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Bundesverwaltungsgericht 19.01.2017 D-8288/2015

19 janvier 2017·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,634 mots·~18 min·3

Résumé

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) | Asilo (senza allontanamento); decisione della SEM del 24 novembre 2015

Texte intégral

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Corte IV D-8288/2015

Sentenza d e l 1 9 gennaio 2017 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Daniel Willisegger; cancelliera Sebastiana Stähli.

Parti A._______, nata il (…), alias B._______, nata il (…), con i figli C._______, nata il (…), alias D._______, nata il (…), E._______, nata il (…), alias F._______, nata il (…), G._______, nato il (…), Eritrea, ricorrenti,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (senza allontanamento); decisione della SEM del 24 novembre 2015 / N […].

D-8288/2015 Pagina 2

Visto: la domanda d'asilo che i richiedenti hanno presentato in Svizzera in data 28 luglio 2014, i verbali d'audizione della signora A._______ del 4 agosto 2014 (di seguito: verbale 1) e dell’11 novembre 2015 (di seguito: verbale 2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM) del 24 novembre 2015, notificata ai richiedenti il 26 novembre 2015 (cfr. atto A25/1), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d’asilo e pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera, ritenendo attualmente non ragionevolmente esigibile l’esecuzione del medesimo verso l’Eritrea, ammettendo quindi provvisoriamente gli interessati, il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 21 dicembre 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 22 dicembre 2015), con cui gli insorgenti hanno postulato l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell’asilo; in subordine, la restituzione degli atti di causa all’autorità inferiore per una nuova decisione; in aggiunta hanno altresì presentato, secondo il senso, una domanda di assistenza giudiziaria, nello specifico di dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, la decisione incidentale del 6 gennaio 2016 con cui il Tribunale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria ed invitato i ricorrenti a versare, entro il 21 gennaio 2016, un anticipo di CHF 600.– a copertura delle presunte spese processuali con comminatoria d’inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine, il tempestivo versamento del summenzionato anticipo avvenuto il 18 gennaio 2016, lo scritto spontaneo del 29 gennaio 2016, con cui i ricorrenti hanno inviato in allegato una fotocopia di un nuovo mezzo di prova non tradotto in una lingua ufficiale, la decisione incidentale del 16 agosto 2016 con la quale il Tribunale ha invitato i ricorrenti a produrre – entro trenta giorni dalla notificazione – l’originale, con relativa traduzione in una lingua ufficiale, del nuovo mezzo di

D-8288/2015 Pagina 3 prova inviato il 29 gennaio 2016, con comminatoria, in caso di decorso infruttuoso del termine, di evasione del gravame sulla base degli atti all’inserto, il mancato ritiro della decisione incidentale del 16 agosto 2016, con conseguente ritorno della medesima al Tribunale in data 29 agosto 2016, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che preliminarmente, essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 24 novembre 2015, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la questione dell’asilo, nonché della pronuncia dell'allontanamento,

