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Bundesverwaltungsgericht 25.04.2012 D-8383/2010

25 avril 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·4,761 mots·~24 min·2

Résumé

Asilo e allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM dell'8 novembre 2010

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-8383/2010

Sentenza d e l 2 5 aprile 2012 Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Bendicht Tellenbach, Gérald Bovier, cancelliera Zoe Cometti.

Parti

A._______, nata il (…), Iran, ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM dell'8 novembre 2010 / N (…).

D-8383/2010 Pagina 2

Fatti: A. L'interessata, cittadina iraniana, dichiaratasi convertita al cristianesimo protestante, nata a Teheran (Iran), ove avrebbe vissuto sino al giorno del suo espatrio, ha inoltrato domanda d'asilo in Svizzera in data 9 giugno 2010. Interrogata sui motivi d'asilo il 18 giugno 2010 (di seguito: verbale 1) ed il 1° luglio 2010 (di seguito: verbale 2), ella ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di aver partecipato a tutte le manifestazioni di protesta avvenute tra il 13 giugno 2009 ed il 20 giugno 2009 in seguito alle contestate elezioni vinte da Ahmadinejad, picchiando all'occasione un poliziotto e impegnandosi politicamente. Il 1° maggio 2010, mentre l'interessata era assente dal lavoro per una visita medica, avrebbe ricevuto una telefonata da un'amica, la quale l'avrebbe informata che qualcuno era venuto a cercarla sul posto di lavoro. Temendo di essere stata riconosciuta in seguito alle sue attività di protesta, ella si sarebbe quindi recata dal proprio ragazzo ed il giorno successivo avrebbe lasciato il suo Paese, giungendo in Svizzera in data 8 giugno 2010. Per quanto riguarda la sua situazione medica, ella ha asserito soffrire di epatite autoimmune. A sostegno della sua domanda d'asilo ha depositato i seguenti documenti: – una carta di identità iraniana; – un certificato di nazionalità iraniano; – una fotografia che la ritrae a Teheran in compagnia di una ragazza e dei ragazzi, scattata secondo la richiedente poco prima di una manifestazione; – la copia di un volantino di propaganda politica in lingua farsi che lei stessa avrebbe divulgato; – due certificati medici risalenti al 2006 rilasciati in Iran che proverebbero che l'interessata soffre di epatite autoimmune. B. Con decisione dell'8 novembre 2010, notificata alla ricorrente il giorno se-

D-8383/2010 Pagina 3 guente (cfr. risultanze processuali), l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile. C. In data 6 dicembre 2010 (cfr. plico raccomandato; data d'entrata: 7 dicembre 2010), la richiedente è insorta contro detta decisione con ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo, mentre, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali, il tutto con protesta di spese e ripetibili. D. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa

D-8383/2010 Pagina 4 (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 cpv. 1 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). 3. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

D-8383/2010 Pagina 5 In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto d'una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1 e GICRA 1995 n. 23). 4. 4.1. Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo dell'interessata contraddittorie, non sufficientemente motivate e pertanto inverosimili, inoltre i mezzi di prova allegati sarebbero inadeguati. In particolare, secondo l'autorità inferiore, ella si sarebbe contraddetta in merito al suo lavoro, dove sarebbe stata ricercata dai suoi persecutori. Infatti, l'interessata avrebbe dapprima dichiarato essere stata licenziata per il fatto di non essersi attenuta alle regole dell'Islam sull'abbigliamento, in seguito avrebbe affermato essere stata cercata proprio nel suo ufficio. L'UFM ha inoltre ritenuto che l'interessata si sarebbe contraddetta in modo grossolano in merito al suo coinvolgimento nelle attività politiche di opposizione al regime iraniano. Di fatto, la ricorrente in occasione dell'audizione sommaria, avrebbe chiaramente asserito di non aver svolto alcuna attività politica al di fuori della partecipazione alle manifestazioni seguite alle elezioni del 12 giugno 2009. In occasione dell'audizione federale avrebbe invece asserito di aver iniziato a svolgere attività politica via internet inviando delle e-mail divulgative contro il regime iraniano e attraverso un social network. L'autorità inferiore ha altresì ritenuto che la ricorrente non avrebbe saputo fornire delle dichiarazioni coerenti in merito al motivo per cui sarebbe ricercata; ella avrebbe infatti dichiarato di essere ricercata per aver partecipato alle manifestazioni, durante le quali sarebbe stata riconosciuta, in seguito però avrebbe suggerito che la causa poteva essere ricercata nelle e-mail che avrebbe inviato usando il suo indirizzo di posta elettronica completo di nome e cognome. Oltre a ciò, l'interessata

