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Corte IV D-6715/2014
Sentenza d e l 2 6 novembre 2014 Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Esther Karpathakis; cancelliera Zoe Cometti.
Parti
A._______, nato il (…), alias B._______, nato il (…), alias C._______, nato il (…), Ghana, ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato); decisione dell'UFM del 17 novembre 2014 / N […].
D-6715/2014 Pagina 2
Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 4 novembre 2014; i verbali d'audizione del 10 novembre 2014 (di seguito: verbale 1) e del 17 novembre 2014 (di seguito: verbale 2); il verbale di decisione del 17 novembre 2014 dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM), notificato il medesimo giorno all'interessato (cfr. atto A10/1), con il quale detto Ufficio ha respinto la domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, rispettivamente l'esecuzione di tale misura siccome lecita esigibile e possibile; il ricorso del 17 novembre 2014 (timbro del plico raccomandato: 18 novembre 2014; data d'entrata: 19 novembre 2014) con il quale l'insorgente ha concluso, in via principale, all'accoglimento del ricorso ed alla concessione dell'asilo oppure alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione e, in via subordinata, alla concessione dell'ammissione provvisoria; che ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali con protestate tasse, spese e ripetibili; gli atti dell'UFM trasmessi via telefax al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 19 novembre 2014; i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;
e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
D-6715/2014 Pagina 3 che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti; che, con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che nel corso dell'audizione sulle generalità il richiedente ha dichiarato di essere cittadino del Ghana, nato e cresciuto a D._______ con ultimo domicilio a E._______ in Ghana (cfr. verbale 1, pagg. 3 e 5); che sarebbe espatriato poiché dopo la morte del di lui padre vi sarebbero stati problemi familiari tra lo stesso ed i suoi fratellastri circa la successione (cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale 2, pag. 3); che il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi); che il richiedente è cittadino ghaneano; che il Consiglio federale ha inserito il Ghana nel novero degli Stati esenti da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi; che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi); che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi);
D-6715/2014 Pagina 4 che nella querelata decisione l'UFM ha considerato inverosimili le dichiarazioni dell'interessato circa i suoi motivi d'asilo; che, in particolare, il richiedente non avrebbe reso verosimile la persecuzione da parte dei suoi fratellastri; che si sarebbe contraddetto dichiarando d'essere espatriato nel gennaio 2013 a causa del conflitto familiare a seguito del funerale del padre, per poi indicare che il funerale avrebbe avuto luogo il 15 marzo 2013; che le persecuzioni da lui allegate sarebbero consistite nell'aggressione da parte di due altre mogli del padre defunto, salvo poi asserire che gli aggressori sarebbero stati i loro figli; che pertanto l'UFM ha concluso che le dichiarazioni dell'interessato non soddisferebbero le condizioni richieste per ammettere la verosimiglianza giusta l'art. 7 LAsi; che nel ricorso egli ha contestato l'inverosimiglianza rilevata dall'UFM ed ha ribadito quanto asserito in corso di audizioni; che ha giustificato le contraddizioni dell'UFM con un probabile momento di confusione con l'interprete e da qualche errore nella trascrizione del verbale; che con una valutazione complessiva delle ulteriori dichiarazioni coerenti, plausibili, concrete e dettagliate, l'UFM avrebbe potuto concludere alla verosimiglianza dei suoi motivi d'asilo; che, come rettamente ritenuto nella querelata decisione, questo Tribunale ritiene che le dichiarazioni rese dal ricorrente in corso di procedura sono inverosimili, giacché contraddittorie, incoerenti e non corroborate da elementi consistenti; che, infatti, l'insorgente ha dichiarato che i suoi fratellastri avrebbero minacciato di ucciderlo, poiché successivamente la morte del padre – il quale sarebbe stato un capo clan – persone non meglio specificate avrebbero asserito che l'insorgente sarebbe dovuto diventare capo clan; che a causa di queste minacce sarebbe espatriato verso la Libia; che pertanto non trova fondamento aver indicato che le minacce risalirebbero al 7 febbraio 2013, allorquando non si sarebbe nemmeno trovato in Ghana, essendo egli espatriato, a suo dire, il 7 gennaio 2013 (cfr. verbale 1, pagg. 6 seg. e verbale 2, pag. 3); che la netta contraddizione circa una data tanto importante come la morte del padre non soccorre l'insorgente: che infatti in un primo momento ha dichiarato che il padre sarebbe morto nel 2001 (cfr. verbale 1, pag. 8); che altresì, in audizione federale nonostante abbia ribadito d'essere espatriato nel gennaio 2013 ha tuttavia improvvisamente asserito che nel marzo 2013 si sarebbe trovato a E._______ (cfr. verbale 2, pag. 4); che invitato a fornire
D-6715/2014 Pagina 5 le generalità dei fratellastri coinvolti nel conflitto familiare per la successione del padre egli ha nominato F._______, G._______ e H._______, mentre nell'audizione sommaria ha indicato che i fratellastri che lo avrebbero minacciato sarebbero stati F._______ e I._______ (cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale 2, pag. 4); che pertanto mal si comprende come abbia potuto dimenticare di citare il fratellastro I._______ autore, a suo dire, di minacce nei suoi confronti; che per il resto, onde evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda a quanto osservato dall'UFM nella decisione impugnata; che a livello ricorsuale il ricorrente non ha nemmeno presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che si è limitato ad indicare che le varie contraddizioni sarebbero da imputare all'incorretta trascrizione del verbale o ad incomprensioni con l'interprete; che il Tribunale constata che i verbali delle due audizioni sono stati riletti all'insorgente e lo stesso ha posto la sua firma su tutte le pagine non contestando o correggendo qualsivoglia dichiarazione; che d'altronde nemmeno la rappresentante dell'opera assistenziale presente all'audizione federale ha espresso dubbi sulla conduzione di tale audizione; che pertanto tale generale dichiarazione ricorsuale non trova fondamento alcuno; che di conseguenza, per tutte queste ragioni, le dichiarazioni del richiedente non adempiono le condizioni di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi; che quindi il ricorrente non è riuscito a dimostrare, o perlomeno a rendere verosimile, la qualità di rifugiato, per il che è a giusto titolo che l'UFM ha respinto la sua domanda d'asilo; che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi); che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4);
D-6715/2014 Pagina 6 che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento; che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr (RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (cpv. 2), ammissibile (cpv. 3) e ragionevolmente esigibile (cpv. 4); che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30); che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente d'essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (cfr. art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che, inoltre, la situazione vigente in Ghana non risulta caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che, come già enunciato, il Consiglio federale ha inserito il Ghana nella lista «Safe Countries» ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi; che tale presunzione non è stata inficiata dal ricorrente; che egli è giovane ed ha frequentato dieci anni di scuola; inoltre gode di più di dieci anni di esperienza lavorativa; che altresì sua moglie, i due figli e sua madre vivono a tuttora nel Paese d'origine (cfr. verbale 1, pagg. 4 seg.); che, pertanto, in Ghana ha un'ottima rete sociale; che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2);
D-6715/2014 Pagina 7 che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
(dispositivo alla pagina seguente)
D-6715/2014 Pagina 8 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: