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Bundesverwaltungsgericht 23.05.2018 D-7330/2017

23 mai 2018·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·4,323 mots·~22 min·7

Résumé

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) | Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 24 novembre 2017

Texte intégral

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Corte IV D-7330/2017

Sentenza d e l 2 3 maggio 2018 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Markus König; cancelliera Alissa Vallenari.

Parti A.________, nato il (…), alias B.________, nato il (…), Eritrea, rappresentato dal signor Rosario Mastrosimone, SOS Antenna Profughi, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 24 novembre 2017 / N (…).

D-7330/2017 Pagina 2 Visto: la domanda di asilo che A.________ ha presentato in Svizzera il 14 settembre 2017 (cfr. atto A1/2) a seguito della richiesta di ricollocamento dell’interessato da parte dell’Italia (cfr. atti processuali), i verbali d’audizione del richiedente del 26 settembre 2017 (di seguito: verbale 1) e del 24 ottobre 2017 (di seguito: verbale 2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 24 novembre 2017, notificata il giorno stesso (cfr. atto A15/1), con cui tale autorità non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all’interessato e ha respinto la succitata domanda d’asilo, pronunciando il suo allontanamento dalla Svizzera, ritenendo però attualmente non ragionevolmente esigibile l’esecuzione dell’allontanamento, con conseguente ammissione provvisoria del richiedente, il ricorso del 27 dicembre 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata: 28 dicembre 2017) inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), con cui il ricorrente è insorto contro la predetta decisione, chiedendo l’annullamento della stessa e la restituzione degli atti all’autorità inferiore per completamento dell’istruttoria e nuova valutazione in merito alla verosimiglianza della fattispecie; contestualmente ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria, secondo il senso, della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di spese e ripetibili, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato: che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF,

D-7330/2017 Pagina 3 che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA, che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che preliminarmente occorre rilevare che, essendo stato il ricorrente posto al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento nella decisione del 24 novembre 2017, e non avendo in specie il ricorrente censurato la pronuncia dell’allontanamento da parte dell’autorità di prime cure, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la questione del riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell’asilo, che nel corso dell’audizione sulle generalità, il richiedente ha dichiarato di essere cittadino eritreo, di etnia tigrina, nato a C.________, D.________, E.________ (cfr. verbale 1, p.to 1.07, pag. 3), ed in seguito e sino al suo espatrio domiciliato a F.________ nella G.________, H.________, durante i congedi dal servizio militare, ed alloggiato invece per il servizio militare dapprima a F.________ e successivamente a I.________ sino all’espatrio avvenuto il (…) aprile 2016 (cfr. verbale 1, p.to 2.01, pag. 4); che egli

D-7330/2017 Pagina 4 riferisce che avrebbe interrotto la sua formazione scolastica a metà della quinta classe (nel […]), lavorando in seguito quale pastore sino al (…) per motivi di sussistenza personale (cfr. verbale 1, p.to 1.17.04, pag. 4); che poi avrebbe svolto un periodo d’addestramento militare a J.________ per tre mesi e successivamente per i restanti cinque anni avrebbe adempiuto il servizio militare (cfr. verbale 1, p.to 1.17.05, pag. 4); che durante quest’ultimo, avrebbe trascorso tre mesi in una prigione a K.________ nel 2014, in quanto sarebbe rientrato al suo domicilio senza aver precedentemente ottenuto il consenso (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 7 seg.); che infine il (…) marzo 2016 avrebbe deciso di disertare partendo da I.________ con una vettura e recandosi al suo domicilio a F.________ (cfr. verbale 1, p.to 5.01 segg., pag. 6 segg.); che in quest’ultimo luogo avrebbe trascorso tre giorni prima di espatriare definitivamente con un amico il (…) aprile 2016 a seguito di tre giorni di cammino (cfr. verbale 1, p.to 5.01, pag. 6), che sentito sui motivi d’asilo egli ha asserito di essere espatriato il (…) aprile 2016 dal suo Paese d’origine a seguito della diserzione dal militare avvenuta il (…) marzo 2016 poiché esasperato dalla durata e dalla vita del militare, senza libertà e diritti, che avrebbe svolto per cinque anni; che inoltre egli sarebbe stato detenuto nel 2014 per tre mesi, in una prigione sotterranea a K.________, nonché avrebbe subito dei maltrattamenti da parte del suo superiore militare, che l’avrebbe picchiato; che quest’ultimo evento lo avrebbe infine determinato a prendere la fuga dal campo militare; che oltracciò egli teme di essere imprigionato nel caso facesse ritorno in Eritrea (cfr. verbale 2, D23 segg., pag. 4 segg.), che a supporto delle sue dichiarazioni, l’interessato ha prodotto, nella procedura di prima istanza, una copia di una foto che lo ritrarrebbe con abiti militari (cfr. atto A10), che nella decisione impugnata, la SEM ha considerato inverosimili ex art. 7 LAsi i motivi d’asilo del richiedente, che innanzitutto l’autorità di prime cure ha ritenuto che le allegazioni del ricorrente circa il periodo da egli trascorso adempiendo il servizio militare, non sarebbero sufficientemente dettagliate e sostanziate, nonché prive di elementi di realtà vissuta; che invero egli, nonostante le diverse possibilità offertegli di chiarificare al meglio le sue dichiarazioni, avrebbe unicamente affermato che quali attività durante il militare faceva la guardia a turni, armato e seduto, da lontano; che inoltre la laconicità e la tardività riguardo alle circostanze della sua fuga a seguito di un problema con il suo

