Corte IV D-7197/2009/ {T 0/2} Sentenza d e l 2 5 novembre 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Thomas Wespi; cancelliera Antonella Guarna. A._______, nato il (...), Lituania, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 12 novembre 2009 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-7197/2009 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 28 ottobre 2009 in Svizzera, i verbali d'audizione del 4 novembre 2009, la decisione dell'UFM del 12 novembre 2009, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 18 novembre 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, Pagina 2
D-7197/2009 che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere originario di B._______ (Lituania), dove ha vissuto dalla nascita sino al suo espatrio, che l'interessato ha affermato di essere espatriato nell'(...) 2009 per il timore di essere ricercato e di subire delle violenze fisiche da parte di terzi, ovvero da parte di alcune persone dell'appaltatore – in relazione alla vicenda legata all'appalto di un lavoro che quest'ultimo avrebbe concesso all'interessato – nonché per l'impossibilità di chiedere aiuto alle autorità del suo Paese, le quali sarebbero corrotte e lo consegnerebbero nelle mani dell'appaltatore; che, nel (...) 2009, l'interessato – assieme al suo socio – avrebbe ricevuto un appalto nonché un acconto di (...) Euro; che, di tale somma, l'interessato – agendo in concomitanza con il suo socio - ne avrebbe speso una parte per pagare i lavori commissionati e gli operai, mentre che (...) Euro li avrebbe affidati ad una persona di nome C._______, la quale avrebbe dovuto portarli presso un altro cantiere, ma che invece sarebbe sparita con i soldi; che l'interessato sarebbe responsabile della restituzione della suddetta somma per la metà con il suo socio, il quale avrebbe altresì lasciato il Paese; che, nel frattempo, l'appaltatore gli avrebbe richiesto della somma di (...) Euro, che tuttavia l'interessato non era più in grado di procurarsi e di restituire, ragion per cui – intimorito dalle conseguenze - quest'ultimo avrebbe deciso di espatriare, che, nella decisione del 12 novembre 2009, l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Lituania nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate dal richiedente sono inverosimili siccome contraddittorie, vaghe ed illogiche, di modo che non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione dell'interessato a persecuzioni in caso di rientro in patria, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile, Pagina 3
D-7197/2009 che, nel ricorso, il richiedente contesta che la Lituania possa essere considerata un Paese sicuro, in quanto egli sarebbe vittima di gravi persecuzioni – alla luce dei fatti esposti – e la sua vita sarebbe in pericolo; che, pertanto, vi sarebbero quantomeno indizi di rilievo, per cui l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo; che, inoltre, il ricorrente fa valere di avere problemi medici, quali problemi di cuore e una patologia che richiederebbero maggiori esami e sostiene che, con l'annullamento della decisione dell'UFM, gli debba essere data la possibilità di esprimersi liberamente circa le sue reali ragioni d'asilo; che, infine, l'insorgente sostiene che, per le ragioni esposte, il suo allontanamento sarebbe inesigibile, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione, che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale, che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18), Pagina 4
D-7197/2009 che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247), che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 15 giugno 1998, la Lituania nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese, che, nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, segnatamente, l'insorgente ha reso dichiarazioni contraddittorie e vaghe su punti essenziali del suo racconto, come rettamente rilevato dall'UFM; che, in primis, basti rilevare che egli si è contraddetto sull'accordo che avrebbe concluso con l'appaltatore; che in un primo momento, il ricorrente ha affermato che non ci sarebbe stato alcun accordo scritto (cfr. verbale d'audizione [2] del 4 novembre 2009 D9 pag. 4), bensì un accordo verbale (cfr. ibidem D10 pag. 4); che, in seguito, l'insorgente ha per contro dichiarato che sarebbe esistito un documento scritto (cfr. ibidem D14 pag. 5); che, inoltre, circa il contenuto scritto di tale accordo, il ricorrente ha detto che vi figurava la descrizione dei lavori da eseguire, il loro costo e la paga degli operai, nonché il suo nome e quello dell'appaltatore (cfr. ibidem D14-15 e D19-20 pag. 5), mentre che, precedentemente, aveva affermato che – in assenza di un accordo scritto – egli non conosceva né il nome né il cognome dell'appaltatore che gli avrebbe consegnato la somma di (...) Euro (cfr. ibidem D9 pag. 4); che, in secondo luogo, il ricorrente ha reso dichiarazioni contraddittorie circa il momento in cui sarebbe espatriato; che, infatti, inizialmente ha dichiarato di essere espatriato nel mese di ottobre 2009, e meglio all'inizio di tale mese (cfr. verbale d'audizione [1] del 4 novembre 2009 pag. 2), mentre che successivamente ha dichiarato che avrebbe lasciato il suo Paese uno Pagina 5
