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Bundesverwaltungsgericht 18.02.2010 D-857/2010

18 février 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,529 mots·~18 min·2

Résumé

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Texte intégral

Corte IV D-857/2010 {T 0/2} Sentenza d e l 1 8 febbraio 2010 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Martin Zoller; cancelliera Chiara Piras. A._______ Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM dell'11 febbraio 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-857/2010 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 21 dicembre 2009 in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo, i verbali d'audizione del 7 e del 25 gennaio 2010, l'esame radiologico della mano, al quale il richiedente è stato sottoposto in data (...) e il relativo rapporto, la decisione dell'UFM dell'11 febbraio 2010, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 12 febbraio 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato) e, contestualmente, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, l'incarto dell'UFM, pervenuto via fax a codesto Tribunale in data 15 febbraio 2010, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato : che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), Pagina 2

D-857/2010 che il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa, che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile, che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato ha dichiarato sostanzialmente di essere cittadino nigeriano, nato ad B._______, C._______ (Nigeria), di essere minorenne, di professione pescatore e di avere aderito, unitamente al padre ed al fratello H. (N [...]), nel (...), al gruppo D._______ (gruppo militante nigeriano attivo nella zona del Delta del Niger), che, in merito ai suoi motivi d'asilo, egli ha asserito che a seguito del processo di disarmo e reintegrazione dei militanti che hanno deposto le armi e delle trattative del governo con i gruppi in questione, nell'(...) il padre – custode delle armi del gruppo ribelle D._______ – avrebbe annunciato di volere abbandonare, unitamente ai suoi due figli, il movimento in questione; che, nella notte del (...), il padre dell'insorgente sarebbe stato ucciso in casa da membri del gruppo D._______; che, per paura di essere ucciso, l'insorgente sarebbe scappato di casa con il fratello H.; che i due si sarebbero recati a casa Pagina 3

D-857/2010 di un amico del padre, di nome E._______, prima di recarsi a F._______ (Nigeria), dove sarebbero rimasti quattro giorni prima d'intraprendere il loro viaggio d'espatrio, che l'interessato ha dichiarato di non avere mai posseduto né una carta d'identità, né un passaporto, che a F._______ si sarebbe imbarcato su una nave arrivando in un luogo a lui sconosciuto, su un continente a lui ignoto, dove due persone di pelle bianca lo avrebbero fermato e rinchiuso con il fratello in una stanza; che, il giorno dopo, l'interessato ed il fratello H. sarebbero fuggiti e saliti su un treno, nel quale avrebbero viaggiato a lungo finché una persona li avrebbe fatti scendere perché non in possesso di un foglio; che, girovagando, sarebbero arrivati al Centro di registrazione e di procedura di G._______, che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità, che, nella decisione dell'11 febbraio 2010, l'UFM ha considerato che nel corso della procedura si sarebbe potuto stabilire con certezza che il ricorrente – contrariamente a quanto da lui asserito – sarebbe maggiorenne e che, ritenute le scarse conoscenze sulla biografia del presunto fratello H., il legame parentale tra i due sarebbe messo in serio dubbio e da ritenere inverosimile; che l'autorità inferiore ha, inoltre, da un lato sottolineato che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo un documento d'identità o di viaggio valido ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi sia realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la sua esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente fa valere di non aver potuto consegnare alcun documento, non per una sua mancanza di volontà, bensì per una situazione di oggettiva impossibilità; che non avrebbe mai posseduto né una carta d'identità, né un passaporto, Pagina 4

D-857/2010 che, inoltre, da un lato, ha contestato di non essere nato nel (...) e, dall'altro lato, avrebbe fornito un racconto verosimile e numerosi elementi, che avrebbero dovuto imporre all'autorità inferiore di prendere una decisione nel merito, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l'art. 7 cpv. 2 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), per il richiedente l'asilo minorenne, che non è accompagnato, viene nominata una persona di fiducia per la durata della procedura d'asilo o d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore, oppure fino al raggiungimento della maggiore età; che la designazione di una persona di fiducia presuppone tuttavia la dimostrazione da parte del richiedente l'asilo, perlomeno nel senso della probabilità preponderante, dell'allegata minorità (v. Giurisprudenza ed Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 22 e relativo riferimento); che, nell'ambito dell'accertamento dei fatti, è altresì possibile ricorrere all'ausilio di metodi scientifici (art. 7 cpv. 1 OAsi 1), che, nella fattispecie, l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni suscettibili di rendere altrimenti plausibile la dichiarata minore età ed egli non ha fornito valide giustificazioni per la mancata produzione di documenti d'identità o di viaggio; che, in particolare, egli si è espresso in modo particolarmente vago in merito alla biografia dei genitori (non sapendo l'età né della madre, né del padre, [cfr. verbale d'audizione del 7 gennaio 2010]), né del fratello (non essendo in grado di nominare il giorno del compleanno, [cfr. ibidem]); che, inoltre, dall'esame radiologico effettuato il (...), risulta un'età ossea del ricorrente superiore ai 18 anni in contraddizione con la dichiarata età di 16 anni e 1 mese (certificato agli atti), che, pertanto, conto tenuto dell'insieme delle circostanze del caso di specie, unitamente alla genericità e all'inconsistenza delle argomentazioni ricorsuali, nonché all'inesistenza di qualsivoglia mezzo Pagina 5

