Corte IV D-6968/2007 {T 0/2} Sentenza d e l 2 1 ottobre 2008 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice François Badoud, cancelliera Chiara Piras. A._______, dichiaratosi nato il [...], Mongolia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 4 ottobre 2007 / N . Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-6968/2007 Fatti: A. Il 26 ottobre 2006, l'interessato ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 9 e del 21 novembre 2006), d'essere espatriato con la madre nel [...] all'età di dieci anni per recarsi in Russia, dove quest'ultima voleva dedicarsi ad un'attività di commercio. Giunti in Russia, la madre l'avrebbe affidato ad una persona di fiducia, designata dall'interessato come lo zio, per poter proseguire per la Cina. L'interessato avrebbe vissuto e lavorato con lo zio dal [...] al [...] sul treno da B._______ a C._______. I due avrebbero lasciato la Russia nell'[...] per recarsi in Svizzera, dove si sarebbero però persi di vista. L'interessato ha sostenuto di essere minorenne al momento dell'inoltro della domanda d'asilo. B. Il 4 ottobre 2007, l'UFM non è entrato nel merito della succitata domanda ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l’allontanamento dell’interessato dalla Svizzera e l’esecuzione dell’allontanamento verso la Mongolia siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 12 ottobre 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM. Ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e la conseguente entrata nel merito della domanda d’asilo nonché, l'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. D. Il 25 gennaio 2008, con decisione incidentale, il TAF ha respinto, per i motivi ivi indicati (ricorso privo di probabilità d'esito favorevole), la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali ed ha invitato il ricorrente a versare un siffatto anticipo, di fr. 600.--, entro il 4 febbraio 2008, con comminatoria d'inammissibilità del gravame in caso di decorso infruttuoso del termine. Pagina 2
D-6968/2007 E. Il 4 febbraio 2008, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33A cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto non veritiera l'indicazione dell'interessato circa la sua minore età. L'esame radiologico effettuato, avrebbe stabilito un'età ossea superiore ai 18 anni. Inoltre, la fotocopia di un certificato di nascita consegnata durante l'audizione del 9 novembre 2006, in assenza di un documento di identità, non confermerebbe la data di nascita del ricorrente, facendo sorgere, per di più, seri dubbi sull'autenticità del documento stesso. Il ricorrente avrebbe peraltro reso dichiarazioni incoerenti e lacunose sulla sua biografia e su quella dei membri della sua famiglia. L'autorità inferiore ha pure qualificato come inattendibili, poiché vaghe Pagina 3
D-6968/2007 e discordanti, le dichiarazioni decisive in materia d'asilo, segnatamente sul racconto degli anni passati in patria e di quelli passati in Russia accompagnando lo zio. Inoltre, l'UFM ha rilevato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Mongolia nel novero delle safe countries. Dall'altro lato, non ha ritenuto che emergessero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione dell'interessato a persecuzioni in caso di rientro in patria. 5. Nel ricorso, il ricorrente sostiene d'essere minorenne e, pertanto, di avere diritto alla nomina di una persona di fiducia. Fa valere, inoltre, che nel caso di specie sono necessari degli ulteriori chiarimenti in relazione allo statuto di rifugiato o all'esecuzione dell'allontanamento, ragione per cui l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo. Infine, l'insorgente allega che il fatto che la Mongolia sia stata dichiarata come Paese sicuro dal Consiglio federale non esclude che possano nondimeno esservi delle persecuzioni. 6. Preliminarmente, il TAF osserva che la designazione di una persona di fiducia presuppone la dimostrazione da parte del richiedente l'asilo, perlomeno nel senso della probabilità preponderante, dell'allegata minorità (v., Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 22 e relativo riferimento). Tuttavia, l'insorgente non è stato in grado di corroborare tale allegazione. Da un lato, dall'esame radiologico effettuato il 9 novembre 2006 risulta un'età ossea del ricorrente superiore ai 18 anni contro la dichiarata età cronologica di 16. Dall'altro lato, l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni suscettibili di rendere altrimenti plausibile la dichiarata minore età. In particolare, non ha fornito valide giustificazioni per la mancata produzione di documenti d'identità o di viaggio, è stato impreciso sulla sua biografia, sulla frequentazione scolastica e sulla situazione familiare. Pertanto, conto tenuto dell'insieme delle circostanze del caso di specie, segnatamente della genericità ed imprecisione delle argomentazioni ricorsuali, non v'è ragione di censurare la mancata designazione al ricorrente di una persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi. 7. Giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale Pagina 4
D-6968/2007 ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi a meno che non risultino indizi di persecuzione. 7.1 Da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero delle safe countries, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese. Incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale. 7.2 Dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (GICRA 2003 n. 18). 8. 8.1 Questo Tribunale osserva che siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 28 giugno 2000, la Mongolia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese. 8.2 Nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito, per quanto attiene alla sua situazione personale, ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzione, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione. In particolare, l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Quest'ultime s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti ancora rilevare che il ricorrente stesso ha affermato di non avere mai avuto dei problemi in patria, né con le autorità, né con terzi (cfr. verbale d'audizione del 9 novembre 2006 pag. 6). Le condizioni di vita ritrovate nelle Federazione russa – tra cui anche i due presunti episodi di violenza accaduti nel [...] e [...] – dove il ricorrente avrebbe vissuto tra il [...] ed il [...], appaiono irrilevanti, considerando che la protezione internazionale derivante dal diritto d'asilo è da considerarsi sussidiaria rispetto a quella nazionale. Inoltre, il motivo fatto valere dal ricorrente nell'ambito della procedura in esame è, come facilmente riconoscibile, Pagina 5
D-6968/2007 palesemente irrilevante, ritenuto che il fatto di non sapere dove andare, di avere problemi a trovare lavoro e di non avere un posto dove stare nel paese d'origine (ibidem, pag. 6) non costituisce, in tutta evidenza, un indizio proprio a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, tanto meno determinante per invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni nel proprio paese. Infine, non appare soccorrere il ricorrente la generica allegazione da parte della rappresentante dell'istituzione di soccorso presente all'audizione sui motivi d'asilo del 21 novembre 2006, secondo la quale il ricorrente avrebbe manifestato uno stato di “disagio”. Per conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo, considerato che non sussistono indizi di persecuzione. 9. 9.1 In considerazione di quanto suesposto, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 9.2 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che in Mongolia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. 9.3 Dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento non imputabili all'agire umano. Il ricorrente è giovane ed ha una certa esperienza professionale (cfr. verbale d'audizione del 9 novembre 2006 pag. 3). Pur avendo affermato di essere cieco da un occhio e di avere male alla gamba destra (fatto che lo costringerebbe a zoppicare; cfr. verbale d'audizione Pagina 6
D-6968/2007 del 9 novembre 2006 pag. 6), l'insorgente non ha fin'ora prodotto un certificato medico in grado di attestargli gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, risultano adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine. 9.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 9.5 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 10. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 11. L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 9 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 12. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e Pagina 7
D-6968/2007 cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di fr. 600.--, versato dall'insorgente il 4 febbraio 2008. (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 8
D-6968/2007 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. L'anticipo spese di fr. 600.--, versato il 4 febbraio 2008, è computato con le spese processuali. 3. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (plico raccomandato) - autorità inferiore (in copia; n. di rif. N ; allegato: incarto UFM) - D._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Chiara Piras Data di spedizione: Pagina 9