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Bundesverwaltungsgericht 23.07.2008 D-8780/2007

23 juillet 2008·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,626 mots·~13 min·4

Résumé

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Texte intégral

Corte IV D-8780/2007 {T 0/2} Sentenza d e l 2 3 luglio 2008 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione della giudice Emilia Antonioni, cancelliera Marcella Lurà. A._______, cittadino libico, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 27 dicembre 2007 / N . Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-8780/2007 Fatti: A. Il 29 ottobre 2007, l'interessato ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbale d'audizione del 15 novembre 2007), d'essere nato in Libia, d'avere soggiornato per [...] anni in Gambia, dove avrebbe frequentato la scuola, e d'avere vissuto in Libia, nella città di B._______, dall'età di [...] anni fino al mese di [...] del 2007, allorquando avrebbe deciso di lasciare il suo Paese, per il timore d'essere ucciso, come il padre, da sconosciuti sudanesi. Quest'ultimi l'avrebbero cercato per “portarlo in Sudan e farlo entrare nelle forze dei ribelli”. Un amico del padre l'avrebbe dapprima nascosto in una località imprecisata in Ciad durante tre mesi. Avrebbe quindi deciso d'espatriare. B. Il 20 novembre 2007, è stata effettuata un'analisi Lingua. I due esaminatori (cogniti, in particolare, della lingua inglese parlata nell'Africa occidentale rispettivamente della lingua araba e dei dialetti arabi), nei rispettivi rapporti del 25 novembre 2007 e del 6 dicembre 2007, hanno indicato che dall'analisi emerge che l'interessato possiede soltanto qualche nozione di arabo e non in modo sufficiente per potere affermare di avere vissuto 20 anni in Libia. Inoltre, conosce molto poco la Libia in generale e la città di B._______ in particolare. In più, nonostante abbiano riscontrato che verosimilmente quest'ultimo ha soggiornato per qualche tempo in Libia, hanno escluso che il luogo di socializzazione primaria dell'interessato sia la Libia rispettivamente che l'arabo sia la sua lingua materna. Infine, per quanto concerne le sue conoscenze di inglese, gli esaminatori ritengono che la sua parlata è assimilabile alla variante inglese dell'Africa occidentale, in uso in Nigeria. C. Il 14 dicembre 2007, l'UFM ha conferito al ricorrente il diritto di essere sentito sulle risultanze dei citati rapporti, più precisamente in merito all'inganno sulla sua identità. D. Il 27 dicembre 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorità inferiore ha pure pronunciato Pagina 2

D-8780/2007 l’allontanamento dell’interessato dalla Svizzera e l’esecuzione dell’allontanamento verso il suo vero Paese d'origine siccome lecita, esigibile e possibile. E. Il 28 dicembre 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo. Ha altresì presentato un'istanza d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Diritto: 1. Il TAF si pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato che, in virtù delle risultanze dei rapporti sull'esame Lingua, il ricorrente ha ingannato le Pagina 3

