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Bundesverwaltungsgericht 07.12.2018 D-6767/2018

7 décembre 2018·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,718 mots·~19 min·6

Résumé

Asilo (non entrata nel merito / assenza di domanda ai sensi della LAsi) ed allontanamento | Asilo (non entrata nel merito / assenza di domanda ai sensi della LAsi) ed allontanamento; decisione della SEM del 22 novembre 2018

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-6767/2018, D-6772/2018

Sentenza d e l 7 dicembre 2018 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l’approvazione della giudice Jeannine Scherrer- Bänziger; cancelliera Alissa Vallenari.

Parti A._______, nata il (…), e la figlia B._______, nata il (…), Georgia, ricorrenti,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (non entrata nel merito / assenza di domanda ai sensi della LAsi) ed allontanamento; decisioni della SEM del 22 novembre 2018 / N (…) e N (…).

D-6767/2018, D-6772/2018 Pagina 2 Visto: le domande d’asilo del (…) ottobre 2018 che A._______ (cfr. atto A2/2) rispettivamente la figlia B._______ (cfr. atto A2/2) hanno presentato in Svizzera, i verbali relativi alle audizioni federali di A._______ del (…) novembre 2018 (cfr. atto A10/11; di seguito: verbale 1[…]) e del (…) novembre 2018 (cfr. atto A16/10; di seguito: verbale 2[…]), con i mezzi di prova a sostegno della sua domanda d’asilo (cfr. atti A8 e A9), il verbale dell’audizione sulle generalità di B._______ del (…) novembre 2018 (cfr. atto A9/10; di seguito: verbale 1[…]) ed il verbale dell’audizione sui motivi d’asilo della stessa del (…) novembre 2018 (cfr. atto A12/7; di seguito: verbale 2[…]), con i mezzi di prova presentati a sostegno della domanda d’asilo (cfr. atto A8), le separate decisioni della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 22 novembre 2018, notificate alle richiedenti il medesimo giorno (cfr. avvisi di notifica e di ricevuta; atto A20/1 e atto A17/1), con le quali la predetta autorità non è entrata nel merito delle loro domande d’asilo in applicazione dell’art. 31a cpv. 3 della legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) in combinato disposto con l’art. 18 LAsi, altresì pronunciando il loro allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, il ricorso unico del 28 novembre 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata: 29 novembre 2018), presentato da entrambe le interessate al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso le predette decisioni, con cui le insorgenti hanno postulato l’annullamento della decisione di non entrata nel merito impugnata, contestualmente presentando una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento dell’anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, con protesta di spese e ripetibili, la ricezione degli incarti originali della SEM da parte del Tribunale in data 3 dicembre 2018, i fatti del caso di specie che, se necessario, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

D-6767/2018, D-6772/2018 Pagina 3 e considerato: che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che, fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF, che segnatamente, le decisioni rese dalla SEM in materia d’asilo possono essere contestate dinnanzi al Tribunale, la quale statuisce allora definitivamente, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 33 lett. d LTAF, applicabile per rinvio dell’art. 105 LAsi, e art. 83 lett. d cifra 1 LTF), eccezione non realizzata in specie, che presentato tempestivamente contro delle decisioni di non entrata nel merito della SEM (art. 108 cpv. 2 LAsi), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a – c e 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che innanzitutto il Tribunale rileva che, qualora le impugnative concernono fatti di uguale o simile natura e pongono gli stessi o simili termini di diritto, quandanche presentate separatamente, per economia processuale può essere giustificata la congiunzione delle cause a qualsiasi stadio della causa e la pronuncia di una sola sentenza (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 3.17, pag. 144 seg.), che nella presente disamina, i fatti alla base delle domande d’asilo delle ricorrenti risultano essere di simile natura e pongono simili quesiti giuridici, oltreché le insorgenti hanno presentato al Tribunale un unico ricorso contro le due separate decisioni della SEM, che pertanto appare giudizioso congiungere le procedure, che proseguendo, il ricorso presentato, risultando manifestamente infondato, ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l’approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),

