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Corte IV D-7497/2016
Sentenza d e l 6 settembre 2017 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Simon Thurnheer; cancelliera Sebastiana Bosshardt.
Parti A._______, nata il (…), alias B._______, nata il (…), Eritrea, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 8 novembre 2016 / N (…).
D-7497/2016 Pagina 2
Visto: la domanda d'asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il 7 agosto 2015, i verbali d'audizione del 20 agosto 2015 (di seguito: verbale 1), del 18 gennaio 2016 (di seguito: verbale 2) e del 6 ottobre 2016 (di seguito: verbale 3), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) dell'8 novembre 2016, notificata alla richiedente il 9 novembre 2016 (cfr. atto A20/1), con cui tale autorità ha respinto la sua domanda d'asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera ammettendola tuttavia provvisoriamente per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, il ricorso del 5 dicembre 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 6 dicembre 2016), con cui l'insorgente ha postulato innanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo, in subordine la restituzione degli atti di causa alla SEM per una nuova decisione sul punto della verosimiglianza; in secondo subordine il riconoscimento della qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga; ha altresì presentato, secondo il senso, una domanda di assistenza giudiziaria ovvero di dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,
e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.3) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. ac e 52 PA,
D-7497/2016 Pagina 3 che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che preliminarmente, essendo la ricorrente stata ammessa provvisoriamente per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione dell'8 novembre 2016 e non avendo censurato in sede ricorsuale la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il riconoscimento della qualità di rifugiato ed il rifiuto della sua domanda d'asilo, che nel corso delle audizioni la richiedente ha dichiarato di essere cittadina eritrea di etnia tigrina e di essere originaria di Asmara dove avrebbe vissuto fino all'espatrio avvenuto il 15 febbraio 2015 (cfr. verbale 1, pag. 3 seg.), che sentita in merito ai motivi della sua domanda, l'interessata ha dichiarato di essere espatriata a causa di problemi con il suo superiore durante il servizio nazionale (cfr. verbale 2, Q135); che a seguito di un ritardo al rientro da un congedo sarebbe stata incarcerata per une mese (cfr. ibidem); che ella malgrado si fosse sposata non sarebbe stata smobilitata (cfr. verbale 2, Q136), che nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto i motivi d'asilo inverosimili poiché incoerenti e non sufficientemente sostanziati, che la richiedente si sarebbe contraddetta in merito all'identità del suo superiore gerarchico giustificandosi con il fatto di averlo confuso con il responsabile dei passatori in Libia,
D-7497/2016 Pagina 4 che inoltre le dichiarazioni dell'interessata in merito alle ragioni della sua detenzione della durata di un mese nell'agosto 2014 sarebbero divergenti; che in un primo tempo ella avrebbe allegato di essere stata arrestata per aver superato di una settimana un congedo salvo poi indicare di non essersi presentata un solo giorno al lavoro, che oltracciò, le dichiarazioni della richiedente in merito al suo lavoro alla stazione di polizia risulterebbero divergenti, vaghe e stereotipate; che in particolare ella avrebbe in un primo tempo indicato di soggiornare negli alloggi del personale per poi invece allegare in un secondo tempo di dormire praticamente tutte le notti a casa; che l'interessata non sarebbe inoltre stata in grado di indicare quante persone all'incirca vi lavoravano, che infine, la SEM avrebbe ritenuto sorprendente che la richiedente si sia rivolta a più riprese alla rappresentanza eritrea in Sudan al fine di ottenere una carta d'identità e un passaporto, allorché aveva disertato e lasciato illegalmente il Pase; che le sue spiegazioni secondo cui le rappresentanze non avrebbero contatti con l'esercito non saprebbero convincere l'autorità di prime cure in quanto le rappresentanze trasmetterebbero le domande di rilascio di carte d'identità al Dipartimento per l'immigrazione e la nazionalità di Asmara, il quale effettuerebbe controlli incrociati con i registri in Eritrea; che pertanto, le sue allegazioni non potrebbero essere considerate verosimili, che per quanto concerne l'espatrio illegale la SEM ha ritenuto, a prescindere da considerazioni di verosimiglianza, che lo stesso non sarebbe rilevante in materia d'asilo; che ella non avrebbe rifiutato di prestare servizio militare né avrebbe disertato; che non vi sarebbero inoltre motivi che permetterebbero di concludere all'esistenza di un fondato timore di subire delle persecuzioni, che con ricorso l'insorgente riconferma di aver confuso l'identità del suo superiore con quella del capo dei passatori; che pur sembrando sorprendente, non si dovrebbe ritenere inverosimili le sue allegazioni, che ella allega di essere stata arrestata per non essersi presentata al lavoro dopo un giorno di congedo, che inoltre, la ricorrente ammette di non essere stata precisa durante le audizioni, ma che sarebbe tornata a casa solamente una volta alla settimana,