D-8780/2007 autorità svizzere in materia d'asilo sulla propria identità ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi. Dai rapporti sull'esame Lingua emergerebbe con certezza, da un lato, che il luogo di socializzazione primario dell'interessato sarebbe l'Africa occidentale, più precisamente la Nigeria, e dall'altro lato, che il luogo di socializzazione primario dell'interessato non sarebbe la Libia. In effetti, nonostante quest'ultimo abbia sostenuto d'avere sempre vissuto a B._______ (Libia), non sarebbe stato in grado di situare la località all'interno del Paese, di descrivere il centro della città e di menzionare le principali moschee e le località vicine. Non conoscerebbe in modo completo e dettagliato i tagli delle banconote e non avrebbe saputo menzionare in modo corretto dei piatti tipici della Libia. Non sarebbe stato neppure in grado di esprimersi in lingua araba, di cui conoscerebbe unicamente poche parole e la cui pronuncia non sarebbe corretta. Inoltre, l'insorgente parlerebbe un inglese tipico della Nigeria. L'autorità inferiore ha altresì rilevato che nell'ambito dell'audizione concernente il diritto di essere sentito sulle risultanze dei citati rapporti, l'interessato si sarebbe limitato a ribadire la sua provenienza libica, senza dimostrarla. Infine, l'UFM ha considerato lecita, esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato verso il vero Paese d'origine. 5. Nel gravame, il ricorrente sostiene d'essere originario del Sudan, come il padre, e d'essere nato e d'avere vissuto in Libia. Nel verbale d'audizione del 15 novembre 2007 sarebbe stata indicata una cittadinanza errata e sarebbe stato considerato a torto cittadino libico. Fa valere che la prima audizione si sarebbe svolta inizialmente in lingua araba ed in seguito, su richiesta della collaboratrice dell'autorità inferiore, sarebbe stata condotta in lingua inglese. Peraltro, avrebbe risposto in arabo e sarebbe in grado di sostenere un'audizione in lingua araba. Nel verbale d'audizione non sarebbe stato menzionato il cambiamento della lingua d'audizione. Egli relativizza l'idoneità dei criteri su cui si sarebbe basato l'UFM, quali la conoscenza delle principali moschee, dei piatti tipici, dei tagli delle banconote e la descrizione del centro della località di B._______. Inoltre, entrambi i suoi genitori non sarebbero originari della Libia e lui stesso, durante l'infanzia, avrebbe soggiornato durante [...] anni in Gambia con la madre. Peraltro, la somiglianza fra la sua parlata in lingua inglese e l'inglese in uso nell'Africa occidentale sarebbe dovuta ai suoi soggiorni in Gambia ed in Libia. Infine, non avrebbe ingannato le autorità svizzere in materia d'asilo sulla propria identità e non avrebbe neppure Pagina 4

D-8780/2007 violato il proprio obbligo di collaborare. Peraltro, l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria sarebbe inesigibile ritenuto come non sarebbe originario di tale Paese, in cui non avrebbe mai vissuto. 6. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente inganna le autorità sulla propria identità e tale fatto è stabilito dai risultati dell'esame dattiloscopico o da altri mezzi di prova. 6.1 Questo Tribunale osserva che l’esame Lingua va sussunto al mezzo di prova dell’informazione giusta l’art. 12 lett. c PA (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 14, tuttora applicabile). Esso soggiace al libero apprezzamento delle prove e costituisce peraltro un mezzo idoneo a dimostrare l’inganno sull’identità ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi (GICRA 1999 n. 19 e n. 20 e GICRA 1998 n. 34) e, dunque, a giustificare la pronuncia di una decisione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo. E’ tuttavia consentito ammettere un inganno sull’identità solo allorquando l’esame Lingua consenta d’escludere inequivocabilmente che il richiedente l’asilo provenga dal Paese di cui sostiene di possedere la cittadinanza (GICRA 2004 n. 4). 6.2 ll TAF osserva, inoltre, che il ricorrente non ha sollevato alcuna censura in merito allo svolgimento dell’esame Lingua, segnatamente alla prospettazione del contenuto essenziale dell’esame ed alla facoltà d’esprimersi al riguardo, senza che vi sia motivo di un intervento d'ufficio da parte del TAF medesimo a causa dell'esistenza di un vizio grave non suscettibile di sanatoria in sede di ricorso. Peraltro, non soccorre l'insorgente la censura secondo cui l'analisi Lingua qui in esame si fonderebbe su criteri quali la conoscenza delle moschee, dei tagli delle banconote nonché delle specialità culinarie, ritenuto che quest'ultimi rappresentano elementi senz'altro idonei, insieme ad altri, ad accertare le conoscenze dell'esaminando con riferimento al Paese da cui pretende di provenire. Giova altresì rilevare che i due esaminatori Lingua hanno fondato la loro valutazione complessiva anche su altri elementi, fra cui le poche conoscenze della Libia in generale, della località di B._______ e dei suoi dintorni in particolare e la pronuncia in lingua araba, tipica di una persona la cui lingua madre non sia l'arabo. Inoltre, secondo l'esaminatore, la parlata in lingua inglese dell'interessato presenta le caratteristiche dell'inglese parlato Pagina 5

