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Bundesverwaltungsgericht 22.12.2010 D-8697/2010

22 décembre 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,257 mots·~16 min·2

Résumé

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Texte intégral

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-8697/2010 Sentenza del 22 dicembre 2010 Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer; cancelliera Antonella Guarna. Parti A._______, dichiaratosi nato il (…), Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dellÚFM del 20 dicembre 2010 / N (…).

D-8697/2010 Pagina 2 Visto la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il 14 dicembre 2010 e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo, i verbali d'audizione del 14 dicembre 2010 (di seguito: verbale 1) e del 20 dicembre 2010 (di seguito: verbale 2), il verbale della decisione dell'UFM del 20 dicembre 2010, notificata oralmente all'interessato lo stesso giorno (cfr. Avviso di notifica e di ricevuta; atto A 15/1), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 20 dicembre 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato), pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il giorno seguente, la copia dell'incarto dell'UFM pervenuta via fax al Tribunale in data 21 dicembre 2010, e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cpv. 1 LTF), che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,

D-8697/2010 Pagina 3 che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere nato il (...), rispettivamente di avere (...) anni, e di essere cittadino nigeriano, di etnia igbo, originario di B._______, nell'C._______ (Nigeria), con ultimo domicilio a D._______, nell'E._______ (Nigeria) a partire dal 2000 sino al suo espatrio nel (...) 2008, che, una settimana dopo la morte dei suoi genitori adottivi avvenuta il (...), l'interessato sarebbe stato cacciato di casa e minacciato di morte da suo zio paterno, il quale voleva impossessarsi di un terreno lasciatogli in eredità dai defunti genitori; che, non potendo trovare aiuto presso i suoi zii materni, l'interessato si sarebbe trasferito per due settimane a F._______ (Nigeria), grazie ad un amico di suo padre, il quale gli avrebbe in seguito promesso di aiutarlo a raggiungere la Libia, che l'interessato sarebbe stato accompagnato da questo amico ad G._______ (Niger), da dove – passando per H._______ (Niger) – avrebbe raggiunto I._______ (Libia) e, in seguito, via mare la J._______ (Italia), dove sarebbe arrivato attorno alla (...) 2009; che, dal posto in cui sarebbe sbarcato, dopo una settimana, avrebbe preso un treno fino a K._______ (Italia), dove avrebbe continuato a vivere illegalmente fino al (...), quando avrebbe preso un altro treno e sarebbe arrivato a L._______ (Svizzera), senza documenti e senza subire alcun controllo, che, nella decisione del 20 dicembre 2010, l'UFM ha in primis ritenuto che, in forza dell'obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti sancito dall'art. 8 LAsi, il richiedente non sarebbe riuscito a convincere l'autorità della sua allegata minore età, non avendo presentato alcuna prova o documento d'identità valido a sostegno della stessa ed avendo fornito dichiarazioni incoerenti in merito alla sua età e agli eventi rilevanti della sua vita, nonché vaghe circa le sue relazioni familiari; che, peraltro, sarebbe risultato maggiorenne dall'esame osseo; che, di conseguenza, esso sarebbe stato considerato maggiorenne e l'audizione sui fatti si sarebbe svolta senza una persona di fiducia; che, inoltre, l'autorità inferiore ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valido entro le 48 ore successive alla sua istanza; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure

