Corte IV D-7282/2008 {T 0/2} Sentenza d e l 2 2 dicembre 2008 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Maurice Brodard; cancelliere Carlo Monti. A._______, Pakistan, alias B._______, Pakistan, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 6 novembre 2008 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-7282/2008 Fatti: A. Il 4 giugno 2003, l'interessato ha presentato una prima domanda d'asilo in Svizzera. Il 29 agosto 2003, l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR, attualmente e di seguito, UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo. Il 10 dicembre 2003, la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) ha dichiarato inammissibile il ricorso inoltrato dall'interessato il 1° ottobre 2003. B. Il 2 giugno 2008, l'interessato, dichiaratosi originario della provincia del C._______, ha presentato una seconda domanda d'asilo in Svizzera. Ha allegato di aver vissuto fino all'età di 10 anni a D._______ nella provincia del C._______ ed in seguito di essersi trasferito insieme alla sua famiglia a E.______ nella provincia del F._______ ([...]). Inoltre, ha dichiarato di non essere rientrato in patria dopo la conclusione infruttuosa della sua prima procedura d'asilo in Svizzera ([...]). Peraltro, ha asserito di non potere più rientrare nella provincia del C._______, in quanto avrebbe il timore di essere ucciso, secondo la legge locale, dai talebani, nel caso in cui si rifiutasse di fare la Jihad. Infine, non potrebbe neanche andare a vivere in un'altra provincia del Pakistan in quanto il governo, vista la sua provenienza, lo considerebbe un terrorista. C. Il 6 novembre 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento siccome ammissibile, esigibile e possibile. D. Il 17 novembre 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF). Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Pagina 2
D-7282/2008 E. Il 21 novembre 2008, il TAF ha considerato, nella sua decisione incidentale, il gravame siccome privo di probabilità d'esito favorevole ed ha respinto la summenzionata domanda d'assistenza giudiziaria. Ha quindi invitato il ricorrente a versare entro il 4 dicembre 2008 un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso, in caso di mancato versamento di detto anticipo. F. Il 2 dicembre 2008, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. Pagina 3
D-7282/2008 4. 4.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha osservato che per quanto concerne il timore del reclutamento forzato da parte dei talebani, il ricorrente avrebbe fornito delle indicazioni contraddittorie e quindi inverosimili sulle sue origini del C._______. Nella prima procedura d'asilo avrebbe allegato di essere nato a E._______ e di avervi vissuto dalla nascita fino alla partenza per la Svizzera nel 2003, mentre nella seconda procedura d'asilo avrebbe dichiarato di aver vissuto fino all'età di dieci anni nella provincia del C._______ e di essersi poi trasferito a E._______. L'UFM ha quindi presunto, considerando le indicazioni inverosimili fornite dall'insorgente, che la carta d'identità presentata ulteriormente, recante la menzione del C._______ quale provincia d'origine, sia falsificata, in quanto non presenta pure alcuna caratteristica evidente che ne accerti l'autenticità. Inoltre, l'insorgente non sarebbe riuscito a spiegare tale divergenza in maniera plausibile. Peraltro, non parlerebbe neanche il paschtu. Per di più, l'UFM ha rilevato che, giusta l'art. 9 della Costituzione pakistana, il Pakistan garantirebbe la libertà di domicilio. Il ricorrente potrebbe pertanto stabilirsi nuovamente nel F._______ o in un'altra provincia pakistana. Inoltre, non vi sarebbero indizi secondo cui, data la situazione politica attuale, l'insorgente, essendo lui un membro della Muslim league Nawaz (MLN), rischierebbe di essere svantaggiato nel F._______ (provincia del vincitore delle elezioni Nawaz Sharif). Peraltro, secondo l'autorità inferiore, non sarebbero emersi indizi che dopo la conclusione della prima procedura d'asilo siano intervenuti fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria. Infine, nulla si opporrebbe all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente verso il suo Paese d'origine, ritenuto altresì ammissibile, esigibile e possibile. 4.2 Nel gravame, il ricorrente ha allegato di essere rimasto in Svizzera dopo la conclusione della prima procedura d'asilo. In aggiunta, ha dichiarato in sostanza che un ragazzino non distinguirebbe tra la zona di provenienza e quella di nascita. Pertanto, secondo i documenti da lui inoltrati, sarebbe nato e avrebbe vissuto per qualche tempo nel C._______. Inoltre, l'insorgente ha contestato l'apprezzamento dell'UFM circa la falsità dei documenti da lui forniti. I documenti sarebbero veri e conterrebbero tutte le indicazioni necessarie per l'accertamento dell'autenticità degli stessi. Peraltro, non gli sembrerebbe corretto supporre la falsità di un documento senza Pagina 4