D-6767/2018, D-6772/2018 Pagina 4 che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che nel corso delle audizioni federali, A._______, ha dichiarato per quanto qui di rilievo, di essere cittadina georgiana, con ultimo domicilio presso i suoi genitori a C._______, D._______ (cfr. verbale 1[…], pag. 3 seg.); che a seguito dell’insorgere di problematiche valetudinarie dovute all’(…) di cui soffrirebbe dall’età di (…) anni, non avrebbe mai lavorato; che dal (…) riceverebbe degli aiuti statali pari a (…) Lari georgiani (GEL) mensili oltre alle medicine di cui necessita gratuitamente; che inoltre sarebbe stata riconosciuta quale invalida di secondo grado e sarebbe stata aiutata finanziariamente anche dai genitori e dalla figlia (cfr. verbale 1[…], p.to 1.17.04 segg., pag. 3 segg.; verbale 2[…], D28 segg., pag. 4 segg. e D52, pag. 6), che circa i suoi motivi d’asilo, ha asserito di aver lasciato legalmente la Georgia il (…) ottobre 2018 unitamente alla figlia (cfr. verbale 1[…], p.to 5.01 segg., pag. 5 seg.), principalmente poiché vorrebbe essere curata dalla sua malattia in Svizzera, cure che non potrebbe permettersi in Georgia a causa delle sue problematiche finanziarie; che inoltre, a causa della sua situazione valetudinaria, non potrebbe trovare un lavoro in patria e sostenere parimenti finanziariamente la figlia, segnatamente per gli studi universitari (cfr. verbale 1[…], p.to 7.01 segg., pag. 6 seg.; verbale 2[…], D28 segg., pag. 4 segg.), che dal canto suo, B._______ ha asserito essere di nazionalità georgiana, con ultimo domicilio a C._______ (Georgia; cfr. verbale 1[…], p.to 1.08 segg., pag. 3 seg.); che prima di espatriare il (…) ottobre 2018 con la madre, avrebbe vissuto a E._______, dove frequentava l’Università e lavorava stagionalmente quale (…) (cfr. verbale 1[…], p.to 1.17.04 segg., pag. 3 seg.; verbale 2[…], D12 segg., pag. 3 seg.),

D-6767/2018, D-6772/2018 Pagina 5 che nel marzo del 2018 ella avrebbe interrotto gli studi universitari per motivi economici, in precedenza finanziati con i proventi del suo lavoro e con dei prestiti bancari contratti dalla madre (cfr. verbale 2[…], D19 segg., pag. 3 seg.), che la richiedente sarebbe espatriata dal suo Paese d’origine per accompagnare la madre, la quale soffre di (…), malattia che non potrebbe essere guarita in Georgia (cfr. verbale 1[…], p.to 7.01 seg, pag. 6; verbale 2[…], D10 segg., pag. 3 segg.); che ella desidererebbe inoltre proseguire in Svizzera i suoi studi universitari (cfr. verbale 1[…], p.to 7.01, pag. 6), che ella ha inoltre dichiarato di non avere avuto alcun problema con le autorità georgiane o con terze persone (cfr. verbale 1[…], p.to 7.02, pag. 6); che infine, nel caso di un suo rientro in Georgia, ella teme di dover restituire i debiti contratti per poter continuare gli studi (cfr. verbale 2[…], D31, pag. 4), che nella decisione impugnata da A._______, l’autorità inferiore ha anzitutto rilevato che ella non avrebbe presentato una domanda d’asilo ai sensi dell’art. 18 LAsi, in quanto non avrebbe dichiarato di essere oggetto di persecuzioni ex art. 3 LAsi o 3 CEDU; che invero ella avrebbe deciso di espatriare e di chiedere asilo alla Svizzera, per tentare di ottenere le migliori cure possibili in territorio elvetico; che tuttavia, tali difficoltà mediche di trovare una cura definitiva alla sua malattia, non rappresenterebbe alcuna forma di persecuzione rilevante, che oltracciò, i mezzi di prova da lei prodotti a sostegno della sua domanda d’asilo, confermerebbero la conclusione della SEM e dimostrerebbero inoltre che la richiedente avrebbe avuto accesso in Georgia alle opportune strutture sanitarie e ad un’adeguata assistenza, per la maggior parte gratuitamente, che infine la Segreteria di Stato ritiene che non vi sarebbero segnatamente motivi personali ostativi all’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente in Georgia, in quanto una volta rientrata in Patria, ella potrebbe nuovamente beneficiare dell’accesso alle strutture sanitarie pubbliche per la cura della sua malattia, nonché della rendita d’invalidità; che inoltre ella non potrebbe essere definita indigente, e potrebbe comunque contare su una buona rete familiare per sopperire ai suoi bisogni primari, che nella querelata decisione di B._______, l’autorità inferiore ha in primo luogo denotato non sussistere una domanda d’asilo ai sensi dell’art. 18