D-8288/2015 Pagina 4 che nel corso dell'audizione sulle generalità la signora A._______ ha dichiarato di essere cittadina eritrea di etnia tigrigna, con ultimo domicilio a Khartoum (Sudan) (cfr. verbale 1, pagg. 3 e 5); che ella sarebbe nata in Eritrea, ma cresciuta in Sudan, dove avrebbe vissuto fino all’espatrio avvenuto, a suo dire, il 15 giugno 2014 (cfr. verbale 1, pagg. 3 e 8), eccezion fatta per la durata di una settimana in cui sarebbe ritornata in Eritrea al fine di visitare il fratellastro (cfr. verbale 1, pag. 5), che l’interessata avrebbe lasciato il Sudan a causa della precaria situazione personale; che segnatamente, ella sarebbe stata arresta due volte dalle autorità locali dovendo pagare per il suo rilascio, e ciò indipendentemente dalla titolarità di un permesso di libera circolazione (cfr. verbale 1, pag. 8 seg.); che inoltre, conseguente all’arresto del marito da parte delle autorità eritree, non sarebbe stata in grado di provvedere all’affitto e alla scolarizzazione dei figli (cfr. verbale 1, pag. 8 seg.); che ciò malgrado non avrebbe fatto ritorno in Eritrea, in quanto tale Paese non disporrebbe di opportunità lavorative (cfr. verbale 1, pag. 8 seg.); che ella ha tuttavia successivamente allegato di essere espatriata, poiché le autorità eritree avrebbero tentato di arrestarla (cfr. verbale 2, Q4), che nella querelata decisione, la SEM ha ritenuto inverosimili, rispettivamente irrilevanti, le allegazioni della richiedente, che in particolare, l’insorgente avrebbe fornito due versioni della fattispecie fortemente contrastanti; che in particolare, ella avrebbe inizialmente affermato di aver vissuto in Sudan e di aver lasciato il Paese, nel giugno 2014, a fronte delle precaria situazione di vita, dichiarando inoltre, di non essere mai rientrata in Eritrea, eccezion fatta per la durata di una settimana in cui si sarebbe recata dal fratellastro; che tuttavia, l’interessata si sarebbe contraddetta nell’audizione federale, esponendo dapprima di aver vissuto a più riprese in Eritrea nonché, in un secondo momento, sul motivo stesso dell’espatrio, allegando pertanto di temere un arresto da parte delle autorità eritree in ragione della situazione del marito, che sulla base delle allegazioni sopraccitate, apparirebbero oltracciò inverosimili gli spostamenti illegali tra l’Eritrea ed il Sudan; che ciononostante, anche ritenendo verosimile l’espatrio illegale, la richiedente non avrebbe tuttavia riscontrato problemi che lascerebbero presupporre un rischio di persecuzione,

D-8288/2015 Pagina 5 che infine, a fronte della palese inadempienza delle condizioni di rilevanza previste all’art. 3 LAsi, l’autorità inferiore si esimerebbe dal provare la rilevanza degli avvenimenti accorsi in Sudan, non trattandosi del Paese d’origine della richiedente, che pertanto, la SEM ha respinto la domanda d’asilo e pronunciato l’allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera; che tuttavia, tenuto conto della loro precaria situazione, non ha ritenuto ragionevolmente esigibile l’esecuzione dell’allontanamento, ammettendo quindi provvisoriamente gli interessati, che nel ricorso, richiamati e precisati i fatti esposti in corso di procedura, la signora A._______ contesta in primo luogo l’inverosimiglianza rilevata dall’autorità di prime cure; che segnatamente, nonostante in sede di audizione sulle generalità ella non abbia avuto sufficiente possibilità di esprimersi in merito ai pregiudizi subiti in Eritrea, ella avrebbe tuttavia sicuramente menzionato i problemi del marito; che inoltre, seppur dall’esposto potrebbe risultare poca chiarezza circa i suoi spostamenti, ella avrebbe fornito elementi sufficienti nella seconda audizione, la quale avrebbe peraltro carattere determinante al fine di valutare la verosimiglianza delle allegazioni; che ciononostante, vi sarebbero valide ragioni per relativizzare le presunte incongruenze, giacché l’audizione si sarebbe svolta in una situazione di fortissima pressione, stress e stanchezza, che l’autorità di prime cure avrebbe concluso frettolosamente all’inverosimiglianza della persecuzione riflessa rinunciando, a torto, dall’approfondire ulteriormente la questione; che in tal senso, considerando la realtà eritrea, risulterebbe evidente che l’incarcerazione del coniuge implicherebbe un’esposizione della ricorrente a persecuzioni rilevanti in materia d’asilo, che inoltre, ella avrebbe lasciato l’Eritrea illegalmente, per il che, ritenute le pratiche in materia militare e di autorizzazioni d’espatrio vigenti in tale Paese, ella potrebbe essere considerata un oppositrice del regime ed ossequierebbe, quindi, le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera; che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza,

D-8288/2015 Pagina 6 sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi); che occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata),