D-7330/2017 Pagina 5 responsabile militare, all’origine anche del suo espatrio definitivo, farebbero propendere per un evento da lui evocato soltanto per dare un senso alla sua fuga dal servizio militare; che oltracciò, il ricorrente non ha presentato nel suo narrato dell’evasione dal campo di I.________ alcun elemento di difficoltà o di timore, asserendo che poteva uscire indisturbato dallo stesso e che si sarebbe recato a casa sua; che inoltre in merito a tale episodio si sarebbe pure contraddetto, in quanto avrebbe dapprima dichiarato di essere scappato dopo che il suo superiore avrebbe chiesto a qualcuno di prenderlo, ed in seguito che avrebbe invece preso la fuga fingendo di andare in bagno; che pertanto l’asserito periodo di cinque anni trascorsi svolgendo il militare a I.________, nonché la sua fuga dallo stesso campo militare, sarebbero integralmente inverosimili, che proseguendo nell’analisi anche il suo arresto successivo all’abbandono del campo militare, per andare a trovare il padre, risulterebbe privo di elementi sostanziali e di un qualsivoglia timore; che anche per quanto concerne l’asserita detenzione per tre mesi in una prigione di K.________, le sue dichiarazioni sarebbero generiche, scontate e stereotipate, avendo fornito quali unici elementi descrittivi del luogo: che vi erano dei legni al di sopra della cella oltre che avrebbe avuto difficoltà dovute all’espletamento dei suoi bisogni, in quanto sarebbe stato a piedi nudi ed il suolo della cella coperto di spine; che malgrado gli siano stati posti in merito dei quesiti puntuali perché potesse sostanziare meglio le sue affermazioni, avrebbe esclusivamente asserito che era permesso uscire dalla cella due volte al giorno per mangiare; che pertanto anche l’arresto e la successiva incarcerazione a K.________ dell’interessato non sarebbero plausibili, che inoltre, le dichiarazioni dell’insorgente riguardo all’addestramento nel campo di J.________, dove avrebbe trascorso tre mesi della sua esistenza, risulterebbero inconsistenti ed incredibili; che egli infatti quali unici dettagli del campo avrebbe asserito che vi erano tre edifici all’interno del campo dove si poteva riposare a partire da mezzogiorno; che non sarebbe invece stato in grado né di spiegare quali altre attività venissero svolte in tali edifici né qualsivoglia altro avvenimento che sarebbe successo all’interno degli stessi; che alla luce di tali elementi, neppure il suo addestramento militare e di conseguenza la retata che l’avrebbe condotto al campo militare sarebbero verosimili, che l’autorità di prime cure ha in secondo luogo ritenuto non rilevanti secondo l’art. 3 LAsi le altre dichiarazioni dell’interessato,

