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Corte IV D-7262/2017
Sentenza d e l 2 5 ottobre 2018 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico con l’approvazione della giudice Emilia Antonioni Luftensteiner, cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti A._______, nata il (…), Eritrea, patrocinata dal lic. iur. Mario Amato, Soccorso operaio svizzero SOS Ticino, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 20 novembre 2017 / N (…).
D-7262/2017 Pagina 2 Visto: la domanda d’asilo che l’interessata ha presentato in Svizzera il 6 agosto 2015, i verbali d’audizione del 25 agosto 2015 (di seguito: verbale 1) e del 36 agosto 2016 (di seguito: verbale 2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 20 novembre 2017, notificata all’interessata il 22 novembre 2017 (cfr. avviso di ricevimento), per mezzo del quale tale autorità ha respinto la succitata domanda d’asilo e pronunciato l’allontanamento della richiedente dalla Svizzera nonché l’esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile, il ricorso datato 22 dicembre 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata: 27 dicembre 2017), con cui la ricorrente ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e la concessione dell’asilo in Svizzera; in primo subordine la restituzione degli atti di causa all’autorità inferiore per un nuovo esame delle allegazioni; in via ancor più subordinata l’ammissione provvisoria in Svizzera per causa d’inammissibilità ed inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento; contestualmente ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, il tutto con protesta di spese e ripetibili, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,
e considerato: che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi) contro una decisione in materia d’asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame,
D-7262/2017 Pagina 3 che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che nel corso dell’audizione sulle generalità la ricorrente si è dichiarata cittadina eritrea con ultimo domicilio a B._______ nel comparto amministrativo di Debub, ove avrebbe vissuto con la madre a partire dal 2013 dopo essersi trasferita da Assab (cfr. verbale 1, pag. 2 e segg.), che sentita sui motivi d’asilo, l’interessata ha affermato di aver lasciato illegalmente il paese nel corso dell’undicesima classe onde evitare di doversi recare al campo di addestramento di Sawa per assolvere il dodicesimo anno di formazione; che pur essendo conscia si trattasse di un obbligo generalizzato a tutti i giovani, ella, sino a quel momento, non avrebbe a quel momento ricevuto alcuna convocazione da parte delle autorità (cfr. verbale 2, pag. 2 e segg.), che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3
D-7262/2017 Pagina 4 cpv. 2 LAsi), che nella querelata decisione, la SEM non ha ritenuto rilevanti in materia d’asilo le circostanze addotte dall’interessata, che con ricorso l’insorgente avversa tale valutazione; che a suo dire, contemplando la definizione di rifugiato anche le ipotesi nelle quali venga espresso un timore rispetto a persecuzioni future, occorrerebbe in specie ritenere un rischio di esposizione a pregiudizi in caso di rinvio verso l’Eritrea; che difatti, le autorità eritree continuerebbero a considerare oppositori politici coloro che hanno lasciato illegalmente il paese, pur non essendo renitenti o disertori; che quandanche il Tribunale abbia già giudicato irrilevante l’espatrio illegale in assenza di circostanze supplementari, in specie vi sarebbero da annoverare degli elementi atti a rendere l’insorgente invisa alle autorità eritree; che questa avrebbe invero già ricevuto informazioni circa il suo futuro a Sawa, dovendo inoltre compilare un documento informativo in previsione del futuro trasferimento, che la tesi ricorsuale non merita considerazione, che infatti, il timore di essere sanzionati per renitenza o diserzione è oggettivamente fondato solo allorquando il richiedente è in contatto con le autorità militari (cfr. GICRA 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 39); che detto contatto è presunto se la diserzione è intervenuta durante il servizio attivo oppure se la persona ha ricevuto un ordine di marcia (cfr. GICRA 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 40); che al contrario, il solo rischio di dover probabilmente effettuare il servizio nazionale nel contesto eritreo non costituisce un pregiudizio determinante ai sensi dell’art. 3 LAsi; che dal canto suo, l’espatrio illegale dall’Eritrea è invece da considerarsi rilevante solo in presenza di elementi supplementari che lascino presupporre che la persona sia malvista dalle autorità (cfr. sentenza del Tribunale D-7898/2015 del 30 gennaio 2017 [pubblicata come sentenza di riferimento] consid. 5.1), che nel presente caso, non avendo la ricorrente ricevuto alcuna convocazione, non vi è in principio modo di riconoscerle alcun timore fondato di esposizione a seri pregiudizi per causa di renitenza o diserzione dal servizio nazionale, che su tali presupposti, il solo espatrio illegale, per quanto verosimile, non permette di giungere ad altro esito; che non di meno, il fatto che l’insorgente sapesse già di dover verosimilmente integrare in futuro il
D-7262/2017 Pagina 5 servizio nazionale non giustifica a sua volta una valutazione differente, non essendo tale circostanza (del resto comune a tutti i giovani eritrea) sufficiente per renderla invisa alle autorità, finanche ella avesse a tal fine effettivamente già compilato un formulario nel corso dell’undicesimo anno di scuola, che non si constatano inoltre ulteriori elementi atti a giustificare una diversa valutazione del caso, che, per quanto riguarda la concessione dell’asilo ed il riconoscimento della qualità di rifugiato v’è pertanto da confermare la decisione dell’autorità di prime cure, che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare detta pronuncia, che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l’esecuzione dell’allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che in sede ricorsuale l’insorgente contesta anche tale assunto; che il rinvio della ricorrente risulterebbe innanzitutto inammissibile; che vari organismi internazionali avrebbero infatti segnalato che l’Eritrea sarebbe da considerarsi un paese autoritario ove regnerebbero arresti arbitrari, condanne extragiudiziarie e torture; che l’art. 4 CEDU sarebbe a sua volta ostativo al rinvio; che il servizio nazionale eritreo non rappresenterebbe infatti un sistema unico e l’assegnazione alla componente militare o civile sarebbe decisa arbitrariamente; che sarebbe dunque altamente verosimile
