Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 09.02.2009 D-8366/2008

9 février 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,789 mots·~14 min·1

Résumé

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Texte intégral

Corte IV D-8366/2008/ {T 0/2} Sentenza d e l 9 febbraio 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione della giudice Christa Luterbacher; cancelliera Antonella Guarna. A._______, Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 18 dicembre 2008 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-8366/2008 Fatti: A. Il 21 ottobre 2008 ([...]), l'interessato, originario di B._______ (Nigeria) ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo ([...]) d'essere espatriato nell'ottobre 2008 per il timore di essere ucciso dai famigliari di un uomo che sarebbe rimasto vittima di un incidente stradale causato il 20 marzo 2007 proprio dall'interessato. A seguito di tale incidente, l'interessato sarebbe stato arrestato e deferito in Tribunale il medesimo giorno, rispettivamente sei mesi dopo. Il 1° settembre 2008, rispettivamente il 1° ottobre 2008, un poliziotto lo avrebbe aiutato a scappare dalla prigione di B._______, dove era detenuto. Dapprima, l'interessato si sarebbe nascosto per 15 giorni in un albergo, dove tuttavia sarebbe stato scoperto dal figlio dell'uomo che sarebbe deceduto in occasione dell'incidente stradale. Riuscito a scappare, l'interessato avrebbe trovato rifugio presso il poliziotto che l'aveva aiutato a fuggire dalla prigione, il quale gli avrebbe poi riferito che la sua casa sarebbe stata incendiata e che sua moglie e sua figlia sarebbero state uccise. Il 17 ottobre 2008, l'interessato avrebbe quindi deciso di lasciare la Nigeria. Egli sarebbe partito da C._______ in aereo e sarebbe atterrato direttamente a D.______, facendo uno scalo a E._______, senza tuttavia mai essere uscito dall'aereo. B. Dal rapporto della guardia di confine CGCF (cfr. rapporto agli atti), con particolare riferimento al confronto delle impronte digitali (AFIS) è emerso che l'interessato - presentatosi con un'altra identità - è stato respinto al confine con la Svizzera e consegnato alle autorità italiane. C. Il 27 novembre 2008, le autorità italiane si sono dichiarate disposte a riaccettare nuovamente il richiedente sul loro territorio. D. Il 18 dicembre 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Italia siccome lecita, esigibile Pagina 2

D-8366/2008 e possibile (v. accordo di riammissione Italo-Svizzero del 27 novembre 2008). E. Il 29 dicembre 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione di merito. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. F. Il 31 dicembre 2008, il TAF ha considerato, nella sua decisione incidentale, il gravame siccome privo di probabilità di esito favorevole ed ha respinto la summenzionata domanda d'assistenza giudiziaria. Ha quindi invitato il ricorrente a versare un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali di CHF 600.-, con comminatoria d'inammissibilità di ricorso, in caso di mancato versamento. G. Il 15 gennaio 2009, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi, e art. 83 lett d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. Pagina 3

D-8366/2008 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che l'Italia è stata designata dal Consiglio federale come Stato terzo sicuro, dove sussiste la presunzione del rispetto del principio di divieto di respingimento. Detto Ufficio constata che il richiedente sarebbe stato respinto dalla Svizzera e consegnato alle autorità italiane, le quali peraltro, in data 27 novembre 2008, si sarebbero dichiarate disposte a riammetterlo sul loro territorio. Inoltre, il richiedente non avrebbe presentato alcun motivo in grado di confutare la presunzione del principio di "non-refoulement". Il medesimo si sarebbe limitato ad affermare che in Italia non ci sarebbe mai stato e che le autorità italiane l'avrebbero già respinto una volta dal loro Paese. Dalle dichiarazioni del richiedente, non risulterebbe che in Svizzera vivono persone con cui egli intrattenga rapporti stretti o siano suoi parenti prossimi. Oltre a ciò, l'UFM ha ritenuto inverosimile la storia resa dallo stesso a sostegno della sua domanda d'asilo, ritenuto che le sue dichiarazioni sono contraddittorie e inconsistenti su punti importanti. In particolare, egli si sarebbe contraddetto sulla data del processo e della fuga dalla prigione, nonché non sarebbe stato capace di narrare ciò che avrebbe vissuto in un anno e sei mesi e di fornire dettagli sulla detenzione, sulle celle, sull'incendio come pure sulla fine drammatica della sua famiglia e anche sull'identità dei figli della vittima dell'incidente stradale. Infine, poco realistiche sarebbero le circostanze della sua liberazione grazie all'intervento del poliziotto così come sarebbe totalmente incredibile il viaggio d'espatrio in aereo da C._______ a D._______, considerato il paragone tra i due aereoporti. Per conseguenza, l'UFM ha considerato che il richiedente non adempie manifestamente la qualità di rifugiato, in quanto non esistono motivi manifesti per ritenere che egli possa essere esposto in Patria a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Pagina 4