D-7282/2008 provarlo e per conseguenza dovrebbe valere anche per lui il principio secondo cui le generalità fornite nella procedura d'asilo sono vere fino a prova contraria. Infine, ha ribadito che, nel caso dovesse tornare nel C._______, sarebbe costretto a combattere con i talebani e quindi rischierebbe di essere ucciso nel caso si rifiutasse. 5. 5.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che dall'audizione non emerga che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria. 5.2 Preliminarmente, il TAF osserva che la precedente procedura d'asilo si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 29 agosto 2003, in seguito alla sentenza d'inammissibilità del ricorso della CRA del 10 dicembre 2003. 5.3 Per quanto attiene ai motivi d'asilo addotti nella presente procedura, questo Tribunale osserva che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione delle allegazioni decisive in materia d'asilo, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTAF in relazione all'art. 6 LAsi e all'art. 4 PA). 5.4 Inoltre, l'insorgente ha non solo affermato nel corso della prima procedura d'asilo di essere nato a E._______ e di avervi sempre vissuto fino al suo espatrio, ma lo ha pure ribadito più volte in occasione delle varie audizioni in merito alla sua mancata partenza dalla Svizzera ([...]). In tutte queste occasioni, inclusa la prima procedura d'asilo, il ricorrente non ha mai menzionato che i suoi motivi d'asilo fossero legati alla sua presunta origine della provincia del C._______. Pertanto, questo Tribunale considera come inverosimile la provenienza del ricorrente da quest'ultima provincia. Peraltro, i suoi timori di persecuzione, in caso di rientro in patria, si basano su mere affermazioni di parte, non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza. Basti rilevare che, come rettamente ritenuto Pagina 5
D-7282/2008 dall'UFM, sebbene abbia errato l'articolo di legge (art. 15 anziché art. 9 della Costituzione pakistana), l'insorgente avrebbe effettivamente la libertà di movimento e di domicilio al suo rientro in patria, nel caso in cui dovesse riuscire a dimostrare effettivamente di essere originario della provincia del C._______. Infine, anche il suo timore di essere ritenuto a priori un terrorista dalle autorità pakistane per via della sua provenienza, viene considerata da questo Tribunale una affermazione di parte senza fondamento alcuno. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura d'asilo, non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria. 6. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 7. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 8. 8.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Pakistan possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Pagina 6
D-7282/2008 8.2 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile. 9. 9.1 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che in Pakistan non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. 9.2 Dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento non imputabili all'agire umano. Il ricorrente è ancora giovane ed ha una certa conoscenza delle lingue ([...]). Inoltre, contrariamente a quanto allegato dal ricorrente nella seconda procedura d'asilo, v'è ragione di ritenere che lo stesso abbia ancora una rete sociale in patria ([...]). Egli non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine. 9.3 Per conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento è anche ragionevolmente esigibile. 10. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). L'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. 11. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la Pagina 7
D-7282/2008 soccombenza, sono poste a carico dell'insorgente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dal ricorrente il 2 dicembre 2008. (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 8
D-7282/2008 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. L'anticipo spese di CHF 600.-, versato il 2 dicembre 2008, è computato con le spese processuali. 3. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato) - UFM, Divisione Dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) - G._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 9