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Bundesverwaltungsgericht 12.04.2011 D-8021/2009

12 avril 2011·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,881 mots·~19 min·3

Résumé

Asilo e allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 27 novembre 2009

Texte intégral

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-8021/2009 Sentenza del 12 aprile 2011 Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Bendicht Tellenbach; cancelliera Antonella Guarna. Parti A._______, nato il (…), Kosovo, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 27 novembre 2009 / N (…).

D-8021/2009 Pagina 2 Fatti: A. Il (…), l'interessato di etnia albanese, originario di B._______ (Kosovo), che ha vissuto dapprima con la sua famiglia nel villaggio di C._______ e poi a B._______ presso il fratello B., a partire dall'(…) del 2008, ha presentato una domanda di asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 14 ottobre 2008 [di seguito: verbale 1] e del 24 marzo 2009 [di seguito: verbale 2]) di essere espatriato a causa delle pressioni esercitate da parte dell'esercito nazionale albanese (AKSH), il quale gli avrebbe inviato al suo domicilio e presso suo fratello B. a B._______, dove si sarebbe rifugiato, delle lettere che gli intimavano di interrompere la collaborazione con i serbi, come pure di presentarsi davanti all'AKSH. Inoltre, durante la guerra in Kosovo, l'interessato sarebbe stato arrestato assieme alle sue due sorelle e detenuto per tre mesi, al posto del fratello Q., il quale non si sarebbe trovato in casa nel momento in cui la Polizia sarebbe andata a prelevarlo. A fronte di tale situazione, per paura, verso la (…) del 2008 l'interessato si sarebbe rinchiuso in casa. Nel (…) 2008, rispettivamente all'inizio del mese di (…) 2008, l'interessato avrebbe deciso di espatriare e sarebbe giunto in Svizzera il (…). A sostegno della sua domanda d'asilo, in occasione dell'audizione sommaria del 14 ottobre 2008, l'interessato ha prodotto una serie di documenti presentati come: - l'originale dell'atto di nascita rilasciato il (…) 2008 dalla Missione di amministrazione provvisoria delle Nazioni Unite in Kosovo (UNMIK; cfr. doc. 1); - l'originale della convocazione, rispettivamente del mandato di arresto del (…) 2008 da parte dell'AKSH (cfr. doc. 2); - l'originale della dichiarazione di due persone, emanata dal comune di B._______ il (…) 2008 che dimostrerebbe che egli avrebbe vissuto presso suo fratello B. (cfr. doc. 3); - la copia della carta d'identità della Croce Rossa, mediante la quale avrebbe ricevuto gli aiuti durante la guerra (cfr. doc. 4); - la copia della licenza di condurre rilasciata da UNMIK e valevole dall'(…) al (…)(cfr. doc. 5); - l'originale della carta di identità rilasciata il 2 aprile 2009 da UNMIK (cfr. doc. 6);

D-8021/2009 Pagina 3 - l'originale del documento di viaggio emesso da UNMIK (cfr. doc. 7). In occasione dell'audizione federale diretta del 24 marzo 2009, l'interessato ha prodotto i seguenti ulteriori documenti presentati come: - due estratti di giornale in lingua straniera (cfr. doc. 8); - la copia di ricette mediche rispettivamente di rapporti medici e di analisi mediche risalenti al periodo tra il mese di (…) 2008 dell'associazione D._______ di E._______ (Kosovo; cfr. doc. 9). B. Con decisione del 27 novembre 2009, l'UFM ha respinto la succitata domanda di asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento, entro il 22 gennaio 2010, verso il Kosovo siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 23 dicembre 2009, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per nuove indagini, nonché, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda di esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. D. Il 6 gennaio 2010, con decisione incidentale, il Tribunale ha considerato il gravame privo di probabilità di esito favorevole ed ha respinto la summenzionata domanda di esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Ha quindi invitato il ricorrente a versare un siffatto anticipo di CHF 600.-, con comminatoria di inammissibilità del ricorso, in caso di mancato versamento di detto anticipo. E. L'11 gennaio 2010, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto. Diritto: 1.

