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Bundesverwaltungsgericht 11.12.2020 D-6951/2018

11 décembre 2020·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·6,908 mots·~35 min·1

Résumé

Asilo ed allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 8 novembre 2018

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-6951/2018

Sentenza dell ’ 11 dicembre 2020 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Roswitha Petry, Gérald Bovier, cancelliere Jesse Joseph Erard.

Parti A._______, nato il (…), alias B._______, nato il (…), Sri Lanka, patrocinato dall'avv. Lisa Catenazzi, Ravi Studio legale e notarile, (…), ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 8 novembre 2018 / N (…).

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Fatti: A. In data 31 maggio 2017, A._______, cittadino srilankese di etnia tamil e confessione induista, con ultimo domicilio a C._______, nel distretto di Kilinochchi, ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera (cfr. atti A1/2 e A4/10). B. B.a L’interessato è stato rispettivamente sentito il 12 giugno 2017 nell’ambito di un’audizione sulle generalità, circa il viaggio intrapreso così come sommariamente sui suoi motivi d’asilo (cfr. atto A4/10 [di seguito: verbale 1]) ed il 1° marzo 2018 più approfonditamente sui suoi motivi d’asilo (cfr. atto A19/21 [di seguito: verbale 2]). B.b In sostanza e per quanto qui di rilievo, durante la prima audizione il richiedente ha segnatamente dichiarato di essere espatriato illegalmente il (…) 2017 – servendosi di un passaporto contraffatto e partendo dall’aeroporto di D._______ con un volo in direzione di E._______ – a seguito degli atti persecutori perpetrati nei suoi confronti dal Criminal Investigation Department (CID). Membri riconducibili a quest’ultima autorità avrebbero difatti ripetutamente interpellato e molestato A._______ in ragione delle sue partecipazioni a manifestazioni di protesta contro la scomparsa di membri della comunità tamil. In questo senso, le prevaricazioni nei confronti dell’interessato sarebbero iniziate nel mese di (…) del 2015, con una prima visita intimidatoria condotta dal CID presso il suo domicilio, evento ripetutosi nel (…) del 2016. Dappoi, la notte del (...) 2017 sei guardie armate si sarebbero recate presso la sua abitazione intimandogli, dietro minaccia, d’interrompere le partecipazioni ai summenzionati raduni di protesta. Da ultimo, a seguito di un episodio di violenza intercorso il (…) 2017 fra un non meglio precisato individuo e una pattuglia di polizia, otto funzionari del CID si sarebbero nuovamente recati presso l’abitazione del richiedente – in quel momento fuori casa – comunicando alla madre del medesimo, l’intenzione di farlo sparire. Avvertito dal genitore, A._______ avrebbe quindi passato la notte seguente presso una zia a F._______, per poi dirigersi il giorno seguente a D._______, ove sarebbe rimasto sino al definitivo espatrio. Nel corso della seconda audizione, interrogato in merito ai suoi motivi d’asilo il richiedente ha segnatamente riferito di essere stato costretto a collaborare con le “Liberation Tigers of Tamil Eelam” (LTTE) durante gli ultimi mesi del conflitto civile srilankese. Per questo motivo, al termine della

