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Bundesverwaltungsgericht 08.07.2011 D-6711/2009

8 juillet 2011·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·4,222 mots·~21 min·3

Résumé

Asilo (senza allontanamento) | Asilo; decisione dell'UFM del 23 settembre 2009

Texte intégral

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6711/2009 Sentenza dell'8 luglio 2011 Composizione Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Christa Luterbacher e Fulvio Haefeli, cancelliera Lydia Lazar Köhli. Parti A._______, nata il (…), B._______, nata il (…), Eritrea, patrocinata dall'avv. Tarig Hassan, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Qualità di rifugiato; decisione dell'UFM del 23 settembre 2009 / N (…).

D-6711/2009 Pagina 2 Fatti: A. Il (…) 2009, l'interessata, cittadina eritrea di etnia tigrina, nata ad C._______ (Etiopia), ha presentato una domanda di asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali di audizione dell'(…) 2009 [di seguito: verbale 1] e del (…) 2009 [di seguito: verbale 2]) di avere vissuto i suoi primi due anni di vita in Etiopia, prima di trasferirsi con i genitori, entrambi eritrei e nel frattempo deceduti, ad D._______ (oggi Eritrea). Stando alle sue deposizioni, avrebbe vissuto nel suo Paese d'origine fino al (…), quando, all'età di (…) anni, avrebbe deciso di espatriare per due motivi: durante la settima classe, mentre tornava da scuola, sarebbe stata stuprata da militari etiopi; secondariamente, in quel periodo sarebbe stato notorio che il governo etiope di allora, tramite membri dell'esercito, arrestava, incarcerava, uccideva o faceva scomparire le persone in giovane età come lei. Per paura di subire la stessa fine, avrebbe seguito il consiglio della madre e sarebbe fuggita in Sudan. Durante la permanenza nel Paese di origine non avrebbe prestato il servizio militare e non avrebbe avuto problemi particolari con le autorità. Dopo aver lasciato il Paese, non vi avrebbe mai più fatto ritorno e non avrebbe mai ottemperato all'obbligo di versare al governo eritreo il 2% del suo salario percepito all'estero. In Sudan, che avrebbe raggiunto illegalmente dopo un mese di marce notturne con dei passatori, sarebbe rimasta per (…) anni, impiegata come domestica per varie famiglie, munita di una tessera per profughi acquistata. Per migliorare le sue condizioni, nel (…) avrebbe deciso di trasferirsi in Arabia Saudita. In questo Paese sarebbe rimasta fino al (…) (…), ovvero per complessivamente (…) anni, lavorando quale domestica per una famiglia. Nel (…), dando seguito ad una comunicazione del governo eritreo, si sarebbe personalmente procurata, presso il consolato eritreo, la carta d'identità eritrea versata agli atti. Nel 2008, avrebbe concepito un figlio con un suo collega domestico. I suoi datori di lavoro, tuttavia, essendo musulmani contrari a rapporti e figli illegittimi, si sarebbero veemente opposti alla nascita del bambino e l'avrebbero più volte percossa. Con l'intento di indurla ad abortire, l'avrebbero altresì condotta in una clinica ad (…) 2009, dalla quale, tuttavia, sarebbe riuscita a fuggire grazie all'aiuto di una concittadina conosciuta in loco. Avrebbe vissuto i seguenti due mesi nascosta al domicilio di quest'ultima, la quale le avrebbe infine procurato un passatore che l'avrebbe aiutata a lasciare l'Arabia Saudita e raggiungere l'Europa. In caso di rinvio in Eritrea, si ritroverebbe sola e

