli pronunciato dall'UFM in data 30 settembre 2009; la seconda domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in data (…) in Svizzera; il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente il medesimo giorno e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo; i verbali d'audizione del 14 e del 20 dicembre 2010; la decisione dell'UFM del 20 dicembre 2010, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali); il ricorso inoltrato dal ricorrente il 24 dicembre 2010, seppur datato 27 dicembre 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata 27 dicembre 2010); gli atti dell'UFM trasmessi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 27 dicembre 2010; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti nel caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,

D-8798/2010 Pagina 3 RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF; che l’UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi); che l’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che, nell’ambito delle audizioni sui motivi della domanda d’asilo, l’interessato ha dichiarato di essere cittadino algerino, nato e cresciuto ad D._______ (cfr. verbale di audizione del 14 dicembre 2010, pag. 1); che egli avrebbe già lasciato l’Algeria l’(…), restando in un primo tempo in Italia e giungendo in seguito, nel (…), in Svizzera dove avrebbe depositato la sua prima domanda d’asilo (cfr. verbale di audizione del 14 dicembre 2010, pag. 2); che, avendo saputo che la madre era gravemente malata, egli avrebbe avuto l’intenzione di tornare in Algeria, ma che considerato che durante i preparativi per il rientro ella sarebbe deceduta, l’interessato avrebbe allora deciso di trasferirsi in Italia, ove sarebbe rimasto sino al mese di (…) (cfr. ibid.);

D-8798/2010 Pagina 4 che, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, il ricorrente avrebbe lasciato l’Algeria a causa della povertà che vige in detto Paese e per migliorare le proprie condizioni di vita (cfr. verbale di audizione del 14 dicembre 2010, pag. 5); che, nella decisione impugnata, l’UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d’asilo alcun documento suscettibile di identificarlo; che, dall’altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all’art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie; che, di conseguenza, l’autorità inferiore non è entrata nel merito della citata domanda ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, nonché pronunciato l’allontanamento dell’interessato dalla Svizzera verso l’Algeria e l’esecuzione dell’allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, l’insorgente ha, per quanto concerne la mancata consegna di documenti d’identità, rimandato a quanto già affermato nei verbali di audizione, sostenendo di aver fornito motivi scusabili – di oggettiva impossibilità – che spiegano le ragioni per la mancata consegna dei documenti richiesti; che, inoltre, egli ritiene che un suo eventuale rinvio in Algeria sarebbe da considerare inesigibile; che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all’autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, qualora non gli fosse accordato l’asilo, la concessione dell’ammissione provvisoria; che ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento del pagamento anticipato delle presumibili spese processuali; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del

D-8798/2010 Pagina 5 ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c); che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che non lo sono, per contro, quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7 consid. 6); che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di quasi un mese dalla presentazione della seconda domanda d’asilo e di più di un anno dalla prima domanda, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri; che, per di più, egli si è limitato a dichiarare che avrebbe posseduto un passaporto, ma che l’avrebbe lasciato già all’epoca della sua prima domanda d’asilo da un amico algerino residente a E._______ e che non avrebbe più trovato detto amico quando si sarebbe recato da lui per riprendersi il passaporto, nel (…) (cfr. verbale di audizione del 14 dicembre 2010, pagg. 2 e 4); che alla domanda su cosa avrebbe fatto per procurarsi il proprio documento d’identità, egli ha risposto semplicemente di aver provato a contattare l’amico, per il tramite di un altro algerino, ma che quest’ultimo gli avrebbe detto che la persona cercata aveva lasciato il domicilio di E._______ da tempo ormai (cfr. verbale di audizione del 20 dicembre 2010, pag. 2); che, inoltre, considerato che il ricorrente medesimo ha dichiarato di mai aver avuto in patria problemi con le autorità, egli ha affermato comunque di non aver contattato le autorità consolari algerine, poiché non ha intenzione di tornare in Algeria (cfr. verbale di audizione del 20 dicembre 2010, pag. 2); che giova in aggiunta ricordare che già all’epoca della sua prima domanda d’asilo - nel (…) ed in occasione della quale il ricorrente aveva peraltro fornito una diversa identità – egli era stato invitato a fornire un documento d’identità; che confrontato a quest’ultimo elemento, l’insorgente si è limitato a rispondere che non si ricorda che gli avessero chiesto i documenti quando ha inoltrato la sua prima domanda (cfr. verbale di audizione del 20 dicembre 2010, pag. 3);

