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Bundesverwaltungsgericht 21.01.2009 D-7745/2008

21 janvier 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,309 mots·~17 min·2

Résumé

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Texte intégral

Corte IV D-7745/2008/ {T 0/2} Sentenza d e l 2 1 gennaio 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Markus König; cancelliera Antonella Guarna. A._______, Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 2 dicembre 2008 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-7745/2008 Fatti: A. Il 6 novembre 2008, l'interessato, originario della Nigeria, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo ([...]) d'essere espatriato nel novembre 2008 per timore d'essere ricercato e ucciso da sconosciuti. Nel marzo 2005, infatti, cinque persone, sconosciute all'interessato, sarebbero andate a casa sua per proporgli di commettere dei furti con loro, ciò che lo stesso avrebbe invece rifiutato. A seguito di tale rifiuto, gli sconosciuti sarebbero andati via dalla sua abitazione e sarebbero successivamente stati sorpresi in strada dalla Polizia, dalla quale tuttavia sarebbero riusciti a sfuggire. Ritenendo che l'interessato avesse informato la Polizia, gli sconosciuti avrebbero cominciato a cercarlo. Nel frattempo, e meglio il 15 settembre 2005, lo stesso sarebbe fuggito dal suo villaggio (B._______) per rifugiarsi a C._______ presso lo zio. Non trovandolo, gli sconosciuti nel dicembre 2007 sarebbero andati a cercarlo a casa del di lui padre a D._______, e avrebbero sparato a quest'ultimo, uccidendolo. C._______, l'interessato avrebbe raggiunto in aereo la Svizzera, il 6 novembre 2008, grazie all'aiuto di un amico del di lui zio. Sino ad oggi, nessun documento d'identità è stato esibito. B. Il 2 dicembre 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine, siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 3 dicembre 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Pagina 2

D-7745/2008 D. Il 9 dicembre 2008, il TAF con decisione incidentale ha considerato il gravame siccome privo di probabilità d'esito favorevole ed ha respinto la summenzionata domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Ha quindi invitato il ricorrente a versare un siffatto anticipo di CHF 600.- a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di mancato versamento di detto anticipo. E. Il 17 dicembre 2008, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. 2.1 Nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa. 2.2 Nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la Pagina 3

D-7745/2008 lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. 4. Nel provvedimento litigioso, l'UFM ha considerato, da un lato, che il ricorrente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità. In particolare, l'interessato non avrebbe intrapreso alcunché per procurarsi la sua carta d'identità o il passaporto che, stando a quanto avrebbe dichiarato, non avrebbe nemmeno mai richiesto prima, poiché - per identificarsi nel suo Paese d'origine - egli utilizzerebbe solo il certificato di nascita, documento che tuttavia egli non ha esibito, affermando di averlo perso durante la fuga. A detta dell'UFM, le allegazioni dell'interessato lascerebbero presagire che egli abbia voluto dissimulare i suoi documenti e rendere impossibile la verifica della sua identità, considerato altresì il racconto - incredibile e assurdo - circa il suo viaggio d'espatrio in aereo. Infatti, egli avrebbe dichiarato di aver viaggiato sprovvisto di documenti e di non essere stato accompagnato, come pure di non aver subito alcun controllo agli aereoporti da cui é transitato, nonostante lo stesso accenni ad un documento rosso, di cui tuttavia non saprebbe nulla. Dall'altro lato, l'UFM ha ritenuto inverosimili le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate dal richiedente, in quanto contraddittorie, vaghe e stereotipate, ciò che sarebbe tipico di chi non ha effettivamente vissuto quanto afferma. Segnatamente, egli non sarebbe stato in grado di indicare in modo preciso il giorno, o perlomeno il periodo, in cui gli sconosciuti si sarebbero presentati a casa sua, nonché in cui il padre sarebbe stato ucciso, fornendo invece date differenti a seconda delle versioni. Lo stesso, inoltre, non avrebbe saputo spiegare il motivo per cui degli sconosciuti avrebbero dovuto cercare il suo aiuto per commettere dei furti, o indicare l'identità di chi l'avrebbe informato che i malviventi lo stavano cercando, oppure - tra gli altri - riferire l'indirizzo preciso di suo zio a C._______, dove egli avrebbe vissuto per ben tre anni. Per conseguenza, l'autorità inferiore ha considerato non necessari ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del richiedente. Pagina 4