D-8780/2007 in Africa occidentale e, segnatamente, in Nigeria. In tale ambito, non soccorre l'insorgente la generica argomentazione secondo la quale avrebbe imparato la lingua inglese dalle persone frequentate durante i suoi soggiorni in Libia ed in Gambia. Peraltro, né in occasione del diritto d'essere sentito né nel gravame il ricorrente ha fornito alcuna spiegazione verosimile in relazione alle sue scarse conoscenze della Libia, in particolare della città di B._______, e della lingua araba, così come evidenziate nella decisione impugnata. Infine, dai rapporti sull'analisi Lingua emerge con certezza che, malgrado l'insorgente abbia verosimilmente soggiornato per qualche tempo in Libia, dove avrebbe acquisito delle conoscenze della lingua araba, il suo luogo di socializzazione primaria è l'Africa occidentale, più precisamente la Nigeria. 6.3 Per sovrabbondanza, le allegazioni in materia d'asilo presentate dal ricorrente sono totalmente inconsistenti, poiché s'esauriscono in mere e generiche affermazioni di parte. Peraltro, il ricorrente non ha neppure indicato nel gravame le persecuzioni personali da parte di terzi. Inoltre, in merito ad un eventuale rinvio nel suo Paese d'origine, il ricorrente ha unicamente sostenuto di non potere andare in un Paese che non è la sua patria (cfr. verbale d'audizione del 14 dicembre 2007 pag. 2). Quest'ultima affermazione permette di rilevare l'inesistenza per l'insorgente di pericoli seri d'esposizione a seri pregiudizi in patria. Inoltre, non v'è alcun motivo di ritenere che le autorità statali, se opportunamente sollecitate, non accorderebbero all'insorgente un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti. 6.4 Da quanto esposto, discende che a giusta ragione, in virtù delle emergenze processuali, l’UFM ha considerato siccome adempiti i presupposti per la pronuncia di una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi per inganno sull'identità. 7. Non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso il suo effettivo Paese d'origine possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di Pagina 6

D-8780/2007 respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). 7.1 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del “divieto di respingimento”. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione dell'allontanamento, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta al richiedente di dimostrare, nel senso della probabilità preponderante, l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Nel caso concreto, alcun elemento di cui agli atti di causa consente di ritenere che il ricorrente sarebbe esposto, in caso di rimpatrio, al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. 7.2 Pertanto, e come rettamente rilevato nella decisione impugnata, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ammissibile. 8. Occorre quindi esaminare se per l'insorgente vi siano pericoli concreti in caso di rimpatrio, tali da rendere inesigibile l'esecuzione del suo allontanamento (art. 83 cpv. 4 LStr). 8.1 ll TAF osserva che v'è ragione di presumere, in assenza di puntuale e motivata censura ricorsuale, che in Nigeria, Paese ritenuto dagli esaminatori Lingua come quello d'origine del ricorrente, non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. 8.2 Quanto alla situazione personale del ricorrente, questo Tribunale constata che lo stesso è giovane, celibe ed ha una certa esperienza professionale. Non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. Pagina 7

D-8780/2007 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato reinserimento sociale in patria. 8.3 Ritenuto che neppure ad un esame d'ufficio delle carte processuali emergono circostanze, sussumibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, che ostano alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, il ricorso non merita tutela nemmeno su tale punto di questione. 9. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). L'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 10. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 11. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 12. In considerazione di quanto indicato ai considerandi 7, 8 e 9, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in materia di allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 13. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura Pagina 8

D-8780/2007 semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 14. Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 15. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 9

D-8780/2007 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - autorità inferiore (in copia; n. di rif. N ) - C._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Marcella Lurà Data di spedizione: Pagina 10

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