Corte IV D-7269/2009/ {T 0/2} Sentenza d e l 7 dicembre 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer; cancelliera Antonella Guarna. A._______, nato il (...), Georgia, alias B._______, nato il (...), Russia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 17 novembre 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-7269/2009 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 20 ottobre 2009 in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo, i verbali d'audizione del 27 ottobre 2009 e del 3 novembre 2009, la decisione dell'UFM del 17 novembre 2009, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 20 novembre 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato), la decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale (TAF) del 27 novembre 2009, mediante la quale il ricorrente è autorizzato a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, l'incarto originale dell'UFM, pervenuto a codesto Tribunale in data 2 dicembre 2009, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato : che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), Pagina 2
D-7269/2009 che il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa, che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile, che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere nato a C._______, in Abkhazia (Georgia) quindi di essere di etnia abkhaza; che, egli non si riconosce quale cittadino georgiano, in quanto sarebbe nato sotto l'Unione Sovietica; che egli ha affermato di aver vissuto a C._______ dalla nascita sino al (...), poi a D._______ (Russia) fino al (...) e infine a E._______, a (...) chilometri da D._______ (Russia) sino al suo espatrio, che, l'interesato ha dichiarato di aver lasciato la Georgia nel (...) assieme alla moglie per motivi di lavoro e di essersi insediato a D._______, dove avrebbe chiesto l'asilo e ottenuto un permesso di soggiorno quale rifugiato; che, nel (...), dopo essersi separato dalla moglie, la quale sarebbe tornata in Georgia, l'interessato avrebbe iniziato una relazione con un altra donna (F._______) e, nella primavera del (...), sarebbe andato a vivere da lei a E._______; che l'ex marito della sua compagna, di nome G._______, il quale sarebbe Pagina 3
D-7269/2009 un ufficiale della Polizia, una volta saputo della relazione dell'interessato con F._______, avrebbe in più occasioni minacciato e picchiato l'interessato, presentandosi a casa e sul posto di lavoro; che, nell'ultima occasione, il (...) o il (...), l'interessato sarebbe stato sequestrato da G._______ e altri tre uomini; che sarebbe stato portato in una casa nel villaggio di H._______, legato ad una sedia, insultato e picchiato, fino a quando egli non gli avrebbe offerto la somma di USD (...) per essere liberato; che i suoi sequestratori avrebbero accettato la sua proposta e avrebbero deciso di liberarlo, offrendogli del té e dei biscotti; che l'interessato sarebbe stato liberato, dopo che per spaventare i suoi sequestratori, si sarebbe tagliato il polso; che, a seguito di tale episodio, l'interessato avrebbe deciso subito di espatriare, non potendo ritornare in Abkhazia, perché avrebbe la moglie georgiana e ci sarebbero solo russi e ceceni, come pure in Georgia, essendo abhkazo, che, la sera del (...) rispettivamente (...), l'interessato sarebbe stato accompagnato in auto da un'amico della sua compagna e da quest'ultima sull'autostrada I._______; che, da lì, avrebbe continuato il viaggio in camion, pagando USD (...); che, sdraiato sul lettino dietro i sedili, avrebbe trascorso quasi tutto il viaggio dormendo, avendo preso delle pastiglie e della vodka; che egli sarebbe giunto in Svizzera, nei pressi di J._______, dopo (...) giorni, il (...), senza subire controlli e munito del solo permesso russo quale rifugiato, che egli avrebbe dimenticato sul camion, che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità, che, nella decisione del 17 novembre 2009, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo un documento d'identità o di viaggio valido ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la sua esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile, Pagina 4
