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Bundesverwaltungsgericht 22.09.2022 D-747/2020

22 septembre 2022·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·4,281 mots·~21 min·2

Résumé

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) | Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 7 gennaio 2020

Texte intégral

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Corte IV D-747/2020

Sentenza d e l 2 2 settembre 2022 Composizione Giudice Michela Bürki Moreni, statuente quale giudice unica con l’approvazione della giudice Déborah D’Aveni, cancelliere Graziano Mordasini.

Parti A._______, nato il (…), Turchia, patrocinato dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 7 gennaio 2020 / N (…).

D-747/2020 Pagina 2

Visti la domanda d'asilo che A._______, cittadino turco di etnia curda, ha presentato in Svizzera il 10 maggio 2019 (doc. 1041103-1 e 2 dell’incarto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM]), il verbale di rilevamento dei dati personali del 16 maggio 2019 (doc. SEM 11), nonché i verbali di audizione del 12 giugno 2019 (doc. SEM 26; di seguito: verbale 1) e 26 giugno 2019 (doc. SEM 30; di seguito: verbale 2), i mezzi di prova prodotti dal ricorrente durante la procedura di prima istanza (doc. 1-13 N-Box), la risposta del 25 settembre 2019 (doc. SEM 41 e allegati, traduzione degli allegati al doc. SEM 49) dell’Ambasciata svizzera in Turchia alla richiesta di informazioni presentata dalla SEM in data 4 luglio 2019 (doc. SEM 38), le osservazioni dell’interessato del 16 dicembre 2019 alle conclusioni della rappresentanza elvetica (doc. SEM 47), la decisione del 7 gennaio 2020 (doc. SEM 51), notificata il giorno successivo all’interessato (doc. SEM 53), con cui l’autorità inferiore ha ritenuto non adempiute le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato, rigettato la domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, dichiarando tuttavia inesigibile l’esecuzione, da cui la contestuale ammissione provvisoria, il ricorso del 7 febbraio 2020 (data d'entrata: 10 febbraio 2020), con cui A._______, agendo per il tramite dell’avvocata Immacolata Iglio Rezzonico, ha avversato la suddetta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendone l’annullamento, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera, con contestuale domanda di attribuzione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio (doc. TAF 1 e allegati) e trasmissione di un articolo di stampa inerente la politica di repressione del governo turco all’indirizzo dei sindaci eletti nelle fila dell’HDC (Partito Democratico dei Popoli; allegato doc. D al doc. TAF 1), lo scritto dell’8 settembre 2020 con cui l’insorgente ha trasmesso tre documenti in lingua turca (doc. E-G allegati al doc. TAF 3),

D-747/2020 Pagina 3 la decisione incidentale del 22 settembre 2020 con cui il Tribunale adito ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura e respinto la richiesta di assistenza giudiziaria, invitandolo a versare un anticipo di fr. 750.- a copertura delle presunte spese processuali (doc. TAF 4), il versamento il 30 settembre 2020 del suddetto anticipo (doc. TAF 5), lo scritto dell’8 aprile 2022 (doc. TAF 7 e allegati), trasmesso all’autorità inferiore il 14 aprile successivo (doc. TAF 8), con cui il ricorrente ha prodotto la traduzione italiana degli atti notificati in lingua turca in data 8 settembre 2020 (doc. TAF 3 e allegati), l’assegnazione, per ragioni organizzative, del presente procedimento alla giudice citata in epigrafe in qualità di presidente del collegio,

e considerato in diritto che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che, fatta eccezione per le decisioni previste dall'art. 32 LTAF, il Tribunale amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per cui è legittimato ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame,

D-747/2020 Pagina 4 che oggetto del contendere è la qualità di rifugiato del richiedente e la concessione dell’asilo, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata e neppure dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi da un giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi), che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi, che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo, che sarà quindi riconosciuto lo statuto di rifugiato a colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57

D-747/2020 Pagina 5 consid. 2.5), che, sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni, che, infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), che, sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 Lasi, che non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato, la quale è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro (art. 7 cpv. 3 LAsi), che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 Lasi, che è altresì necessario che il richiedente appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione,