D-8697/2010 Pagina 4 pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine, siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, in primis l'insorgente ritiene che sarebbe arbitraria la decisione dell'UFM di ritenerlo maggiorenne; che, in particolare, ribadisce di avere (...) anni, sostenendo peraltro che la decisione dell'UFM si baserebbe soltanto sull'esame osseo, il quale non sarebbe scientificamente valido, e su presunte incongruenze interpretate in maniera soggettiva e arbitraria dall'UFM; che, pertanto, tale decisione sarebbe il risultato di una procedura approssimativa, incompleta e dovrebbe essere annullata; che, in secondo luogo, il ricorrente contesta la decisione dell'UFM, ritenendo che vi sarebbero dei motivi scusabili giustificanti la mancata presentazione dei documenti d'identità, ragione per cui l'autorità inferiore sarebbe dovuta entrare nel merito della sua domanda d'asilo; che, in particolare, egli ribadisce di non aver mai posseduto né il passaporto, né la carta d'identità, nonché di non poter contattare nessuno per aiutarlo ad ottenere questi documenti, di modo che non gli sarebbe possibile consegnarli all'autorità; che, inoltre, il ricorrente fa valere che l'UFM sarebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo, in quanto sarebbero necessari ulteriori approfondimenti in relazione al suo statuto di rifugiato o all'esecuzione del suo allontanamento; che, segnatamente, secondo quanto avrebbe esposto in modo dettagliato, coerente e sostanziato, egli sarebbe stato costretto a fuggire dal suo Paese d'origine e a vivere per strada, a causa delle minacce da parte di suo zio, che voleva impossessarsi della sua eredità; che egli sarebbe stato altresì aggredito mentre mendicava; che, non potendo contare su una protezione statale e non avendo nessuno che lo aiutasse, il ricorrente sostiene di non avere avuto altra soluzione che espatriare per vivere dignitosamente; che, infine, considerata la situazione di violenza generalizzata, sempre peggiore, in Nigeria e i suoi problemi ad una gamba, l'autore del gravame fa valere che il suo allontanamento in detto Paese non sarebbe ragionevolmente esigibile, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali,

D-8697/2010 Pagina 5 che, giusta l'art. 7 cpv. 2 OAsi 1, per il richiedente l'asilo minorenne, che non è accompagnato, viene nominata una persona di fiducia per la durata della procedura d'asilo o d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore, oppure fino al raggiungimento della maggiore età; che la designazione di una persona di fiducia presuppone tuttavia la dimostrazione da parte del richiedente l'asilo, perlomeno nel senso della probabilità preponderante, dell'allegata minorità (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 22 e relativo riferimento); che, nell'ambito dell'accertamento dei fatti, è altresì possibile ricorrere all'ausilio di metodi scientifici (art. 7 cpv. 1 OAsi 1), che, nella fattispecie, l'insorgente non ha saputo fornire né indicazioni suscettibili di rendere altrimenti plausibile la dichiarata minore età, né valide giustificazioni per la mancata produzione di documenti d'identità o di viaggio, essenzialmente per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato; che, infatti, egli ha dichiarato di essere nato il (...) e di avere (...) anni, senza tuttavia essere in grado di dire quanti mesi (cfr. verbale 1 pagg. 1 e 6) e contraddicendosi in maniera grossolana in merito alle date significative della sua vita; che, per esempio, egli ha affermato di avere (...) anni, quando si sarebbe trasferito nel 2000 ad D._______, e di aver (...) anni al momento dell'espatrio (cfr. verbale 1 pag. 2 a confronto con pag. 3); che, pertanto, secondo tali allegazioni, non è plausibile che egli sia nato nel (...); che, inoltre, egli non sarebbe stato in grado di indicare la data di nascita dei suoi genitori (cfr. verbale 1 pag. 4); che risulta manifestamente inconcepibile che l'unica data, di cui conosce giorno e mese, è proprio la sua; che, alla luce di queste considerazioni, v'è ragione di concludere che l'età dichiarata dal ricorrente è inverosimile; che, peraltro, egli non ha apportato alcun documento d'identità a comprova della sua minore età; che, in siffatte condizioni, le risultanze dell'esame osseo, a cui è stato sottoposto il ricorrente, sono superflue e irrilevanti nella fattispecie, in particolare essendo già appurata la palese inverosimiglianza delle dichiarazioni del medesimo circa la sua minore età, che, pertanto, conto tenuto dell'evocate circostanze del caso di specie, unitamente all'inconsistenza delle argomentazioni ricorsuali (cfr. ricorso pag. 2), nonché alla mancata produzione di qualsivoglia mezzo di prova, non v'è ragione di censurare la mancata designazione al ricorrente di una persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi,