D-7330/2017 Pagina 6 che dapprincipio circa la copia della fotografia prodotta dal ricorrente quale mezzo di prova, la stessa non proverebbe in nessuno modo che egli abbia svolto il servizio militare, essendo che il montaggio sarebbe stato fatto in uno studio fotografico; che inoltre egli non si sarebbe prodigato a farsi inviare l’originale della fotografia dallo studio fotografico; che viste le evidenze già sottolineate, tale copia sarebbe stata prodotta unicamente ai fini di causa, per sostenere le sue fittizie allegazioni del vissuto al militare e che pertanto non sarebbe pertinente ai fini della concessione dell’asilo, che infine anche l’uscita illegale dall’Eritrea non sarebbe rilevante in materia d’asilo, in quanto, la sola uscita illegale dal Paese d’origine non sarebbe sufficiente per ritenere un fondato timore per l’insorgente di subire dei pregiudizi rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi, dato che non vi sarebbero ulteriori elementi che lo renderebbero inviso alle autorità eritree in caso di un suo ritorno in patria, che alla luce di quanto sopra, la qualità di rifugiato non gli andrebbe pertanto riconosciuta ai sensi del dispositivo legale succitato, che nel ricorso, l’interessato contesta le considerazioni dell’autorità inferiore, in quanto sarebbero il risultato di un accertamento inesatto dei fatti e di un’errata applicazione del diritto applicabile, che per quanto concerne la ritenuta inverosimiglianza delle allegazioni, il ricorrente, malgrado riconosca di aver risposto tendenzialmente in modo laconico e sintetico, ritiene d’un canto che le stesse siano nel complesso coerenti e conformi alla realtà presente in Patria e d’altro canto di aver descritto in modo sufficientemente sostanziato i suoi asserti; che ciò farebbe propendere per la veridicità degli stessi; che invero egli avrebbe denominato con precisione i luoghi dove svolgeva il servizio militare, come pure avrebbe esposto in maniera sentita e vissuta il disagio provato durante lo stesso; oltracciò circa il periodo trascorso in carcere avrebbe evocato degli elementi – l’esistenza di due grandi stanze sotterranee, i rami ricoperti di terra presenti nella cella, la presenza di spine sul terreno e le problematiche riscontrate per l’espletamento dei suoi bisogni fisiologici – che sarebbero inusuali in altri istituti carcerari e di non facile dominio pubblico; che a ben vedere la concisione delle sue risposte, nelle quali non sarebbero ravvisabili delle contraddizioni rilevanti, potrebbero essere riconducibili a sue difficoltà mnesiche ed espositive oppure anche alla sua limitata scolarizzazione; che in conclusione gli atti andrebbero restituiti all’autorità di prime cure perché possa effettuare una nuova valutazione in

D-7330/2017 Pagina 7 punto alla verosimiglianza delle sue dichiarazioni, le quali soddisferebbero le condizioni per il riconoscimento della sua qualità di rifugiato, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi); che occorre inoltre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi), che a tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi) che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l’autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni,

D-7330/2017 Pagina 8 sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti), che come rettamente ritenuto nel provvedimento impugnato, le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente in corso di procedura, non adempiono né le condizioni di verosimiglianza di cui all’art. 7 LAsi né di rilevanza secondo l’art. 3 LAsi, che in primo luogo si denota come le allegazioni del ricorrente quo ai suoi motivi principali d’asilo risultino in più punti incoerenti ed illogiche, che invero egli riferisce dapprima di aver abbandonato il suo Paese d’origine poiché il militare si protraeva già da troppo tempo ed egli, per questo, non sarebbe stato libero, fornendo quale esempio il mancato ottenimento di congedi dal militare, oltre al fatto che sarebbe stato imprigionato nel 2014 (cfr. verbale 1, p.to 7.01 segg., pag. 7 seg. e verbale 2, D23 segg., pag. 4 segg.); che nel corso della prima audizione, ha risposto che non vi sarebbero ulteriori motivi che l’avrebbero condotto a disertare e che impedirebbero il suo rientro in patria (cfr. verbale 1, p.ti 7.01, pag. 7 e 7.03, pag. 8); che tuttavia nel corso della seconda audizione, ha riferito che l’episodio che lo avrebbe determinato ad abbandonare il campo militare di I.________ e ad espatriare, sarebbe stato l’atteggiamento aggressivo del suo superiore, che lo avrebbe trattato male e picchiato (cfr. verbale 2, D49 segg., pag. 7), che queste ultime dichiarazioni contraddittorie del ricorrente, oltre che tardive e senza alcuna motivazione da parte dello stesso per la sua intempestività, sono da ritenere inattendibili, che infatti dapprima egli ha affermato di essere partito da I.________ con una vettura (cfr. verbale 1, p.to 5.01, pag. 6); che successivamente ha invece dichiarato che quando il suo superiore, che lo trattava male, avrebbe chiesto a qualcuno di prenderlo, egli sarebbe scappato dal suddetto campo militare (cfr. verbale 2, D49-D51, pag. 7); che in ultimo l’insorgente ha presentato una terza versione della sua fuga dal campo,