D-747/2020 Pagina 6 che, infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose, che, al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera, che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa, che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che in concreto il richiedente, cittadino turco di etnia curda, nel corso delle audizioni a cui è stato sottoposto si è dichiarato attivo politicamente, essendo stato membro dapprima, dal 2010, del partito curdo BDP (Partito della Pace e della Democrazia), nel frattempo scioltosi, e, successivamente, dal 2014, dell’HDP (formazione che unisce forze filocurde e di sinistra), di cui ha assunto la presidenza di una sezione locale nel 2017 e nel 2019, che nel corso del procedimento di prima istanza egli ha versato agli atti il certificato di adesione all’HDP, la sua carta d’identità, l’atto di accusa della procura della Repubblica di B._______ del 3 luglio 2012, la sentenza del 14 aprile 2015 della prima Corte d’assise del Tribunale di B._______, la sentenza dell’ottavo ufficio penale della Corte di cassazione del 7 marzo 2019 ed uno scritto dell’11 giugno 2019 del suo rappresentante legale (doc. 1-13 N-Box), che l’Ambasciata svizzera di Ankara (doc. SEM 41 e allegati, traduzione allegati: doc. SEM 49) ha attestato che i documenti prodotti dal richiedente sono autentici, che nel 2011 è stato posto in stato di fermo, interrogato, poiché sospettato di essere coinvolto in una vicenda legata a materiali esplosivi sospetti che implicava un fratello e rilasciato il giorno successivo (doc. 1-13 N-Box), che in relazione ai fatti suesposti una prima condanna pronunciata nei suoi confronti dalla terza Corte d’assise di B._______ il 20 dicembre 2012 è

D-747/2020 Pagina 7 stata annullata dalla Corte di Cassazione il 28 marzo 2014, in quanto non era stato riconosciuto il diritto di difesa aggiuntivo (doc. 13 N-Box), che con sentenza del 14 aprile 2015 la prima Corte d’assise del Tribunale di B._______ ha condannato l’imputato ad una pena detentiva di due anni e sei mesi per possesso di materiale esplosivo senza autorizzazione (tre anni ridotti di sei mesi per buona condotta durante il processo, doc. 13 N- Box), giudizio confermato nel 2019 in sede ricorsuale tramite sentenza dell’ottavo ufficio penale della Corte di cassazione del 7 marzo 2019 (doc. 10 N-Box), che dall’atto d’accusa della Procura della Repubblica di B._______ del 3 luglio 2012 (doc. 12 N-Box) e dalla sentenza del 14 aprile 2015 emerge che A._______ avrebbe dichiarato, presso la centrale di polizia presso cui si era recato per avere notizie del fratello in stato di fermo, di avere ricevuto un sacchetto da quest’ultimo, di averlo portato dapprima nella sua camera da letto, celandolo successivamente nel muro di un giardino a circa 200 metri da casa sua, timoroso che potesse contenere qualcosa di illegale poiché il fratello era già stato catturato (e poi condannato) in relazione al possesso di armi, che dai medesimi atti emerge che il richiedente ha dichiarato di aver indicato il luogo dov’era nascosto il sacchetto, negato legami con PKK e organizzazioni terroristiche e ogni coinvolgimento con i sequestri di materiale esplosivo operati dalle forze dell’ordine, che in occasione della seconda audizione davanti alla SEM il richiedente ha dichiarato la sua estraneità ai fatti contestatigli nel quadro del procedimento penale in Turchia, sostenendo di non aver mai rilasciato le deposizioni attribuitegli dalle autorità penali, che a suo dire egli sarebbe vittima di un complotto ordito dalle autorità turche per incastrarlo, in quanto membro di un partito d’opposizione (D27 e segg. e D65-66 verbale 2), che secondo l’interessato contro di lui sarebbero stati aperti due procedimenti segreti – uno nel 2017 per avere fatto il segno della vittoria nel corso del funerale di un cugino membro del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK) e l’altro, nel 2018, per aver tenuto lo stesso comportamento nel corso di una manifestazione indetta dall’HDP – a cui gli avvocati non avrebbero accesso, ma che verrebbero considerati in caso

D-747/2020 Pagina 8 di arresto o condanna e potrebbero comportare un inasprimento della pena detentiva pronunciata nei suoi confronti (D100, 103, 107 verbale 1), che alla luce di tutti questi eventi, in particolare del rigetto del ricorso presentato in cassazione e dell’ordine di comparizione, l’interessato ha deciso di espatriare per timore di essere imprigionato per una durata superiore alla condanna subita o di essere ucciso (D45 e D131 verbale 1 e D89 verbale 2), che nella decisione querelata l'autorità inferiore ritiene in primo luogo inconsistente e quindi poco convincente l’asserita manipolazione, da parte delle autorità penali giudiziarie turche, che avrebbero riportato una versione dei fatti inveritiera rispetto alle dichiarazioni rilasciate dal richiedente nell’ambito della procedura penale conclusasi nel 2019, che per l’amministrazione risulta poco credibile l’asserzione dell’interessato (D45-47 verbale 2), rappresentato sia nei procedimenti penali pendenti nei suoi confronti in patria che in occasione della domanda d’asilo, secondo cui avrebbe ottenuto i documenti, prodotti in sede di procedura d’asilo, unicamente dopo il suo arrivo in Svizzera, consegnandoli alla SEM senza sincerarsi del loro contenuto, che non sarebbe inoltre verosimile che A._______ sarebbe oggetto di due procedimenti penali segreti in Turchia per cui sarebbe stato interrogato nel 2017 e 2018, che, infatti, secondo le informazioni trasmesse dalla rappresentanza elvetica in loco il 25 settembre 2019 nella banca dati UYAP, vi sarebbe un’unica procedura pendente nei suoi confronti per contrabbando (doc. SEM 41 e allegati, traduzione allegati: doc. SEM 49), che l’autorità di prime cure ha inoltre evidenziato che sia la condanna, pronunciata nel pieno rispetto delle garanzie procedurali – nel cui ambito il delitto di consegna di armi ad un’organizzazione terroristica armata imputatogli con l’atto d’accusa è stato derubricato in semplice possesso di materiale esplosivo senza autorizzazione – che il procedimento pendente per contrabbando costituiscono atti legittimi delle autorità turche, che infine la sola appartenenza all’HDP, partito legale, e quella del cugino e della sorella al PKK non sarebbero atte a configurare un timore fondato di esposizione a seri pregiudizi,

D-747/2020 Pagina 9 che nel ricorso l’insorgente contesta innanzitutto le considerazioni della SEM in punto alla verosimiglianza delle allegazioni esposte, sostenendo che i fatti esposti sarebbero concordanti, chiari e coerenti e che, stante la sua attività di presidente di una sezione locale dell’HDP, partito oppositore al governo in carica, egli risulterebbe sgradito alle autorità, che egli sostiene di aver prodotto i documenti riguardanti la sua condanna allo scopo di evidenziare la falsità delle dichiarazioni ivi contenute e l’illegittimità delle conseguenze della sentenza, che la SEM non dovrebbe dedurre dall’autenticità degli atti, anche quella del contenuto degli stessi, che considerando il racconto nella sua interezza sono da considerarsi soddisfatte le condizioni di verosimiglianza, che per quanto riguarda la pertinenza il ricorrente rileva che il fallito colpo di stato del 2016 sarebbe stato seguito da una ben pianificata e ampia campagna di intimidazioni e repressione contro l’opposizione, sfociata in arresti indiscriminati a tappeto, che i diritti di difesa degli imputati sarebbero sistematicamente disattesi; che la condanna nei suoi confronti rivestirebbe pertanto una connotazione politica, che pertanto considerate le sue attività politiche e i precedenti dei familiari, nonché i due procedimenti “ segreti “ ancora aperti nei suoi confronti, al momento dell’espatrio egli aveva un timore fondato di subire seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, che secondo questa Corte la tesi ricorsuale è priva di fondamento, che va innanzitutto evidenziata l’incongruenza tra le dichiarazioni rilasciate dall’insorgente nel corso del procedimento penale di cui è stato oggetto in patria e quelle fornite in occasione delle audizioni presso il SEM in merito ai fatti che hanno portato alla condanna a due anni e sei mesi di reclusione, che non vi sono agli atti indizi per ritenere che le dichiarazioni del ricorrente sarebbero state modificate dalle autorità penali competenti a suo discapito ai fini di incastrarlo, ritenuto anche che il reato è stato derubricato rispetto a quanto prospettato con l’atto d’accusa e la pena ridotta da tre anni a due anni e mezzo per buona condotta durante il processo (D27-29 verbale 2),