D-6951/2018 Pagina 3 guerra civile, egli sarebbe stato confinato fra due campi di prigionia, prima di essere liberato nell’aprile del (…). Nondimeno, al richiedente sarebbe stato nel contempo imposto un obbligo di firma settimanale presso un ufficio del CID, ciò che lo avrebbe indotto, nel dicembre del (…), ad espatriare legalmente in G._______, soggiorno protrattosi sino al suo ritorno in Sri Lanka, avvenuto nel (…) del 2013 (cfr. verbale 2, pag. 6, Q42) o nel 2014 (cfr. verbale 2, pag. 11, Q100). Sennonché, all’incirca nove mesi dopo il suo rimpatrio, agenti del CID lo avrebbero sequestrato ed interrogato per due giorni, liberandolo solamente dietro pagamento di un importo di 20'000 rupie. In seguito, il ricorrente avrebbe partecipato a diverse manifestazioni di protesta nella speranza di ritrovare il fratello scomparso, ciò che avrebbe però indotto le menzionate autorità a perseguitarlo con ripetute visite intimidatorie ed estorsioni. Oltretutto, egli sarebbe stato incarcerato per alcuni giorni, periodo durante il quale sarebbe stato interrogato e malmenato. Da ultimo, il (…), un non meglio precisato individuo avrebbe sparato contro una pattuglia di polizia nei pressi del domicilio del richiedente, evenienza che avrebbe spinto le autorità a sospettare di quest’ultimo quale autore dell’aggressione. Avvertito dalla madre circa il fatto di essere ricercato da agenti del CID, egli sarebbe quindi fuggito secondo le modalità già esposte nell’ambito della prima audizione. B.c A supporto della sua domanda d’asilo, l’interessato ha presentato: la sua carta d’identità in originale (cfr. atto A1 n. 1), il suo attestato di nascita (cfr. atto A1 n. 2), l’atto di decesso del padre (cfr. atto A1 n. 3), una fotografia ritraente la madre con un’immagine del fratello scomparso (cfr. atto A1 n. 4), un articolo di giornale concernente la sparatoria avvenuta il (…) (cfr. atto A1 n. 5), uno scritto della “Presidential Commission To investigate Into Complaints Regarding Missing Persons” (cfr. atto A1 n. 6), un attestato del (…) dell’associazione di parenti di persone scomparse (cfr. atto A1 n. 7), una lettera redatta dalla madre del ricorrente all’attenzione del capo del villaggio (cfr. atto A1 n. 8). C. Con decisione dell’8 novembre 2018, notificata il 9 novembre 2018 (cfr. atto A23/1), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all’interessato ed ha respinto la sua domanda d’asilo, pronunciando contestualmente il suo allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione della stessa misura, in quanto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. D. In data 7 dicembre 2018 (cfr. tracciamento degli invii; data d’entrata: 10

D-6951/2018 Pagina 4 dicembre 2018) l’interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento della qualità di rifugiato nonché la concessione dell’asilo. A titolo subordinato, che gli sia concessa l’ammissione provvisoria; il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili. A sostegno del gravame, l’insorgente ha prodotto, oltre a parte della documentazione già versata agli atti, una dichiarazione del 2 dicembre 2018 redatta dalla “[…]” di (…). E. Per il tramite della decisione incidentale del 13 dicembre 2018, il Tribunale ha invitato il ricorrente a versare, entro il 28 dicembre 2018, un anticipo di CHF 750.– a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria d’inammissibilità del ricorso in caso d’inosservanza. F. Il ricorrente ha provveduto al versamento tempestivo dell’anticipo richiesto in data 20 dicembre 2018 (cfr. risultanze processuali). G. Con ordinanza del 18 gennaio 2019, questo Tribunale ha trasmesso all’autorità inferiore copia dell’impugnativa e dei mezzi di prova ivi allegati, concedendole la possibilità di esprimersi nel merito entro il 4 febbraio 2019. H. Il 4 febbraio 2019, la SEM ha trasmesso al tribunale le proprie osservazioni proponendo la reiezione del gravame. I. Il ricorrente si è espresso in replica con scritto dell’11 marzo 2019, producendo nel contempo, onde avvalorare la propria versione dei fatti, una dichiarazione di data 26 novembre 2018 redatta da H._______, asserito ex parlamentare srilankese. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

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Diritto: 1. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv.1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 vLAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Nella prima parte della decisione avversata, la SEM ha dapprima ritenuto inverosimili, ai sensi dell’art. 7 LAsi, gli atti persecutori che gli agenti del CID avrebbero perpetrato nei confronti del richiedente.