D-7330/2017 Pagina 9 riferendo di aver finto di andare a fare i suoi bisogni e di essere uscito da quest’ultimo di nascosto (cfr. verbale 2, D56 segg., pag. 7), che oltracciò l’interessato circa il giorno dell’espatrio ha asserito anzitutto essere partito dal suo domicilio il (…) aprile 2016 ed aver varcato lo stesso giorno il confine (cfr. verbale 1, p.to 5.01, pag. 6; verbale 2, D105-106, pag. 11), per successivamente allegare di aver camminato per tre giorni da casa sua sino al confine dell’Eritrea (cfr. verbale 2, D107, pag. 12); che infine, malgrado le richieste di delucidazioni in merito da parte dell’interrogante, il richiedente ha presentato nuovamente in ordine le due versioni contrastanti, ovvero una volta di essere partito dal suo domicilio il medesimo giorno in cui sarebbe giunto in L.________, ed una seconda volta di aver impiegato tre giorni di cammino per arrivare al confine (cfr. verbale 2, D108-D109, pag. 12); che nella prima audizione, egli ha pure dichiarato di essere partito da F.________ il (…) aprile 2016 ed essere giunto in L.________ tre giorni dopo (cfr. verbale 1, p.to 5.01, pag. 6), che tali evidenti resoconti discordanti e confusionari su degli elementi determinanti per il suo espatrio, non trovano alcuna spiegazione logica e plausibile; che neppure in sede ricorsuale sono stati forniti elementi atti a far giungere il Tribunale ad un differente convincimento del caso in disamina, che pertanto la fuga del ricorrente dal campo di I.________ ed il suo espatrio, nelle circostanze descritte dall’insorgente, sono ritenuti inverosimili, che per quanto attiene il supposto periodo di cinque anni trascorsi al militare il Tribunale non giunge ad una diversa valutazione, che indubbiamente egli ha riferito soltanto che nel lungo periodo trascorso avrebbe fatto la guardia durante il suo turno a dei luoghi o a degli oggetti (cfr. verbale 2, D40 segg., pag. 6 seg. e D84, pag. 10); che anche incalzato a più riprese dall’interrogante a descrivere in dettaglio la sua giornata lavorativa al militare, egli ha unicamente ribadito che faceva la guardia a turni a dei luoghi che si trovavano un po’ discosti dalla sua postazione e che sedeva tutto il tempo con la sua arma (cfr. verbale 2, D43 segg., pag. 6), che ci si attenderebbe da una persona che ha trascorso un periodo così significativo della sua vita eseguendo il servizio militare una descrizione

D-7330/2017 Pagina 10 degli eventi successogli in tale contesto in modo maggiormente fruito, sostanziato e dettagliato, che le informazioni succinte e generiche fornite dal ricorrente non possono essere addebitabili né alla sua limitata scolarizzazione né a difficoltà mnesiche od espositive come da egli postulato, che alla luce di quanto sopra, l’insorgente non è riuscito a rendere verosimile di aver svolto il periodo di servizio militare dichiarato, che quo all’arresto ed al periodo di prigionia nel 2014, le circostanze dichiarate dall’insorgente non risultano maggiormente credibili, che in effetti è innegabile che le sue risposte in merito, malgrado i quesiti precisi posti in tal senso dall’autorità di prime cure, sono state generiche, superficiali e stereotipate, che invero nulla è riuscito ad aggiungere in merito alle circostanze del suo arresto da parte delle autorità militari (cfr. verbale 2, D28 segg., pag. 5), come neppure ha accennato ad elementi significativi relativi al periodo di incarceramento, oltre a delle evenienze scontate come il fatto di non stare bene, che nella prigione faceva caldo (cfr. verbale 2, D31, pag. 5), che doveva espletare i suoi bisogni in un contenitore (cfr. verbale 2, D37 seg., pag. 5), che mangiava due volte al giorno (cfr. verbale 2, D65 segg., pag. 8) e che dormiva per terra (cfr. verbale 2, D62, pag. 8), che neppure la descrizione del luogo di detenzione risulta maggiormente circostanziato, avendo l’insorgente affermato trattarsi di due stanze sotterranee e che la cella dove egli sarebbe stato incarcerato avrebbe avuto un tetto composto da rami e terra ed il terreno ricoperto di spine (cfr. verbale 2, D31 segg., pag. 5), che tale narrazione superficiale e vaga di un periodo drammatico ed indelebile nel vissuto dell’insorgente, che egli stesso dipinge come il più difficile durante il servizio militare (cfr. verbale 2, D25, pag. 4) e dove alcuni carcerati sarebbero giunti quasi in fin di vita (cfr. verbale 2, D31, pag. 5), non risulta assolutamente convincente, che per quanto attiene il periodo di addestramento che l’interessato avrebbe svolto nel 2011 nel campo di J.________ (cfr. verbale 2, D23, pag. 4 e D85 segg., pag. 10), le affermazioni del ricorrente in merito risultano superficiali e troppo succinte,

