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Bundesverwaltungsgericht 19.02.2009 D-7626/2006

19 février 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,862 mots·~14 min·2

Résumé

Asilo e allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 20...

Texte intégral

Corte IV D-7626/2006 {T 0/2} Sentenza d e l 1 9 febbraio 2009 Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Hans Schürch e Gérald Bovier; cancelliera Chiara Piras. A._______, Mongolia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 16 novembre 2006 / N . Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-7626/2006 Fatti: A. Il 4 ottobre 2006, l'interessata ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 12 ottobre e dell'8 novembre 2006), di essere stata abbandonata da neonata dai genitori e cresciuta in un primo orfanotrofio fino all'età di dodici anni, per poi essere trasferita in un altro istituto a B._______. A partire dal [...] o dal [...], il direttore di quest'ultimo istituto avrebbe abusato di lei e l'avrebbe obbligata ad avere rapporti sessuali anche con altri uomini al di fuori dell'orfanotrofio. Il [...], il direttore avrebbe obbligato l'interessata ad espatriare, mandandola a C._______ (Cina) per lavorare in una casa chiusa, dove sarebbe rimasta per [...] o [...] prima di partire per la Svizzera, dove sarebbe arrivata il giorno del deposito della domanda d'asilo. B. Il 16 novembre 2006, l'UFM ha respinto la citata domanda d'asilo. Nello stesso tempo ha pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera e ritenuto lecita, esigibile e possibile l'esecuzione del suo allontanamento verso la Mongolia. C. Il 18 dicembre 2006, l'interessata ha inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento del provvedimento litigioso, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per completare l'accertamento dei fatti e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo rispettivamente l'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura della presumibili spese processuali. D. Il 15 gennaio 2007, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere alla ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Pagina 2

D-7626/2006 Diritto: 1. 1.1 Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 Questo Tribunale osserva altresì che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF). 1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della LAsi riguardanti la modifica del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto. 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 nonché all'art. 50 e all'art. 52 PA. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impuganta è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti Pagina 3

D-7626/2006 (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi del provvedimento litigioso (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale svizzero D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3). 5. Nella decisione impugnata, l'UFM ha contestato la verosimiglianza delle allegazioni presentate dalla ricorrente in materia d'asilo. Tali allegazioni sarebbero in più punti paradossali, ritenuto che la stessa, pur avendo subito numerosi abusi da parte del direttore dell'orfanotrofio e pur avendo la possibilità di allontanarsi da tale posto senza difficoltà, non si sarebbe mai rivolta alle autorità per chiedere aiuto. Tale comportamento non sarebbe conforme alla logica dell'agire umano e sarebbe dunque da ritenere inverosimile. Inoltre, le allegazioni non sarebbero sufficientemente motivate, visto che l'insorgente avrebbe narrato un racconto piuttosto stereotipato del suo soggiorno a C._______, fornendo una descrizione impersonale, vaga e priva di elementi particolari dei mesi passati nella casa chiusa. L'autorità inferiore avrebbe altresì scoperto delle contraddizioni nel racconto dell'autrice del gravame, sottolineando che quest'ultima avrebbe in un primo momento affermato di avere subito degli abusi sessuali da parte del direttore a partire dal [...] per quattro anni, asserendo nell'ambito della seconda audizione che gli abusi sarebbero cominciati nel [...]. Inoltre, durante la prima audizione avrebbe sostenuto di avere vissuto con due altre persone nella camera della casa chiusa a C._______, affermando, nell'ambito della seconda audizione, di avervi abitato in quattro. Infine, tornando nel suo Paese d'origine, la ricorrente potrebbe rivolgersi ad una delle numerose organizzazioni attive nella capitale, le quali danno sostegno alle donne in difficoltà. 6. Nel gravame, la ricorrente ha sostenuto che il suo racconto sarebbe compatibile con tante altre storie di bambini nel suo Paese d'origine e che sarebbe risaputo che, in particolare le bambine, finirebbero direttamente nella prostituzione. Contesta di non avere mai tentato la fuga dall'orfanotrofio, sottolineando di essere scappata una volta, ritrovandosi costretta a tornare per mancanza di cibo e di un posto dove andare. Avrebbe, inoltre, tentato di chiedere aiuto alle educatrici dell'orfanotrofio, le quali le avrebbero imposto il silenzio, cosa che succederebbe anche in un Paese come la Svizzera, dove, confrontati a tali problemi, preti, insegnanti ed educatori raccomanderebbero di Pagina 4

D-7626/2006 tenere il silenzio o di risolvere il problema in modo extra-giudiziario. Inoltre, il fatto di avere potuto accompagnare la padrona della casa chiusa una volta alla settimana e di essere lasciata sola per un'ora all'aperto sarebbe perfettamente compatibile con il mondo della prostituzione e dimostrerebbe la fiducia della padrona. Il suo racconto sarebbe dunque perfettamente compatibile con l'esperienza generale di vita, pieno di dettagli e privo di contraddizioni rilevanti. Il provvedimento litigioso si fonderebbe, altresì, su un accertamento incompleto dei fatti rilevanti, gli atti dovrebbero quindi essere trasmessi all'UFM per una nuova valutazione. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine sarebbe manifestamente contraria all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). 7. 7.1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo di vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi). 7.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da una richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle abiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non Pagina 5