D-6951/2018 Pagina 6 Il narrato dell’interessato sarebbe difatti gravato da numerose contraddizioni. In tal senso, durante l’audizione sul rilevamento delle generalità, egli avrebbe riferito di essersi confrontato personalmente con le menzionate autorità srilankesi unicamente in tre occasioni, aggiungendo di non essere più stato incarcerato dopo il rilascio dal campo di prigionia nel (…). Nondimeno, il ricorrente avrebbe in seguito sostanzialmente modificato il proprio esposto riferendo di quindici o sedici contatti diretti con il CID, e raccontando di due ulteriori detenzioni – posteriori al (…) e contraddistinte da interrogatori e violenze fisiche – del quale sarebbe stato oggetto. Limitandosi a ricondurre tale discrepanza al carattere sommario della prima audizione, A._______ non avrebbe fornito valida giustificazione sul punto; del resto, l’audizione sulle generalità si sarebbe protratta per quasi due ore − anziché i quarantacinque minuti asseriti dal ricorrente − permettendo al medesimo di articolare numerosi dettagli circa gli incontri con il CID. Oltretutto, l’evenienza secondo la quale egli sarebbe stato preso di mira dalle autorità a seguito della sparatoria del (…) si ridurrebbe ad una mera affermazione di parte, oltre ad essere anch’essa divergente su punti essenziali. In effetti, il richiedente avrebbe in un primo tempo sostenuto di non essere stato cercato dopo il mese di (…), versione dei fatti che sarebbe stata tuttavia smentita dalle sue successive dichiarazioni, ai sensi delle quali vi sarebbero state delle visite del CID anche nel mese di (…) e nel (…). Inoltre, vi sarebbero ulteriori importanti divergenze circa le modalità di espatrio descritte dall’interessato; egli avrebbe inizialmente spiegato di essersi recato a F._______ il (…) 2017 e di aver lasciato la medesima località il giorno seguente, (…) 2017, ciò che non corrisponderebbe a quanto affermato in un secondo momento, secondo cui egli avrebbe soggiornato nella stessa città per quattro o cinque giorni. Infine, la documentazione di cui all’inserto non sarebbe suscettibile di giustificare una diversa ponderazione, giacché la medesima non concernerebbe direttamente il richiedente così come neppure gli asseriti motivi d’asilo nei due anni precedenti l’espatrio. 3.2 Nel prosieguo della sua disamina, la SEM ha rilevato che non vi sarebbero dei fattori di rischio pregressi alla partenza del richiedente dal Paese d’origine, né dagli atti emergerebbero indizi atti a concludere che, in caso di un suo ritorno in Sri Lanka, egli potrebbe attirare l’attenzione delle autorità statali e subire pertanto delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi.

D-6951/2018 Pagina 7 3.3 Conseguentemente, l’autorità di prima istanza non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all’interessato ed ha respinto la sua domanda d’asilo. 4. Con il ricorso, richiamati i fatti esposti in corso di procedura, l’insorgente ha contestato tali conclusioni. 4.1 Quo alle incongruenze scandagliate dalla SEM, l’insorgente osserva anzitutto che la verosimiglianza delle allegazioni non andrebbe interpretata troppo restrittivamente, tenendo conto in particolare del contesto concreto della sua vita, della sua età, oltre che delle differenze socio-culturali. In questo senso, egli conferma di aver subito ulteriori incarcerazioni dopo la liberazione avvenuta nel (…), eventi dei quali sarebbe però difficile riferire (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 6, punto 15). Vieppiù, i supposti avvenimenti occorsi a seguito dello scontro del (…), non si ridurrebbero a mere asserzioni di parte; del resto, suffragare tali affermazioni con mezzi di prova oggettivi sarebbe, a suo dire, quasi impossibile. Ne conseguirebbe che, attesa la difficoltà nell’instaurare un dialogo con il CID, il richiedente avrebbe a giusto titolo optato per la fuga dallo Sri Lanka. Oltracciò, le incongruenze concernenti la data di fuga da F._______ sarebbero dettate dalla confusione cagionata da quanto successo oltreché dalla lunghezza dell’interrogatorio sostenuto. Ad ogni modo, quest’ultima discordanza non rivestirebbe un’importanza tale da inficiare ad essa sola il riconoscimento della qualità di rifugiato. Parimenti, un’eventuale attesa nell’espatriare, sarebbe stata motivata dalle circostanze del caso concreto. 4.2 D’altro canto, attesa la verosimiglianza delle sue allegazioni, l’appartenenza all’etnia tamil, la pregressa collaborazione con le LTTE e la partecipazione al conflitto srilankese così come alle manifestazioni di protesta, A._______ sarebbe confrontato, in caso di rimpatrio, con un rischio di persecuzioni future ai sensi dell’art. 3 LAsi. 4.3 Non da ultimo, esimendosi dall’attribuire all’interessato la facoltà di esprimersi prima della decisione impugnata, la SEM avrebbe violato il suo diritto di essere sentito ex art. 29 cpv. 2 Cost. 5. Nel suo atto responsivo, l’autorità inferiore si è sostanzialmente riconfermata nella propria posizione. Anzitutto, in specie − ritenuta l’assenza di circostanze particolari giustificanti la concessione al richiedente della possibilità di pronunciarsi in merito all’argomentazione prospettata dall’autorità – non si ravvedrebbero violazioni del diritto di essere sentito. Oltremodo, i