D-8383/2010 Pagina 6 non avrebbe saputo indicare in modo coerente da chi fosse ricercata, indicando esplicitamente in principio che si trattava dell'Ettelaat (servizi segreti iraniani), inseguito affermando che non sapeva di chi si trattava poiché l'amica aveva riferito solamente che qualcuno era venuto a cercarla e, infine, indicando che si sarebbe trattato della sicurezza del regime iraniano. L'autorità inferiore ha poi ritenuto le allegazioni dell'interessata come vaghe e prive di dettagli utili a comparare una sua reale partecipazione ai fatti allegati. L'UFM ha a tal proposito evidenziato come l'interessata non abbia saputo indicare se le persone che l'avevano cercata nel suo ufficio si sarebbero poi ripresentate in altre occasioni e in altri luoghi. Inoltre, la richiedente non avrebbe saputo fornire alcuna spiegazione chiara e plausibile in merito a come avrebbe fatto, tra la fine del 2009 e l'inizio del 2010, a espatriare legalmente, superando i rigidi controlli doganali iraniani, per recarsi in B._______, essendo ricercata dalla sicurezza del regime. L'UFM ha altresì considerato che anche le allegazioni della ricorrente concernenti la propria fede religiosa e i timori ad essa connessi sono contraddittorie, vaghe e confuse. Ella infatti avrebbe, nel corso della prima audizione, dichiarato essersi convertita al protestantesimo quasi due anni prima, durante l'audizione federale diretta invece avrebbe asserito di non essersi ancora convertita, ma di frequentare una chiesa protestante da tre o quattro anni. Oltre a non sapere il nome del prete della chiesa in questione, la richiedente non sarebbe poi stata in grado di spiegare per quale motivo temerebbe delle ritorsioni nel caso di una conversione, quando per tutto il periodo durante il quale avrebbe frequentato con regolarità la stessa chiesa non avrebbe mai avuto alcun tipo di problema. Secondo l'autorità inferiore infine, i mezzi di prova consegnati dalla richiedente non sarebbero in alcun modo atti a comprovare una sua partecipazione ai fatti da lei allegati. La fotografia fornita, sarebbe priva di qualsiasi riferimento temporale e non proverebbe in alcun modo che l'interessata si stesse accingendo a manifestare contro il regime iraniano. Allo stesso modo, il volantino consegnato non sarebbe assolutamente prova né del fatto che la ricorrente fosse coinvolta nella sua distribuzione, né del fatto che potesse esserne anche solo in possesso mentre si trovava in Iran. Pertanto, le dichiarazioni dell'interessata non soddisferebbero le condizioni richieste per il riconoscimento della verosimiglianza giusta

D-8383/2010 Pagina 7 l'art. 7 LAsi. Di conseguenza, andrebbe respinta la domanda d'asilo della richiedente. 4.2. Nel ricorso, l'insorgente afferma di non essersi contraddetta, né per quanto concerne l'episodio in cui i membri della sicurezza l'avrebbero cercata sul posto di lavoro, né per quanto concerne il suo coinvolgimento in attività politiche di opposizione al regime iraniano, e nemmeno per quanto concerne l'identità delle persone che l'avrebbero ricercata; ella ha quindi rinviato a una corretta lettura dei verbali delle audizioni effettuate. L'interessata ritiene quindi che la decisione impugnata non si fonderebbe su una corretta valutazione delle dichiarazioni, l'autorità inferiore avrebbe piuttosto individuato delle contraddizioni che in realtà non esisterebbero. 5. La ricorrente asserirebbe avantutto di essere fuggita ed aver lasciato il suo paese a seguito delle ricerche in ufficio dell'interessata da parte di alcuni membri del regime in data 1° maggio 2010 ed a seguito di vicissitudini legate alla sua fede religiosa. Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni decisive rese dalla ricorrente circa i motivi d'asilo si esauriscono in contraddittorie affermazioni.