D-6711/2009 Pagina 3 temerebbe per il suo destino alla luce del mancato pagamento di parte del suo salario al governo, che odierebbe. Oltremodo, sarebbe suo desiderio, dopo una vita difficile, di fare crescere sua figlia in pace e permetterle di studiare. B. Il (…) 2009, la richiedente ha dato luce ad una bambina (cfr. act. A14). C. Tramite decisione del 23 settembre 2009, notificata all'interessata il 25 settembre 2009, l'UFM ha respinto la sua domanda di asilo, concedendole nel contempo l'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. D. Il 26 ottobre 2009, la richiedente ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la predetta decisione dell'UFM, chiedendo, in via principale, l'annullamento del provvedimento impugnato, nonché il riconoscimento quale rifugiato e, in via subordinata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per un nuovo esame dei fatti. Ha altresì presentato una domanda di esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. E. In data 2 novembre 2009, il Tribunale, tramite decisione incidentale, ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021]), a chiedere il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese giudiziarie. Inoltre, ha invitato l'autorità inferiore ad esprimersi sul ricorso. F. Tramite risposta del 5 novembre 2009, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. G. L'11 dicembre 2009, l'insorgente ha tempestivamente inoltrato l'atto di replica.

D-6711/2009 Pagina 4 H. Tramite lettera del 1° febbraio 2011, l'insorgente ha versato agli atti di causa tre mezzi di prova. I. L'autorità inferiore si è espressa in merito agli stessi in data 8 marzo 2011. J. La ricorrente si è espressa sulle osservazioni dell'UFM tramite lettera del 15 aprile 2011. K. Con lettera del 20 maggio 2011, inoltrata all'insorgente per informazione il 27 maggio 2011, l'UFM ha constatato l'assenza di fatti o mezzi di prova nuovi, proponendo la reiezione del gravame. Diritto: 1. 1.1. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (artt. 31 e 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF; RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi; RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF; RS 173.110]). 1.2. Secondo l'art. 6 LAsi, le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti. 2. V'è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 108 cpv. 1 LAsi, 48 cpv. 1 e 52 PA. 3. 3.1. Giusta l'art. 33 cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione

D-6711/2009 Pagina 5 impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. 4. Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato né dai motivi invocati delle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dai considerandi della decisione impugnata (cfr. Sentenza del Tribunale D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3). 5. Preliminarmente, non essendo la ricorrente insorta contro la concessione dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, la presente procedura verterà unicamente sulla questione del riconoscimento della qualità di rifugiato, nonché sulla pronuncia dell'allontanamento. 6. 6.1. Nella decisione impugnata, l'UFM non ha contestato la cittadinanza eritrea dell'interessata. In merito ai motivi di asilo invocati dalla richiedente, ha in primis ritenuto che le condizioni alla base dell'allegato stupro subito nel 1978 da parte di militari etiopi non esisterebbero più, ragione per cui, attualmente, un timore fondato che sia nuovamente esposta a soprusi da parte degli stessi attori in caso di rientro in Eritrea sarebbe da escludere. Per quanto attiene all'accaduto in Arabia Saudita, l'autorità inferiore, rammentando che l'istituto dell'asilo non è finalizzato a risarcire ingiustizie subite, bensì è concesso a persone che necessitano protezione da parte di uno Stato straniero, ha sottolineato che la richiedente non intratterrebbe più alcun legame con detto Paese, ragione per cui non si potrebbe concludere all'evenienza che possa nuovamente subire angherie simili a quelle già patite. Pertanto, le dichiarazioni dell'interessata non adempirebbero le condizioni previste dall'art. 3 LAsi, ragione per cui la sua domanda di asilo andrebbe respinta. 6.2. Nel gravame, la ricorrente ha invocato motivi soggettivi insorti dopo la fuga ai sensi dell'art. 54 LAsi. È dell'avviso che, in ragione della sua partenza dal suo Paese di origine, benché la stessa sia avvenuta oltre 25 anni fa e lei abbia teoricamente superato l'età dell'obbligo di prestarvi il