D-7497/2016 Pagina 5 che ella ritiene che dal complesso delle allegazioni si dovrebbe giungere alla conclusione che avrebbe fornito tutti i più importanti dettagli possibili, che inoltre, l'insorgente osserva che non vi sarebbero legami diretti tra rappresentanza eritrea in Sudan e militari eritrei; che pertanto, avendo ella bisogno di documenti, seppur con qualche timore, avrebbe comunque decisa di rivolgersi alla rappresentanza, che infine, essendo la ricorrente stata sottoposta a tre audizioni, il numero di incongruenze andrebbe relativizzato; che sarebbe infatti normale commettere delle imprecisioni e confondersi, ma il loro rilievo andrebbe valutato in rapporto al complesso delle circostanze, che pertanto, ella avrebbe esposto in modo complessivamente preciso, concreto e plausibile i suoi motivi d'asilo, che le fotografie prodotte in sede di ricorso potrebbero escludere qualsiasi dubbio sul fatto che non sarebbe stata realmente attiva al servizio nazionale in Eritrea, che di conseguenza, nell'ottica della probabilità preponderante, o suoi motivi d'asilo dovrebbero essere considerati come verosimili, che in subordine, alla ricorrente andrebbe per lo meno riconosciuta la qualità di rifugiato in ragione delle conseguenze a cui sarebbe esposta in ragione della sua fuga illegale dal Paese; che invero, coloro che lasciano illegalmente l'Eritrea sarebbero considerati avversari politivi dal regime e perseguitati in quanto tali, e questo a maggior ragione quando la persona interessata era assoggettata al servizio nazionale, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2
D-7497/2016 Pagina 6 LAsi); che occorre inoltre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti), che innanzitutto il Tribunale rileva che non si dubita del fatto che l'interessata abbia effettuato il servizio militare; che invero, le sue allegazioni in merito sono circostanziate e dettagliate, che tuttavia, le dichiarazioni della ricorrente in merito ai problemi con il superiore diretto ed in merito alla diserzione non adempiono alle condizioni di verosimiglianza di cui all'art. 7 LAsi,
D-7497/2016 Pagina 7 che in particolare l'insorgente si è palesemente contraddetta circa il nome del suo superiore; che ha in un primo tempo indicato che si chiamava C._______ (cfr. verbale 2, Q129, Q123), salvo poi indicare il nome di D._______, chiamato E._______ (cfr. verbale 3, Q11-Q12), che la giustificazione fornita dalla ricorrente di aver confuso il superiore con il passatore in Libia (cfr. verbale 3, Q78-Q79) risulta quantomeno incredibile e non convince il Tribunale dal momento che il suo superiore diretto è stata la persona che ha causato l'espatrio dell'interessata; che pertanto, appare poco comprensibile come ella abbia potuto confondersi al riguardo, che parimenti incongruenti risultano le dichiarazioni della ricorrente in merito alla detenzione di un mese; che segnatamente, ella aveva dapprima indicato di essere stata arrestata poiché non aveva rispettato i termini del congedo di una settimana essendo rimasta a casa una settimana in più (cfr. verbale 2, Q135); che in seguito ha contraddittoriamente allegato di non conoscere il motivo del suo arresto (cfr. verbale 3, Q50) e di aver mancato un solo giorno di lavoro (cfr. ibidem), che proseguendo nell'analisi, anche il racconto in merito ai congedi ricevuti palesa delle incongruenze; che la ricorrente ha dichiarato di essere stata congedata per una settimana in agosto del 2015 (cfr. verbale 2, Q135), salvo poi negare di avere mai ricevuto dei congedi oltre al congedo per matrimonio (cfr. verbale 3, Q51); che inoltre, l'insorgente ha inizialmente asserito di non essere mai stata lasciata andare a casa (cfr. verbale 2, Q131) per poi invece raccontare nell'audizione successiva di aver dormito quasi sempre a casa (cfr. verbale 3, Q52), che per il resto, le dichiarazioni dell'insorgente circa il fatto di essere stata importunata dal superiore risultano piuttosto stereotipate ed insussistenti; che ella ha ripetuto più volte la stessa risposta malgrado le fossero stati richiesti ulteriori dettagli (cfr. verbale 3, Q19,Q21-Q23), che alla luce delle suesposte considerazioni, la ricorrente non ha dunque reso verosimile di avere disertato durante il servizio attivo e di rischiare di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo, che in limine, pure il suo contatto con la rappresentanza eritrea per ottenere un documento d'identità (cfr. verbale 2, Q165) fa dubitare seriamente del timore dell'interessata di subire delle persecuzioni future,
D-7497/2016 Pagina 8 che allo scrivente Tribunale non resta ora che analizzare se alla ricorrente debbano essere riconosciuti dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga a seguito della sua uscita dal Paese, che in una recente sentenza pubblicata come sentenza di riferimento (D-7898/2015 del 30 gennaio 2017) il Tribunale, dopo approfondita analisi delle attuali informazioni sul Paese (cfr. D-7898/2015 consid. 4.6-4.11), ha esaminato la questione della rilevanza in materia d'asilo dell'espatrio illegale dall'Eritrea e stabilito che quest'ultimo, da solo, non è sufficiente per ritenere, con una probabilità preponderante, un rischio di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo, che dall'analisi è infatti risultato che molte persone che sono espatriate illegalmente dall'Eritrea hanno potuto farvi ritorno senza particolari problemi per soggiorni di corta durata; che pertanto non si può più presumere con una probabilità preponderante che i cittadini eritrei siano esposti in Patria a sanzioni che per la loro intensità e per le ragioni politiche dello Stato equivalgano a seri pregiudizi ai sensi della legge sull'asilo e ciò unicamente a causa dell'espatrio illegale, che un rischio accresciuto di subire una sanzione, può essere riconosciuto unicamente in presenza di elementi supplementari che lascino presupporre che la persona sia malvista dalle autorità eritree (cfr. D-7898/2015 consid. 5.1), che suddetti elementi supplementari non sono nella fattispecie riconoscibili; che come sopra esposto, l'interessata non ha reso verosimile di avere disertato durante il servizio attivo e non ha mai neppure esercitato attività politiche; che in definitiva, non vi sono dunque elementi per considerare che la ricorrente sia malvista dalle autorità del suo Paese d'origine, che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che pertanto il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che infine, non essendo le allegazioni ricorsuali all'inoltro del ricorso sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria,
D-7497/2016 Pagina 9 nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è accolta (art. 65 cpv. 1 PA), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
D-7497/2016 Pagina 10 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt
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