D-6767/2018, D-6772/2018 Pagina 6 LAsi, in quanto ella sarebbe espatriata unicamente per accompagnare la madre e per motivi economici, che in merito all’esecuzione dell’allontanamento della medesima, la SEM ha inoltre rilevato che non vi sarebbero dei motivi ostativi al rinvio della ricorrente nel suo Paese d’origine, ove in particolare quest’ultima potrebbe riprendere a lavorare ed a studiare, come già fatto in passato; che invero l’interruzione dei suoi studi sarebbe coinciso con il desiderio di permettere alla madre di impiegare il denaro per finanziare il viaggio in Svizzera, per tentare di ottenere delle cure migliori per quest’ultima, pur non sapendo se tali cure esistessero effettivamente, e non da una situazione di urgenza, che nel proprio gravame, le ricorrenti avversano la valutazione dell’autorità inferiore chiedendo di entrare nel merito delle loro domande d’asilo; che invero, prevalendosi del suo stato di salute precario (diagnosi di […] con disturbi fisici collaterali quali […]) e ritenendo che il programma di cure universale introdotto in Georgia da parte dello Stato abbia presentato diverse lacune e problematiche che si sarebbero ripercosse sulla salute e sulle finanze della popolazione, A._______ avrebbe il timore di non essere curata correttamente in Georgia e pertanto che in futuro il suo stato di salute possa peggiorare, che ai sensi dell’art. 31a cpv. 3 LAsi, la SEM non entra nel merito della domanda se non sono soddisfatte le condizioni di cui all’art. 18 LAsi; che questa disposizione si applica segnatamente se la domanda d’asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici, che giusta l’art. 18 LAsi, è considerata domanda d’asilo ogni dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla Svizzera una protezione contro le persecuzioni ai sensi dell’art. 3 LAsi, che sono rifugiate le persone che, nel paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 LAsi); che tale definizione di rifugiato, così come stabilita all’art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti) o dalla disorganizzazione, o dalla mancanza di infrastrutture o da problemi