D-7269/2009 che, nel ricorso, l'insorgente contesta la decisione dell'UFM, sostenendo che vi sarebbero nel suo caso dei motivi giustificativi la mancata presentazione dei suoi documenti d'identità, in quanto gli sarebbe stato oggettivamente impossibile consegnarli; che infatti ribadisce che il suo passaporto gli sarebbe stato ritirato dalle autorità russe, le quali gli avrebbero rilasciato successivamente un permesso di rifugiato; che quest'ultimo tuttavia sarebbe rimasto nella vettura del passatore; che il ricorrente conferma il suo impegno a far pervenire i suoi documenti d'identità, chiedendo che gli venga assegnato un piccolo lasso di tempo per farli arrivare materialmente in Svizzera; che, inoltre, l'insorgente fa valere che l'UFM sarebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo, in quanto occorrerebbero quantomeno ulteriori approfondimenti in relazione allo statuto di rifugiato o in relazione dell'allontanamento; che, infatti, i suoi motivi d'asilo sarebbero validi e verosimili, ritenuto che le contraddizioni ipotizzate dall'UFM non sarebbero tali da condurre nei suoi confronti ad una decisione di non entrata nel merito; che, infine, a causa dei gravi problemi in Russia avuti con un poliziotto, nonché ex marito della sua compagna, il ricorrente asserisce di essere stato minacciato, picchiato e sequestrato e di essere stato costretto alla fuga, non potendo contare sulla protezione delle autorità russe essendo percepito come georgiano, nonostante le sue origini abkhaze e quindi discriminato; che, di conseguenza, il ricorrente fa valere che la sua vita in Russia non sarebbe più al sicuro e un suo rientro in Georgia sarebbe inimmaginabile, essendo di origine abkhaza, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità Pagina 5
D-7269/2009 di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono documenti quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, come rettamente rilevato dall'UFM, che, il ricorrente ha dichiarato di aver viaggiato dalla Russia fino in Svizzera in camion, durante (...) giorni (cfr. verbale d'audizione del 27 ottobre 2009 pagg. 7-8 e del 3 novembre 2009 pagg. 5-7); che, tuttavia, egli non è stato in grado di indicare né il giorno esatto della sua partenza, né il tragitto che avrebbe percorso, né le targhe del camion, né tantomeno da dove sarebbe entrato in Svizzera (cfr. verbale d'audizione del 27 ottobre 2009 pagg. 7-8); che, a tal proposito, non costituiscono giustificazioni credibili, le asserzioni secondo cui il ricorrente avrebbe dormito durante tutto il viaggio – durato ben quattro giorni – perché avrebbe preso delle pastiglie e della vodka (cfr. verbale d'audizione del 27 ottobre 2009 pag. 7) e non avrebbe parlato con il passatore o non gli avrebbe posto delle domande, nonostante quest'ultimo parlasse il russo (cfr. verbale d'audizione del 27 ottobre 2009 pag 8 e del 3 novembre 2009 D37-38 e D42 pagg. 5-6); che, in aggiunta, ritenuto che il ricorrente ha affermato di aver viaggiato sul lettino dietro i sedili, non è plausibile che egli non abbia visto nessuna dogana e non sia stato sottoposto ad alcun controllo (cfr. verbale d'audizione del 27 ottobre 2009 pagg. 7-8 e del 3 novembre 2009 D38-39 e D43-44 pagg. 5-6), considerato altresì che un camion – in ragione della merce che può trasportare – è di base sempre sottoposto a controlli doganali e, visto che, con l'asserito viaggio, egli avrebbe attraversato mezza Europa, Pagina 6
D-7269/2009 che, pertanto, l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte, che, d'altronde, il permesso di soggiorno russo, in qualità di rifugiato, di cui il ricorrente ha dichiarato essere in possesso durante il viaggio (cfr. verbale d'audizione del 27 ottobre 2009 pag. 7 e del 3 novembre 2009 D9-10), non sarebbe stato sufficiente da solo a permettere allo stesso di viaggiare indisturbato dalla Russia alla Svizzera; che, nemmeno la patente che il ricorrente ha affermato, soltanto nel corso della seconda audizione, ma che non ha confermato in sede di ricorso (pag. 2), di possedere assieme al sopraccitato documento sarebbe bastata (cfr. verbale d'audizione del 3 novembre 2009 D11-12); che, infine, non è plausibile che il ricorrente abbia potuto dimenticare così sbadatamente i suddetti documenti sul camion (cfr. verbale d'audizione del 27 ottobre 2009 pag. 5 e del 3 novembre 2009 D9; ricorso pag. 2), se davvero fossero stati gli unici che avesse avuto a disposizione; che, in siffatte circostanze, l'insorgente doveva essere per forza di cose in possesso dei suoi documenti d'identità, che, infine, non soccorre l'insorgente l'allegazione – del tutto ingiustificata – secondo cui le autorità russe gli avrebbero ritirato il suo passaporto sovietico nel momento in cui gli avrebbero