D-6711/2009 Pagina 6 servizio militare, debba essere considerata alla stessa stregua di un disertore. Secondo la giurisprudenza (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006/3), difatti, tutte le persone che fanno ritorno in Eritrea sarebbero prima o poi controllate in relazione alla loro posizione rispetto al servizio militare nazionale, e, se del caso, arrestate e consegnate alle autorità militari. La punizione di disertori e renitenti eritrei, considerati quali soggetti ostili opposti al regime, da parte delle autorità eritree sarebbe, oltre che arbitraria, particolarmente severa e sproporzionata. Inoltre, un suo arresto in caso di rientro in Patria sarebbe ancor più probabile, considerato che nei (…) anni trascorsi in Arabia Saudita non avrebbe mai ottemperato all'obbligo di versare al governo eritreo il 2% del suo salario. Di conseguenza, ha ritenuto che non riconoscendole l'UFM la qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga, la decisione impugnata violerebbe il diritto federale ed andrebbe annullata. 6.3. Nella risposta al ricorso, l'autorità di prime cure ha proposto la reiezione del gravame ed ha rinviato ai considerandi del provvedimento impugnato, a suo avviso non contenendo l'atto ricorsuale nuovi fatti o mezzi di prova rilevanti. Inoltre, ha indicato come il Tribunale, nella decisione E-6642/2006 del 29 settembre 2009, abbia confermato la concessione dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento in un caso analogo a quello in esame. 6.4. Tramite atto di replica dell'11 dicembre 2009, l'insorgente ha informato di non avere altro da aggiungere oltre a quanto già addotto nel gravame. 6.5. Mediante lettera del 1° febbraio 2011, l'autrice del gravame ha allegato di essere esposta a persecuzioni rilevanti per l'ottenimento della qualità di rifugiato in caso di rientro in Eritrea in ragione della sua attività politica (segnatamente partecipazione ad eventi e dimostrazioni e distribuzione di bollettini) per l'Eritrean Peoples Democratic Party (di seguito: EPDP), rinomato partito di opposizione che si batterebbe per il rispetto dei diritti umani e la democratizzazione del Paese. A sostegno di tale tesi, ha versato agli atti un certificato del (…) 2010 stilato dall'EPDP di E._______, la tessera di membro dello stesso EPDP rilasciata il (…) 2010 in detta città, nonché un rapporto sull'Eritrea dell'Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati (di seguito: OSAR), datato 8 febbraio 2010.

D-6711/2009 Pagina 7 6.6. Nelle osservazioni dell'8 marzo 2011, l'autorità inferiore ha rilevato che i mezzi di prova relativi all'allegato sostegno all'EPDP, i quali sarebbero stati elaborati in (…) con computer e stampante a colori, non solo sarebbero di dubbia autenticità e verosimilmente stati emessi per i bisogni della causa, bensì non dimostrerebbero la reale partecipazione della ricorrente alle attività di detto gruppo. Per quanto attiene al rapporto OSAR inviato, esporrebbe la situazione generale vigente in Eritrea, senza tuttavia fare espressamente riferimento all'insorgente. 6.7. Nella replica del 15 aprile 2011, per quanto attiene all'argomento dell'UFM, secondo cui i mezzi di prova inoltrati a sostegno dell'adesione dell'insorgente all'EPDP non sarebbero atti a dimostrare la sua reale partecipazione nel gruppo, la stessa afferma che, essendo detto gruppo libero nella selezione dei suoi membri e che indicando lo scritto come lei avrebbe adempiuto i criteri per un'adesione, il fatto che sia socia dell'EPDP non potrebbe essere contestato. Inoltre, basandosi su diversi, non meglio specificati, rapporti e citando un passaggio sul tema pubblicato dal United States Department of State (di seguito: USDS) nell'aprile 2011, nonché una sentenza inglese dell'aprile 2008, asserisce che sarebbe notorio come il governo eritreo non permetta alcuna attività di opposizione (ingaggiando, tra l'altro, informatori all'estero con lo scopo di identificare persone opposte al regime) e persone in essa attive siano soggette a seri pregiudizi in caso di ritorno al loro Paese. Di conseguenza, alla luce della sua regolare partecipazione agli eventi della sede svizzera dell'EPDP (che prospetta di dimostrare ulteriormente tramite l'invio di nuovi mezzi di prova), sarebbe d'uopo ammettere che verrebbe schedata dalle autorità eritree e sottoposta a persecuzioni rilevanti in caso di ritorno in Eritrea. A ciò si aggiungerebbe che il suo espatrio risalirebbe a (…) anni orsono e che avrebbe inoltrato una domanda di asilo in Svizzera. Difatti, stando a rapporti non specificati di organizzazioni umanitarie, quali Amnesty International, richiedenti l'asilo, la cui domanda sarebbe stata respinta, sarebbero arrestati e sottoposti ad interrogatorio al momento del ritorno in Eritrea. Per il mero fatto di avere invocato, durante la procedura di asilo avviata in Svizzera, di avere subito persecuzioni rilevanti in Eritrea l'insorgente rischierebbe l'arresto e la condanna per tradimento allo Stato. Inoltre, si sarebbe sempre rifiutata di versare alle autorità eritree la tassa del 2% sul salario percepito all'estero, fatto, questo, come emergerebbe dal già menzionato rapporto del USDS, che potrebbe comportare l'arresto di membri della sua famiglia da parte delle autorità eritree. Oltremodo, la situazione dei diritti umani in Eritrea sarebbe attualmente catastrofica. Tutto sommato, sarebbe da ammettere che la ricorrente, qualora tornasse nel suo Paese di origine, sarebbe