D-6951/2018 Pagina 8 documenti allegati al gravame non muterebbero le valutazioni di cui alla sindacata decisione dacché si tratterebbe di documentazione in parte già acquisita agli atti e, per il resto, riconducibile ad una mera asserzione di parte. 6. Con le proprie osservazioni di replica, il ricorrente si è riconfermato nelle proprie argomentazioni ricorsuali, affermando che i motivi esposti ossequierebbero le condizioni ai sensi degli art. 3 e 7 LAsi. Egli ha altresì versato agli atti una dichiarazione redatta e sottoscritta da H._______ − supposto ex parlamentare srilankese – comprovante a suo dire l’asserita appartenenza alle LTTE, e dalla quale sarebbe possibile desumere l’esistenza di motivi di persecuzione ex art. 3 LAsi. 7. Preliminarmente, il Tribunale ritiene giudizioso esaminare la censura formale del ricorrente, per la quale l’autorità intimata avrebbe violato il suo diritto di essere sentito. 7.1 Per costante giurisprudenza, il diritto di essere sentito, disciplinato dall’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende il diritto per l’interessato di consultare l’incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l’assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3; DTAF 2013/23 consid. 6.1.1 con ulteriori riferimenti citati; DTAF 2010/53 consid. 13.1). Il diritto di essere sentito si riferisce soprattutto alla constatazione dei fatti. Il diritto delle parti di essere interpellate su delle questioni giuridiche, è invece riconosciuto in modo restrittivo, allorché l’autorità interessata intende fondarsi su delle norme legali delle quali la loro presa in considerazione non poteva essere ragionevolmente prevista dalle parti; quando la situazione giuridica è mutata o nel caso in cui esiste un potere di apprezzamento particolarmente ampio (cfr. DTF 145 I 167 consid. 4.1 con riferimenti ivi citati). Il diritto di essere sentito, non porta poi in principio sulla decisione progettata (cfr. DTF 145 I 167 consid. 4.1 con ulteriori riferimenti menzionati; DTF 132 II 257 consid. 4.2). In tal senso, l’autorità non dovrà sottoporre anticipatamente alle parti, per presa di posizione, il ragionamento che essa intende adottare. Tuttavia, allorché prevede di fondare la sua decisione su una norma o un motivo giuridico non invocato nella procedura anteriore e della quale nessuna delle parti in presenza se ne è prevalsa e non poteva valutarne la pertinenza, il diritto di essere sentito, implica di dare all’interessato

D-6951/2018 Pagina 9 la possibilità di determinarsi su tale punto in questione (cfr. DTF 145 I 167 consid. 4.1 con ulteriori riferimenti citati). 7.2 Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 129 I 323 consid. 3.2; 126 I 15 consid. 2a; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2006 n°4 consid. 5). Una violazione di questo diritto fondamentale da parte dell’autorità di prima istanza non comporta comunque automaticamente l’accoglimento del gravame e l’annullamento della decisione impugnata. Anche in presenza di una violazione grave, è infatti di principio ammissibile prescindere da un rinvio all’autorità inferiore allorquando un tale sanzione costituirebbe una mera formalità, provocando un ritardo inutile nella procedura, incompatibile con lo stesso interesse della parte interessata ad un’evasione celere della causa (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; DTAF 2013/23 consid. 6.1.3). Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso che dispone del medesimo potere d’esame dell’autorità d’esecuzione stessa (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2d). In tale ambito, la cognizione dell’autorità ricorsuale non va esaminata in maniera astratta ma in base all’oggetto della controversia nel caso concreto (cfr. WALDMANN/BICKEL in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, art. 29 n. 119). Trasposto in materia d’asilo, tale principio implica che il Tribunale non potrà procedere alla riparazione di una violazione del diritto di essere sentito in merito a questioni che rientrano nella sfera del potere di apprezzamento dell’autorità inferiore dal momento che non dispone della facoltà di controllare l’opportunità delle decisioni di prima istanza (cfr. DTAF 2014/22 consid. 5.3). Ciò non è tuttavia il caso per quanto concerne l’esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d’asilo, non trattandosi infatti di questioni discrezionali ma di nozioni giuridiche soggette al libero controllo del Tribunale (cfr. THOMAS SEGESSENMANN, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20; si veda anche: sentenza del Tribunale D-7067/2018 del 12 giugno 2020 consid. 3.3 con ulteriori riferimenti citati). 7.3 Nel caso in rassegna, l’insorgente ha potuto determinarsi, nel corso delle audizioni svolte dalla SEM, sui punti nevralgici concernenti la sua domanda d’asilo, esprimendo le sue considerazioni anche in merito alle questioni contestategli dall’autorità inferiore. Oltretutto, né dal procedimento di prima istanza, così come neppure dalla sindacata decisione v’è modo di

