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Bundesverwaltungsgericht 13.01.2026 D-8126/2025

13 janvier 2026·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,657 mots·~18 min·2

Résumé

Asilo ed allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 18 settembre 2025

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Corte IV D-8126/2025

Sentenza d e l 1 3 gennaio 2026 Composizione Giudice Giulia Marelli, giudice unica, con l'approvazione del giudice Gérald Bovier; cancelliere Randy Mulangala.

Parti A._______, nato il (…), Eritrea, patrocinato dall'MLaw Gianluca Schlaginhaufen, (…), ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 18 settembre 2025.

D-8126/2025 Pagina 2

Fatti: A. A.a A._______ (di seguito: interessato, richiedente, ricorrente o insorgente) ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera in data 23 luglio 2025. A.b In data 29 luglio 2025, l’interessato ha conferito procura alla Protezione giuridica della Regione (…). A.c In data 3 settembre 2025, la SEM ha sentito il richiedente nell’ambito di un’audizione ai sensi dell’art. 29 LAsi. A.d Con e-mail del medesimo giorno, l’interessato ha trasmesso alla SEM, per il tramite del suo rappresentante legale, dei documenti di cui si dirà se del caso – per quanto rilevanti nella presente fattispecie – in seguito nei considerandi in diritto (cfr. mezzo di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 1). A.e Con decisione del 5 settembre 2025, la SEM ha assegnato la domanda d’asilo dell’interessato alla procedura ampliata. A.f Nella medesima data, la protezione giuridica della Regione (…) ha rinunciato al mandato di rappresentanza nei confronti dell’interessato. A.g Con decisione dell’8 settembre 2025, la SEM ha assegnato il ricorrente al Cantone B._______. A.h In data 16 settembre 2025, l’interessato ha conferito procura alla (…). B. Con decisione del 18 settembre 2025, notificata in data 26 settembre 2025, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato dell’interessato, ha respinto la sua domanda d’asilo, ha pronunciato l’allontanamento dalla Svizzera e dallo spazio Schengen del richiedente e incaricato il Cantone B._______ dell’esecuzione della misura.

C. In data 23 ottobre 2025 il richiedente è insorto con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) e ha chiesto, in via principale, l’annullamento della decisione impugnata ed il rinvio della causa

D-8126/2025 Pagina 3 all’autorità inferiore per ulteriori accertamenti ed una nuova valutazione; in subordine, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo; in ulteriore subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria per inammissibilità e/o inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; con contestuale richiesta di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, e di gratuito patrocinio nella persona dell’MLaw Gianluca Schlaginhaufen, protestando spese e ripetibili.

Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

1.2 Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi), il ricorso contro una decisione della SEM in materia di asilo (art. 5 PA; art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒ 33 LTAF) è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, art. 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre dunque entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 lett. c PA. 3. I ricorsi manifestamente fondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi dalla giudice unica, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 4. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto

D-8126/2025 Pagina 4 accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 4.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 5. 5.1 Sentito sui motivi d’asilo, in sostanza e per quanto qui di rilievo, il ricorrente ha dichiarato che avrebbe lasciato il suo Paese insieme a suo fratello ed alla loro madre all’età di un anno, stabilendosi in seguito in Etiopia. Il motivo dell’espatrio, il quale sarebbe avvenuto illegalmente per il tramite di un passatore contattato dalla madre, risiederebbe principalmente nell’uccisione del padre. Quest’ultimo avrebbe abbandonato il servizio militare dopo diciassette anni nel 2000, senza il consenso dei suoi superiori, a seguito di ferite d’arma da fuoco che si sarebbe procurato. Per tale motivo un giorno dei militari si sarebbero recati a casa sua e lo avrebbero ucciso. A seguito di ciò, anche la madre del ricorrente sarebbe stata arrestata e detenuta per un periodo di cinque giorni, poiché non avrebbe potuto esibire i documenti richiesti dai militari. L’interessato ha aggiunto come durante il suo soggiorno in Etiopia sarebbe stato reclutato forzatamente, insieme al fratello, per combattere nel servizio militare etiope e prendere parte alla guerra del Tigray. Egli sarebbe rimasto ferito durante tale conflitto e successivamente portato all’ospedale di C._______, dove lo avrebbero operato alle gambe ed al cranio. Dopodiché sarebbe andato a registrarsi per ottenere il compenso dal governo etiope per aver combattuto in guerra; tuttavia, facendo ciò le autorità sarebbero venute a conoscenza delle sue origini eritree, motivo per il quale sarebbe stato recluso presso la stazione militare di D._______ con l’accusa di essere una spia. Non avrebbe tuttavia mai ricevuto documenti di accusa in merito alla sua detenzione. In caso di ritorno in Eritrea sostiene che verrebbe ucciso dal governo del suo Paese in ragione di quanto accaduto a suo padre, siccome quest’ultimo è stato ucciso come se fosse un reo nonostante abbia servito il suo Paese. 6. 6.1 Nella querelata decisione, l'autorità inferiore ha dapprima ritenuto le dichiarazioni del ricorrente in merito a quanto successo a suo padre come vaghe, stereotipate ed inverosimili. La stessa ha tuttavia rilevato che non

D-8126/2025 Pagina 5 fosse necessario procedere a un esame della verosimiglianza, poiché i motivi addotti non sarebbero rilevanti ai fini dell’asilo, in quanto fondati su informazioni fornite dalla madre e, di conseguenza, trattandosi di fatti riferiti da terzi. Oltre a ciò, la SEM ha ritenuto privo di un fondamento logico e giuridico il timore del ricorrente di venir ucciso in caso di ritorno in Eritrea a causa di quanto accaduto al padre. Per quanto attiene invece ai pregiudizi che il ricorrente asserisce di aver subito in Etiopia, l’autorità inferiore ritiene che tali fatti non sarebbero rilevanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato, essendosi verificati in uno Stato terzo rispetto al suo Paese d’origine. In merito all’esecuzione dell’allontanamento dell’interessato, la SEM ha ritenuto che fosse ammissibile, esigibile e possibile sul piano pratico. In particolare, per il ricorrente non vi sarebbero rischi di venir sottoposto a trattamenti contrari al diritto internazionale. Oltre a ciò, non vi sarebbero né motivi individuali, né circostanze particolari che indicherebbero una minaccia per l’esistenza dell’insorgente e che facciano apparire inesigibile il suo allontanamento in Eritrea. Invero, stando all’autorità inferiore, egli non avrà problemi a reinserirsi nel contesto socioeconomico del suo Paese d’origine grazie alle sue esperienze lavorative pregresse ed ai famigliari presenti sul suolo eritreo con i quali potrà rimettersi in contatto. 6.2 In sede ricorsuale l’insorgente ritiene innanzitutto che la SEM avrebbe violato il principio inquisitorio e sarebbe altresì incorsa in una violazione del suo diritto di essere sentito. In particolare, l’autorità inferiore non avrebbe esaminato sufficientemente la situazione attuale in Eritrea, poiché le autorità agirebbero con estrema durezza con chiunque appaia contrario al regime, come ad esempio chi fugge illegalmente dal Paese. L’insorgente sostiene inoltre che, stando alla giurisprudenza del Tribunale, nel caso concreto vi sarebbero indizi che lo farebbero apparire come una persona sgradita agli occhi delle autorità eritree, essendo espatriato illegalmente, mentre suo padre sarebbe stato ucciso per essersi ritirato dal servizio militare e la madre sarebbe stata successivamente incarcerata. Oltre a ciò, bisognerebbe altresì tenere in considerazione il fatto che si trovi attualmente in età per svolgere il servizio militare e che abbia combattuto durante la guerra del Tigray per l’esercito etiope, riportando ferite tutt’ora visibili, le quali desterebbero sospetti presso le autorità eritree, quest’ultime prone a sanzionare il servizio militare presso forze straniere. Tali fattori, i quali metterebbero a rischio il ricorrente di subire persecuzioni statali, non sarebbero stati sufficientemente presi in considerazione dall’autorità inferiore. Inoltre, il ricorrente sostiene che la SEM avrebbe dovuto procedere all’esame della verosimiglianza delle sue dichiarazioni e contesta l’argomentazione dell’autorità inferiore in quanto quest’ultima avrebbe richiamato, a torto, la giurisprudenza del Tribunale in merito alla pertinenza ai fini dell’asilo dei