5.1. Sul primo motivo che ha portato alla fuga la ricorrente afferma che, dopo aver ricevuto la telefonata dalla sua amica, la quale la informava della ricerca avvenuta in ufficio, sarebbe andata dal suo ragazzo e la sera stessa sarebbe stata decisa la sua partenza (cfr. verbale 2, pagg. 10 seg.). Le dichiarazioni dell'interessata relative alle circostanze dell'avvenuta ricerca della medesima risultano però contraddittorie: ella durante l'audizione sommaria ha asserito di essere stata licenziata e che il suo ultimo giorno di lavoro sarebbe stato il 29 aprile 2010 (cfr. verbale 1, pagg. 2 e 6), in seguito ella ha però dichiarato che i membri dell'Ettelaat si sarebbero presentati proprio nel suo ufficio il 1° maggio 2010 mentre aveva chiesto due ore di assenza dal lavoro per una visita medica (cfr. verbale 1, pag. 6). Non collimano per giunta nemmeno le affermazioni dell'interessata circa l'identità delle persone che l'avrebbero cercata al lavoro. Ella infatti ha dapprima dichiarato espressamente si sarebbe trattato di membri dell'Ettelaat (cfr. verbale 1, pag. 6), in seguito ha asserito di non sapere chi l'avrebbe cercata e di non aver chiesto ulteriori informazioni perché sapeva che i telefoni erano controllati (cfr. verbale 2, pagg. 7 seg.), infine

D-8383/2010 Pagina 8 ha dichiarato che si sarebbe trattato di membri della sicurezza del regime iraniano (cfr. verbale 2, pag. 9). Confrontata con tali discrepanze la ricorrente ha confermato l'ultima dichiarazione fatta, aggiungendo di esserne certa poiché sarebbero venuti a cercarla con abiti civili, e solo la sicurezza si vestirebbe con tali abiti (cfr. verbale 2, pag. 9); appare altresì poco plausibile che la collega l'abbia informata sul tipo di abiti indossati dalle persone venute a cercarla senza averle però dato informazioni sull'identità e il numero di queste ultime (cfr. verbale 2, pag. 8). Non soccorre inoltre la ricorrente la grossolana dichiarazione secondo la quale ella non sarebbe a conoscenza di altri tentativi di ricerca effettuati sul suo conto dalla sicurezza poiché Teheran sarebbe grande (cfr. verbale 2, pag. 9). Anche la seguente affermazione circa l'impossibilità di avere contatti con i propri parenti e con il proprio fidanzato e quindi circa l'impossibilità di ottenere informazioni su avvenute ricerche (cfr. ibidem) è da ritenersi infondata, infatti, così come il fidanzato le avrebbe comunicato, una volta recatosi nel suo ufficio, che il passaporto le era stato portato via, egli avrebbe potuto comunicarle anche di altre eventuali visite, in particolare a casa dell'interessata. Nel corso delle audizioni, la ricorrente non è poi stata capace di spiegare in modo chiaro e preciso come sarebbe stata riconosciuta, ella ha infatti dichiarato aver visto, nei giorni in cui era in ufficio durante le dimostrazioni, la presenza di telecamere grandi e di telecamere sui semafori con le quali sarebbe stata ripresa tutta la gente presente alle manifestazioni (cfr. verbale 2, pag. 7). Poiché nelle strade migliaia di persone hanno partecipato alle proteste appare già poco plausibile che la ricorrente abbia potuto essere riconosciuta tramite una telecamera; la dichiarazione rimane inoltre molto generica, in quanto ella non ha minimamente indicato un luogo o un momento preciso nel quale avrebbe potuto essere stata filmata. Per quanto concerne poi la possibilità che sia stata riconosciuta tramite le e-mail che l'interessata avrebbe spedito (cfr. ibidem) occorre rilevare che codesto Tribunale ritiene inverosimili tali attività della ricorrente. Ella infatti ha dapprima dichiarato che le sue attività politiche consistevano nel partecipare alle manifestazioni e che non faceva nulla di particolare (cfr. ibidem) e solamente in seguito, alla domanda di come poteva essere stata riconosciuta, la ricorrente ha indicato essere stata attiva anche su internet inviando delle meglio non precisate e-mail. Inoltre, anche il fatto che l'interessata inviasse delle e-mail di contestazione al regime usando un indirizzo di posta elettronica con il proprio nome e cognome è poco plausibile, considerato che l'insorgente era certamente a conoscenza del fatto che la posta