D-8366/2008 5. Nel gravame, l'insorgente fa valere in sostanza di non condividere l'opinione dell'autorità inferiore, ribadendo nuovamente di non essersi mai fermato in Italia e adducendo che non sarebbe chiaro chi tra la Svizzera e l'Italia debba decidere sulla sua domanda d'asilo. Infatti, come avrebbe già spiegato, il 18 ottobre 2008, mentre si stava recando al Centro di registrazione e di procedura di Chiasso sarebbe stato fermato e consegnato alle autorità italiane, poiché ritenuto provenire dall'Italia. Inversamente, le autorità italiane gli avrebbero dato cinque giorni per tornare in Svizzera, da dove esse credevano che provenisse. Infine, il ricorrente allega che il suo rinvio verso l'Italia non sarebbe esigibile poiché in suddetto Paese non beneficierebbe di alcuna protezione effettiva, e sarebbe lasciato a se stesso senza assistenza, abitazione né lavoro. 6. 6.1 Secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, in vigore dal 1° gennaio 2008, il Consiglio federale designa gli Stati terzi sicuri in cui, secondo i suoi accertamenti, v'è una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. 6.2 Giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Giusta l'art. 34 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 non si applica se in Svizzera vivono persone con cui il richiedente intrattiene rapporti stretti o suoi parenti stretti (lett. a), se il richiedente adempie manifestamente la qualità di rifugiato secondo l'art. 3 LAsi (lett. b), o se vi sono indizi che nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi (lett. c). 7. 7.1 Le condizioni d'applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi sono manifestamente realizzate, ritenuto l'incontestabile respingimento del ricorrente verso l'Italia, avvenuto alla frontiera il 18 ottobre 2008 (cfr. agli atti), da dove egli proveniva sotto un'altra identità. Tale fatto è peraltro in netta contraddizione con l'inverosimile racconto reso dal medesimo circa le circostanze del suo viaggio d'espatrio e rispettivamente della sua entrata in Svizzera, secondo cui egli sarebbe arrivato nel nostro Paese all'aereoporto di D._______ direttamente in Pagina 5

D-8366/2008 aereo da C._______, via F._______, in data 18 ottobre 2008 ([...]). Pertanto, v'è motivo di ritenere che l'insorgente abbia soggiornato in Italia antecedentemente la sua entrata illegale in Svizzera, al fine di inoltrare la sua domanda d'asilo. Inoltre, giova rilevare che la durata del soggiorno nello Stato terzo sicuro antecedente l'entrata del ricorrente in Svizzera non è decisiva per l'allontanamento verso tale Stato (v. Sentenza del TAF D-6775/2008 dell'11 novembre 2008 e relativi riferimenti). Infine, l'Italia - designata come Stato terzo sicuro dal Consiglio federale il 14 dicembre 2007 - ha dato il suo accordo alla riammissione dell'insorgente, in applicazione dell'Accordo del 10 settembre 1998 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana sulla riammissione delle persone in situazione irregolare (RS 0.142.114.549) in data 27 novembre 2008. Giusta l'art. 6 n. 3 del succitato Accordo, l'autorizzazione di riammissione ha la validità di un mese dalla data della sua notifica e tale termine può essere prorogato su domanda della Parte contraente. Nel caso concreto, è da considerare ancora valida la riammissione in quanto può essere ancora chiesta una proroga del termine di validità. 7.2 Questo Tribunale osserva che dalle carte processuali non emergono elementi da cui si possa desumere che in Svizzera si trovino persone con cui il ricorrente intrattenga rapporti stretti o siano suoi parenti prossimi. Da quanto esposto, discende che, nel caso concreto, non sono dati i presupposti dell'art. 34 cpv. 3 lett. a LAsi. 7.3 Contrariamente a quanto preteso nel gravame, l'insorgente non è manifestamente riuscito a comprovare la propria qualità di rifugiato secondo l'art. 3 LAsi. Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente in corso di procedura non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti rilevare che - come rettamente constatato dall'UFM - l'insorgente si è contraddetto in maniera palese sulla data in cui sarebbe stato deferito in Tribunale, indicando dapprima che l'udienza sarebbe avvenuta il medesimo giorno del suo arresto e quindi dell'incidente stradale, il 20 marzo 2007 ([...]) mentre che, in seguito, ha affermato che la stessa avrebbe avuto luogo ben Pagina 6