D-7262/2017 Pagina 6 che la ricorrente venga assegnata alla parte militare; che l’insorgente cita quindi diversi rapporti indipendenti secondo i quali coloro che integrano le componenti militari svolgerebbero le loro funzioni in condizioni pessime ed al limite della schiavitù; che non mancherebbero esempi concreti in tal senso; che ad ogni modo, qualsiasi sia l’ambito di attribuzione, il servizio nazionale si compierebbe in condizioni inumane; che vi sarebbero anche evidenze di detenzioni mortali; che non di meno, nel caso in disamina l’esecuzione dell’allontanamento non sarebbe nemmeno ragionevolmente esigibile, che tuttavia, nella misura in cui questo Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d’asilo dell’insorgente, quest’ultima non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell’ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all’art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), che quo alla compatibilità con gli art. 3 e 4 CEDU, occorre fare riferimento ad una recente giurisprudenza coordinata laddove si è anzitutto giunti alla conclusione che il servizio nazionale eritreo non rientri nella definizione di schiavitù o servitù ai sensi dell’art. 4 cifra 1 CEDU (cfr. sentenza del Tribunale E-5022/2017 del 10 luglio 2018 [pubblicata come decisione di riferimento] consid. 6.1 e nel complesso 6.1.4); che più avanti, è stata esaminata anche la questione di sapere se tale circostanza potesse o meno essere qualificata quale lavoro forzato ai sensi dell’art. 4 cpv. 2 CEDU; che a tal riguardo, è anzitutto stato escluso che il servizio nazionale eritreo, la cui durata è molto eterogenea e che annovera, oltre alla parte militare, anche delle componenti civili, possa essere considerato quale legittimo dovere civico; che tuttavia, si è altresì potuto determinare come, in assenza del riscontro di un grave rischio di flagrante violazione dell’art. 4 cifra 2 CEDU, la suddetta qualificazione non sia ad essa sola sufficiente a fondare un giudizio d’inammissibilità; che a mente del Tribunale, non si può infatti ritenere che i maltrattamenti abbiano un carattere sistematico, di modo che ogni persona in servizio attivo rischi di esservi esposta; che sui medesimi presupposti, il Tribunale ha anche escluso l’esistenza di un grave rischio di tortura o di trattamento inumano ai sensi dell’art. 3 CEDU derivante dal solo arruolamento (cfr. E-5022/2017 consid. 6.1 ed in particolare consid. 6.1.6 e 6.1.8);
D-7262/2017 Pagina 7 che si può dunque partire dall’assunto che l’esecuzione dell’allontanamento non sia generalmente incompatibile con i disposti citati, che l’esecuzione dell’allontanamento è pertanto da considerarsi ammissibile, che circa l’esigibilità, è invece opportuno citare la sentenza D-2311/2016 del 17 agosto 2017 (pubblicata come sentenza di riferimento) nella quale il Tribunale, dopo aver constatato un documentato miglioramento nell’approvvigionamento di generi alimentari e di acqua potabile, nonché significativi passi avanti in ambito sanitario e nel campo dell’istruzione, è giunto a statuire che la stessa sia attualmente data (cfr. sentenza D-2311/2016, consid. 17.2); che inoltre, il rischio di arruolamento per il servizio nazionale non risulta influire su questo giudizio, dal momento che non vi è modo di considerare che tale evenienza ponga la persona interessata in una situazione di minaccia esistenziale (cfr. sentenza E-5022/2017 consid. 6.2.3); che in considerazione della generale difficile situazione in cui versa il Paese, permane necessario verificare la questione dell’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento con riguardo della singola fattispecie; che in altri termini, in presenza di particolari circostanze negative, vi sarà luogo di ammettere, ora come prima, una situazione di minaccia esistenziale (cfr. sentenza D-2311/2016 consid. 17.2), che in specie ciò non è tuttavia il caso; che la ricorrente è giovane e sana, può avvalersi di un’estesa rete socio-famigliare in patria e risulta disporre di una certa scolarizzazione (cfr. decisione impugnata, III.3), che l’esecuzione dell’allontanamento è pertanto da considerarsi anche ragionevolmente esigibile, che infine, non risultano impedimenti nemmeno sotto l’aspetto della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento; che per prassi costante, spetta invero alla ricorrente di ottenere, presso la competente rappresentanza del suo paese d’origine, i documenti necessari per il rientro nello stesso (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi nonché DTAF 2008/34 consid. 12), che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA),
D-7262/2017 Pagina 8 che il ricorso va pertanto respinto, che avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda finalizzata all’esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali è divenuta priva di oggetto, che visto l’esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b TS-TAF); che tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell’inoltro del gravame d’acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l’insorgente sia indigente, v’è luogo di accogliere in questa sede la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
D-7262/2017 Pagina 9 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
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