D-8288/2015 Pagina 7 che come rettamente sostenuto dalla SEM, anche codesto Tribunale considera le dichiarazioni asserite in corso di procedura d’asilo inverosimili, rispettivamente irrilevanti, ai sensi dell’art. 7 e dell’art. 3 LAsi, che la ricorrente ha esposto due racconti diametralmente opposti; che in particolare, ella ha inizialmente indicato di essere cresciuta in Sudan e di aver lasciato il Paese in seguito ai problemi avuti in loco, segnatamente in virtù del doppio arresto da parte delle autorità locali nonché a causa della precaria situazione personale (cfr. verbale 1, pag. 8 seg.); che in tal senso, le difficoltà sarebbero aumentate in seguito all’arresto del marito, il quale sarebbe stato incarcerato dalle autorità eritree durante una visita ai parenti (in Eritrea) (cfr. verbale 1, pag. 4 e pag. 8 seg.); che conseguentemente, non essendo ella più stata in grado di sostenere i costi dell’affitto in Sudan nonché a garantire la scolarizzazioni dei propri figli, avrebbe preferito la via dell’espatrio (cfr. verbale 1, pag. 8 seg.); che oltracciò, la ricorrente ha allegato di aver fatto ritorno in Eritrea solamente per la durata di una settimana per visitare il fratellastro nel 2002 (cfr. verbale 1, pag. 5), che per contro, tali affermazioni sono in evidente contrasto con quanto addotto dall’interessata successivamente; che nello specifico, ella ha sostenuto di essere rientrata a più riprese in Eritrea e di avervi vissuto per diverso tempo (cfr. verbale 2, Q13-Q19, Q33-Q34, Q51-Q61), nonché di aver lasciato il Paese d’origine per il timore di essere arrestata dalla polizia eritrea, nel senso di una persecuzione riflessa in ragione della situazione del marito (cfr. verbale 2, Q4); che a tal proposito, la polizia le avrebbe fatto visita chiedendole dove fosse il coniuge, il quale avrebbe disertato dal servizio militare attivo (cfr. verbale 2, Q10-Q11, Q24, Q30); che per giunta, oltre che in evidente contraddizione con quanto esposto in sede di prima audizione, le affermazioni concernenti la visita della polizia risultano estremamente vaghe, in quanto la ricorrente non è stata in grado di esporre qualsivoglia dettaglio, se non che tale fatto sarebbe avvenuto nel cuore della notte (cfr. verbale 2, D7-D12), che oltracciò, le dichiarazioni circa la persecuzione riflessa risultano manifestamente tardive, giacché allegate solamente in sede di audizione federale (cfr. verbale 2, Q4); che segnatamente, la ricorrente ha esplicitamente collegato, in sede di audizione sulle generalità, l’espatrio alle difficoltà economiche, senza tuttavia accennare minimamente al timore di una possibile persecuzione riflessa (cfr. verbale 1, pag. 8); che se è vero che da un lato le dichiarazioni rilasciate durante l'audizione sulle generalità, considerato il carattere sommario della stessa, hanno valore probatorio più limitato,

D-8288/2015 Pagina 8 dall'altro lato va considerato che se determinati avvenimenti vengono invocati in seguito tra i motivi principali per la richiesta d'asilo, mentre in sede di audizione sommaria non sono stati nemmeno accennati, la contraddizione – contrariamente a quanto sostenuto nelle allegazioni ricorsuali – può essere ritenuta determinante (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 3), che non giova inoltre alla ricorrente invocare la censura secondo cui l’audizione avrebbe avuto luogo in una situazione di forte stress e stanchezza, poiché anche considerando una tale evenienza, è legittimo pretendere che una persona esposta a serie persecuzioni comunichi il più presto possibile le ragioni determinanti il suo espatrio alle autorità a cui chiede protezione, che quo all’espatrio illegale, giusta l’art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza; che in applicazione dell'art. 54 LAsi sono segnatamente comprese l'uscita illegale dal Paese d'origine ("Republikflucht"), il deposito di una domanda d'asilo all'estero oppure le attività politiche effettuate in esilio che conducono ad un timore fondato di persecuzioni future (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.5 e giurisprudenza ivi citata e 2009/29 consid. 5.1); che sulla base di tale disposto, al richiedente l'asilo che ha motivi d'asilo soggettivi insorti dopo la fuga è riconosciuta la qualità di rifugiato, negata la concessione dell'asilo e concessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 1 consid. 6.1); che il motivo d'esclusione alla concessione dell'asilo previsto all'art. 54 LAsi ha portata assoluta e si applica indistintamente dal comportamento abusivo o meno dell'interessato all'estero (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e giurisprudenza ivi citata), che secondo prassi, il Tribunale riconosce le difficoltà di un espatrio legale dall’Eritrea, in quanto i bambini a partire dagli undici anni, gli uomini fino a 54 anni e le donne fino a 47 anni sono, di principio, esclusi dal rilascio di un visto d’uscita (cfr. sentenza di riferimento del TAF D-4787/2013 del 20 novembre 2014 consid. 8.2 e riferimenti ivi citati); che ciononostante, anche in siffatte situazioni, per quanto concerne la verosimiglianza dell’espatrio illegale, vigono le condizioni previste dall’art. 7 LAsi (cfr. sentenza D-4787/2013 consid. 9 e riferimenti ivi citati), che pertanto, se, come nel caso in disamina, la ricorrente non fa parte delle

