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Bundesverwaltungsgericht 17.02.2009 D-871/2009

17 février 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,403 mots·~12 min·2

Résumé

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Texte intégral

Corte IV D-871/2009/ {T 0/2} Sentenza d e l 1 7 febbraio 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione della giudice Nina Spälti Giannakitsas; cancelliera Antonella Guarna. A._______, Ghana, alias B._______, Liberia ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 6 febbraio 2009 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-871/2009 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 31 dicembre 2008 in Svizzera, i verbali d'audizione dell'interessato del (...) e del (...), la decisione dell'UFM del 6 febbraio 2009, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. ricevuta sottoscritta dall'interessato), il ricorso inoltrato dall'insorgente l'11 febbraio 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e dell'art. 52 PA, nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, Pagina 2

D-871/2009 che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino del Ghana, nato a C._______, dove avrebbe vissuto sin dall'età di otto anni fino alla partenza dal Paese. Ha inoltre affermato di essere espatriato per timore di essere arrestato dalla Polizia, poiché non sarebbe in grado di risarcire i danni dell'incendio che avrebbe provocato, andando a colpire una pompa di benzina con l'auto di un cliente dell'autolavaggio abusivo per cui lavorava e che avrebbe guidato senza patente, che, nella decisione del 6 febbraio 2009, l'UFM ha considerato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito il Ghana nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate dal richiedente sono inverosimili siccome contraddittorie, vaghe, stereotipate e inattendibili, di modo che non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione dell'interessato a persecuzioni in caso di rientro in Patria, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi. L'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel gravame, il ricorrente - presentandosi con una nuova identità ha allegato che le generalità con cui si è presentato in Svizzera e la vicenda raccontata a fondamento della sua domanda d'asilo sono totalmente false. Egli avrebbe inventato tutto, poiché sarebbe stato consigliato da una persona di non dire la verità, altrimenti sarebbe stato rinviato in Liberia. L'insorgente ha addotto di provenire dalla Liberia nonché di essere stato riconosciuto nel 2005 come rifugiato dall'UNHCR, poiché combatteva con i ribelli in Liberia. Come prova della sua qualità di rifugiato, egli ha esibito una tessera che l'UNHCR gli avrebbe rilasciato in Sierra Leone, come pure una "Temporary Card" (cfr. agli atti). L'insorgente ha fatto valere di essere disposto a raccontare tutta la verità ed ha chiesto che la procedura venga ripresa in modo che possa raccontare dettagliatamente la sua storia. Il medesimo ha infine allegato che, in caso di rientro in Liberia, la sua vita sarebbe in pericolo, in quanto la situazione in questo Paese sarebbe ancora destabilizzata, Pagina 3

D-871/2009 che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore, affinché venga ripresa la procedura d'asilo. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione, che, da un lato, giova rilevare che, allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese. Incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale, che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18), che, preliminarmente, questo Tribunale osserva che, ai sensi dell'art. 8 LAsi, il richiedente l'asilo è tenuto a collaborare all'accertamento dei fatti, segnatamente dichiarando le sue generalità, consegnando i documenti di viaggio e di identità, indicando le ragioni della sua domanda d'asilo, designando in modo completo e fornendo eventuali mezzi di prova, che, ritenute le dichiarazioni dell'insorgente in sede di ricorso relative alla completa falsità delle allegazioni rese in prima istanza, questo Tribunale ritiene che il ricorrente ha manifestamente violato l'obbligo di collaborare, che, inoltre, codesto Tribunale osserva che la nuova indentità ed origine con cui il ricorrente si è presentato in sede di ricorso, nonché i nuovi motivi addotti a sostegno della domanda d'asilo, si fondano su allegazioni particolarmente generiche e prive di qualsivoglia Pagina 4