D-6767/2018, D-6772/2018 Pagina 7 analoghi, ai quali ogni persona, nel paese in questione, può essere confrontata, che di conseguenza, le domande di protezione fondate unicamente sulla situazione personale del richiedente l’asilo, in assenza di agenti esterni di persecuzione, non soddisfano tali condizioni, che, per contro, sono compresi nella nozione di persecuzione, ai sensi dell’art. 18 LAsi, in senso lato, non soltanto i seri pregiudizi previsti all’art. 3 LAsi (qualità di rifugiato), ma ugualmente gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento di cui all’art. 44 LAsi (cfr. DTAF 2011/8 consid. 4.2 e relativi riferimenti), che nella presente fattispecie, come ha rettamente ritenuto l’autorità di prime cure, le dichiarazioni delle interessate fondanti le loro domande d’asilo, non risultano manifestamente adempiere le condizioni di cui alla predetta disposizione, che le problematiche allegate dalle insorgenti relative alle loro difficoltà economiche e mediche nel loro Paese d’origine, non costituiscono una persecuzione ai sensi dell’art. 3 LAsi, poiché inerenti alla situazione economica generale ed al sistema di salute in Georgia, che invero le medesime sarebbero espatriate unicamente per ottenere delle cure migliori per A._______, rispetto a quelle già prodigatele in Patria e per motivi economici (cfr. verbale 1[…], p.to 7.01 segg., pag. 6 seg.; verbale 2[…], D28 segg., pag. 4 segg.; verbale 1[…], p.to 7.01 seg., pag. 6; D10 segg., pag. 3 segg.); che tali cure, di cui avrebbero soltanto sentito parlare, senza alcuna certezza e fondamento, non potrebbero permettersele in Georgia per motivi finanziari (cfr. verbale 2[…], D33 segg., pag. 5; verbale 1[…], p.to 7.02, pag. 6), che oltracciò, il timore dell’insorgente esposto nel gravame in modo generico, di non essere stata curata adeguatamente in Georgia e che in futuro il suo stato di salute possa peggiorare, non risulta fondato su alcun elemento della benché minima consistenza, che invero, nel suo caso specifico, ella ha sempre ottenuto nel Paese d’origine le terapie necessarie atte alla cura della sua malattia e dispone gratuitamente dei medicinali (cfr. verbale 1[…], p.to 7.02, pag. 6 e p.to 8.02, pag. 7; verbale 2[…], D28 segg., pag. 4 segg.); che inoltre in Georgia è stata riconosciuta quale invalida con una disabilità “significativa”,

D-6767/2018, D-6772/2018 Pagina 8 beneficiando di una rendita mensile di (…) GEL (cfr. verbale 1[…], p.to 7.02, pag. 6; verbale 2[…], D42 seg., pag. 5 seg.); che tali circostanze sono d’altronde pure confermate dalla documentazione prodotta dalla ricorrente a sostegno della sua domanda d’asilo (cfr. atto A8), che neppure il desiderio di B._______ di proseguire eventualmente in Svizzera i suoi studi universitari, come pure il suo timore di dover restituire i debiti contratti in patria per proseguire gli studi, non rientrando nella definizione di persecuzione per i motivi esaustivi esposti all’art. 3 LAsi, non risultano pertinenti, che alla luce di quanto sopra, per quanto riguarda la non entrata in materia nelle domande d’asilo delle richiedenti, vi sono pertanto da confermare le decisioni dell’autorità inferiore, che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi), che le insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l’autorità di prime cure avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. anche: DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento delle interessate, che giusta l’art. 83 cpv. 1 della Legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) – al quale rinvia l’art. 44 LAsi – la SEM dispone l’ammissione provvisoria dello straniero se l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione non è possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) o ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che tali condizioni sono alternative, nel senso che in caso di non adempimento d’una di queste condizioni, l’autorità inferiore dispone l’ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStr), che in particolare, ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStr, l’esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di

D-6767/2018, D-6772/2018 Pagina 9 provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l’esecuzione dell’allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d’origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d’esistenza; che per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d’urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3), che l’art. 83 cpv. 4 LStr, non può invece essere interpretato quale norma che comprenderebbe un diritto di soggiorno lui stesso indotto da un diritto generale di accesso in Svizzera a delle misure mediche tendenti al recupero della salute o a mantenerla, per il semplice motivo che l’infrastruttura ospedaliera o le regole dell’arte medica nel paese d’origine o di destinazione dell’interessato, non raggiungono lo standard elevato elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati), che se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d’origine del richiedente, all’occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l’esecuzione dell’allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile; che invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell’assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell’interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati), che nella fattispecie, sia dalle dichiarazioni delle ricorrenti, che dalle certificazioni mediche agli atti, lo stato di salute di A._______, che soffre di una diagnosi di (…), con (…) (con una frequenza da ogni […] mesi ad ogni […] mesi), disturbi all’(…) e (…) (cfr. verbale 1[…], p.to 1.17.04, pag. 4; verbale 2[…], D29 segg., pag. 4 segg.; doc. 2 e doc. 3 sub. atto A8), risulta essere stabile e non presenterebbe una gravità tale da necessitare di cure essenziali o di una presa in carico medica particolarmente importante che non potrebbe essere proseguita in Georgia, come ha fino ad ora già beneficiato la ricorrente in Patria, o che possa occasionare una messa in pericolo concreta della vita o della salute della richiedente in caso di un suo ritorno in tale Paese,