D-8288/2015 Pagina 9 persone suscettibili, di principio, di ottenere un visto di uscita per recarsi all’estero, occorre ricordare che da solo, questo elemento, non è sufficiente per ammettere in modo schematico un’uscita illegale dal paese all'estero (cfr. sentenza D-4787/2013 consid. 8.1 e riferimenti ivi citati), che in casu, v’è ragion di credere che la ricorrente abbia lasciato l’Eritrea, come da lei asserito, all’età di due o tre anni (cfr. verbale 1, pag. 5); che sulla base di quanto esposto nei considerandi precedenti, non vi sono i presupposti per assumere che l’interessata abbia successivamente realmente fatto ritorno nel Paese d’origine; che inoltre, le allegazioni circa l’espatrio illegale sono molto vaghe e stereotipate, giacché la ricorrente si è limitata ad asserire di essere passata da Hawad vestendosi come i mussulmani (cfr. verbale 2, Q65 e Q90), senza tuttavia essere stata in grado di elencare alcun dettaglio, se non la presenza di alberi e di case fatte in legno (cfr. verbale 2, D91-D94); che quindi, l’insorgente non ha reso verosimile l’espatrio illegale, che infine, nel memoriale ricorsuale non risulta contestata l’irrilevanza ritenuta dall’autorità di prime cure quo agli eventi avvenuti in Sudan; che pertanto, non appare necessario nell’ambito dell’evasione del presente gravame affrontare la questione della sussidiarietà della protezione internazionale; che tuttavia, in un’ottica di esaustività, conformemente al principio della sussidiarietà della protezione internazionale per rapporto alla protezione nazionale, si deve poter esigere da un richiedente d'asilo che abbia esaurito, nel proprio Paese, le possibilità di protezione contro eventuali persecuzioni prima di sollecitare quella di uno stato terzo; che infatti tali situazioni, ancorché spiacevoli, non sono determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato se la persona che ne è vittima beneficia nel suo luogo d'origine di un accesso concreto a delle strutture efficaci di protezione e se può essere ragionevolmente richiesto che egli faccia appello a questo sistema di protezione interna (cfr. DTAF 2008/11 consid. 7.2.6.2 e riferimenti ivi citati), che nel caso in disamina, a fronte dell’inverosimiglianza degli eventi addotti in relazione al Paese d’origine nonché in merito ad un possibile espatrio illegale dall’Eritrea, va constatato, che la ricorrente non ha nemmeno tentato di ottenere una protezione dal suo Paese d’origine, preferendo invece la via dell’espatrio; che in casu, va quindi ritenuto che l’insorgente non abbia intrapreso tutte le procedure che ci si sarebbe potuto attendere da ella al fine di far valere i propri diritti presso le autorità competenti,

D-8288/2015 Pagina 10 che in definitiva, va quindi preso atto del fatto che dall’incarto e dagli atti processuali non emergono elementi validi a giustificare una diversa valutazione della fattispecie rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che pertanto alla ricorrente non può essere riconosciuta la qualità di rifugiato ai sensi dell’art. 3 LAsi, per il che, il ricorso volto all’annullamento della decisione e restituzione degli atti di causa all’autorità inferiore per una nuova decisione, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio di unità della famiglia (art. 44 LAsi), che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 600.– che seguono la soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull’anticipo di CHF 600.– versato il 18 gennaio 2016, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

(dispositivo alla pagina seguente)

D-8288/2015 Pagina 11 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico dei ricorrenti. Esse sono prelevate sull’anticipo spese di CHF 600.– versato il 18 gennaio 2016. 3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli

Data di spedizione:

D-8288/2015 — Bundesverwaltungsgericht 19.01.2017 D-8288/2015 — Swissrulings