concesso il permesso di rifugiato (cfr. ricorso pag. 2; verbale d'audizione del 27 ottobre 2009 pagg. 4-5); che, infatti, il passaporto, quale documento d'identità in senso stretto, costituisce un documento assolutamente distinto e indipendente dal suddetto permesso; che, peraltro, non soccorre nemmeno l'insorgente la stereotipata allegazione secondo cui ha confermato il suo impegno a farsi inviare i suoi documenti d'identità (cfr. ricorso pag. 2), allorquando - oltre a quanto evidenziato dall'UFM nella decisione impugnata – è trascorso più di un mese dall'inoltro della sua domanda d'asilo; che il ricorrente non ha quindi effetuato seri e concreti sforzi che avrebbero potuto avere esito favorevole per l'invio del suo documento, ciò che costituisce un'ulteriore conferma della dissimulazione dei documenti da parte sua, ritenuto che, di regola, chi ne è già in possesso e si limita a dissimularli, non intraprende alcunché per procurarsene di nuovi, che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, v'è ragione di Pagina 7
D-7269/2009 concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che l'insorgente ha dichiarato di avere lasciato la Russia (il suo Paese di provenienza) a causa dei gravi problemi con l'ex marito della sua attuale compagna, per i quali non si sarebbe potuto rivolgere alla Polizia, essendo quest'ultimo un poliziotto; che, egli non sarebbe potuto tornare né nella regione dell'Abkhazia in Georgia (Paese d'origine), dove ci sarebbero solo russi e ceceni e avendo una moglie georgiana, né in Georgia, in un'altra località, essendo abhkazo, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della Pagina 8
D-7269/2009 benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, segnatamente, il ricorrente ha reso dichiarazioni contraddittorie, nonché vaghe e illogiche su punti essenziali del suo racconto, come rettamente rilevato dall'UFM; che, prima di tutto, basti segnalare che egli si è contraddetto sul momento a partire dal quale sarebbero cominciati i problemi con l'ex marito della sua compagna; che, infatti, inizialmente ha dichiarato che quest'uomo sarebbe andato da lui la prima volta nell'autunno 2006, e meglio nel settembre 2006 (cfr. verbale d'audizione del 27 ottobre 2009 pag. 6); che, durante la stessa audizione, egli ha tuttavia affermato che la prima volta che sarebbe stato minacciato e picchiato sarebbe avvenuta nell'autunno dell'anno seguente, ovvero nel 2007 (cfr. verbale d'audizione del 27 ottobre 2009 pag. 6); che, per contro, nel corso della seconda audizione, egli sarebbe ritornato alla sua prima versione, indicando che i suo problemi con quel poliziotto sarebbero iniziati in autunno, ma nel mese di ottobre o novembre 2006 (cfr. verbale d'audizione del 3 novembre 2009 D93 pag. 10), rispettivamente che avrebbe avuto il primo contatto con quest'uomo nel mese di novembre o dicembre 2006 (cfr. ibidem D97 pag. 10); che, inoltre, l'insorgente non è stato in grado di indicare una data precisa - il giorno - in cui si sarebbe scontrato la prima volta con l'ex marito della sua compagna (cfr. verbale d'audizione del 27 ottobre 2009 pag. 6 e del 3 novembre 2009 D93 e 97 pag. 10 ), così come di riferire il numero di volte in cui si sarebbero verificati simili episodi (cfr. ibidem pag. 6 e D62 pag. 6 e D106 pag. 11); che, non da ultimo, il ricorrente, si è dimostrato altresì vago quanto all'indicazione della data in cui sarebbe stato sequestrato, ciò che corrisponderebbe anche al giorno del suo espatrio; che, a tal proposito, egli non ha saputo indicare una data precisa, bensì si è dimostrato incerto e titubante sul fatto che si sarebbe trattato del (...) o del (...) (cfr. ibidem pagg. 2 e 6); che, infine, il ricorrente non è stato in grado di indicare le generalità precise dell'ex marito della sua compagna da cui pretenderebbe essere perseguitato; che egli ha inizialmente soltanto riferito il nome di quest'ultimo, G._______ (cfr. verbale d'audizione del 27 ottobre 2009 pag. 6), su cui, successivamente, si è dimostrato incerto e si è contraddetto, riferendo di altri nomi (cfr. verbale d'audizione del 3 novembre 2009 D88-89 pag. 10); Pagina 9
