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Corte IV D-7564/2015
Sentenza d e l 2 1 giugno 2016 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Sylvie Cossy; cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti A._______, nato il (…), Somalia, rappresentato dal lic. iur. Mario Amato, Soccorso operaio svizzero (SOS),
agendo in nome di
B._______, nata il (…), C._______, nato il (…) e D._______, nato il (…), Somalia, ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Domanda d'asilo presentata all'estero e autorizzazione d'entrata; decisione della SEM del 22 ottobre 2015 / N (…).
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Visto: la domanda d'asilo che A._______, cittadino somalo, ha presentato in Svizzera il 16 novembre 2008, la sentenza D-5325/2009 del 2 novembre 2011 con la quale il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ha respinto il ricorso di A._______ interposto contro la decisione dell’Ufficio federale della migrazione (UFM; ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM) del 23 luglio 2009 che respingeva la sua domanda d'asilo ammettendolo tuttavia provvisoriamente, lo scritto del 28 settembre 2012 con il quale il rappresentante legale di E._______, sorella di A._______, ha depositato all’attenzione dell’UFM una domanda d'asilo in suo nome e dei propri figli come pure in nome dei figli di A._______, qui ricorrenti, il timore esposto da E._______, residente in maniera irregolare in Etiopia con i di lei figli ed i nipoti dal 15 maggio 2012, di essere deportata in Somalia dove rischierebbe la vita, i certificati di nascita dei richiedenti, lo scritto del 21 novembre 2013 con il quale il rappresentante legale ha informato l'UFM del decesso della sua mandante E._______, uccisa, a suo dire, per mano di Al-Shabaab ed ha espresso l'intenzione di mantenere la domanda d'asilo dei figli della mandante e dei nipoti, lo scritto del 30 gennaio 2015 con il quale A._______ ha sollecitato una decisione da parte della SEM circa la sua famiglia e i nipoti, lo scritto dell'8 maggio 2015 con il quale la SEM ha richiesto al rappresentante una procura attuale per la rappresentanza di A._______, il quale sembrerebbe agire in nome dei suoi tre figli minorenni, ed ha invitato il rappresentante ad indicare la residenza attuale dei richiedenti come pure i loro dati di contatto, lo scritto del 26 maggio 2015 con il quale il rappresentante si è giustificato con una procura attuale ed ha informato la SEM che i tre figli minorenni si troverebbero ormai a Nairobi in Kenya ed ha fornito il loro indirizzo e numero di telefono,
D-7564/2015 Pagina 3 lo scritto del 5 giugno 2015 con il quale la SEM ha, in primo luogo, indicato che nella presente procedura l'audizione dei figli è stata sostituita da una procedura scritta poiché trattasi di minorenni ed ha, di conseguenza, invitato il rappresentante a rispondere ad un formulario di domande puntuali circa la situazione dei suoi mandanti ed, in secondo luogo, accordato la possibilità di prendere posizione in merito ad un eventuale rigetto della domanda d'asilo e dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera, lo scritto del 14 agosto 2015 con il quale il rappresentante ha presentato le risposte al questionario da parte del suo mandante indicando, circa i motivi d'asilo dei figli, che a Nairobi vivrebbe la loro madre la quale tuttavia non sarebbe in grado di occuparsi di loro, lo scritto del 20 agosto 2015 con il quale la SEM ha invitato nuovamente il rappresentante a rispondere in maniera esauriente alle domande poste nel formulario del 5 giugno 2015, lo scritto del 7 ottobre 2015 con il quale il rappresentante, in ossequio allo scritto succitato, ha indicato che i figli minorenni del mandante risiederebbero presso dei conoscenti in Kenya e che la loro madre lavorerebbe come domestica per dei vicini e che i conoscenti non potrebbero più occuparsi di loro, la decisione del 22 ottobre 2015, notificata il 24 ottobre 2015 (cfr. risultanze processuali), con la quale la SEM non ha autorizzato l'entrata dei figli di A._______ in Svizzera ed ha respinto la loro domanda d'asilo dall'estero, in quanto i motivi d'asilo fatti valere non sarebbero suscettibili di giustificare il rilascio di un'autorizzazione d'entrata e pertanto non ha esaminato la sussistenza di relazioni strette con la Svizzera, il ricorso del 23 novembre 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 25 novembre 2015) con il quale A._______, agendo in nome dei figli minorenni, ha chiesto l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata, l'autorizzazione d’entrata per i suoi figli e l'esenzione dal versamento dell'anticipo spese; le allegazioni ricorsuali con le quali l'insorgente ha indicato che la situazione dei figli avrebbe meritato un maggior approfondimento essendo la domanda d'asilo dall'estero rimasta pendente per oltre tre anni e gli stessi si troverebbero da soli in Kenya ed affidati a conoscenti con il rischio di essere rinviati in Somalia e pertanto esposti ad una minaccia imminente giusta l'art. 3 LAsi,