D-6951/2018 Pagina 10 desumere la concretizzazione di norme legali che non potessero essere considerate e previste dall’interessato. Pertanto, anche a fronte della giurisprudenza testé enucleata, l’insorgente misconosce la portata del diritto di essere sentito, nella misura in cui ritiene che l’autorità inferiore avrebbe dovuto sottoporle anticipatamente e per presa di posizione, la decisione prospettata. Oltremodo, v’è da evidenziare che l’insorgente ha impugnato, con piena cognizione di causa, la decisione avversata dinanzi allo scrivente Tribunale, avente peraltro pieno potere di apprezzamento in merito alla verosimiglianza ed alla rilevanza dei motivi d’asilo addotti. Conseguentemente, quandanche si ammettesse, in specie, una violazione dell’art. 29 cpv. 2 Cost., la stessa risulterebbe essere sanata in questa sede. Sicché, su tali presupposti e come rettamente osservato dalla SEM, la censura della quale il ricorrente si è avvalso relativamente ad una presunta irregolarità formale, va disattesa. 8. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d’essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che

D-6951/2018 Pagina 11 ne è l’oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). 9. A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contradditorie non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l’asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi. Occorre altresì che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l’autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve infatti ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

D-6951/2018 Pagina 12 10. Ora, le allegazioni dell’interessato in merito agli atti persecutori del quale sarebbe stato vittima in Sri Lanka, non ossequiano effettivamente i disposti di cui all’art. 7 LAsi, mentre in sede ricorsuale non sono stati presentati argomenti o mezzi di prova suscettibili di giustificare una diversa valutazione. 10.1 In primo luogo, le dichiarazioni determinanti rese dall’insorgente nel corso delle due audizioni risultano divergere su più punti. A titolo esemplificativo, come rettamente osservato dalla SEM, risulta anzitutto discordante il numero di visite effettuate dal CID presso il domicilio del ricorrente. In tal senso, egli ha dapprima asserito che il CID si sarebbe recato presso la sua abitazione in quattro occasioni prima dell’espatrio, rispettivamente nel dicembre del (…), nel gennaio del (…), e due volte nel maggio del (…) (cfr. verbale 1, pag. 7, punto 7.01). Durante la seconda audizione, egli ha invece raccontato di circa quindici o sedici incontri personali con i membri dell’autorità in parola (cfr. verbale 2, pag. 15, Q135). Proseguendo nell’analisi, anche per quanto riguarda le detenzioni subite in Sri Lanka, A._______ ha fornito versioni contrastanti che minano ulteriormente la credibilità dei suoi asserti. Difatti, dopo aver dichiarato di non aver subito incarcerazioni dopo essere stato liberato nel (…) (cfr. verbale 1, pag. 7 e 8, punto. 7.01), egli ha sostanzialmente modificato tale assunto affermando che posteriormente al (…), egli sarebbe stato nuovamente fermato e posto in detenzione (cfr. verbale 2, pag. 11, Q100). La spiegazione articolata dal ricorrente nel corso dell’audizione sui motivi d’asilo – secondo cui tali dissonanze sarebbero dovute al carattere sommario della prima audizione, durata solo quarantacinque minuti ove avrebbe esposto succintamente i propri motivi d’asilo (cfr. verbale 2, pag. 16, Q143 e Q144) – non permette una diversa ponderazione, come del resto rilevato dalla SEM nella sindacata decisione, alla cui motivazione si rinvia integralmente (cfr. pag. 3, punto II.1) essendo che il ricorrente si esime dal censurare tale aspetto in sede ricorsuale. Vieppiù, l’interessato si è contraddetto nel quantificare le ricerche effettuate dal CID dopo il suo espatrio. Egli ha in effetti sostenuto, da un lato, che le autorità si fossero recate presso la di lui madre in due occasioni, rispettivamente nei mesi di maggio e giugno del 2017 (cfr. verbale 1, pag. 7, punto 7.01; verbale 2, pag. 16, Q148); dall’altro, egli ha narrato – senza addurre motivazioni atte a giustificare tale discrepanza – di due ulteriori episodi, concretizzatisi nel settembre del 2017 e nel gennaio del 2018 (cfr. verbale 2, pag. 3, Q11 e pag. 17, Q153).