D-8697/2010 Pagina 6 che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, che, quanto al suo viaggio d'espatrio, come rettamente rilevato dall'UFM, il ricorrente ha reso allegazioni del tutto stereotipate; che, non è plausibile che egli sia potuto arrivare in Svizzera dalla Nigeria, entrando nello spazio Schengen e attraversando diversi Paesi, tra cui il Niger, la Libia e l'Italia senza subire alcun controllo e senza documenti (cfr. verbale 1 pagg. 7-8); che, inoltre, il ricorrente non è stato in grado di indicare dove sarebbe sbarcato in J._______ (cfr. ibidem pag. 8), che, pertanto, l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte, che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, v'è ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità,

D-8697/2010 Pagina 7 che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo si esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, inoltre, il ricorrente non ha apportato chiarimenti a tutti gli elementi contraddittori, nonché lacunosi ed illogici del suo racconto, rettamente rilevati dall'UFM, limitandosi semplicemente ad addurre in sede di ricorso di aver esposto in modo dettagliato, sostanziato e coerente i suoi motivi d'asilo, che, per conseguenza, le dichiarazioni rese dal ricorrente sono state rettamente considerate inverosimili dall'UFM, che, peraltro, a prescindere dalla verosimiglianza del racconto reso dal ricorrente, le asserite minacce di morte da parte di suo zio, dopo averlo mandato via di casa, oppure l'aggressione da parte dei ladri (cfr.

D-8697/2010 Pagina 8 verbale 1 pagg. 5-6 e verbale 2 D61), sono manifestamente il fatto di terzi e non costituiscono di per sé delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi; che, inoltre, il ricorrente non si è rivolto alle autorità del suo paese per chiedere aiuto o per denunciare le asserite minacce proferitegli e l'aggressione subita, limitandosi a dichiarare di non avere nessuno che lo potesse consigliare o accompagnare (cfr. verbale 2 D45- 47); che, d'altronde, il medesimo ha dichiarato di non aver mai avuto problemi con le autorità nigeriane; che, infatti, secondo la teoria della protezione, una persecuzione, di cui gli autori non sono né lo Stato, né uno dei suoi organi, né un'entità quasi statale, è determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se la vittima non può ottenere una protezione adeguata dal suo Paese d'origine (principio della sussidiarietà della protezione internazionale); che, per di più, un richiedente l'asilo può essere obbligato a chiedere la protezione del suo Paese d'origine, se essa è appropriata, ossia se è suscettibile d'essere ottenuta da strutture di protezione interne funzionanti ed efficienti (cfr. GICRA 2006 n. 18); che, alla luce delle suesposte considerazioni, non v'è motivo di ritenere che il ricorrente non possa ottenere in patria, se opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti, che, in virtù di quanto precede, l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi non trova applicazione nella fattispecie, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8 pagg. 725-733 e DTAF 2007/8 consid. 5,6, 5-5.7 pag. 90 e segg.), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della

D-8697/2010 Pagina 9 convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr), che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non è, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane, celibe senza alcuna persona a carico, ha lavorato come (...) (cfr. verbale 1 pag. 2); che, peraltro, alla luce dell'inverosimiglianza delle allegazioni del ricorrente addotte a sostegno della sua domanda d'asilo, v'è ragione di ritenere che egli dispone in patria di un'importante rete familiare e sociale su cui contare; che, infine, l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza

D-8697/2010 Pagina 10 in Svizzera per motivi medici; che, infatti, i problemi alla gamba fatti valere non sono stati corroborati da alcun elemento oggettivo, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

D-8697/2010 Pagina 11 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presenta sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione:

D-8697/2010 Pagina 12 4. Comunicazione a: – ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) – UFM, Divisione soggiorno (allegati: copia del ricorso del 20 dicembre 2010 e incarto UFM [...]; per corriere interno, in copia) – M._______ (in copia)

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