D-6767/2018, D-6772/2018 Pagina 10 che difatti, il trattamento medicamentoso che segue la ricorrente per la sua patologia, nonché le eventuali cure e trattamenti necessari alla stessa, potranno essere proseguiti in futuro, rispettivamente effettuati, anche nel Paese d’origine (cfr. verbale 1[…], p.to 7.01, pag. 6; verbale 2[…], D28 segg., pag. 4 segg.), la quale è tra l’altro già in cura ed assistita da diversi medici in Georgia, in particolare da un neurologo (cfr. verbale 1[…], p.to 8.02, pag. 7; doc. 3 prodotto sub atto A8), che le evenienze presentate dalle insorgenti, più che all’urgenza di un trattamento medico diverso da quello già ricevuto in Patria, per il quale non vi è alcuna certezza in merito alle possibilità fattive in Svizzera e riguardo ad un eventuale successo medico nel caso della ricorrente (cfr. verbale 1[…], p.to 7.01, pag. 6; verbale 1[…], p.to 7.02, pag. 6), sembrano riconducibili piuttosto alle loro asserite difficoltà economiche nel loro Paese d’origine (cfr. verbale 1[…], p.to 7.01, seg., pag. 6; verbale 2[…], D28 segg., pag. 4 segg.; verbale 2[…], D23 segg., pag. 4 segg.), che però non risultano elementi ostativi all’esecuzione del loro allontanamento, che invero, malgrado le asserite problematiche finanziarie, A._______, può contare anche in futuro in Georgia, sia su una rete sociale stabile – in particolare sui genitori presso i quali risiedeva – sia sugli aiuti economici già erogati a suo favore nel suo Paese d’origine, in particolare la rendita d’invalidità ed i prestiti bancari (cfr. verbale 1[…], p.to 1.17.04, pag. 3 seg. e p.to 7.02, pag.6; verbale 2[…], D5 segg., pag. 2 segg.), che ad uguale conclusione si giunge per quanto attiene B._______, che potrà riprendere come in futuro la sua attività lavorativa e contare sul sostegno della madre ed i parenti presenti in loco per soddisfare i suoi bisogni primari (cfr. verbale 1[…], p.to 1.17.04 segg., pag. 3 segg.; verbale 2[…], D12 segg., pag. 3 seg.), che inoltre, ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e degli art. 73 segg. dell’Ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie dell’11 agosto 1999 (OAsi 2, RS 142.312), le insorgenti potranno, se del caso, richiedere alla Svizzera un aiuto al ritorno quale sostegno finanziario per facilitare la loro integrazione o assicurare la loro assistenza medica per un periodo limitato nel Paese d’origine, che visto tutto quanto sopra, l’esecuzione dell’allontanamento delle interessate, risulta essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione con l’art. 44 LAsi),

D-6767/2018, D-6772/2018 Pagina 11 che infine, dalle insorgenze di causa, nulla pare permettere di considerare che l’autorità inferiore avrebbe ritenuto erroneamente ammissibile e possibile l’esecuzione dell’allontanamento delle ricorrenti (art. 83 cpv. 2 – 3 LStr; DTAF 2008/34 consid. 12), che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento, le decisioni della SEM vanno confermate, che alla luce di tutto quanto sopra, con le decisioni impugnate l’autorità di prime cure non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabili, le decisioni non sono inadeguate (art. 49 PA), che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal pagamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali, esposta nel gravame dalle ricorrenti, risulta priva d’oggetto, che visto l’esito delle procedure, le spese processuali di CHF 950.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)

D-6767/2018, D-6772/2018 Pagina 12 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Le procedure D-6767/2018 e D-6772/2018 sono congiunte. 2. Il ricorso, presentato congiuntamente da A._______ e B._______, è respinto. 3. Le spese processuali di CHF 950.–, sono poste a carico delle ricorrenti. Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all’autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:

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