D-7745/2008 5. Nel ricorso, l'insorgente ribadisce di non avere consegnato alcun documento d'identità, in quanto non ne avrebbe mai posseduti e in quanto non sarebbe possibile farli pervenire in così breve tempo. Inoltre, il ricorrente contesta che nel caso concreto non ricorrano i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa la necessità d'ulteriori chiarimenti per la determinazione della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento. In particolare, egli sottolinea la verosimiglianza delle sue dichiarazioni, asserendo, da un lato, che l'UFM non ha sviluppato argomentazioni tali da metterle in dubbio, e dall'altro, adducendo che la sua vita - in caso di rientro in Nigeria - sarebbe in pericolo tenuto conto che non potrebbe chiedere la protezione della Polizia contro la vendetta di quelle persone che lo stanno cercando. 6. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). 6.1 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF 2007/7] consid. 6). Pagina 5

D-7745/2008 6.2 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5). 7. Questo Tribunale osserva, che il ricorrente, senza valide ragioni, non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo. In particolare, va rilevato che l'insorgente, nel corso delle sue audizioni, si é semplicemente limitato a dichiarare che non gli sarebbe possibile consegnare dei documenti, poiché non avrebbe mai posseduto né la carta d'identità, né il passaporto ([...]) mentre che, in sede di ricorso (pag. 2), lo stesso ha giustificato la mancata esibizione dei suddetti documenti, giacché sarebbe impossibile farli arrivare in poco tempo. Non risulta ad ogni modo che il ricorrente abbia intrapreso alcunché né durante le 48 ore, né sino ad oggi per procurarsi siffatti documenti, allorquando - tra l'altro - egli avrebbe potuto contattare i suoi famigliari presenti ancora in Patria per farseli inviare ([...]). Pertanto, non v'è ragione di ritenere che se egli avesse davvero effettuato dei seri e concreti sforzi per procurarsi tempestivamente un documento di viaggio o d'identità, segnatamente presso la rappresentanza in Svizzera del suo Paese d'origine o facendo capo ad un servizio postale privato tramite un suo famigliare, detti sforzi non avrebbero potuto avere esito favorevole. Per sovrabbondanza, il TAF rileva altresì che, sin dall'inizio, il ricorrente ha dimostrato un atteggiamento negativo e poco collaborativo in merito alla questione dell'esibizione dei documenti. Lo stesso, infatti, in occasione della prima audizione del [...], non ha risposto alle chiare e precise domande che gli sono state poste, facendo più volte valere, senza motivo, di non aver compreso l'oggetto della questione, nonostante le ripetute spiegazioni (orali e scritte) ottenute dall'autorità (pag. 4); anche in occasione della seconda audizione del [...] 2008, egli ha tentato nuovamente di approfittare di tale argomentazione (pag. 8), per celare il suo disimpegno all'obbligo di esibire i documenti necessari. Alla luce di tale comportamento - il quale lascia Pagina 6

D-7745/2008 effettivamente presumere che l'autore del gravame abbia voluto omettere volontariamente l'esibizione dei suoi documenti - nonché dell'evocato disimpegno dello stesso, codesto Tribunale non può che concludere, come ritenuto dall'autorità di prime cure, all'assenza di motivi scusabili ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente giustificanti la mancata consegna di documenti d'identità o di viaggio. 8. Il TAF rileva, inoltre, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti rilevare che l'autore del gravame non s'è espresso in relazione alle contraddizioni nonché all'inconsistenza delle sue dichiarazioni rilevate nella succitata decisione dell'UFM, limitandosi soltanto ad affermare che detto ufficio non avebbe sviluppato argomenti tali da mettere in dubbio la verosimiglianza del racconto reso (cfr. ricorso pag. 2). Per il resto, il TAF osserva, in primo luogo, che l'inverosimiglianza di quanto addotto a sostegno dalla sua domanda d'asilo risulta proprio dalle dichiarazioni contraddittorie dell'insorgente quanto alla collocazione temporale - peraltro a distanza di anni - degli avvenimenti che si sarebbero prodotti, in particolare dell'irruzione dei presunti sconusciuti a casa sua, nonché dell'uccisione del di lui padre da parte degli stessi ([...]). Mal si comprende infatti il motivo per cui gli sconosciuti - che il ricorrente temerebbe e che si sarebbero presentati da lui nel marzo 2005 o nell'agosto 2005 ([...]) - avrebbero atteso ben due anni e più per uccidere il di lui padre nel dicembre 2007 e per quale ragione, il ricorrente avrebbe atteso ben ancora un anno (novembre 2008) per ritenersi perseguitato tanto da dover fuggire definitivamente dal suo Paese d'origine ([...]). In siffatte circostanze, codesto Tribunale non può che constatare l'assenza di qualsivoglia nesso temporale o causale tra i succitati avvenimenti e la domanda d'asilo presentata dall'insorgente e concludere quindi alla totale inverosimiglianza di quanto addotto. In secondo luogo, il TAF rivela che non soccorre il ricorrente la generica osservazione secondo cui la sua vita sarebbe in pericolo, poiché gli sarebbe stato riferito dalla gente o da una persona altresì sconosciuta Pagina 7