D-7197/2009 o due giorni dopo aver incontrato per l'ultima volta l'appaltatore, ovvero all'inizio del mese di settembre 2009 (cfr. verbale d'audizione [2] del 4 novembre 2009 D49-50 e D52 pagg. 7-8); che, d'altronde, il ricorrente si è limitato a dare delle indicazioni vaghe sul momento in cui sarebbe espatriato o avrebbe incontrato il suo appaltatore, o in cui avrebbe concluso l'accordo con quest'ultimo, senza fornire le date precise di questi avvenimenti importanti a fondamento della sua domanda d'asilo (cfr. verbale d'audizione [1] pagg. 2 e 6-7 e [2] del 4 novembre 2009 D6, D11, D49 e D52 pagg. 4, 7 e 8); che, peraltro, le dichiarazioni vaghe del ricorrente vertono anche sul nome stesso dell'appaltatore, che tra l'altro figuarava sull'accordo scritto (cfr. verbale d'audizione [2] del 4 novembre 2009 D20-21 pag. 5) come pure su quello della persona a cui è stata affidata la somma di (...) Euro (cfr. ibidem D27 pag. 6), che, non da ultimo, come rilevato rettamente dall'UFM, le dichiarazioni dell'insorgente sono altresì illogiche, allorquando è inverosimile credere che il ricorrente abbia potuto ricevere (...) Euro senza la stipulazione di un accordo preciso, o senza sapere la completa ed esatta identità della persona contraente (cfr. ibidem D8-21 pagg. 4-5), rispettivamente che abbia affidato la somma di (...) Euro ad una persona a lui perlomeno sconosciuta, senza alcuna garanzia e ancora una volta senza consocerne l'identità esatta (cfr. ibidem D27-29, D34 e D38 pag. 6), che, infine, le persecuzioni di cui pretende essere oggetto da parte appunto delle persone dell'appaltatore o dalle autorità del suo Paese, corrotte da quest'ultimo, sono totalmente infondate e inverosimili; che, da un lato, infatti, il ricorrente ha affermato che non ha avuto contatti con le persone che temerebbe e che, una volta aver informato l'appaltatore dei soldi persi, quest'ultimo non sarebbe interessato a sapere come il ricorrente spende i soldi e a chi li ha dati, bensì si limiterebbe a controllare lo stato d'avanzamento dei lavori e a chiedere il resoconto (cfr. ibidem D39, 43, 45 e 47-48 pag. 7); dall'altro lato, l'insorgente si è limitato a mere affermazioni di parte circa l'impossibilità di avere la protezione delle autorità del suo Paese, senza nemmeno adoperarsi a denunciare i fatti di cui asserisce (cfr. ibidem D39-42 e D53-55), che, in tale contesto, segnatamente alla luce dell'inverosimiglianza del racconto reso dal ricorrente sulla base degli elementi sopraevocati, Pagina 6
D-7197/2009 non v'è motivo di ritenere che egli non possa ottenere dalle competenti autorità in patria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi, o non possa beneficiare, di un equo processo in ambito civile o penale in relazione ad eventuali accuse mosse nei suoi confronti, che, in considerazione di quanto suesposto, non sussistono seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Lituania possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Lituania non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21), Pagina 7
D-7197/2009 che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale del ricorrente; che, infatti egli è ancora giovane, ha una formazione scolastica nonché professionale come (...); che egli vanta un'esperienza professionale più che decennale nella sua professione quale dirigente di (...), nonché nel settore della tecnologia di (...), di cui si è occupato nell'arco dell'ultimo anno; che, con tali attività, il ricorrente è stato in grado di mantenersi egregiamente; che, infine, l'insorgente dispone in patria di un'importante rete sociale, tra cui suo padre, verosimilmente anche la sua compagna e le figlie della stessa, nonché altre persone, amici o altri parenti, ritenuto che il ricorrente ha vissuto sin dalla nascita in Lituania e vi ha svolto un'attività professionale (cfr. verbale d'audizione [1] del 4 novembre 2009 pagg. 2-3 e 5), che l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, infatti, i problemi di (...) che egli ha fatto valere soltanto in sede di ricorso (cfr. pag. 2) – oltre che tardivi – non sono stati corroborati da alcun mezzo di prova, e meglio da un rapporto medico dettagliato; che, di conseguenza, tali asseriti problemi medici non sono suscettibili di fare l'oggetto di una presa di posizione da parte dell'UFM, e non meritano alcuna considerazione da parte di codesto Tribunale, che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando la necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, Pagina 8
D-7197/2009 che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 9
D-7197/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno (per corriere; in copia; n. di rif. N [...]) - D._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: Pagina 10