D-8126/2025 Pagina 6 fatti asseriti da terzi. Avendo lasciato l’Eritrea quando era molto piccolo, sostiene che non avrebbe mai potuto riferire i fatti addotti sulla base della memoria personale. Le dichiarazioni da egli fornite sarebbero da considerarsi coerenti e verosimili, ciò a prescindere che le stesse le abbia fornite sulla base di quanto riferitogli dalla madre.

Per quanto concerne l’esecuzione dell’allontanamento, il ricorrente sostiene che al suo ritorno in Eritrea sarebbe sottoposto a punizioni estremamente gravi – quali la tortura – tali da costituire una violazione del diritto internazionale, rendendo pertanto l’allontanamento inammissibile. Egli fa altresì valere di non aver mai vissuto consapevolmente in Eritrea e di non aver alcuna rete famigliare. Inoltre, l’autorità inferiore avrebbe ignorato le sue competenze linguistiche, non parlando egli correttamente il tigrino – una delle lingue nazionali eritree – essendo in grado di esprimersi soltanto in amarico. Per tale ragione, una sua reintegrazione nel contesto sociale eritreo risulterebbe in pratica impossibile, circostanza che renderebbe necessario un ulteriore accertamento di tali elementi da parte della SEM. Di conseguenza, l’insorgente sostiene, in via principale, che gli atti devono essere rinviati all’autorità inferiore in maniera tale che quest’ultima proceda ad ulteriori accertamenti tenendo in considerazione i fattori di rischio sopraesposti. 7. 7.1 Nella fattispecie, la conclusione ricorsuale formulata in via principale è volta all’annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa alla SEM per una nuova valutazione ed ulteriori accertamenti. Il ricorrente sostiene che la SEM sarebbe incorsa in un accertamento inesatto e incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti e avrebbe violato il suo diritto di essere sentito (cfr. ricorso pag. 4-9). 7.2 Nelle procedure d'asilo – così come nelle altre procedure di natura amministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche e amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (art. 13 PA e art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 7.3 Considerato come una delle garanzie procedurali generali ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. e ancorato, per quanto concerne la procedura amministrativa federale, all'art. 29 PA e segg., il diritto di essere sentito non ha come solo obiettivo di stabilire correttamente i fatti ed assicurare in tal