D-6711/2009 Pagina 8 arrestata, incarcerata in condizioni disumane, nonché condannata ad una pena grave. Essendo tale procedere sproporzionato e, pertanto, da considerare quale atto persecutorio rilevante in materia di asilo, alla ricorrente andrebbe riconosciuta la qualità di rifugiato. Infine, per gli stessi motivi, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe da qualificarsi inammissibile allo stato attuale. 7. 7.1. Sono rifugiate le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi). 7.2. Il desiderio dell'insorgente di passare il resto della sua vita in pace, di crescere suo figlio in un Paese senza guerre e di potergli permettere degli studi, rispettivamente il fatto di non avere più nessuno in Eritrea (cfr. verbale 1 pag. 8 e verbale 2 pag. 11/D104), non costituiscono, di per sé, indizi propri a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell’art. 3 LAsi. Lo stesso dicasi per l'allegata situazione catastrofica dei diritti umani in Eritrea (cfr. lettera del 15 aprile 2011 pagg. 3-4), la quale, tutt'al più sarebbe un elemento da considerare nell'esame dell'esecuzione dell'allontanamento, che, tuttavia, non è contestata nel caso di specie (cfr. consid. 5). 8. 8.1. 8.1.1. Dal diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (RS 101; Cost.), la giurisprudenza ha dedotto, tra l'altro, il diritto dell'interessato di ottenere una decisione motivata. Questa norma non pone tuttavia esigenze troppo severe all'obbligo di motivazione. Difatti, una motivazione può essere ritenuta sufficiente allorquando il giudice menziona, ancorché brevemente, i motivi che l'hanno indotto a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e pone quindi l'interessato nella condizione di rendersi conto della portata del giudizio e di impugnarla con cognizione di causa (cfr. DTF 129 I 232 consid. 3.2 con rinvii). https://swisslex.ch/slwl/search/Document.asp?DocService=DocLink&D=ITx101xA29&AnchorTarget= https://swisslex.ch/slwl/search/Document.asp?DocService=DocLink&D=ITx101&AnchorTarget= https://swisslex.ch/slwl/search/Document.asp?DocService=DocLink&D=BGEx129xIx232x249&AnchorTarget=E3x2 https://swisslex.ch/slwl/search/Document.asp?DocService=DocLink&D=BGEx129xIx232x249&AnchorTarget=E3x2 https://swisslex.ch/slwl/search/Document.asp?DocService=DocLink&D=BGEx129xIx232x249&AnchorTarget=E3x2 https://swisslex.ch/slwl/search/Document.asp?DocService=DocLink&D=BGEx129xIx232x249&AnchorTarget=E3x2 https://swisslex.ch/slwl/search/Document.asp?DocService=DocLink&D=BGEx129xIx232x249&AnchorTarget=E3x2 https://swisslex.ch/slwl/search/Document.asp?DocService=DocLink&D=BGEx129xIx232x249&AnchorTarget=E3x2 https://swisslex.ch/slwl/search/Document.asp?DocService=DocLink&D=BGEx129xIx232x249&AnchorTarget=E3x2 https://swisslex.ch/slwl/search/Document.asp?DocService=DocLink&D=BGEx129xIx232x249&AnchorTarget=E3x2 https://swisslex.ch/slwl/search/Document.asp?DocService=DocLink&D=BGEx129xIx232x249&AnchorTarget=E3x2 https://swisslex.ch/slwl/search/Document.asp?DocService=DocLink&D=BGEx129xIx232x249&AnchorTarget=E3x2 https://swisslex.ch/slwl/search/Document.asp?DocService=DocLink&D=BGEx129xIx232x249&AnchorTarget=E3x2

