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Bundesverwaltungsgericht 10.12.2010 D-8051/2010

10 décembre 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,052 mots·~15 min·1

Résumé

Asilo e allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 27...

Texte intégral

Corte IV D-8051/2010 {T 0/2} Sentenza d e l 1 0 dicembre 2010 Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Walter Stöckli; cancelliere Carlo Monti. A._______, Turchia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 27 ottobre 2010 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-8051/2010 Visti: la prima domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 3 luglio 2010 in Svizzera; la decisione di stralcio dell'UFM del 30 luglio 2010 a seguito della scomparsa del richiedente in data 8 luglio 2010; la richiesta di riammissione dell'interessato del 10 agosto 2010 inoltrata dalle autorità tedesche all'UFM giusta l'art. 16 par. 1 cpv. c del Regolamento (CE) n. 343/2003 del 18 febbraio 2003 (GU L 50 del 25 febbraio 2003, di seguito: Regolamento Dublino) e la risposta d'accetto dell'UFM in data 24 agosto 2010; la seconda domanda d'asilo che il richiedente ha presentato in data 2 settembre 2010 in Svizzera dopo che quest'ultimo è stato allontanato verso la Svizzera il medesimo giorno dalle autorità tedesche in appli cazione del Regolamento Dublino; i verbali di audizione dell'8 settembre 2010 (di seguito: verbale 1) e del 21 settembre 2010 (di seguito: verbale 2); la decisione dell'UFM del 27 ottobre 2010, notificata all'interessato in data 28 ottobre 2010 (cfr. avviso di ricevimento [act. B19/1]); il ricorso inoltrato dal ricorrente il 17 novembre 2010 (cfr. timbro del pli co raccomandato); i fatti del caso di specie che, se necessario, verranno ripresi nei consi derandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che, fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in virtù dell'art. 31 Pagina 2

D-8051/2010 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del l'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifi cazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA) e che è pertanto legitti mato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi in procedura semplificata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti; che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2ª ed., Berna 2002, n. 2.2.6.5); che, dalle audizioni risulta che l'interessato di religione alevita ha dichiarato di essere cittadino turco, originario di B._______, nella provincia di C._______, con ultimo domicilio a D._______ dalla nascita sino al suo espatrio a giugno, oppure a luglio 2010 (cfr. verbale 1, pagg. 2 e 8); che il richiedente ha affermato di essere espatriato per il timore di es sere ucciso da un certo E._______ per il fatto che non avrebbe saldato un dedito; che, infatti, quest'ultimo gli avrebbe prestato EUR 40000.– l'11 settembre 2009 e, secondo gli accordi, l'interessato avrebbe dovuto restituire tale importo entro due mesi dalla concessione, oppure entro tre mesi con l'aggiunta degli interessi del valore di EUR 1000.– Pagina 3

D-8051/2010 ogni mese trascorso senza pagamento; che visto il fallimento dell'atti vità del richiedente, egli non sarebbe più stato in grado di adempiere alle modalità di pagamento stipulate con il creditore; che in seguito, a partire da novembre 2009, alcune persone mandate da E._______ l'avrebbero minacciato di morte insieme alla sua famiglia se non avesse eseguito il pagamento al più presto; che in una sola circostanza, avvenuta in dicembre 2009, sarebbe stato intimorito da uno sparo di un'ar ma da fuoco che gli avrebbe sfiorato la gamba; che tali minacce sarebbero continuate fino all'inizio di giugno 2010, allorquando sarebbe espatriato; che, inoltre, l'interessato ha aggiunto di esser sempre stato visto male dagli abitanti del suo villaggio per la sua fede alevita; che, infine, avendo contratto l'epatite B, con molta probabilità, a causa di un rapporto sessuale contro pagamento, avuto in Svizzera, il richiedente ha chiesto di essere curato; che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inverosimili, contraddittorie ed incompatibili con l'esperienza generale di vita o la logica dell'agire nonché insufficientemente motivate le dichiarazioni dell'interessato circa i suoi motivi d'asilo; che, in particolare, apparirebbe assurdo che l'interessato abbia condotto una vita ordinaria in patria, se fosse stato realmente preoccupato per la sua vita; che, infatti, si sarebbe adoperato il più velocemente possibile all'espatrio, evitando di rendersi facilmente reperibile dal novembre 2009 al giugno 2010; che apparirebbe incredibile, che il richiedente si sia accontentato di scrivere al Ministero Pubblico di B._______ soltanto una volta nel dicembre 2009 allo scopo di denunciare le minacce orali subite e che in seguito a tale episodio, pur non avendo ricevuto nessuna risposta, se ne sia disinteressato; che, se l'interessato si fosse realmente rivolto alle autorità, molto verosimilmente non se ne sarebbe disinteressato al primo tentativo fallito, bensì avrebbe seguito il caso in modo più attivo visto il suo timore di essere addirittura ucciso; che, per quanto riguarda il disagio del richiedente dovuto alla sua fede alevita, sarebbe lecito pensare che se tale malessere fosse stato realmente insopportabile, l'interessato non avrebbe vissuto tutta la sua vita nell'unica località di F._______, bensì si sarebbe adoperato per recarsi in un'altra località più ospitale; che, peraltro, il richiedente non avrebbe presentato alcun mezzo di prova a sostegno della sua domanda d'asilo, nonostante abbia addotto l'esistenza di atti giuridici, ossia di verbali della polizia e della gendarmeria relativi all'entrata in casa sua di alcune persone mafiose e di documenti medici concernenti le sue dimissioni dall'ospedale; che, in aggiunta, avrebbe dichiarato nella prima audizione che Pagina 4