D-747/2020 Pagina 10 che per sua stessa ammissione il ricorrente è stato scarcerato durante la procedura, che la sentenza è stata annullata in prima battuta per vizi di forma in relazione al diritto di difesa aggiuntivo, che in simili circostanze non sussistono indizi per ritenere che la procedura penale si sia svolta in contrasto con i principi dello stato di diritto, che a proposito delle asserite dichiarazioni discordanti va ancora rilevato che il ricorrente si è avvalso della presunta manipolazione da parte delle autorità penali soltanto nel corso della seconda audizione (D27-29 verbale 2), che al riguardo sorprende anche il disinteresse mostrato dal richiedente con riferimento al tenore dell’atto d’accusa del 3 luglio 2012 e della sentenza del 14 aprile 2015 – che conterrebbero dichiarazioni inveritiere in quanto modificate – atti mai richiesti al proprio avvocato anteriormente alla procedura d’asilo e che egli ha ammesso di non aver letto nemmeno prima di consegnarli alla SEM (D30 e D45-46 verbale 2), che tali circostanze stridono con quanto affermato dall’insorgente nel ricorso, secondo cui egli avrebbe prodotto i documenti riguardanti la sua condanna allo scopo di evidenziare la falsità delle dichiarazioni ivi contenute e l’illegittimità delle conseguenze della sentenza, fatti per nulla verosimili visto che ha affermato egli stesso di ignorarne il contenuto, che neppure le motivazioni addotte dall’insorgente a giustificazione della sua condotta, e meglio la sicurezza della propria estraneità ai fatti e la poca importanza rivestita dalla fattispecie (D47 verbale 2) risultano convincenti, in particolare alla luce della ripetuta impugnazione delle sentenze di condanna di prima istanza (D48 verbale 2), che pure stupisce la rinuncia del ricorrente a prendere visione degli atti prodotti, adducendo immediatamente la tesi del complotto (doc. SEM 30, D27-29 verbale 2), che infine – ma è ciò che più convince – non appare plausibile che le autorità turche si siano prese la briga di modificare le dichiarazioni del ricorrente a suo sfavore al fine di incastrarlo, per poi scarcerarlo, accogliere il ricorso contro la prima sentenza e condannarlo infine, dopo averne derubricato il reato, a una pena minima, riconoscendogli pure una riduzione di sei mesi per buona condotta durante il processo (doc. 13 N-Box),

D-747/2020 Pagina 11 che l’insorgente ha inoltre dichiarato di essere stato informato dal procuratore dell’apertura nel 2017 e 2018 di due procedimenti penali (atti d’accusa) nei suoi confronti ai quali né lui, né il suo avvocato avrebbero accesso per ragioni di segretezza (D99 segg. verbale 1), che l’inasprimento del diritto di procedura penale turco del dicembre 2014 ha comportato delle limitazioni dell’accesso agli atti durante la fase istruttoria. A richiesta del procuratore il diritto del patrocinatore di consultare gli atti può essere limitato, in particolar modo in presenza di procedure in relazione con il terrorismo. Queste limitazioni decadono dopo la promozione dell’accusa: a partire da questa fase procedurale l’imputato o il suo rappresentante hanno accesso all’incarto, sia fisico che elettronico (art. 153 IV del codice di procedura penale turco; cfr. Immigration und Refugee Board of Canada [IRB], https://irb-cisr.gc.ca/en/country-information/rir/Pages/index.aspx?doc=457673&pls=1, consultato l’8 giugno 2022; Schweizerische Flüchtlingshilfe [SHF], Türkey: Zugang zu Verfahrensrelevanten Akten, 01.02.2019, https://www.fluechtlingshilfe.ch/fileadmin/user_upload/Publikationen/Herkunftslaenderberichte/Europa/Tuerkei/190201-tur-verfahrensrelevante-akten-de.pdf, consultato l’8 giugno 2022; Christina Rumpf, Einführung in das türkische Recht, 2016, pag. 383), che alla luce di quanto sopra esposto in seguito all’avvenuta emanazione dei relativi atti d’accusa il richiedente dispone per legge dell’accesso agli atti (D104, 112 e 114 verbale 1) e pertanto non è più possibile parlare di procedure segrete, che stando alle informazioni assunte dall’ambasciata svizzera in Turchia, nella banca dati UYAP vi è tuttavia un solo procedimento pendente a carico del ricorrente, accusato di contrabbando presso il Tribunale penale di C._______ (doc. 5 allegato al doc. SEM 49), che alla luce di quanto esposto l’apertura in segreto di procedimenti politici nei confronti del ricorrente non può essere considerata verosimile, che pure le ulteriori allegazioni del richiedente non sono rilevanti, che innanzitutto nella condanna ad una pena privativa della libertà di due anni e sei mesi per detenzione illecita di materiale esplosivo questo Tribunale non ravvisa alcun “ politmalus ”, non essendo l’insorgente stato condannato per un reato politico, ma per un’infrazione di diritto comune, e meglio per il possesso illegale di materiale esplosivo ai sensi dell’art. 174 cpv. 1 del codice penale turco (allegato 1 al doc. SEM 49) e che la pena https://irb-cisr.gc.ca/en/country-information/rir/Pages/index.aspx?doc=457673&pls=1 https://irb-cisr.gc.ca/en/country-information/rir/Pages/index.aspx?doc=457673&pls=1 https://www.fluechtlingshilfe.ch/fileadmin/user_upload/Publikationen/Herkunftslaenderberichte/Europa/Tuerkei/190201-tur-verfahrensrelevante-akten-de.pdf https://www.fluechtlingshilfe.ch/fileadmin/user_upload/Publikationen/Herkunftslaenderberichte/Europa/Tuerkei/190201-tur-verfahrensrelevante-akten-de.pdf https://www.fluechtlingshilfe.ch/fileadmin/user_upload/Publikationen/Herkunftslaenderberichte/Europa/Tuerkei/190201-tur-verfahrensrelevante-akten-de.pdf