D-6951/2018 Pagina 13 D’altro canto, nel caso in esame gli indicatori di verosimiglianza non si esauriscono nelle considerazioni a margine. Infatti, pur non essendo determinante nella fattispecie, non va nemmeno disatteso che anche il racconto della fuga dal Paese d’origine è segnato da importanti incongruenze. In proposito, come giustamente esposto nella decisione impugnata, il richiedente ha inizialmente affermato di essersi recato a F._______ il (…), rimanendovi sino al giorno seguente (cfr. verbale 1, pag. 7, punto 7.01). Nel corso dell’audizione sui motivi d’asilo egli ha però modificato tale narrato, dichiarando di avervi soggiornato per quattro o cinque giorni (cfr. verbale 2, pag. 3, Q14 e Q15). Ebbene, a mente del Tribunale, le generiche giustificazioni mosse con il gravame – ai sensi delle quali il ricorrente si sarebbe probabilmente confuso – non permettono di dissipare i dubbi in proposito. 10.2 Le considerazioni che precedono, non sono poi inficiate dai mezzi di prova presentati dal ricorrente. Al riguardo, per quanto concerne la documentazione versata agli atti del procedimento di prima istanza, il Tribunale non può esimersi dal condividere quanto evidenziato dalla SEM nella decisione avversata (cfr. supra consid. 3.1 e decisione impugnata, pag. 4, punto II.1), analisi peraltro non censurata con il ricorso. Parimenti, nemmeno quanto prodotto in sede ricorsuale è suscettibile di mutare l’apprezzamento del Tribunale, dacché le dichiarazioni del 2 dicembre 2018 – redatta dalla (…) di (…) – e del 26 novembre 2018 – redatta dal supposto ex parlamentare H._______ – risultano contenere mere asserzioni da parte di terze persone, senza che siano suffragate da alcun elemento concreto e sostanziato. 10.3 Ne discende dunque che l’insorgente non ha reso verosimili le sue allegazioni inerenti i motivi per i quali egli avrebbe lasciato lo Sri Lanka. 11. 11.1 Resta tuttavia da esaminare se l’interessato può vedersi riconoscere la qualità di rifugiato, all’esclusione della concessione dell’asilo, per dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga (cfr. art. 54 LAsi), in ragione della sua partenza dal Paese d’origine (“Republikflucht”), tenuto conto dei fattori di rischio che esistevano già prima del suo espatrio (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 del 15 luglio 2016 consid. 8.5.6). 11.2 Nella sua sentenza di riferimento (cfr. sentenza del Tribunale E-1866/2015 del 16 luglio 2016) il Tribunale ha proceduto ad un’analisi attualizzata della situazione dei cittadini srilankesi al loro ritorno in patria (cfr. ibidem, consid. 8). Ha in particolare considerato che non esisteva un rischio serio e generalizzato di arresto e di tortura per le persone di etnia