D-8798/2010 Pagina 6 che, in definitiva, il ricorrente non ha intrapreso nulla per cercare di ottenere un documento d’identità; che alla luce di quanto precede e da quanto emerge dai verbali di audizione, le ragioni postulate dal ricorrente per quanto concerne la mancata presentazione di un documento d’identità sono prive di qualsiasi fondamento, per il che codesto Tribunale ha ragione di concludere che l’insorgente dissimuli i propri documenti d’identità per i bisogni di causa; che, di conseguenza, non avendo né esibito alcun documento d’identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l’eccezione prevista all’art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell’interessato non è applicabile; che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente; che con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha introdotto, con l’art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi, una procedura sommaria nell’ambito della quale è statuito sull’adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5); che non si entra nel merito di una domanda d’asilo quando sulla base di un esame sommario è riconoscibile che il richiedente l’asilo non adempie manifestamente la qualità di rifugiato; che ciò può risultare, fra l’altro, sia dalla manifesta inconsistenza sia dalla palese irrilevanza dei motivi d’asilo addotti (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5); che l’insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dall’Algeria per problemi di povertà (cfr. verbali di audizione del 14 dicembre 2010, pag. 5 e del 20 dicembre 2010, pag. 3); che egli non ha presentato, all’infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all’impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d’asilo giusta l’art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi); che infatti, i motivi addotti dall’interessato non rientrano del quadro della definizione del termine di rifugiato ex art. 3 LAsi;

D-8798/2010 Pagina 7 che rettamente quindi, i motivi d’asilo evocati sono stati ritenuti dall’autorità come irrilevanti, giusta l’art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi; che, visto quanto sopra, non risultano elementi ai sensi dell’art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell’insorgente medesimo; che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l’esistenza di un eventuale impedimento dell’esecuzione dell’allontanamento dal punto di vista dell’ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 8); che dalle carte processuali non emergono neppure elementi da cui desumere che l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente in Algeria possa violare l’art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l’art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l’art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l’art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) o possa esporre l’insorgente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, da quanto esposto, discende che rettamente l’UFM non è entrato nel merito della domanda d’asilo ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che, pertanto, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d’ogni benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l’autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (Oasi 1, RS 142.311); che l’esecuzione dell’allontanamento è regolata all’art. 83 LStr secondo il quale l’esecuzione dell’allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv.

D-8798/2010 Pagina 8 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che, come già illustrato poc’anzi, l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr); che la situazione vigente in Algeria non appare caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nell’integralità del territorio nazionale; che, quanto alla situazione personale del ricorrente, codesto Tribunale ricorda che egli è ancora giovane, ha frequentato nove anni di scuola e possiede pure un'esperienza professionale come venditore e diversi altri lavori saltuari (cfr. verbali di audizione del 14 dicembre 2010, pag. 3 e del 20 dicembre 2010, pag. 4 ); che, inoltre e stando a quanto riferito, egli dispone ancora di una rete sociale in patria, dove vivrebbero ancora due sorelle, un fratello ed uno zio (cfr. verbale di audizione del 14 dicembre 2010); che, peraltro, nulla osta al ricorrente, se del caso, di richiedere degli eventuali aiuti e/o sussidi per problemi economici alle autorità algerine, cosa che invece egli non avrebbe mai fatto in passato (cfr. verbale del 20 dicembre 2010, pag. 4); che l’insorgente non ha nemmeno preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che, da un esame d’ufficio degli atti, emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento dell’autore del gravame nel suo Paese d’origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che, infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12);

D-8798/2010 Pagina 9 che alla luce di quanto precede, anche in materia d’allontanamento e relativa esecuzione, il ricorso va disatteso e la querelata decisione dell’autorità inferiore confermata, che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta d’esenzione dal versamento dell’anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l’esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]; che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente)

D-8798/2010 Pagina 10 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Vera Riberti Data di spedizione:

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