D-7745/2008 ([...]) che gli sconosciuti lo starebbero cercando per vendicarsi di lui, ed in quanto non potrebbe beneficiare della protezione della Polizia (cfr. ricorso pag. 2). L'insorgente, infatti, non ha saputo dare alcuna indicazione a proposito dell'identità o dell'appartenenza di tali persone da cui esso pretenderebbe essere minacciato e le quali sarebbero a lui sconosciute, nonché rimaste tali ([...]); egli non ha peraltro mai dimostrato nel corso delle sue audizioni di essersi interessato a scoprirne l'identità, ciò che lascia presagire che i presunti autori delle minacce siano frutto esclusivamente della sua inventiva, così come sono inverosimili le minacce stesse di cui esso pretende essere vittima e che egli ha addotto a sostegno della sua domanda d'asilo. Infatti, non si comprende per quale motivo delle persone estranee avrebbero dovuto informare il ricorrente di tali presunte minacce, considerato altresì che nessuno avrebbe dovuto essere a conoscenza del nascondiglio dell'insorgente a C._______ e ritenuto che egli avrebbe dichiarato di non essere mai uscito di casa ([...]). In tale contesto - e segnatamente considerata l'evocata inverosimiglianza delle allegazioni addotte - non v'è ragione di ritenere che l'insorgente non possa ricevere in patria, se opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo nei suoi confronti da parte di terzi. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente. 9. Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate dall'autore del gravame (v. considerando 8 del presente giudizio), non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi). 10. 10.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri Pagina 8

D-7745/2008 (LStr, RS 142.20) od esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) od all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 10.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico. In effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti. 10.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che in Nigeria non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. 10.4 Dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento non imputabili all'agire umano. Infatti, il ricorrente è giovane, celibe, ha una formazione scolastica elementare nonché vanta anche una certa esperienza professionale, come contadino o come venditore di tappeti a seconda delle versioni ([...]). Per di più, codesto Tribunale osserva che egli ha una importante rete sociale nel suo Paese d'origine, in particolare sia a D._______, dove vivono ancora i suoi tre fratelli ([...]), sia a C._______ dove vive suo zio paterno (cfr. verbale d'audizione del 14 novembre 2008 pag. 3) e, infine, ad B._______ dove risiede un altro suo zio, con il quale egli avrebbe convissuto e lavorato ([...]). In questo contesto, l'insorgente ha quindi la possibilità di chiedere ospitalità e sostegno ai suoi famigliari presenti in Patria, nonché di beneficiare dell'aiuto, in particolare dello zio a B._______ per riprendere l'attività di venditore di tappeti che già egli svolgeva. Egli non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la Pagina 9

D-7745/2008 necessità di una permanenza del ricorrente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l'insorgente di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine. 10.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 11. Pertanto, in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 12. L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 13. L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 10 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 14. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 15. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate Pagina 10

D-7745/2008 con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dall'insorgente il 17 dicembre 2008. (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 11

D-7745/2008 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese di CHF 600.-, versato il 17 dicembre 2008. 3. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato) - UFM, Divisione Soggiorno (in copia, n. di rif. N [...]) - E._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: Pagina 12

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