D-8051/2010 avrebbe dovuto restituire la somma del debito del valore di EUR 40000.– entro la fine di novembre 2009, ossia dopo due mesi dalla sua consegna avvenuta l'11 settembre 2009; che, invece, nella seconda audizione avrebbe allegato che avrebbe dovuto restituire la somma prestatagli entro tre mesi dalla concessione con l'aggiunta degli interessi pari a EUR 1000.– per ogni mese trascorso senza pagamento; che, oltre a ciò, si sarebbe contraddetto sul numero delle persone mandate da E._______ e sarebbe rimasto vago circa le date delle minacce; che, di conseguenza, l'UFM ha concluso che il racconto del richiedente non soddisferebbe le condizioni di verosimiglianza previste dal l'art. 7 LAsi ed ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Turchia, siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, l'insorgente ha contestato la decisione dell'UFM, sostenendo che, l'UFM non conoscerebbe la realtà turca; che, infatti, non avrebbe potuto scappare immediatamente, in quanto avrebbe famiglia in Turchia; che a tal proposito avrebbe cercato di guadagnare tempo con la speranza di poter restituire quanto gli sarebbe stato prestato; che, inoltre, non sarebbe servito a nulla insistere a fidarsi delle autori tà turche, visto che i suoi aggressori sarebbero stati rilasciati quasi prontamente senza subire nessuna conseguenza per quanto gli avrebbero causato; che, per quanto riguarda la sua fede, ha asserito che con gli anni la pressione sarebbe diventata così pesante che non vi sarebbe stata altra alternativa che andarsene; che il suo comportamento sarebbe quindi logico; che, peraltro, ha rimandato a quanto già allegato in sede d'audizione circa l'identità dei suoi aggressori; che, infine, ha ritenuto come non esigibile l'esecuzione dell'allontanamento in Turchia, in quanto la situazione in loco non militerebbe per un suo rientro nella dignità e nella sicurezza; che, in conclusione, la ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali; che, giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati; che esso Pagina 5

D-8051/2010 comprende il diritto di risiedere in Svizzera; che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel paese d'origine o di ultima resi denza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religio ne, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi); che occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi); che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi); che, in altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21); che le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generi che e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi; che, peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23); che le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente in corso di procedura si esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza; che, inoltre, Pagina 6

D-8051/2010 l'insorgente si è limitato a pure congetture, non fondate su alcun indi zio oggettivo, con riferimento agli evocati fatti; che, in particolare, è poco attendibile che il ricorrente rimanga in patria per ben otto mesi dall'inizio delle evocate persecuzioni prima di espatriare; che, inoltre, avendo dichiarato in sede d'audizione che le minacce erano anche dirette verso la sua famiglia, è a maggior ragione incomprensibile che sia espatriato da solo lasciandola in loco (cfr. verbale 1, pag. 6); che neanche in sede di ricorso è riuscito a presentare una spiegazione attendibile per tale comportamento (cfr. ricorso, pag. 2); che nel gravame l'insorgente non si è peraltro minimamente espresso circa le incongruenze evidenziate dall'UFM, limitandosi a rimandare alle sue dichiarazioni fornite in sede d'audizione (cfr. ricorso, pag. 3); che, infatti, ci si sarebbe potuti attendere che egli fosse in grado di datare con maggiore precisione i vari eventi; di dare un numero preciso di persone che sarebbero venute a minacciarlo e spiegare le modalità di pagamento stabilite con il signor E._______ per la restituzione del credito senza contraddirsi tra la prima e la seconda audizione (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pagg. 7); che, inoltre, non può risultare credibile l'affermazione dell'insorgente secondo cui non avrebbe ricevuto copia dei documenti che avrebbe fir mato (cfr. verbale 2, pag. 6); che, per il resto, per evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni della decisione dell'UFM; che, alla luce delle evocate dichiarazioni contraddittorie e non circostanziate dal ricorrente, che portano sui punti essenziali della sua domanda d'asilo, v'è ragione di concludere all'inverosimiglianza dei fat ti addotti, senza che sia necessario menzionare ulteriori elementi di inat tendibilità del racconto dell'insorgente; che, peraltro, considerata l'evocata inverosimiglianza dei fatti addotti, non v'è motivo di ritenere che il ricorrente non possa ottenere in pa tria, se opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti, Pagina 7

D-8051/2010 che, in considerazione di quanto esposto, il ricorso in materia di rico noscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, desti tuito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la deci sione impugnata va confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordi na l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi); che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 OAsi 1; GICRA 2001 n. 21); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che giusta tale norma l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che per gli stessi motivi non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'in sorgente in Turchia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento), l'art. 83 cpv. 3 LStr, l'art. 3 CEDU nonché l'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile; che, inoltre, la situazione vigente in Turchia non appare, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, il medesimo è giovane, vanta una certa formazione scolastica ed un'esperienza professionale quale commerciante di bestiame (cfr. verbali 1 e 2, pag. 3); che, inoltre, dispone di una solida rete sociale in patria, segnatamente Pagina 8

D-8051/2010 suo padre, una sorella, i suoi figli con la ex moglie ad G._______ non ché un'altra sorella a H._______ (cfr. verbale 1, pag. 4); che, infine, l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, infatti, per quanto riguarda l'evocata infezione con l'epatite B, il ricorrente ha affermato nella seconda audizione di non aver più alcun disturbo ed in sede di ricorso, ossia dopo ulteriori due mesi, non si è più espresso in merito (cfr. verbale 2, pag. 13); che, premesso ciò, il Tribunale non può che partire dal presupposto che l'insorgente non sia affetto da suddetta malattia; che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; che l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; Pagina 9

D-8051/2010 che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente) Pagina 10

D-8051/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 3. Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N [...] e copia del ricorso del 17 novembre 2010 (per corriere interno; in copia) - I._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 11

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