D-7626/2006 esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (v. GICRA 1995 n. 23). 8. 8.1 A titolo preliminare questo Tribunale costata che il Consiglio federale ha inserito, in data 28 giugno 2000, la Mongolia nel novero dei Paesi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 LAsi. Pertanto, sussite di massima una presunzione di assenza di persecuzioni in detto Paese. 8.2 Inoltre, questo Tribunale osserva che la mancata denuncia da parte della ricorrente presso le autorità statali, o perlomeno un tentativo in questa direzione, delle aggressioni subite non depone a favore della verosimiglianza del racconto. Rimane incomprensibile infatti, come l'insorgente – secondo le proprie affermazioni – non abbia tentato di lasciare l'istituto, chiedendo aiuto alle autorità statali o per lo meno ad una delle numerose organizzazzioni internazionali attive ad B._______, come anche il fatto che in Cina, pur avendo la possibilità di lasciare la casa chiusa in varie occasioni, non abbia mai chiesto aiuto a terzi ma si sia limitata a confidarsi ad un religioso che, invece di indirizzarla verso le autorità locali, l'avrebbe aiutata ad espatriare. Per di più, non convince questo Tribunale la vaga asserzione ricorsuale, secondo la quale la stessa avrebbe tentato di lasciare l'orfanotrofio ma dopo due giorni passati a dormire nei corridoi dei palazzi o nei sotterranei, non avendo più niente da mangiare, sarebbe stata costretta a tornare dal suo “aguzzino” (cfr. gravame pag. 3). Ritenuto quanto precede, vale altresì sottolineare che l'autrice del gravame si è contraddetta su punti cruciali del suo racconto. Il fatto di avere asserito di essere stata molestata dal direttore dell'orfanotrofio a partire dal [...] per quattro anni (cfr. verbale d'audizione del 12 ottobre 2006 pag. 4), per poi ribadire che il primo accaduto risalirebbe con certezza al [...] (cfr. verbale d'audizione dell'8 novembre 2006 pag. 15) non costituiscono contraddizzioni “poco rilevanti” come ritenuto nelle argomentazioni ricorsuali (cfr. gravame pag. 4), bensì, vista la natura indubbiamente traumatizzante di tale evento, contraddizzioni notevoli che mettono in serio dubbio l'attendibilità della ricorrente. Per di più, non può essere rimproverato all'autorità inferiore – come invece fatto nell'atto ricorsuale – di avere basato la propria decisione su un Pagina 6

D-7626/2006 accertamento incompleto dei fatti rilevanti (cfr. gravame pag. 4), né di avere leso alcuna norma di diritto federale, né di avere accertato erroneamente i fatti giuridicamente rilevanti. Non è chiaro a questo Tribuale in che modo agli occhi dell'insorgente l'autorità inferiore avrebbe dovuto completare i fatti rilevanti. I collaboratori dell'UFM hanno infatti condotto un'audizione federale completa ed esaustiva (cfr. audizione dell'8 novembre 2006 con 173 domande poste alla ricorrente). Per conseguenza, l'autorità inferiore ha rettamente considerato come inverosimile il racconto della ricorrente. Per sovrabbondanza ed a prescindere dal fatto che, se il racconto della ricorrente fosse veritiero, si tratterebbe indubbiamente di un destino doloroso e di certo non facile da gestire per una giovane ragazza come la ricorrente, questo Tribunale osserva però che il fatto di essere molestata e violentata dal direttore dell'istituto per gli orfani, nel quale la ricorrente sarebbe cresciuta, e l'obbligo di prostituirsi in patria come anche in Cina, sono in questo contesto irrilevanti, ritenuto che non costituiscono, in tutta evidenza, un indizio proprio a giustificare la qualità di rifugiata ai sensi dell'art. 3 LAsi, tanto meno determinanti per la concessione della protezione provvisoria giusta gli art. 66 e segg. LAsi. Vale altresì rilevare che dagli atti di causa non risulta che l'insorgente abbia mai avuto problemi con le autorità nel proprio Paese d'origine. Non v'è, perciò, ragione di ritenere che le autorità statali, se opportunamente sollecitate, non accorderebbero alla ricorrente un'appropriata protezione contro l'eventuale agire illegittimo di terzi nei suoi confronti. 8.3 In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di questione dell'asilo, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 9. La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). Pagina 7

D-7626/2006 10. 10.1 Per gli stessi motivi citati al considerando 8 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20). 10.1.1 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. 10.1.2 Nel caso concreto non è dato rilevare – in sostanza per le ragioni già indicate al considerando 8 del presente giudizio – alcun serio indizio secondo cui l'insorgente possa essere esposta in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. In altri termini, quest'ultima non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. 10.1.3 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 10.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza Pagina 8

D-7626/2006 generalizzata o emergenza medica. Qualora venga constatato un pericolo concreto deve essere concessa l'ammissione provvisoria, salvi i casi di cui l'art. 83 cpv. 7 LStr (cfr. Foglio Federale n. 20 del 20 maggio 2002 pag. 3433 [FF 2002 3433]). 10.2.1 Il TAF osserva nondimeno che in Mongolia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. 10.2.2 Dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento non imputabili all'agire umano. La ricorrente è ancora giovane e gode di una certa formazione scolastica (cfr. verbale d'audizione dell'8 novembre 2006 pag. 4). Non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per la stessa di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine. Per sovrabbondanza, giova segnalare che ad B._______ si trovano numerose organizzazioni internazionali non-governative, le quali accolgono i bambini di strada e sostengono le donne in bisogno di aiuto. 10.2.3 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è esigibile nella fattispecie. 10.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, la ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 11. L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 10 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. Pagina 9

D-7626/2006 12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'insorgente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 10

D-7626/2006 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 3. Comunicazione a: - rappresentante della ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N ; allegato: incarto UFM) - D._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Chiara Piras Data di spedizione: Pagina 11

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