D-8021/2009 Pagina 4 1.1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo [LAsi, RS 142.31] non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cifra 1 LTF). 2. Vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1, come pure 52 PA e all'art. 108 cpv. 1 LAsi. 3. 3.1. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. 4. Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (cfr. Decisione del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2009/52 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). 5. 5.1. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che le allegazioni presentate dal richiedente a fondamento della sua domanda di asilo non

D-8021/2009 Pagina 5 sarebbero pertinenti per la concessione dell'asilo. In particolare, sarebbero dubbiose le pressioni esercitate dall'AKSH addotte dal richiedente. Infatti, esse sarebbero rivolte alle persone attive nel processo di riconciliazione e operanti per il ritorno dei Serbi in Kosovo, ciò che non sarebbe il caso del richiedente, il quale non avrebbe partecipato a tali attività. Inoltre, non sarebbe comprensibile che il richiedente sarebbe stato invitato a presentarsi all'AKSH, poiché dieci anni prima sarebbe stato imprigionato per dei motivi che non sarebbero da considerare politici. Peraltro, la convocazione presentata a sostegno delle sue dichiarazioni – di cui non si potrebbe verificarne l'autenticità – non cambierebbe le conclusioni dell'UFM. D'altronde, qualora le pressioni esercitate dall'AKSH – le cui attività non sarebbero né tollerate, né promesse dalle autorità in carica in Kosovo – risultassero verosimili, il richiedente potrebbe rivolgersi alle autorità locali per domandare protezione in Kosovo, dove peraltro le Forze internazionali di sicurezza e la Polizia garantirebbero la sicurezza. Inoltre, i tre arresti di cui sarebbe stato oggetto il richiedente ben otto anni prima dell'espatrio – e in relazioni ai quali verrebbe a mancare il legame di causalità tra gli stessi e la sua fuga – non sarebbero da attribuire alla volontà di persecuzione da parte delle autorità, bensì sarebbero dovuti alle infrazioni di quest'ultimo per aver guidato senza patente e partecipato ad una rissa. In conclusione, detto Ufficio ha ritenuto che non possa essere riconosciuta la qualità di rifugiato nei confronti del richiedente. Di conseguenza, non sarebbe applicabile il principio del divieto di respingimento all'allontanamento del richiedente, la cui esecuzione sarebbe ammissibile. Inoltre, non vi sarebbero indizi circa il rischio di esposizione a trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). L'UFM ha, altresì, considerato che né la situazione politica o economica del Paese di origine, né altri motivi relativi al richiedente – essendo egli giovane, senza problemi di salute ed avendo sempre vissuto in Kosovo dove avrebbe ancora la sua famiglia – o dal punto di vista tecnico e pratico, si opporrebbero all'esecuzione dell'allontanamento del medesimo in detto Paese. 5.2. Nel gravame, il ricorrente fa valere che la decisione dell'UFM – la quale si fonderebbe sull'unico motivo secondo cui le sue allegazioni non sarebbero pertinenti – sarebbe stata emessa sulla base di una constatazione insufficiente dei fatti rilevanti. In particolare, il ricorrente sostiene che l'argomentazione dell'UFM secondo cui egli potrebbe ricevere protezione in Kosovo sarebbe assolutamente astratta. Infatti, sebbene non voglia negare l'esistenza di una struttura dello Stato che

D-8021/2009 Pagina 6 combatte le attività dell'AKSH, la probabilità concreta di ricevere protezione sarebbe un'altra questione. Orbene, a dire del ricorrente, a B._______, la situazione già tesa, sarebbe diventata ancora più complessa a seguito dell'indipendenza proclamata del Kosovo. Secondo l'andamento concreto, non sarebbe sempre possibile ottenere protezione e la Polizia, unitamente alle autorità internazionali, farebbero fatica a garantire la sicurezza. È pertanto nell'ottica di questa situazione – insopportabile psicologicamente e da cui sarebbe fuggito – che andrebbe esaminata la sua domanda di asilo. Infine, il ricorrente fa valere che l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile, in quanto sarebbe esposto a pericoli concreti, visto che la sua sicurezza non sarebbe garantita ed egli sarebbe costretto a vivere in un clima di forte insicurezza. Di conseguenza, chiede di essere ammesso provvisoriamente in Svizzera. 6. 6.1. Sono rifugiate le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi). 6.2. Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il