D-6711/2009 Pagina 9 8.1.2. Nella fattispecie, l'UFM non ha ossequiato il suo obbligo di motivazione. Difatti, benché la ricorrente, durante le audizioni esperite dall'UFM, abbia inequivocabilmente dato ad intendere di invocare, tra l'altro, motivi insorti dopo la fuga (in particolare per quanto attiene al mancato pagamento, alle autorità eritree, di una quota del salario percepito all'estero successivamente al suo espatrio, cfr. verbale 1 pag. 8), nella decisione impugnata l'autorità inferiore ha esaminato i criteri per il riconoscimento della qualità di rifugiato unicamente con riferimento ai motivi di asilo evocati in relazione all'epoca antecedente la fuga dall'Eritrea, rispettivamente al soggiorno in Arabia Saudita, senza tuttavia in alcun modo pronunciarsi sull'eventuale riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 54 LAsi. Così facendo, è incappato in una violazione del diritto di essere sentito dell'insorgente. 8.1.3. I ricorsi interposti contro le decisioni dell'UFM hanno, di regola, effetto riformatorio; in sede eccezionale è previsto l'annullamento della decisione di prima istanza ed il rinvio della causa all'autorità di prime cure (art. 105 LAsi e art. 6 LAsi in relazione con l'art. 61 cpv. 1 PA). Tuttavia, una decisione riformatoria entra in linea di conto di principio allorché la causa è matura per il giudizio, ovvero quando, in particolare, i fatti rilevanti siano accertati in maniera corretta e completa. 8.1.4. Il vizio in cui è incorso l'UFM non è di natura minore. Tuttavia, godendo il Tribunale di cognizione completa (art. 106 LAsi), avendo potuto la ricorrente esprimersi a livello ricorsuale sui motivi da lei addotti con riferimento all'art. 54 LAsi ed avendo l'UFM presentato le sue osservazioni in merito ed essendo la causa matura per il giudizio, un annullamento della decisione impugnata non avrebbe senso al momento attuale e lederebbe il principio dell'economia processuale. In altre parole, non sono ravvisabili motivi che si opporrebbero a che il Tribunale esamini in questa sede se la ricorrente adempie o meno i criteri per essere riconosciuta quale rifugiato ai sensi dell'art. 54 LAsi. 8.2. In concreto, trattasi di esaminare se all'insorgente può essere riconosciuta la qualità di rifugiato in ragione di una situazione di pericolo creatasi nel suo Paese di origine in seguito ad un comportamento da lei assunto dopo l'espatrio (motivi soggettivi insorti dopo la fuga, cfr. art. 54 LAsi). Detti motivi, a prescindere dal fatto di essere stati generati abusivamente o meno, conducono all'esclusione dall'asilo, nella misura in cui siano determinanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1). Decisivo nell'esame per il riconoscimento di detta qualità è la questione a sapere se le autorità del