D-8383/2010 Pagina 9 elettronica fosse sotto sorveglianza, cosi come era a conoscenza della sorveglianza delle telefonate (cfr. ibidem). Per giunta alla domanda come faceva l'interessata a sapere di essere in pericolo, ella ha risposto di esserne sicura perché le avrebbero portato via tutti i suoi averi in ufficio compreso il passaporto (cfr. verbale 2, pag. 9); tuttavia, in seguito, l'interessata ha dichiarato di essere venuta a conoscenza di tale evento solamente quando il suo ragazzo avrebbe dovuto spedirglielo (cfr. verbale 2, pag. 9), quindi una volta che la ricorrente era già in Svizzera; dunque, al momento della fuga dal suo Paese, la ricorrente non sapeva che le erano state confiscate le cose che teneva in ufficio e perciò non poteva sapere con certezza, come invece asserisce, di essere stata cercata dalla sicurezza e di essere in pericolo. Pur ritenendo che l'insorgente abbia partecipato alle manifestazioni del mese di giugno 2009, detta ricerca dell'interessata da parte delle autorità iraniane è tuttavia già da considerarsi poco plausibile in quanto la ricorrente non presenta il profilo di una seria e impegnata oppositrice al regime ma è piuttosto da ritenere come semplice simpatizzante dell'opposizione. Certo è vero che in collegamento con le dimostrazioni del giugno 2009 numerose persone sono state arrestate, tuttavia le autorità iraniane, in rapporto alle persone arrestate, hanno delle chiare priorità; oggetto delle misure di persecuzione sono soprattutto i politici riformatori, i leader di gruppi studenteschi, i giornalisti, i blogger, i quadri dei partiti riformatori, gli attivisti dei diritti umani cosi come gli avvocati attivi nella difesa dei diritti umani (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-7634/2009 del 21 maggio 2010 consid. 6.3). Visto il ruolo di semplice partecipante alle manifestazioni di strada, l'interessata non appartiene pertanto a nessuno di questi gruppi di persone. Del resto, anche i viaggi della ricorrente, prima in C._______ nel periodo (…) (cfr. verbale 2, pag. 4) e poi in B._______ a fine (…) (cfr. verbale 2, pag. 3), avvenuti legalmente (cfr. verbale 2, pag. 4) e tutti dopo le manifestazioni del mese di giugno 2009, contribuiscono a rendere inverosimile la persecuzione dell'interessata, è infatti difficilmente credibile che una persona ricercata per attività politiche di contestazione al regime possa superare i controlli doganali per lasciare il Paese e farvi poi ritorno senza essere fermata. Peraltro, confrontata con questo quesito, l'interessata non ha saputo rispondere in modo chiaro e plausibile limitandosi a dichiarare di non sapere perché fosse ricercata e di non sapere nulla (cfr. verbale 2, pag. 10).