D-8021/2009 Pagina 7 pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23). 6.3. Secondo la teoria della protezione (Schutztheorie, cfr. sulla tematica GICRA 2006 n. 18), una persecuzione, di cui gli autori non sono né lo Stato, né uno dei suoi organi, né un'entità quasi statale, è determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se la vittima non può ottenere una protezione adeguata dal suo Paese di origine (principio della sussidiarietà della protezione internazionale). Lo Stato non è tenuto a garantire una protezione assoluta e durevole a tutti i cittadini in ogni luogo. Tuttavia, tale protezione deve assumere un carattere effettivo e ragionevole. Lo Stato non può prevenire ogni tipo di attacchi, ma può proibirli e sanzionarli. Se i comportamenti illegittimi di terzi sono oggetto di inchieste e sanzioni sistematiche, lo Stato adempie in generale al suo obbligo di protezione. Inoltre, un richiedente l'asilo può essere obbligato a chiedere la protezione del suo Paese d'origine, se essa è appropriata, ossia se è suscettibile di essere ottenuta da strutture di protezione interne funzionanti ed efficienti. 7. 7.1. Nella fattispecie, le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente in corso di procedura si esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, a tal punto che le persecuzioni fatte valere dall'insorgente, e meglio le pressioni esercitate dall'AKSH per aver collaborato con i serbi, risultano assolutamente dubbiose, come rettamente rilevato dall'UFM. Segnatamente, il ricorrente ha addotto che i sospetti nutriti dall'AKSH nei suoi confronti per la sua presunta collaborazione con i serbi sarebbero riconducibili al fatto che egli sarebbe stato rilasciato – durante la guerra – dopo essere stato arrestato e detenuto per (…) mesi (cfr. verbale 1 pagg. 6-7 e verbale 2 Q30-31). Orbene, è manifestamente inconcepibile che tali fatti, che risalgono ben all'anno 1999 (cfr. verbale 2 Q30 e Q52), abbiano un qualsivoglia legame causale e temporale con le pretese convocazioni – in cui il ricorrente sarebbe stato accusato di aver collaborato con i serbi e gli sarebbe stato intimato di smettere tale collaborazione – che il ricorrente avrebbe ricevuto a far tempo dalla (…) del 2007 e che avrebbero dettato il suo espatrio nel (…), rispettivamente nell'(…) 2008 (cfr. verbale 1 pag. 6-7 e verbale 2 Q23-Q29, Q32-Q35, Q41, nonché Q15 e Q73). D'altronde, posto davanti a tali considerazioni già nel corso della procedura, il ricorrente non è stato in grado di fornire

D-8021/2009 Pagina 8 alcun dettaglio o spiegazione plausibile (cfr. verbale 2 Q64-Q65). In siffatte circostanze, i due estratti di giornale in lingua straniera e risalenti al 1999 (cfr. doc. 8), prodotti dall'insorgente e tradotti in corso d'audizione (cfr. verbale 2 D56), non presentano alcuna rilevanza nella procedura in esame, avuto riguardo all'assenza di un legame tra gli evocati fatti e la motivazione all'origine delle sue asserite persecuzioni, visto il tempo trascorso (cfr. a tal proposito DTAF 2009/51 consid. 4.2.5 pagg. 744- 745). Peraltro, dalle dichiarazioni dell'insorgente, non emerge in alcun modo che egli abbia avuto qualsivoglia contatto personale o implicazione politica in relazione all'AKSH, che avrebbe potuto attirare l'attenzione di tale gruppo, come rettamente rilevato dall'UFM. Infatti, egli non avrebbe esercitato attività politiche (cfr. verbale 1 pag. 8), non avrebbe addirittura mai visto i membri di tale esercito (cfr. verbale 1 pag. 7 e verbale 2 Q39- Q40) e non avrebbe saputo fornire alcuna informazione in merito allo stesso (cfr. verbale 2 Q51). Di conseguenza, non vi è giustificazione alcuna a che l'AKSH avesse avuto intenzione di prendersene all'insorgente. Del resto, se tale fosse stato il caso, l'AKSH si sarebbe adoperato in maniera sicuramente più attiva per giungere al ricorrente, piuttosto che inviargli nell'arco di ben un anno e mezzo (dalla […] del 2007 al […] 2008) delle convocazioni, di cui del resto il ricorrente non ha saputo indicarne il numero esatto e le date in cui le avrebbe ricevute (cfr. verbale 1 pagg. 6-7 e verbale 2 Q24-25, Q32-33 e Q74). In tali condizioni, l'ultima nonché l'unica convocazione che il ricorrente avrebbe ricevuto e prodotto in sede di procedura (cfr. doc. 2), nulla cambia ai dubbi riguardo alle persecuzioni addotte dal ricorrente. 7.2. Inoltre, il Tribunale rileva che, laddove le persecuzioni da parte dell'AKSH addotte dal ricorrente fossero certe, nonché verosimili, esse non sarebbero rilevanti in materia d'asilo. Infatti, il ricorrente non è stato in grado di corroborare l'allegata impossibilità, nonché l'incapacità delle autorità kosovare e delle Forze internazionali presenti sul territorio dello Stato di garantire la sicurezza, così come di accordargli una concreta protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi, segnatamente da parte dell'AKSH. In particolare, prima di espatriare, il ricorrente non ha denunciato le asserite persecuzioni di cui sarebbe stato oggetto da parte dell'AKSH, nonostante abbia affermato che questo esercito è ricercato dalla Polizia e che egli non ha mai avuto problemi particolari con le autorità del suo Paese di origine (cfr. verbale 1 pag. 8). Peraltro, il ricorrente ha ammesso l'esistenza e l'impegno delle autorità kosovare a combattere le attività dell'AKSH, il quale è notoriamente considerato un movimento illegale (cfr. ricorso pag. 2). Per di più, secondo le dichiarazioni stesse del ricorrente, è emerso che le autorità –