D-6711/2009 Pagina 10 Paese interessato considerano il comportamento del richiedente l'asilo come antistatale e se quest'ultimo, in caso di rientro in Patria, abbia a temere misure persecutorie ai sensi dell'art. 3 LAsi. Questo deve essere provato o, per lo meno, reso verosimile dal richiedente (art. 7 LAsi). 8.3. L'insorgente invoca in primis di non avere mai versato alle autorità eritree la quota di 2% del suo salario guadagnato all'estero e, per questo, di rischiare l'arresto in caso di rientro in Patria (cfr. verbale 1 pag. 8, ricorso pag. 3 e lettera del 15 aprile 2011 pagg. 2 e 4). Stando alle informazioni a disposizione del Tribunale, il governo eritreo ha effettivamente introdotto, tramite un decreto emesso nel 1995, una tassa di 2% sul reddito percepito all'estero da cittadini eritrei. Benché non sussista un obbligo al suo versamento, in realtà il mancato pagamento dell'imposta può comportare conseguenze negative sia per la persona all'estero che per i suoi famigliari in Eritrea, quali, segnatamente, fermi arbitrari, pene pecuniarie, il rifiuto di licenze commerciali, il rifiuto di visti di uscita, nonché la confisca di terra. Tuttavia, a prescindere dal fatto che l'allegazione menzionata, dopo essere stata accennata durante la prima audizione, è rimasta completamente sottaciuta durante la seconda, benché l'auditore abbia più volte dato la possibilità di esporre eventuali ulteriori motivi di asilo oltre a quelli già menzionati (cfr. verbale 2 pagg. 10-11/D91, 92 e 104), la medesima non è stata mai corroborata in alcuna maniera, rimanendo, per tutto il corso della procedura, una mera affermazione di parte. Di conseguenza, non vi è motivo di chinarvisi ulteriormente. 8.4. Parimenti, per nulla corroborata è l'allegazione secondo cui il fratello della ricorrente sarebbe stato un membro dell'ELF e sarebbe morto martire per lo stesso (cfr. lettera del 15 aprile 2011 pagg. 2 e 4). 8.5. Peraltro, in relazione alla sua pretesa ricorsuale, secondo cui le andrebbe riconosciuta la qualità di rifugiato alla stessa stregua di un renitente o disertore eritreo, l'autrice del gravame misconosce che, secondo la giurisprudenza, il timore di essere esposta ad una pena sproporzionata per renitenza o diserzione in caso di rientro in Eritrea può essere ritenuto oggettivamente fondato unicamente se ha intrattenuto contatti con le autorità eritree e se dagli atti emerge che le autorità avevano in previsione di reclutarla. In altre parole, il fatto di essere in età d'obbligo di prestare il servizio militare e di temere di essere prima o poi reclutata, non è di per sé sufficiente (cfr. GICRA 2006/3 consid. 4.10). In casu, oltre al fatto che all'epoca dell'espatrio dell'insorgente nel (…) l'Eritrea non era ancora uno Stato indipendente e che un obbligo di