D-747/2020 Pagina 12 comminata non può essere considerata severa, considerato che la suddetta disposizione prevede una pena detentiva dai tre agli otto anni e quindi gli è stata comminata la pena minima ulteriormente ridotta (doc. SEM 33), che la procedura penale non appare rispondere ad un intento persecutorio per le opinioni politiche del richiedente, come questi afferma nel ricorso, che, come detto, basti pensare che il capo d’imputazione più grave tendente alla consegna di armi ad un’organizzazione terroristica è caduto, che tale valutazione non muta neppure in relazione all’articolo di giornale trasmesso col ricorso, già solo perché tratta della sospensione di membri dell’HDP dalla carica di sindaco, che il ricorrente non ha mai ricoperto, che infine il fatto che in Turchia vi sono stati casi di condanne di oppositori politici dell’attuale governo e di loro avvocati basate su prove labili e indiziarie, come sostenuto dal ricorrente nel ricorso, non basta, tenuto conto dell’insieme delle circostanze, per concludere che nel caso concreto la procedura penale non ha rispettato i principi dello Stato di diritto (cfr. sopra), che nemmeno nel procedimento pendente per aver rimpatriato una salma senza autorizzazione questo Tribunale ravvisa alcun “ politmalus ”, che effettivamente anche in questo caso l’infrazione è di diritto comune e l’inchiesta non risponde a un intento persecutorio, non vi sono inoltre indizi che la pena sarà sproporzionatamente severa, che quindi il solo profilo politico del ricorrente, in assenza di persecuzioni anteriori nei suoi confronti, non è atto a configurare un timore fondato di esposizione a seri pregiudizi, che infatti né la sola appartenenza all’HDP, partito legale, in seno al quale egli non ha ricoperto una carica di particolare rilievo (breve presidenza di una sezione locale), né quella del fratello (deceduto) e della sorella (scomparsa) al PKK sono elementi sufficienti perché le autorità turche si interessino al ricorrente, che, infine, neppure la documentazione prodotta dal richiedente in fase ricorsuale (doc. TAF 3 e allegati: traduzione doc. H, I, L [doc. TAF 7 e allegati]) è atta a modificare la suddetta valutazione,

D-747/2020 Pagina 13 che il doc. H attesta unicamente l’appartenenza del ricorrente all’HDP, che le asserite minacce e misure investigative intraprese dalle autorità nei confronti dell’interessato e della sua famiglia (doc. I) costituiscono delle mere affermazioni non comprovate da alcun mezzo di prova e che il doc. L è in gran parte illeggibile, che pertanto non vi sono sufficienti indizi concreti che lascino presupporre, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, il realizzarsi di seri pregiudizi nei confronti del ricorrente, che da quanto esposto il ricorso non merita tutela, che la decisione impugnata, con cui l’autorità inferiore ha negato il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo, nonché pronunciato l’allontanamento del ricorrente dalla Svizzera, dichiarando tuttavia inesigibile l’esecuzione con conseguente concessione dell’ammissione provvisoria, va pertanto confermata, che pure la richiesta formulata nel gravame dall’insorgente tendente al riconoscimento del gratuito patrocinio nella persona dell’avvocatessa Immacolata Iglio Rezzonico va respinta per gli stessi motivi per cui questa Corte ha già rifiutato la domanda di assistenza giudiziaria (doc. TAF 4), che visto l’esito della procedura le spese processuali di fr. 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull’anticipo spese versato il 30 settembre 2020 (doc. TAF 5), che la decisione è definitiva e non può, di principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

(dispositivo alla pagina seguente)

D-747/2020 Pagina 14 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 750.-, anticipate dal ricorrente, sono poste a suo carico e vengono compensate con l’acconto già versato. 3. La domanda di gratuito patrocinio è respinta. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale.

La giudice unica: Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni Graziano Mordasini

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