D-857/2010 di prova, non v'è ragione di censurare la mancata designazione al ricorrente di una persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono documenti quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, che il ricorrente ha dichiarato in modo palesemente inverosimile di avere lasciato la Nigeria a F._______, dove un ragazzo gli avrebbe organizzato il viaggio, dopo avere sentito la sua storia; che non è assolutamente attendibile ch'egli sarebbe sbarcato in un Paese e continente a lui assolutamente sconosciuto, dove avrebbe “visto i bianchi”, senza sapere dove si trovasse; che, per di più, non convince in nessun modo codesto Tribunale che l'insorgente – rinchiuso in una stanza – si sarebbe liberato il giorno seguente al suo arrivo e sarebbe salito su un treno (di cui ignorerebbe il colore sia delle carrozze, sia della divisa del personale), nel quale avrebbe intrapreso un “viaggio lungo” (cfr. verbale d'audizione del 7 gennaio 2010 pag. 7 D16), Pagina 6

D-857/2010 che, a prescindere dalle allegazioni palesemente inverosiminili di cui sopra, vale sottolineare che varcare il confine Schengen, come il ricorrente ha dichiarato di avere fatto, senza subire alcun controllo, costituisce al momento attuale, un'impresa pressoché impossibile, che, le evocate asserzioni, infatti, rilevano da dichiarazioni contradditorie, generiche e vaghe rese dal ricorrente – come rettamente evidenziato dall'UFM – riguardo al suo viaggio intrapreso clandestinamente dalla Nigeria alla Svizzera, che, pertanto, l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte, che, se l'insorgente avesse davvero effettuato dei seri e concreti sforzi per procurarsi tempestivamente un documento, detti sforzi avrebbero potuto avere esito favorevole; che il fatto di non essersi adoperato in tal senso ed abbia cercato di giustificarsi - senza alcun fondamento - è un'ulteriore conferma della dissimulazione dei documenti da parte del ricorrente, ritenuto che - di regola - chi ne è già in possesso e si limita a dissimularli, non intraprende alcunché per procurarsene di nuovi, che, d'altronde, non soccorrono l'insorgente le vaghe e stereotipate allegazioni, secondo le quali non gli sarebbe possibile consegnare dei documenti, poiché sostanzialemente non ne avrebbe mai posseduti (cfr. ricorso pag. 2); che tali asserzioni non costituiscono infatti ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di legge, che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, v'è ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, Pagina 7

D-857/2010 che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che l'insorgente ha dichiarato di avere lasciato il suo Paese per paura di essere ucciso da membri del gruppo D._______, responsabili per la morte del padre, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, in relazione alle considerazioni rettamente evidenziate dall'autorità inferiore, la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo è inverosimile; che basti rilevare innanzitutto che il ricorrente si è espresso in modo molto vago e succinto sugli eventi che lo avrebbero indotto a lasciare il proprio Paese; che, a titolo d'esempio, egli non è stato in grado di esporre le attività ed il ruolo che avrebbe rivestito in seno al gruppo D._______, limitandosi a dichiarare di essere salito sugli alberi e di avere fatto il “palo” (cfr. verbali d'audizione del 7 gennaio 2010 pag. 5 e del 25 gennaio 2010 pag. 5 D42 e D43), che, a prescindere dalle evidenti contraddizioni tra il racconto del ricorrente e le affermazioni del presunto fratello H. rilevate dall'autorità Pagina 8

D-857/2010 inferiore nella decisione impugnata (in merito all'esistenza di uno zio in Patria, alle modalità dell'adesione al movimento D._______, all'abitazione dell'interessato ed all'uccisione del padre), per le quali l'insorgente non ha saputo fornire una spiegazione plausibile (cfr. verbale del diritto di essere sentito in merito alle contraddizioni del 25 gennaio 2010 pag. 12 D127 a D133), vale ancora sottolineare che il ricorrente si è ripetutamente espresso in modo evasivo e superficiale nel corso delle audizioni (cfr. a titolo d'esempio, ma non solo, verbale d'audizione del 25 gennaio 2010 pag. 7 D62 a D66, pag. 9 D87 a D94 e pag. 10 D109 a D113), che, in tale contesto, non v'è motivo di ritenere che il ricorrente non possa ottenere dalle competenti autorità in Patria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti, tanto più che l'insorgente ha dichiarato di non avere mai avuto alcun problema con le autorità nel suo Paese d'origine (cfr. verbale d'audizione del 7 gennaio 2010 pag. 6), limitandosi ad affermare che tutti i membri dei D._______ avrebbero dei problemi con le autorità (cfr. ibidem e verbale d'audizione del 25 gennaio 2010 pag. 11 D121 a D123), ignorando il fatto di avere dichiarato di non esserlo più da oramai quasi un anno ([...]), che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, Pagina 9

D-857/2010 che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, la situazione vigente in Nigeria non è, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza sanitaria che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, il TAF osserva che egli è giovane, ha frequentato la scuola fino al sesto anno di scuola primaria ed ha altresì un'esperienza professionale quale pescatore (cfr. verbale d'audizione del 7 gennaio 2010 pagg. 2 e 6), Pagina 10

D-857/2010 che, a prescindere dal fatto che il ricorrente ha affermato di avere vissuto tutta la sua vita a B._______ (cfr. verbale d'audizione del 7 gennaio 2010 pag. 1 D1.10 e D3), si può partire dal presupposto che egli abbia una vasta rete sociale in Patria, capace di sostenerlo nella sua reintegrazione dopo il breve lasso di tempo passato nel nostro Paese, che l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 11

D-857/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 3. La presente sentenza è indirizzata: - al ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di G._______ (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - all'UFM, Centro di registrazione e di procedura di G._______ (via fax, per l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale) - H._______ (via fax) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Chiara Piras Data di spedizione: Pagina 12