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Bundesverwaltungsgericht 29.09.2010 D-6859/2010

29 septembre 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,672 mots·~13 min·3

Résumé

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Texte intégral

Corte IV D-6859/2010 {T 0/2} Sentenza d e l 2 9 settembre 2010 Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice François Badoud, cancelliera Antonella Guarna; A._______, nato il (...), Benin, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore; Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 22 settembre 2010 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-6859/2010 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in Svizzera, il verbale d'audizione del 13 settembre 2010 [di seguito: verbale 1] e del 22 settembre 2010 [di seguito: verbale 2], il verbale della decisione dell'UFM del 22 settembre 2010, notificata oralmente all'interessato il giorno medesimo (cfr. risultanze processuali), il ricorso inoltrato il 22 settembre 2010 dall'insorgente (cfr. timbro del plico raccomandato), l'incarto in copia dell'UFM, pervenuto via fax al Tribunale amministrati vo federale (di seguito: il Tribunale) in data 23 settembre 2010, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei consi derandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d cpv. 1 LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice uni co, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata solo sommariamente, Pagina 2

D-6859/2010 che ai sensi dell'art. 111a cpv. 2 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere nato a B._______ (Nigeria) dove ha vissuto sino al l'inizio 2008, ma di essere cittadino del Benin e di aver avuto ultimo domicilio a C._______ (Benin) dal 2008 sino al suo espatrio nel 2010, che ha affermato di essere espatriato per il timore di essere incarcerato a vita per l'omicidio dell'amante della sua fidanzata; che, all'inizio di (...) 2010, l'interessato avrebbe scoperto che la sua fidanzata lo tradi va con un certo D._______; che egli avrebbe avvertito quest'uomo di non avvicinarsi più alla sua fidanzata; che, ciò nonostante, la mattina del (...), l'interessato avrebbe visto la sua fidanzata e D._______ uscire da un albergo di C._______; che egli avrebbe affrontato quest'uomo e lo avrebbe colpito con una bottiglia alla spalla; che, dopo aver appre so che D._______ sarebbe deceduto a causa delle ferite riportate, l'in teressato si sarebbe reso irreperibile, vivendo nascosto per le vie di D._______; che, dopo circa tre settimane, ovvero verso la metà di (…) 2010, l'interessato avrebbe deciso di lasciare il suo Paese d'origine; che, dal Benin, avrebbe viaggiato in nave per tre settimane fino a sbarcare il (...) in E._______, da dove il giorno seguente avrebbe preso un treno e sarebbe giunto in Svizzera, che, nella decisione del 22 settembre 2010, l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito il Benin nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate dal richiedente sono inverosimili, di modo che non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione dell'interessato a persecuzioni in caso di rientro in patria, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione del suo allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel gravame, il ricorrente fa valere che dal suo racconto sarebbero emersi indizi di persecuzioni non manifestamente infondati, per i quali l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo; che, in particolare, il ricorrente ritiene che – contrariamente all'avviso dell'autorità inferiore – il suo racconto sarebbe verosimile; che, in fatti, come avrebbe già spiegato, egli avrebbe indicato l'albergo dove si sarebbero incontrati la sua fidanzata e il suo amante con due nomi di - Pagina 3

D-6859/2010 versi perché il loro utilizzo sarebbe indifferente e la gente del posto sa a che cosa si riferisce; che, inoltre, sostiene che non è illogico presumere di essere ricercato dalla polizia, ma non averne la certezza, dato che nulla formalmente gli sarebbe stato comunicato; che, infine, sottolinea che le tre settimane in cui sarebbe rimasto in patria senza dimora sarebbero state un tempo ragionevole e necessario per poter organizzare la sua partenza; che, di conseguenza, la decisione dell'UFM dovrebbe essere annullata, in quanto sarebbe totalmente immotivata; che, infine, subordinatamente, il ricorrente fa valere che, se non fosse possibile riconoscergli la qualità di rifugiato, il suo allontanamento in Benin dovrebbe essere almeno ritenuto inesigibile per i rischi a cui sarebbe esposto, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annulla mento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, implicitamente, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio fe derale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione, che, allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo d’invali dare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale, che, peraltro, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ri corso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18), che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247), Pagina 4