D-8021/2009 Pagina 9 che sono sempre alla ricerca dell'AKSH – hanno arrestato e messo in detenzione alcuni membri di tale gruppo (cfr. verbale 2 Q44). In altri termini, ciò dimostra che, contrariamente a quanto egli pretende far credere in sede di ricorso (cfr. ricorso pag. 2), le autorità competenti agiscono prontamente, garantendo quindi un'effettiva e concreta protezione contro l'AKSH. D'altronde, secondo le informazioni a disposizione del Tribunale, le autorità locali di Polizia possono contare sulla presenza in Kosovo delle Forze internazionali, quali ad esempio la KFOR (Forza multinazionale per il mantenimento della pace in Kosovo), EULEX (Missione dell’Unione europea sullo «Stato di diritto» in Kosovo) e UNMIK, che contribuiscono a garantire la sicurezza, il controllo e il buon funzionamento della KPS (Servizio di Polizia in Kosovo) e della giustizia, nonché a lottare contro movimenti illegali, come l'AKSH. In siffatte condizioni, l'insorgente non ha quindi intrapreso tutte le misure che ci si poteva ragionevolmente attendere da lui, al fine di chiedere e ottenere la dovuta protezione presso le autorità statali competenti e le Forze internazionali. Di conseguenza, non vi è ragione di ritenere che egli non possa ottenere dalle competenti autorità in patria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti. In conclusione, visto tutto quanto sopra, questo Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato che i motivi di asilo fatti valere dal ricorrente non soddisfano le condizioni di rilevanza previste dall'art. 3 LAsi per il riconoscimento della qualità di rifugiato. 7.3. In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di questione dell'asilo, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21). 9. 9.1. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20). Giusta tale norma l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile

D-8021/2009 Pagina 10 (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). 9.2. 9.2.1. Per gli stessi motivi citati al considerando 7 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Kosovo possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Nel caso concreto non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui il ricorrente possa essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni, contrariamente a quanto pretende l'insorgente in maniera del tutto stereotipata e generale (cfr. ricorso pag. 3). In altri termini, quest'ultimo non ha saputo fornire un insieme di indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate. 9.2.2. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr). 9.3. 9.3.1. Inoltre, in Kosovo non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. 9.3.2. Quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane, celibe, senza alcun obbligo familiare ed ha una formazione scolastica minima, nonché una lunga esperienza professionale come (…) (cfr. verbale 1 pag. 2 e verbale 2 Q21). Inoltre, l'insorgente dispone di

D-8021/2009 Pagina 11 un'importante rete sociale in patria, ritenuto segnatamente che vi risiede gran parte della sua famiglia – tra cui il padre, i fratelli e le sorelle, come pure zii, zie e cugini (cfr. verbale 1 pag. 3) – la quale ha già avuto modo di dimostrare il suo sostegno finanziario nei confronti del ricorrente prima del suo espatrio e con la quale il ricorrente ha mantenuto i contatti dalla Svizzera (cfr. verbale 2 Q17-Q18 e Q22). Infine, il medesimo non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. Infatti, se da un lato, egli ha riferito nel corso delle audizioni di avere dei problemi psichici, rispettivamente legati alla vista (cfr. verbale 1 pag. 8 e verbale 2 Q66- Q71), dall'altro, non esistono elementi da cui desumere che ad oggi tali problemi siano attuali, ritenuto peraltro che il ricorrente non ha fatto valere alcunché in tal senso in sede di ricorso. Del resto, se necessario, l'insorgente potrà rivolgersi per i suoi problemi ai medici ed alle strutture del suo Paese di origine, come ha fatto in passato, secondo quanto emerso dalle sue stesse dichiarazioni e dal documento 9 (cfr. verbale 2 Q70-71). In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il medesimo di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine, tanto più che l'insorgente potrà, se necessario, richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi. 9.3.3. In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr). 9.4. Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 Str). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515), potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 10. In considerazione di quanto precede, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

D-8021/2009 Pagina 12 11. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dal ricorrente l'11 gennaio 2010. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

D-8021/2009 Pagina 13 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato l'11 gennaio 2010 dal ricorrente. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione:

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