D-871/2009 consistenza, non avendo l'insorgente esibito alcuna documentazione idonea a dimostrarli, che, basti rilevare che, non soccorre l'insorgente l'esibizione della carta di rifugiato dell'UNHCR presentata in sede di ricorso. Infatti, la firma apposta di proprio pugno sul ricorso dal ricorrente non corrisponde in alcun modo alla firma del detentore della tessera "Holder's Signature" indicata sulla stessa (cfr. agli atti), ragion per cui vi è motivo di concludere che il suddetto documento, qualora fosse autentico, né appartiene al ricorrente, né riporta le sue generalità, che, inoltre, la suddetta "Holder's Signature" appare essere prestampata - a differenza della "Authorized Signature" chiaramente apposta di pugno e presente sull'altro lato della tessera (cfr. agli atti) ciò che lascia altresì presagire che si tratti di un documento falso, che, da quanto precedentemente esposto, il ricorrente non è riuscito a dimostrare la sua nuova identità addotta con ricorso, nonché l'asserita provenienza dalla Liberia, che, quanto ai nuovi motivi d'asilo, non soccorre l'insorgente nemmeno l'allegazione secondo cui la suddetta tessera - unitamente alla "Temporary Card" - dimostrerebbe che gli sarebbe stata riconosciuta la qualità di rifugiato dall'UNHCR in quanto combatteva con i ribelli (cfr. ricorso pag. 2). Basti rilevare che - oltre a quanto già sopraevocato in relazione alla tessera dell'UNHCR - le informazioni sulla "Temporary Card" (cfr. agli atti) si riferiscono ad una famiglia composta da una persona di sesso femminile e non di sesso maschile, la cui firma - che è tra l'altro apposta nella casella "Name of Head of Family" - non riporta le generalità del ricorrente, né corrisponde alla firma dello stesso, che, pertanto, né la "Temporary Card", né la tessera di rifugiato dell'UNHCR possono essere ritenute mezzi di prova validi atti a ritenere la qualità di rifugiato in favore del ricorrente, che, d'altro canto, l'autore del gravame non ha fornito alcun argomento concreto, preciso o mezzo di prova valido suscettibile di dimostrare che egli avrebbe combattutto con i ribelli e sarebbe fuggito dalla Liberia, limitandosi peraltro ad una generica dichiarazione, Pagina 5

D-871/2009 che, d'altronde, la presentazione a questo stadio della procedura, senza alcun fondamento, di nuovi fatti, allegazioni o mezzi di prova, conduce a pensare che essi non siano l'espressione della realtà, bensì, al contrario, degli argomenti invocati per i bisogni della causa, che, infatti, ritenuta la decisione negativa dell'autorità inferiore, è manifesto l'intento del ricorrente di avere maggior successo in sede di ricorso, raccontando una storia completamente differente, pensando di raggiungere così anche lo scopo, non ultimo e peraltro facilmente riconoscibile, di guadagnare del tempo. Tale comportamento è al limite dell'abuso processuale e sconfina nella temerarietà, che, in virtù di quanto precede, non vi è ragione di prendere in considerazione quanto fatto valere dall'insorgente in sede di ricorso, che, sulla base delle dichiarazioni rese in prima istanza dal ricorrente, il quale ha allegato di provenire dal Ghana ([...]), l'UFM ha rettamente rilevato che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 5 ottobre 1993, il Ghana nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese, che, nella decisione impugnata, detto Ufficio ha considerato altrettanto rettamente che il ricorrente non è riuscito ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione. Le allegazioni decisive in materia di asilo, infatti, si esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA), che l'autorità di prime cure ha pertanto giustamente considerato come inverosimili le dichiarazioni rese dal ricorrente circa la sussistenza di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, atti a capovolgere la presunzione d'assenza di persecuzione, che, pertanto, non sussistono seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, che non emergono nemmeno dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Ghana possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Pagina 6

D-871/2009 Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, premesso ciò, il TAF osserva nondimeno che in Ghana non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, è nato a C._______, dove ha vissuto dall'età di otto anni fino al suo espatrio e dove dispone di un'importante rete sociale (la madre ed in totale nove parenti tra fratelli, sorelle e sorellastre). Egli non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiuti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine. Pagina 7

D-871/2009 che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). L'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. che, in considerazione di quanto precede, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, infine, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente. Ritenuta inoltre la temerarietà del ricorso, le stesse sono raddoppiate rispetto alla tariffa di base (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 2 cpv. 2 e art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 8

D-871/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. Le spese processuali, di CHF 1'200.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]) - D._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: Pagina 9