D-6859/2010 che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 1° gennaio 2007, il Benin nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese, che, nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di in tal senso; che, in particolare, l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui alla impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, segnatamente, le allegazioni del ricorrente sono incongruenti, vaghe e illogiche, ovvero prive di ogni fondamento oggettivo e reale, tanto da poter concludere senza alcun dubbio alla palese inverosimiglianza del suo intero racconto a sostegno della sua domanda d'asilo; che, a titolo d'esempio, il ricorrente si è contraddetto sul nome dell'albergo davanti al quale avrebbe scoperto in flagrante la sua fidanzata e il suo amante, nonché si sarebbe scontrato fisicamente con quest'ultimo (cfr. verbale 1 pag. 5 a confronto con verbale 2 D24-25 e D32); che, posto di fronte a tale incongruenza, l'insorgente non ha saputo darne alcuna spiegazione plausibile; che, infatti, se secondo l'esperienza generale e comune, un nome per definizione serve ad identificare e individualizzare una persona o una cosa, non può essere ammesso che l'utilizzo di un nome piuttosto che di un altro sia indifferente o dettato dall'abitudine (cfr. verbale 2 D51-55 e ricorso pag. 2); che, inoltre, il ricorrente non è stato in grado di indicare il numero di telefono della sua fidanzata; che, non è possibile credere che – dopo quasi due anni di fidanzamento e l'intenzione di sposare la sua asserita fidanzata, la quale peraltro è all'origine dei suoi problemi in patria – egli non sappia a memoria il suo numero di telefono, senza ricorrere al suo cellulare (cfr. verbale 2 D38), indipendentemente da qualsiasi questione a sapere perché non l'avrebbe voluta chiamare (cfr. ibidem D41-42); che, peraltro, l'insorgente non ha nemmeno saputo riferire il cognome di colui con il quale la sua fidanzata lo avrebbe tradito, colui che avrebbe ucciso – seppur accidentalmente – e per il quale all'ora attuale sarebbe Pagina 5

D-6859/2010 ricercato e temerebbe di essere incarcerato a vita (cfr. verbale 1 pag. 5); che, del resto, il ricorrente ha fatto valere solo mere supposizioni o deduzioni circa il fatto di essere ricercato dalle autorità del suo Paese d'origine per l'uccisione di quest'uomo, tramite semplici allegazioni di parte, non corroborate da alcun elemento oggettivo (cfr. verbale 1 pag. 6, verbale 2 e ricorso pag. 2); che, d'altronde, se tale fosse stato effettivamente il caso, il ricorrente sarebbe di certo venuto a conoscenza direttamente o anche indirettamente – nelle tre settimane di girovagare per le vie di C._______ – dell'esistenza di eventuali ricerche o misure tendenti alla sua cattura messe in atto dalla polizia (cfr. verbale 2 D36, D43-44, D49-50 e D66-67); che, in tale contesto, segnatamente alla luce dell'inverosimiglianza del racconto reso dal ricorrente sulla base degli elementi inattendibili sopra evocati e senza che sia necessario evocarne di ulteriori, non v'è ragione di ritenere che il ricorrente non possa beneficiare di un equo processo in ambito penale in relazione ad eventuali accuse mosse nei suoi confronti; che, del resto, il timore di essere ricercato e incarcerato a vita a causa dell'uccisione dell'amante della sua fidanzata – fatto valere dal ricorrente a fondamento della sua domanda d'asilo – è come facilmente riconoscibile, palesemente irrilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi, che, in considerazione di quanto suesposto, non sussistono seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Benin possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105); che, del resto, in sede di ricorso, il ricorrente non ha fatto valere alcunché in tal senso, Pagina 6

D-6859/2010 che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Benin non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o vio lenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, che, pertanto, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21), che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale del ricorrente; che il ricorrente è giovane, ha una formazione scolastica di base e vanta un'esperienza professionale quale (...) (cfr. verbale 1 pag. 3) e quale (...) (cfr. verbale 2 D20); che, quest'ultima attività, che svolgeva a C._______, gli permetteva di mantenersi da solo e alloggiare in una casa (cfr. ibidem D18-20); che, inoltre, vista l'inverosimiglianza dell'intero racconto del ricorrente, v'è ragione di ritenere che il medesimo disponga in patria di un'importante rete sociale, tra cui anche la sua fidanzata, che l'insorgente è in buona salute; che egli non ha, del resto, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustifi care la loro ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una per manenza in Svizzera per motivi medici, che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente rite nuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione del suo allontanamento, Pagina 7

D-6859/2010 che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando la necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autori tà di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto, che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, peraltro, essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF), che la pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 8

D-6859/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale ammini strativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno per l'incarto N [...] (per corriere interno; in copia) - F._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Antonella Guarna Data di spedizione: Pagina 9

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