D-6951/2018 Pagina 14 tamil rinviate in Sri Lanka in partenza dall’Europa, rispettivamente dalla Svizzera (cfr. ibidem, consid. 8.3). Proseguendo nell’analisi, il Tribunale, onde valutare i rischi di seri pregiudizi – quali l’arresto e la tortura – incorsi dai richiedenti srilankesi che rientrano nel loro paese d’origine, ha definito diversi elementi suscettibili di costituire dei fattori di rischio detti forti, che sono in generale sufficienti, presi a sé stanti, per giustificare un timore di persecuzione futura determinante in materia d’asilo. Rientrano segnatamente in tale categoria: l’iscrizione nella “Stop List”, utilizzata dalle autorità srilankesi all’aeroporto di D._______, o sulla “Watch List” (cfr. ibidem, consid. 8.4.3 e 8.5.2); l’esistenza di legami presunti o effettivi con le LTTE, attuali o passati, purché la persona sia sospettata, dal punto di vista delle autorità srilankesi, di voler riaccendere il conflitto etnico nel paese (cfr. ibidem, consid. 8.4.1 e 8.5.3); un impegno politico particolare contro il regime durante l’esilio, con lo scopo di voler rianimare il movimento separatista tamil (cfr. ibidem, consid. 8.4.2 e 8.5.4). D’altro canto, il Tribunale ha definito dei fattori di rischio detti deboli, ovvero che da soli e presi separatamente, non risultano sufficienti per fondare un timore di persecuzione futura determinante in materia d’asilo. Tuttavia i medesimi, combinati con dei fattori di rischio forti, o in casi determinati pure combinati tra di loro, sono atti ad aumentare il rischio che possono incorrere i richiedenti di essere interrogati e controllati al loro ritorno in Sri Lanka e pertanto risultare determinanti per fondare un timore di persecuzione rilevante in materia d’asilo (cfr. ibidem, consid. 8.5.5). Rientrano nella precitata categoria, in particolare: il ritorno in Sri Lanka senza documenti d’identità valevoli (cfr. ibidem, consid. 8.4.4) nonché la presenza di cicatrici ben visibili sul corpo (cfr. ibidem, consid. 8.4.5; cfr. in merito ai fattori di rischio a titolo esemplificativo anche le sentenze del Tribunale D-4962/2017 dell’11 gennaio 2019 consid. 7.3, E-3603/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4). 11.3 Orbene, nel caso in esame non è desumibile alcun elemento di rischio particolare, ai sensi della giurisprudenza di cui sopra, atto a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato all’interessato. Invero, poste le considerazioni che precedono (cfr. supra consid. 10), egli non ha reso verosimili gli asseriti atti persecutori perpetrati nei suoi confronti dal CID e motivati dalla sua pregressa collaborazione con le LTTE o dalla partecipazione alle menzionate manifestazioni. Altresì, il solo fatto, in quanto tamil, d’aver depositato una domanda d’asilo in Svizzera, non espone il ricorrente a dei trattamenti proscritti dalle disposizioni internazionali in caso di un suo ritorno in Sri Lanka (cfr. sentenza della CorteEDU, R.J. contro Francia del 19 settembre 2013, 10466/11, §§ 37 e 39; cfr. anche sentenza di riferimento succitata, consid. 8 e 9; DTAF 2011/24 consid. 8.4 e 10.4). Analogamente, neppure le sole evenienze di aver lasciato il suo Paese d’origine come pure

D-6951/2018 Pagina 15 la durata del suo soggiorno all’estero, costituiscono elementi sufficienti, a sé stanti o sommati, per destare i sospetti delle autorità srilankesi. Tali fattori, confermano tutt’al più ch’egli possa essere interrogato dalle autorità srilankesi al suo ritorno, ma non sono atti a fondare un timore oggettivo di rappresaglie da parte delle stesse (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 precitata consid. 9.2.2 segg.; cfr. anche la sentenza del Tribunale E-4703/2017 e E-4705/2017 del 25 ottobre 2017 [sentenza in parte pubblicata in DTAF 2017 VI/6] consid. 4.4 e 4.5). Conseguentemente, malgrado i cambiamenti politici recenti intervenuti in Sri Lanka, ed indipendentemente dall’effettiva incorporazione nelle LTTE – con le quali, egli avrebbe collaborato per alcuni mesi soltanto, senza ricoprire funzioni di spicco – in casu il ricorrente non appare essere una persona suscettibile di essere considerata dalle autorità srilankesi, come dotata di una volontà e di una capacità di ravvivare il conflitto etnico nel suo Paese (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale precitata, in particolare consid. 8.5.3; cfr. anche tra le altre le sentenze del Tribunale D-488/2019 del 25 marzo 2020 consid. 4, E-6653/2018 del 20 marzo 2020 consid. 4). Del resto, è oltremodo doveroso evidenziare che per sua stessa ammissione, il richiedente è espatriato legalmente – munito di regolare passaporto (cfr. verbale 2, pag. 4, Q26 e segg.) – già nel (…), facendo poi ritorno in Sri Lanka nel (…), senza che in entrambi i casi riscontrasse particolari problemi (cfr. verbale 1, pag. 4, punto 1.17.05; verbale 2, pag. 9, Q82 e segg.). 11.4 Visto quanto precede, il ricorrente non può prevalersi di un timore fondato di persecuzione futura, in un prossimo avvenire e secondo un’alta probabilità, per dei motivi posteriori alla sua fuga (cfr. sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 8.4.5 e 8.5.5). 11.5 Pertanto, anche circa il riconoscimento della qualità di rifugiato, vi è da confermare la decisione della SEM. 12. Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi). L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1).