D-7564/2015 Pagina 4 ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza,
e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5 e 52 PA, che l'interessato, agendo in nome dei suoi figli minorenni, avendo partecipato alla procedura dinanzi all’autorità inferiore, essendo particolarmente toccato dalla decisione impugnata ed avendo un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa, è legittimato a ricorrere (art. 48 cpv. 1 lett. a-c), che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua; che in casu, la decisione impugnata è redatta in francese, mentre il ricorso è stato trasmesso in italiano, per il che la presente sentenza può essere redatta in italiano, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che nelle procedure di domanda d'asilo presentata all'estero e autorizzazione d'entrata il Tribunale gode di piena cognizione (cfr. DTAF 2015/2), che con modifica del 28 settembre 2012, l'Assemblea federale ha introdotto alcune modifiche urgenti alla legge sull'asilo (cfr. Modifiche urgenti della legge sull'asilo del 28 settembre 2012; RU 2012 5359; FF 2010 3889) entrate in vigore il 29 settembre 2012 con effetto sino al 28 settembre 2015 e prorogate fino al 28 settembre 2019 giusta il n. II della legge federale del 26 settembre 2014 (RU 2015 2047, FF 2014 1869), http://www.admin.ch/ch/i/as/2012/5359.pdf http://www.admin.ch/ch/i/ff/2010/3889.pdf
D-7564/2015 Pagina 5 che fra le modifiche figura la soppressione della possibilità di depositare una domanda d'asilo presso una rappresentanza svizzera all'estero; che giusta la relativa disposizione transitoria, le domande d'asilo depositate all'estero prima dell'entrata in vigore di suddetta modifica della LAsi sono rette dagli articoli 12, 19, 20, 41 cpv. 2, 52 e 68 cpv. 3 LAsi (RU 1999 2262) e dall'art. 10 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311, RU 1999 2302) nel tenore previgente, che essendo la presente domanda d'asilo dall'estero stata depositata il 28 settembre 2012, il presente ricorso viene quindi trattato secondo le disposizioni applicabili del diritto previgente e l'invalsa giurisprudenza sviluppata sul tema, che la circostanza per cui la presente domanda d'asilo non sia stata presentata presso una rappresentanza svizzera all'estero, bensì direttamente all'UFM non è determinante (cfr. DTAF 2011/39 consid. 3), che la domanda d'asilo, diritto di carattere strettamente personale relativo, può essere validamente introdotta per il tramite di un rappresentante legale o convenzionale (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 5 consid. 4c-4g pag. 41-46), che tuttavia, l'avvio di una procedura d'asilo all'estero da parte di una persona capace di discernimento (maggiorenne o minorenne) ha carattere strettamente personale, quindi indelegabile (cfr. DTAF 2011/39, consid. 4.3.2), che è necessario che la domanda di protezione personale emerga chiaramente dagli atti procedurali e che il richiedente si manifesti personalmente di fronte all'autorità svizzera, che come rettamente considerato nella decisione impugnata, non avendo i richiedenti – tre bambini di età compresa tra gli otto ed i dodici anni al momento dell’inoltro del ricorso – la capacità di discernimento, è a giusto titolo che la SEM ha ammesso la ricevibilità della domanda d’asilo dall’estero presentata dal loro padre, che giusta il vecchio art. 19 cpv. 1 LAsi, se un richiedente deposita una domanda d'asilo all'estero, quest'ultima deve essere depositata presso una rappresentanza svizzera la quale trasmette tale domanda all'Ufficio
D-7564/2015 Pagina 6 federale (ora SEM) corredata da un rapporto (vecchio art. 20 cpv. 1 LAsi); che l'Ufficio autorizza il richiedente ad entrare in Svizzera per chiarire i fatti se non si può ragionevolmente pretendere che questi rimanga nel Paese di domicilio o di soggiorno o che si rechi in un altro Paese (vecchio art. 20 cpv. 2 LAsi); che in ossequio al vecchio art. 10 cpv. 1 OAsi 1, la rappresentanza svizzera all'estero procede di norma ad un interrogatorio del richiedente l'asilo; che se l'interrogatorio non è possibile, il richiedente l'asilo è invitato a indicare per scritto i motivi d'asilo (vecchio art. 10 cpv. 2 OAsi 1); che la rappresentanza svizzera trasmette all'UFM il verbale dell'interrogatorio o la domanda d'asilo scritta, come anche altri documenti pertinenti e un rapporto completivo contenente la sua valutazione della domanda d'asilo (vecchio art. 10 cpv. 3 OAsi 1), che giusta l'art. 3 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile, che se il richiedente non rende verosimili delle persecuzioni (art. 3 e 7 LAsi) o se è ragionevole pretendere che lo stesso si adoperi per essere accolto in un altro Paese (vecchio art. 52 cpv. 2 LAsi), la SEM è legittimata a rendere una decisione materiale negativa (cfr. DTAF 2015/2 consid. 7.1, 2012/3 consid. 2.3, 2011/10 consid. 