D-7269/2009 che, visto quanto sopra, le dichiarazioni contraddittorie e vaghe del ricorrente vertono senza dubbio – contrariamente a quanto predende il medesimo (cfr. ricorso pag. 2) – sui punti fondamentali della vicenda resa dal ricorrente, quali l'inizio delle asserite persecuzioni, il sequestro che corrisponderebbe al giorno dell'espartrio, nonché l'identità dell'asserito persecutore; che, di conseguenza, v'è ragione di concludere alla palese inverosimiglianza dei motivi d'asilo addotti, senza che sia necessario evocare ulteriori elementi – già rilevati dall'UFM nella decisione impugnata – circa l'assenza di logica dei fatti resi, che, in tale contesto, non v'è ad ogni modo motivo di ritenere che il ricorrente non possa ottenere dalle competenti autorità in Russia, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti; che, peraltro, la compagna dell'insorgente ha potuto esporre denuncia alla Polizia per l'asserita aggressione subita (cfr. verbale d'audizione del 27 ottobre 2009 pag. 7), come pure – indotta dal ricorrente stesso – per l'asserito furto dell'auto dell'insorgente che a quanto pare le era intestata (cfr. verbale d'audizione del 3 novembre 2009 D121- 124 pag. 12); che, tra l'altro, l'insorgente ha affermato di voler tornare in Russia non appena si sarebbero calmate le acque (cfr. verbale d'audizione del 27 ottobre 2009 pag. 7), che, per di più, per quanto attiene ai motivi d'asilo fatti valere in relazione all'Abkhazia e alla Georgia, il ricorrente si è limitato ad allegazioni inconsistenti circa eventuali persecuzioni dovute, da un lato, alla nazionalità georgiana della madre e della sua ex moglie, come alla presenza dei ceceni e dei russi, dall'altro, a causa della sua etnia abkhaza (cfr. verbale d'audizione del 27 ottobre 2009 pag. 7 e ricorso pag. 2); che, infatti, l'insorgente ha dichiarato di non aver mai avuto problemi né in Georgia, né in Abkhazia, con le autorità o con terze persone (cfr. verbale d'audizione del 3 novembre 2009 D72-74 e D80-81); che, in siffatte circostanze, non esiste alcun timore di persecuzione nell'eventualità di un rientro del ricorrente in Georgia, e tanto meno nella regione dell'Abkhazia, che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, i motivi d'asilo addotti dal ricorrente, Pagina 10
D-7269/2009 che, infine, la dichiarazione del ricorrente secondo cui egli sarebbe in possesso di un permesso di rifugiato ottenuto dalle autorità russe in seguito alla guerra in Abkhazia nel (...) (cfr. verbale d'audizione del 27 ottobre 2009 pag. 5), non è di alcuna rilevanza ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato in ottemperanza a quanto previsto all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, ritenuto che si tratta di una mera affermazione di parte non corroborata da alcun mezzo di prova, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 21), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Georgia, in particolare in Abkhazia (Paese d'origine) o in Russia (Paese di provenienza) possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale Pagina 11
D-7269/2009 della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in questi Paesi al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, che, dopo l'armistizio del 12 agosto 2008, negoziato, tramite l'Unione Europea (UE), da Russia e Georgia, in questi Paesi non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è ancora giovane, ha una formazione scolastica superiore nonché una formazione professionale quale specialista nella lavorazione delle (...); che, in questo campo, come nella produzione del (...) e della (...), il ricorrente vanta numerosi anni di esperienza professionale (cfr. verbale d'audizione del 27 ottobre 2009 pagg. 2-3); che, inoltre, in Russia, da un lato, il ricorrente può contare su un'importante rete sociale, grazie alla presenza della sua compagna, nonché di tanti amici e addirittura sulla ripresa del suo lavoro (cfr. ibidem pag. 7); che, dall'altro, in Georgia, egli può disporre di una rete familiare, ritenuto che sua madre, suo cugino, nonché altri parenti vivono ancora in loco, e meglio a K._______, in Georgia (cfr. ibidem pag. 3 e verbale d'audizione del 3 novembre 2009 D48-49 pag. 6) mentre che in Abkhazia, egli ha dei conoscenti (cfr. verbale d'audizione del 3 novembre 2009 D61 pag. 7), che l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), Pagina 12
D-7269/2009 che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine o di provenienza è ragionevolmente esigibile, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 13
D-7269/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno (per corriere; in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) - L._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: Pagina 14