D-8126/2025 Pagina 7 senso la qualità della decisione, bensì pure il diritto, indissociabile dalla personalità e dalla dignità umana, di garantire ad un individuo la partecipazione alla presa di decisione che lo concerne (cfr. DTAF 2011/22 consid. 5 con referenze citate). 7.4 L'obbligo di motivazione è corollario fondamentale del diritto di essere sentito ed è finalizzata a permettere ai destinatari di una decisione e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2.1). 7.5 La determinazione dei fatti e l’applicazione della legge non sono aspetti disgiunti; senza considerare il diritto applicabile non vi è modo di delimitare quali fatti siano giuridicamente rilevanti (cfr. HÄNER, in: Häner/Waldmann, Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, 2008, n. 34). Significativo è innanzitutto il substrato fattuale per le condizioni di applicazione della norma giuridica. Fatti che non sono rilevanti per la decisione, che l’autorità è convinta siano già stati provati o che si presumono veri a favore delle parti interessate non impongono lo svolgimento di indagini supplementari (cfr. KRAUSKOPF/WYSSLING, in: Waldmann/Krauskopf [ed.], Praxiskommentar VwVG, 3a ed. 2023 n. 17 e n. 29 ad art. 12 PA). 7.6 Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'istruzione del caso, gli atti vanno di principio retrocessi all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti. Ciò nondimeno, il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2 e relativi riferimenti; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, op. cit., n. 2.191). 8. 8.1 Nel caso in esame, la SEM ha, in maniera relativamente generica, basato la sua decisione negativa sul fatto che il ricorrente avrebbe appreso gli avvenimenti in Eritrea – verificatisi per altro molti anni fa – in merito a suo padre da terzi (sua madre), mentre la persecuzione da parte delle autorità etiopi nei suoi confronti sarebbe avvenuta in un Paese terzo rispetto al suo Paese d’origine. Alla luce di queste considerazioni, l’autorità ha lasciato aperta la questione della verosimiglianza degli asserti, salvo constatare, con una frase, che quanto adotto in merito al padre sarebbe inverosimile (cfr. decisione impugnata, pt.o II. pag. 5). Infine, ha considerato l’esecuzione dell’allontanamento ammissibile, esigibile e possibile senza

D-8126/2025 Pagina 8 ulteriori chiarimenti (cfr. decisione impugnata, pt.o III.). Di conseguenza, e come si vedrà in seguito, la SEM ha omesso di accertare in maniera corretta e completa i fatti rilevanti e di motivare adeguatamente la sua decisione, incorrendo in una violazione del principio inquisitorio e dell’obbligo di motivazione. 8.2 Con riferimento all’Eritrea, il Tribunale ritiene in giurisprudenza costante che, in merito all’espatrio illegale dei cittadini, la sola fuga illegale non sia di per sé sufficiente a giustificare lo statuto di rifugiato, essendo necessari ulteriori fattori idonei a far apparire la persona, agli occhi delle autorità eritree, come indesiderata (cfr. la sentenza di riferimento del Tribunale D-7898/2015 del 30 gennaio 2017 consid. 5 segg.; cfr. anche la sentenza del Tribunale E-3926/2025 del 18 luglio 2025 pag. 7). 8.3 In merito all’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, sebbene a causa della difficile situazione generale in Eritrea possa in determinati casi sussistere una minaccia esistenziale, i fattori individuali favorevoli non sono più (come secondo la prassi precedente) un presupposto indispensabile per stabilire l'esigibilità dell'esecuzione del rinvio; di conseguenza, va svolto un esame dell’esigibilità caso per caso (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-2311/2016 del 17 agosto 2017 consid. 16 segg.). Inoltre, il solo fatto che un cittadino eritreo si trovi in età soggetta all’obbligo di servizio militare e che, in caso di ritorno in patria, potrebbe essere costretto a svolgere il servizio militare non comporta, di per sé, l’inesigibilità né l’inammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.1 e 6.2; cfr. anche la sentenza del Tribunale D-288/2025 del 30 gennaio 2025 consid. 7). 8.4 Nel caso in esame, il ricorrente ha dichiarato che il padre sarebbe stato ucciso – all’incirca (…) anni fa – da militari eritrei dopo la disertazione dal servizio. In seguito, egli avrebbe vissuto tutta la sua vita (tranne il […] anno) in Etiopia, dove avrebbe prestato servizio militare per le forze etiopi, combattendo contro i militari del proprio Paese. Ad oggi, porterebbe cicatrici visibili di tali combattimenti. Prima di lasciare l’Etiopia nel 2023, egli sarebbe infine stato accusato dalle autorità di tale Paese di essere una spia. Avendo trascorso tutta la vita in Etiopia, non parlerebbe nessuna delle lingue nazionali dell’Eritrea. In sunto, il richiedente è dunque – partendo ipoteticamente dal presupposto che gli asserti siano verosimili – un cittadino eritreo il cui padre è stato ucciso in quanto disertore, che non ha mai vissuto in Eritrea, che porta cicatrici visibili derivanti da combattimenti per forze militari straniere e contro il proprio Paese e che non parla alcuna lingua nazionale. A mente di questo Tribunale, la SEM avrebbe dovuto

