Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 29.02.2012 D-6625/2011

29 février 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,330 mots·~12 min·1

Résumé

Asilo e allontanamento | Esecuzione dell'allontanamento; decisione dell'UFM del 17 novembre 2011

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-6625/2011

Sentenza d e l 2 9 febbraio 2012 Composizione

Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione della giudice Regula Schenker Senn; cancelliere Andrea Pedrazzini.

Parti

A._______, nato il (…), Nigeria, ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento; decisione dell'UFM del 17 novembre 2011 / N […].

D-6625/2011 Pagina 2

Visto la domanda di asilo che il ricorrente ha inoltrato il (…), i verbali di audizione del 3 marzo 2011 (di seguito: verbale 1) e del 2 maggio 2011 (di seguito: verbale 2), la decisione dell'UFM del 17 novembre 2011, notificata all'insorgente il 22 novembre 2011 (cfr. avviso di ricevimento agli atti), il ricorso presentato in data 7 dicembre 2011 in cui viene segnatamente chiesto l'accordo dell'assistenza giudiziaria, la decisione incidentale del 20 gennaio 2012, con cui il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria e ha invitato il ricorrente a versare, entro il 6 febbraio 2012, un anticipo di CHF 600.- con comminatoria di inammissibilità del ricorso, in caso di mancato versamento di detto anticipo, il versamento del medesimo in data 6 febbraio 2012, i fatti del caso di specie che, se necessario, saranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale Federale [LTF, RS 173.110]), che vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1, come pure 52 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) e all'art. 108 cpv. 1 LAsi, che, avendo l'insorgente espressamente indicato di accettare che l'UFM non gli riconosca la qualità di rifugiato e non gli conceda l'asilo, il ricorso

D-6625/2011 Pagina 3 del 7 dicembre 2011 verte solo sulla questione relativa all'allontanamento ed all'esecuzione dell'allontanamento, che ne discende che la decisione impugnata del 17 novembre 2011 è cresciuta in giudicato in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, che giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano, che il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2, pag. 798; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5), che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che non sussisterebbero indizi per ritenere che, in caso di ritorno nel proprio Paese, l'interessato rischierebbe di essere esposto concretamente ad una pena o un trattamento vietati dall'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101); che, peraltro, i problemi di salute non costituirebbero un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento, poiché il richiedente sarebbe tutt'ora in grado di continuare la sua precedente attività lavorativa e le infrastrutture mediche o le cure necessarie per il trattamento delle sue patologie sarebbero disponibili in Nigeria; che, inoltre, la situazione politica vigente Nigeria non osterebbe al suo ritorno nel Paese di origine; che, infine, detta autorità ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento possibile sia sul piano tecnico che pratico, che, nel gravame, l'insorgente, richiamati il certificato medico ed il foglio di trasmissione di informazioni mediche prodotti, ritiene non ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento, in quanto la Nigeria non offrirebbe cure mediche adeguate per il trattamento della (…) e della (…),

D-6625/2011 Pagina 4 che, in conclusione, l'insorgente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata limitatamente al punto di questione dell'esecuzione dell'allontanamento e la concessione dell'ammissione provvisoria, che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2009/50 consid. 9, pag. 733), che l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 [LStr, RS 142.20]), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che, in caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 cpv. 2 LAsi in combinazione con l'art. 83 cpv. 1 LStr), che, ritenuto segnatamente il diniego dell'asilo e della qualità di rifugiato nei confronti del ricorrente nella decisione di prima istanza, regolarmente cresciuta in giudicato, non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento), nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr, che la portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento; che anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare gli art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105); che l'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; che spetta al ricorrente di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni, che, in relazione allo stato di salute del ricorrente, secondo la giurisprudenza del Tribunale, in linea peraltro con la giurisprudenza della