D-8366/2008 sei mesi dopo ([...]). Per di più, lo stesso s'è contraddetto sulla data dell'evasione della prigione nonché dell'asserito incendio della sua casa in cui sarebbero morte sua moglie e sua figlia. Infatti, egli ha dichiarato di essere evaso il 1° settembre 2008 e l'incendio sarebbe avvenuto il 15 settembre 2008 ([...]) rispettivamente il 1° ottobre 2008 e il 15 ottobre 2008 ([...]). Mal si comprende dunque come tali contraddizioni e incongruenze - che tra l'altro il ricorrente non ha nemmeno contestato in sede di ricorso - possano giustificarsi con un semplice errore da parte del medesimo ([...]). Infine, il TAF osserva che l'insorgente si è limitato a mere congetture, non confortate da alcun elemento serio e concreto sull'eventualità di persecuzione - a cui tra l'altro egli non fa riferimento alcuno in sede di ricorso - a causa delle minacce da parte dei familiari della vittima dell'incidente stradale per il fatto che essi sarebbero benestanti e occuperebbero posti in politica ([...]) nonché a causa del sospetto che i medesimi avrebbero pagato la polizia per farlo trattenere in prigione ([...]). Non appare, dunque, motivo per ritenere che l'insorgente non possa ottenere in Patria, se opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti, rispettivamente non possa beneficiare di un equo processo in relazione ad eventuali accuse mosse nei suoi confronti per ragioni quale l'incidente stradale con la conseguente morte di una persona che l'interessato avrebbe provocato senza licenza di condurre ([...]) che non appaiono avere alcuna relazione con uno dei motivi enumerati all'art. 3 LAsi. In siffatto contesto, codesto Tribunale ha ragione di ritenere che il racconto reso da parte dell'insorgente è inverosimile. In virtù di quanto precede, nel caso di specie, l'eccezione prevista dall'art. 34 cpv. 3 lett. b LAsi non è applicabile. 7.4 Dato che l'Italia è considerata uno Stato terzo sicuro, incombe all'insorgente invalidare la presunzione di protezione effettiva dal respingimento. Nella fattispecie, il ricorrente non è manifestamente riuscito in tale intento. Infatti, nell'incartamento non vi sono indizi secondo cui le autorità italiane, confrontate ad elementi e prove suscettibili ad attestare la qualità di rifugiato, non accorderebbero un'appropriata protezione. Pertanto, l'art. 34 cpv. 3 lett. c LAsi non trova applicazione nella fattispecie. Pagina 7

D-8366/2008 8. Di conseguenza, il ricorso in materia di non entrata nel merito, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 9. L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 10. 10.1 Non emerge dalle carte processuali alcun serio indizio da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Italia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre l'insorgente al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. Tortura, RS 0.105). 10.2 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva che né la nota situazione generale esistente in Italia, che non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, né altri motivi deducibili dalle carte processuali conducono a pensare che, in caso d'allontanamento in questo Paese, vi sia una messa in pericolo concreta del ricorrente. 10.3 Inoltre, l'insorgente è giovane, ha una formazione scolastica perlomeno di base nonché un'esperienza professionale quale (...) ([...]). Egli non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica Giurisprudenza ed Informazioni della Pagina 8

D-8366/2008 Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza del ricorrente in Svizzera per motivi medici. 10.4 Per di più, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Le autorità italiane si sono dichiarate disposte a riammettere l'insorgente sul loro territorio (v. Accordo di riammissione Italo-Svizzero del 27 novembre 2008). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 11. L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 10 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 12. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dall'insorgente il 15 gennaio 2009. (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 9

D-8366/2008 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese di CHF 600.-, versato il 15 gennaio 2009. 3. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato) - UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]) - G._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: Pagina 10

D-8366/2008 — Bundesverwaltungsgericht 09.02.2009 D-8366/2008 — Swissrulings