D-7330/2017 Pagina 11 che in realtà egli al di fuori della descrizione generica di tre edifici all’interno del campo di addestramento, che sarebbero funti da luoghi di riposo dopo l’addestramento (cfr. verbale 2, D87 segg., pag. 10 seg.) e di ulteriori edifici al di fuori dello stesso (cfr. verbale 2, D95, pag. 11), non è riuscito a descrivere alcunché d’altro che si trovasse nel campo d’addestramento o al di fuori e nessun evento significativo che si svolgesse al suo interno o all’esterno (cfr. verbale 2, D86 segg., pag. 10 seg.), che pertanto neppure il periodo di addestramento nel campo militare di J.________ appare verosimile, che oltracciò in merito alla fotografia presentata quale presunta prova di aver eseguito il servizio militare nel corso della procedura di prima istanza (cfr. verbale 2, D4 segg., pag. 2 e seg. e atto A10), la stessa non risulta rilevante; che difatti la copia della foto non è dimostrativa del fatto che l’insorgente fosse al militare, essendo priva di qualsiasi elemento riconducibile al contesto militare dove avrebbe vissuto il ricorrente, ed essendo la stessa fotografia stata fatta e montata direttamente da uno studio fotografico, come dichiarato dallo stesso ricorrente (cfr. verbale 2, D19 segg., pag. 4), che a titolo abbondanziale, le dichiarazioni dell’insorgente relative ai giorni che avrebbe trascorso al suo domicilio prima dell’espatrio definitivo, appaiono incoerenti con un timore fondato di subire delle persecuzioni a causa della diserzione alla leva, che egli infatti ha asserito essersi recato dal campo militare di I.________ a casa sua e di aver soggiornato presso quest’ultima dal (…) marzo 2016 sino al (…) aprile 2016, senza che accadessero particolari eventi o che facesse dei preparativi per l’espatrio (cfr. verbale 2, D52 seg., pag. 7 e D98 segg., pag. 11), che il comportamento tenuto dall’interessato non è plausibile per una persona che abbia disertato dal servizio militare, che invero ci si attenderebbe per lo meno che il luogo della sua permanenza successivamente alla fuga dal campo militare non fosse facilmente reperibile per le autorità militari, che di conseguenza, l’insorgente non sembrerebbe neppure avere avuto un timore fondato di subire dei seri pregiudizi a causa della presunta diserzione dal servizio militare,

D-7330/2017 Pagina 12 che infine, per quanto riguarda il timore di subire delle persecuzioni future a causa del solo espatrio illegale dal suo Paese d’origine, si osserva che secondo una sentenza di riferimento D-7898/2015 del 30 gennaio 2017, il Tribunale, dopo analisi delle attuali informazioni sul Paese, ha esaminato la questione della rilevanza in materia d’asilo dell’espatrio illegale dall’Eritrea e stabilito che quest’ultimo, da solo, non è sufficiente per ritenere, con una probabilità preponderante, un rischio di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d’asilo, che un rischio accresciuto di subire una sanzione rilevante ai fini dell’asilo, può essere riconosciuto soltanto in presenza di elementi supplementari che lascino presupporre che la persona sia malvista dalle autorità eritree (cfr. D-7898/2015 consid. 5.1), che nel caso in disamina, non avendo il ricorrente reso verosimile alcun contatto con le autorità militari, né di essere mai stato convocato per il servizio militare o aver eseguito lo stesso, suddetti elementi supplementari non sono riconoscibili, che non vi è dunque un rischio accresciuto per l’insorgente di subire una sanzione rilevante ai sensi dell’asilo in caso di ritorno in patria, che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali prive di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l’esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),

D-7330/2017 Pagina 13 che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

D-7330/2017 Pagina 14 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:

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