3.2), che le condizioni che permettono l'ottenimento di un'autorizzazione d'entrata devono essere definite in maniera restrittiva, per questo motivo l'autorità giudicante dispone di un margine di apprezzamento esteso; che oltre all'esistenza di un'esposizione a serio pericolo ai sensi dell'art. 3 LAsi, l'autorità prende in considerazione altri elementi, segnatamente l'esistenza di relazioni particolari con la Svizzera o con un altro Paese, la garanzia di protezione di uno Stato terzo, la possibilità pratica e l'oggettiva esigibilità dell'ammissione in un altro Paese; che in altri termini, la possibilità e l'esigibilità di ricercare una protezione al di fuori dalla Svizzera, così come le future possibilità d'integrazione; che ciò che è decisivo, per la concessione di un'autorizzazione d'entrata, è il bisogno di protezione delle persone interessate; che pertanto, è necessario appurare l'esistenza di un pericolo verosimile ai sensi dell'art. 3 LAsi e verificare se si possa ragionevolmente esigere dall'interessato che durante l'esame della sua domanda prosegua il soggiorno nel Paese d'origine o che si rechi in un Paese che lo possa
D-7564/2015 Pagina 7 accogliere, più vicino di quanto sia la Svizzera (cfr. DTAF 2011/10 consid. 3.3), che la circostanza per cui il richiedente l'asilo dall’estero soggiorni in uno Stato terzo, non implica necessariamente che egli debba adoperarsi al fine di ottenere l’ammissione in detto Stato; che anche in siffatta evenienza, occorrerà esaminare gli elementi suscettibili di fare apparire siccome esigibile la sua ammissione in tale Stato (o in un altro Stato) e confrontarli con gli eventuali vincoli particolari con la Svizzera; che se vi sono degli indizi di una messa in pericolo attuale del richiedente l'asilo nel suo Paese d'origine e non vi è la possibilità effettiva di una domanda di protezione in un altro Paese, è accordata l'autorizzazione d'entrata in Svizzera (cfr. DTAF 2011/10 consid. 5.1; GICRA 2005 n. 19 consid. 4.3, 2004 n. 21 consid. 2b e 4, 2004 n. 20 consid. 3b, 1997 n. 15 consid. 2f); che i vincoli particolari con la Svizzera insiti nel vecchio art. 52 cpv. 2 LAsi non sono identici ai presupposti dell’asilo accordato a famiglie di cui all’art. 51 LAsi (cfr. GICRA 2004 n. 21 consid. 4b.aa), che nella fattispecie, conviene in primo luogo stabilire se i motivi d'asilo dei figli minorenni di A._______ siano tali da giustificare un'autorizzazione d'entrata in Svizzera, ossia verificare la sussistenza di un avverato bisogno di protezione, che, con lo scritto con il quale gli insorgenti hanno risposto al formulario inviatogli dalla SEM, hanno indicato di avere lasciato la Somalia in compagnia della madre e che la stessa non sarebbe in grado di occuparsi di loro (cfr. atto B9/16); che invitati a rispondere nuovamente ed in maniera esauriente al formulario, essi hanno reiterato tali motivi (cfr. atto B12/7), che il Tribunale ritiene, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore, che tali motivazioni, come palesemente riconoscibile, non rientrano nella nozione di persecuzione o esposizione a serio pericolo ai sensi dell'art. 3 LAsi, che invero gli insorgenti, dopo avere soggiornato in Etiopia con la zia, sono ritornati in Somalia e nuovamente espatriati in compagnia della madre per raggiungere il Kenya, che gli stessi non hanno fatto valere motivi giusta l'art. 3 LAsi in relazione al loro ritorno in patria,
D-7564/2015 Pagina 8 che nel ricorso gli insorgenti hanno tuttavia indicato di temere un rinvio dal Kenya verso la Somalia; che il timore di ritornare in Somalia è legato alla situazione d'insicurezza ivi regnante, che pertanto qualora gli stessi lo ritenessero necessario possono manifestare il loro timore di tornare in Somalia all'UNHCR presente in Kenya, che nonostante la lunga durata della presente procedura, gli insorgenti sono stati invitati a reiterare i loro motivi d'asilo poco prima della notificazione della decisione impugnata; che di conseguenza non si ravvede quivi, come inteso nell'atto ricorsuale, un accertamento incompleto o incorretto dei fatti, che pertanto è a giusto titolo che l'autorità inferiore non ha analizzato le condizioni d'applicazione del vecchio art. 52 cpv. 2 LAsi, che alla luce di tutto quanto sopra, a giusto titolo la SEM non ha autorizzato l'entrata in Svizzera ai figli minorenni di A._______ ed ha respinto la loro domanda d'asilo dall'estero, che in virtù delle considerazioni esposte, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento del provvedimento impugnato vanno respinte; che ne consegue che il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che, per quanto precede, il ricorso deve essere respinto, che le spese processuali che seguono la soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che tuttavia, tenuto conto della particolarità della causa, esse vengono condonate (art. 6 lett. b TS-TAF), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)
D-7564/2015 Pagina 9 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
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