D-6711/2009 Pagina 11 prestare il servizio militare non sussisteva ancora (fu nel 1995 che lo Stato eritreo, nel frattempo divenuto indipendente, introdusse formalmente un tale obbligo con la "Proclamation on National Service"), dagli atti non emerge che la ricorrente abbia mai dovuto prestare servizio militare in Eritrea, rispettivamente sia mai entrata in contatto (formale, tramite ad esempio il ricevimento di un ordine di marcia, od informale, quale un ammonimento verbale) con le autorità eritree per quanto attiene ad un eventuale obbligo di prestare servizio militare. In altre parole, nulla agli atti permette di ammettere che le autorità, prima e/o dopo il suo espatrio, le abbiano dato da intendere di volerla reclutare. Al contrario, come emerge dalle sue dichiarazioni, il contatto intrattenuto con il consolato eritreo in Arabia Saudita nel (…), il quale le avrebbe rilasciato una carta d'identità eritrea, non ha comportato conseguenze a lei negative, rispettivamente non è sfociato, segnatamente, in un ordine di marcia o altro tipo di comparizione ufficiale. Pertanto, non può essere ritenuto che la ricorrente, in caso di rientro in Eritrea, abbia a temere di essere sottoposta a pene sproporzionate nel senso di atti persecutori ai sensi della LAsi per renitenza. Tutt'al più, andrebbe incontro al rischio di essere reclutata, il quale, in quanto tale, non raggiunge ad ogni modo l'intensità necessaria al fine di ammettere una persecuzione rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. ibidem consid. 4.10 in fine). Per di più, essendo una donna sola con una bimba di quasi due anni da accudire, in caso di reclutamento avrebbe la possibilità di fare domanda di essere esonerata, per lo meno temporaneamente, dal servizio militare (cfr. ibidem consid. 4.7 e 4.11). Nella fattispecie difettano dunque le condizioni per poter riconoscere la ricorrente quale rifugiato alla stregua di renitenti o disertori eritrei. 8.6. In merito all'allegato rischio di essere esposta a persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi in caso di ritorno in Eritrea alla luce della sua appartenenza, quale membro attivo, all'EPDP ed al suo impegno politico presso la sede svizzera di detto gruppo sotto forma, tra l'altro, di partecipazione regolare a riunioni e manifestazioni, nonché distribuzione di bollettini di informazione (cfr. lettere del 1° febbraio 2011 pag. 1, rispettivamente del 15 aprile 2011 pagg. 1-2), il Tribunale ritiene che lo stesso non può essere ammesso. A prescindere dalla veridicità dei mezzi di prova versati a livello ricorsuale (un certificato del (…) 2010 stilato dall'EPDP di E._______ ed una tessera di membro dello stesso EPDP), difatti, in ragione in particolare del suo engagement marginale e non particolarmente esposto all'interno del citato gruppo politico (statuto di semplice membro, partecipazione a manifestazioni ed eventi, nonché distribuzione di volantini), non sussistono elementi concreti per

D-6711/2009 Pagina 12 ammettere che abbia attirato l'attenzione delle autorità eritree o sia stata identificata, registrata e/o accusata dalle stesse quale attivista politica in esilio minacciante il regime. Peraltro, al contrario di quanto prospettato nello scritto del 15 aprile 2011, finora nessun ulteriore mezzo di prova atto a confutare tale conclusione è stato versato agli atti. In considerazione di quanto precede, anche con riferimento all'allegata attività politica esercitata in Svizzera non può essere riconosciuta quale rifugiato ai sensi dell'art. 54 LAsi. 8.7. Infine, in considerazione del fatto che l'insorgente ha lasciato il suo Paese di origine nel (…), ossia quando l'Eritrea non era ancora indipendente, che l'entrata e uscita dal Paese sono stati regolamentati nel 1992 con l'atto legislativo "Proclamation No. 24/1992 (cfr. Sentenza del Tribunale D-3892/2008 del 6 aprile 2010 consid.5.3.2), e che, come visto poc'anzi, dagli atti non emerge alcunché che possa indurre ad ammettere che l'autrice del gravame possa aver attirato in un qualsivoglia modo (ad esempio tramite attività politiche) l'attenzione delle autorità eritree durante gli anni trascorsi all'estero, non può essere ritenuto, nel senso della probabilità preponderante, che le autorità eritree possano interessarsi della sua persona qualora rientri in Patria in ragione dell'allora fuga, rispettivamente dell'inoltro di una domanda di asilo in Svizzera, qualora ne apprendessero l'esistenza. Del resto, le autorità elvetiche sono tenute all'obbligo del segreto d'ufficio e la presente sentenza viene resa pubblica unicamente in forma anonimizzata. 8.8. In considerazione di quanto esposto, le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 54 LAsi non sono adempiute nel caso di specie ed il ricorso è respinto. 9. 9.1. Se respinge la domanda di asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione. Tiene conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). 9.2. La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1; RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21).

D-6711/2009 Pagina 13 9.3. Ne consegue che la pronuncia dell'allontanamento di cui alla decisione impugnata va confermata. 10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF; RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

D-6711/2009 Pagina 14 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il Presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione:

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