D-8383/2010 Pagina 10 5.2. Per quanto concerne le allegazioni dell'interessata circa la sua fede religiosa ed i relativi possibili problemi ad essa connessi, codesto Tribunale rileva come l'autorità inferiore nella decisione impugnata ed alle cui considerazioni si rimanda, abbia rettamente ritenuto inverosimili le dichiarazioni della richiedente viste le palesi e peraltro non contestate contraddizioni riscontrate nelle audizioni. 5.3. In considerazione di quanto precede, sulla base di una valutazione globale delle allegazioni presentate, codesto Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato i motivi presentati dalla ricorrente come inverosimili e non realizzanti le condizioni previste dall'art. 7 LAsi. Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 6. Se respinge la domanda di asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 7. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 44 cpv. 2 LAsi, art. 83 cpv. 1 LStr). 7.1. Quo all'ammissibilità, occorre innanzitutto rilevare come, nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda di asilo della ricorrente, quest'ultima non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente ri-

D-8383/2010 Pagina 11 conosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr, non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (cfr. GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee, GICRA 1995 n. 23). Vista l'inverosimiglianza della persecuzione invocata dall'interessata nel caso in esame, e vista altresì l'inverosimiglianza, già constatata dall'UFM e non contestata nell'atto ricorsuale, delle allegazioni dell'insorgente circa la sua volontà di cambiare religione e circa i pericoli che incorrerebbe in tal caso, non esistono serie e concrete ragioni per ritenere che la ricorrente possa essere esposta, una volta rientrata in Iran, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Codesto Tribunale rileva che la situazione nel Paese d'origine dell'interessata è certo caratterizzata da una situazione critica per quanto concerne il rispetto dei diritti dell'uomo, situazione che è peraltro peggiorata dopo le contestate elezioni presidenziali del 2009 (cfr. The Human Rights Watch (HRW) World Report 2011 – Iran), tuttavia tale situazione nel proprio Paese non è sufficiente a giustificare la protezione dell'art. 3 CEDU tanto che la persona interessata non rende altamente probabile che sarebbe oggetto personalmente, e non semplicemente per il fatto di circostanze fortuite sfortunate, di misure incompatibili con la disposizione in questione (cfr. GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). Non soccorre dunque l'allegazione ricorsuale concernente l'art. 3 CEDU e secondo la quale la ricorrente in caso di rientro in patria sarebbe sottoposta a trattamenti inumani e degradanti. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento in Iran è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.

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7.2. Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La prima disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1). Si tratta, dunque, d'esaminare con riferimento ai criteri suesposti se l'insorgente conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione del suo allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Iran, da un lato, e dalla sua situazione personale, dall'altro. Nella circostanza, codesto Tribunale non può ammettere che la situazione attuale prevalente in Iran è in sé costitutiva d'un impedimento alla reintegrazione della ricorrente. È notorio che questo Paese non conosce una situazione di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Quanto alla situazione personale della ricorrente, si rileva che ella dispone di una formazione universitaria in grafica e pubblicità e dispone altresì di una discreta esperienza professionale avendo lavorato per un anno e mezzo presso (…) (cfr. verbale 1, pag. 2). Inoltre la ricorrente dispone di

D-8383/2010 Pagina 13 una buona rete sociale in loco su cui potrà contare al ritorno, segnatamente i genitori, un fratello e diversi zii, tutti residenti a Teheran (cfr. verbale 1, pag. 3), oltre al suo ragazzo, anche residente a Teheran. Infine, la ricorrente non ha, nelle sue allegazioni ricorsuali, preteso di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), e nemmeno da un esame d'ufficio degli atti di causa emerge la necessità di una permanenza dell'autrice del gravame in Svizzera per motivi medici. Infatti, quo ai problemi di salute dell'interessata, a mente di questo Tribunale non v'è ragione di credere che ella non possa ottenere le cure mediche necessarie nel suo Paese d'origine posto che, oltretutto, dalla documentazione agli atti emerge che ella era già seguita medicalmente prima del suo arrivo in Svizzera. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiuti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per la ricorrente d'un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente deve essere considerata ragionevolmente esigibile. 7.3. Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, la ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 7.4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 8. Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto. 9. Avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal

D-8383/2010 Pagina 14 versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 11. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-8383/2010 Pagina 15 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Zoe Cometti

Data di spedizione:

D-8383/2010 — Bundesverwaltungsgericht 25.04.2012 D-8383/2010 — Swissrulings