D-6951/2018 Pagina 16 Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento. 13. 13.1 L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). 13.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l’apprezzamento degli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un ostacolo all’esecuzione dell’allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell’allontanamento, è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 13.3 Nella decisione querelata, la SEM ha ritenuto inapplicabile il principio del non respingimento. Essa ha parimenti considerato l’allontanamento ammissibile, esigibile e possibile. 13.4 Con l’impugnativa, il ricorrente avversa anche tale assunto. A suo dire, visti i motivi di asilo addotti, si giustificherebbe in specie l’applicazione dell’art. 5 cpv. 1 LAsi. Inoltre, la pregressa appartenenza alle LTTE così come all’associazione per persone scomparse, esporrebbe l’interessato ad un rischio di persecuzioni da parte del CID. 14. 14.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in particolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell’uomo ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una viola-

D-6951/2018 Pagina 17 zione dell’art. 3 CEDU. Spetta infatti all’interessato provare o rendere verosimile l’esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 14.2 Nella presente disamina, stante il fatto che l’insorgente non è riuscito né a rendere verosimili le sue dichiarazioni ex art. 7 LAsi, né a dimostrare l’esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie e l’ammissibilità del rinvio del ricorrente verso lo Sri Lanka sotto l’aspetto dell’art. 5 cpv. 1 LAsi risulta quindi pacifica. Perdipiù, per i motivi già sopra enucleati non sono ravvisabili agli atti altri elementi che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che l’insorgente possa essere sottoposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall’art. 3 CEDU o dall’art. 3 Conv. tortura. In particolare, egli non ha stabilito di avere un profilo di una persona che possa concretamente interessare le autorità srilankesi, né a fortiori l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto in patria, ad un trattamento contrario ai disposti succitati (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§125 e 129 con relativi riferimenti). 14.3 Ne consegue che, l’allontanamento del ricorrente verso lo Sri Lanka sia da considerarsi ammissibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l’art. 44 LAsi. 15. 15.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 15.2 La disposizione precitata si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l’allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione

D-6951/2018 Pagina 18 grave del loro stato di salute, all’invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l’ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L’autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese, siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6 – 7.7 e relativi riferimenti). 15.3 In casu, risulta anzitutto notorio che, dopo la cessazione delle ostilità tra le forze armate del governo di D._______ e le LTTE, nel maggio del 2009, in Sri Lanka non viga attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E1866/2015 consid. 13.1). Oltretutto, il Tribunale ha stabilito che l’esecuzione dell’allontanamento verso la regione del Vanni, ed in particolare verso i distretti di Jaffna, Kilinochchi, Mullaitivu, Mannar e Vavuniya (cfr. sentenze del Tribunale D-522/2017 del 29 luglio 2020 consid. 10.3.1 e D-3619/2016 del 16 ottobre 2017 consid. 9.4-9.5) è in generale ragionevolmente esigibile se sono adempiuti i criteri individuali di esigibilità. Segnatamente, deve quindi sussistere l’esistenza di una sufficiente rete familiare e sociale che possa supportare il richiedente, così come di prospettive sicure che permettano di assicurargli un reddito minimo ed un’abitazione. Ebbene, al riguardo, il ricorrente è giovane e gode di buona salute (cfr. verbale 2, pag. 2, Q5), vanta una discreta istruzione e di esperienza lavorativa (cfr. verbale 1, pag. 4, punto 1.17.04; verbale 2, pag. 10, Q90 e Q94-Q95). Egli dispone nel Paese di provenienza di una rete famigliare formata dalla madre, la sorella e due fratelli, tutti residenti nella sua regione d’origine (cfr. verbale 2, pag. 3, Q8) e proprietari di terreni (cfr. verbale 2, pag. 5, Q35 e Q36). Di conseguenza, non vi sono motivi per dubitare che l’interessato si reintegrerà senza particolari difficoltà nel suo Paese d’origine. 15.4 Su tali presupposti, l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente è da ritenersi pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). 16. In ultima analisi, nemmeno risultano impedimenti sotto l’aspetto della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento. Invero, per il caso in cui la sua carta d’identità srilankese non fosse più in vigore, egli sarebbe in misura

D-6951/2018 Pagina 19 d’intraprendere ogni passo necessario presso la competente rappresentanza del suo Paese d’origine in vista dell’ottenimento dei documenti necessari al rimpatrio. 17. Ne consegue che, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento, la decisione dell’autorità inferiore va confermata. 18. Alla luce di tutto quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata. 19. Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA, nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull’anticipo spese versato dall’insorgente il 20 dicembre 2018. 20. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-6951/2018 Pagina 20 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare è prelevato sull’anticipo spese versato il 20 dicembre 2018. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard

Data di spedizione:

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