D-6625/2011 Pagina 5 Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU), la situazione generale che regna in un Paese non comporta, ad essa sola, l'illiceità del rimpatrio secondo le disposizioni della CEDU (cfr. GICRA 1995 n. 12, consid. 10a, pag. 110 e segg. nonché relativi riferimenti); che, d'altronde, le scarse infrastrutture e conoscenze mediche nel Paese di origine o di provenienza non costituiscono incondizionatamente un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento; che, conformemente all'applicazione dell'art. 3 CEDU da parte della CorteEDU, nemmeno l'eventuale riduzione anche in maniera significativa dell'aspettativa di vita di uno straniero, in caso di allontanamento dal nostro Paese, non costituisce di per sé una violazione dell'art. 3 CEDU; che soltanto in circostanze straordinarie e in ragione di gravi motivi medici un siffatto diritto può essere riconosciuto (cfr. sentenza della CorteEDU del 27 maggio 2008 nel caso N. c./ Regno Unito, ricorso [n° 26565/05], n. 42; GICRA 1993 n. 38, pag. 274 segg.), che, nel caso concreto, non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui l'insorgente potrebbe essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni; che, in altri termini, il ricorrente non ha saputo fornire un insieme di indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precise e concordanti quo ad un pericolo di esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, che, pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr), che, giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica (cfr. DTAF 2007/10 consid. 5.1, pag. 111 e relativi riferimenti), che, nel caso di persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento è ritenuta non ragionevolmente esigibile se, in caso di ritorno nel loro Paese di origine, esse non potrebbero più ricevere le cure mediche essenziali, ossia le cure mediche di base, nonché quelle assolutamente necessarie in caso di urgenza che garantiscano il rispetto della dignità umana (cfr. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berna 2002, pag. 81 segg. e 87); che, tuttavia, lo straniero non può prevalersi della suddetta disposizione tendente all'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento per dedurne un diritto incondizionato

D-6625/2011 Pagina 6 di soggiorno in uno stato firmatario della CEDU, segnatamente in Svizzera ed un diritto di accesso generale in questo Paese alle forme di sostegno mediche, sociali ed altre suscettibili di ripristinare o mantenere il suo stato di salute, per il semplice motivo che le infrastrutture e le conoscenze mediche nel Paese di origine o di destinazione non raggiungono il grado di quelle elvetiche; che non è quindi sufficiente che un trattamento medico prescritto sulla base delle norme svizzere non possa essere seguito nel Paese di origine o di provenienza dell'interessato, poiché, se le cure essenziali possono essere assicurate nel Paese di origine o di provenienza dello straniero, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese è ragionevolmente esigibile; che sono considerate come essenziali le cure di medicina generale e acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2, pag. 21 e relativi riferimenti), che la situazione vigente in Nigeria non è caratterizzata da guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza sanitaria che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integrità del territorio nazionale, che, in relazione alla situazione medica, secondo il rapporto del Dott. Med. B._______ del (…) 2011 e il foglio di trasmissione di informazioni mediche del (…) 2011 presentati in sede di ricorso, il ricorrente accusa una (…) e una forte diminuzione del (…) con una limitazione concentrica del campo (…); che le infermità in questione non sono comprese nelle suesposte cure mediche essenziali, poiché il ricorrente non soffre di problemi ostativi all'allontanamento; che necessiterebbe tutt'al più di una (…), o eventualmente di una (…), oppure di uno (…) per contenere (…), che, in relazione alla (...) genericamente menzionata in sede di ricorso, dagli atti di causa non risulta alcun elemento probatorio in merito; che, pertanto, si tratta di una mera affermazione di parte che non può essere ritenuta in questa sede, che, in relazione ai mezzi finanziari necessari per accedere ai trattamenti medici, in particolare a una (…) o eventualmente a una (…), oppure a uno (…) per contenere (…), qualora tale trattamento non fosse intrapreso in Svizzera prima della partenza, l'interessato ha la facoltà di richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi, che, d'altronde, secondo il rapporto medico precitato, la capacità lavorativa quale (…) dell'interessato non è compromessa a causa del suo stato di salute, dato che quest'ultimo non ha nessun problema a guidare

D-6625/2011 Pagina 7 un veicolo con cambio automatico o meccanico; che, di conseguenza, egli è in grado di riprendere la sua attività professionale, come del resto ha già fatto in passato, ossia dopo l'attentato in cui è rimasto ferito (…) avvenuto il (…) (cfr. verbale 2, F26, pag. 5); che egli gode di una buona formazione scolastica e universitaria (cfr. verbale 1, pag. 2), che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nel caso di specie (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che, difatti, l'insorgente, usando la dovuta diligenza, potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12, pagg. 513-515), che, in virtù di quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore va confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo di CHF 600.–, versato il 6 febbraio 2012.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-6625/2011 Pagina 8 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo di CHF 600.-, versato il 6 febbraio 2012. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Pietro Angeli-Busi Andrea Pedrazzini

Data di spedizione:

D-6625/2011 — Bundesverwaltungsgericht 29.02.2012 D-6625/2011 — Swissrulings