D-8126/2025 Pagina 9 prendere in considerazione ed approfondire questi elementi nell’audizione e nella propria decisione nell’ambito di una valutazione globale, determinando in particolare se essi – se ritenuti verosimili – costituiscano fattori di rischio idonei a far apparire l’insorgente, agli occhi delle autorità eritree, come indesiderato (cfr. supra, consid. 8.2). In merito all’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, la SEM ha argomentato che il richiedente disporrebbe di una buona formazione scolastica ed esperienza professionale, sarebbe giovane, godrebbe di buona salute e potrebbe riprendere le relazioni con i suoi familiari, ossia alcuni zii paterni e materni. Tuttavia, dagli atti risulta che il ricorrente non parlerebbe il tigrino o un’altra lingua nazionale (cfr. atto SEM 16/13, D19), soffre di una sindrome post-traumatica da stress (cfr. atto SEM 26/4), e non conoscerebbe nessuno dei parenti in Eritrea, avendo ricevuto informazioni (vaghe) solo in merito a uno zio residente a E._______ (cfr. atto SEM 16/13, D52, D54). 9. 9.1 In conclusione, alla luce di quanto sopra ed al fine di salvaguardare il principio della doppia istanza di giudizio (cfr. sopra, consid. 7.4), il Tribunale annulla la decisione della SEM del 18 settembre 2025 e ritrasmette gli atti di causa all’autorità inferiore, invitandola in particolare a completare l’accertamento dei fatti e ad esaminare in maniera approfondita la verosimiglianza degli asserti dell’interessato, segnatamente in merito al vissuto in Etiopia (servizio militare per forze straniere, cicatrici visibili e accusa di essere una spia), il vissuto del padre (diserzione e uccisione), la presenza di parenti in patria e le conoscenze linguistiche. Va altresì preso in considerazione, come di consuetudine, lo stato di salute dell’interessato. Una volta accertati questi fatti giuridicamente rilevanti per la fattispecie – segnatamente tramite lo svolgimento di un ulteriore audizione – la SEM dovrà quindi emanare una nuova decisione che tenga conto, sia dal profilo della verosimiglianza sia da quello della rilevanza (cfr. supra, consid. 8.2, 8.3), delle risultanze ottenute, motivando in modo chiaro e completo il suo nuovo provvedimento. 9.2 Gli atti di causa sono ritrasmessi all'autorità inferiore affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost., SR 101]), a completare l'istruttoria ed a pronunciare una nuova decisione, rispettosa dei considerandi della presente sentenza e delle istruzioni vincolanti di cui sopra.

D-8126/2025 Pagina 10 10. Alla luce del succitato esito del ricorso, il Tribunale può esimersi dall'analizzare le ulteriori e residuali censure ricorsuali. 11. 11.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

11.2 Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA) e la domanda di assistenza giudiziaria è da considerarsi priva d’oggetto. 11.3 Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può d'ufficio o a domanda assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). Nel caso in disamina, al ricorrente rappresentato in questa sede si giustifica l'attribuzione di ripetibili. In difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili ridotte è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 1'500.– (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 7 TS-TAF e segg.). 11.4 Visto quanto precede, la domanda di gratuito patrocinio è divenuta priva d’oggetto. 12. Infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

D-8126/2025 Pagina 11 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. 2. La decisione della SEM del 18 settembre 2025 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. La SEM rifonderà al ricorrente complessivi CHF 1’500.– a titolo di indennità ripetibili. 5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

La giudice unica: Il cancelliere:

Giulia Marelli Randy Mulangala

Data di spedizione:

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