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Bundesverwaltungsgericht 20.09.2010 D-6527/2010

20 septembre 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,822 mots·~19 min·3

Résumé

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo ( non entrata nel merito) ed allontanamento;...

Texte intégral

Corte IV D-6527/2010 {T 0/2} Sentenza d e l 2 0 settembre 2010 Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della Giudice Regula Schenker Senn; cancelliera Vera Riberti; A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias, C._______, nato il (...), Algeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore; Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM dell'8 settembre 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-6527/2010 Visti: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato il (...) in Svizzera; il documento che l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo; l'esame radiologico della mano al quale il richiedente è stato sottoposto in data 3 agosto 2010 ed il relativo rapporto; i verbali d'audizione dell'11 agosto 2010 – durante il quale è stato concesso all'interessato il diritto di essere sentito in merito al risultato dell'esame osseo e al giudizio secondo cui esso è maggiorenne – rispettivamente del 19 agosto 2010; la decisione dell'UFM dell'8 settembre 2010, notificata al richiedente il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali); il ricorso del 13 settembre 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata 14 settembre 2010); copia dell'incarto dell'UFM pervenuta al Tribunale amministrativo federale (TAF) in data 14 settembre 2010; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); Pagina 2

D-6527/2010 che, fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in feriore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice uni co, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti; che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino algerino, nato il (...) a D._______, ove avrebbe vissuto prima dell'espatrio (cfr. verbale d'audizione dell'11 agosto 2010, pag. 1); che il richiedente avrebbe lasciato il suo Paese d'origine, su decisione della madre, poiché questi avrebbero ricevuto minacce a causa dell'attività quale terrorista del padre del ricorrente (cfr. verbale d'audizione dell'11 agosto 2010, pag. 5); che l'insorgente sarebbe fuggito all'inizio del mese di (...) partendo in nave da E._______, sbarcando in un paese di cui ignorerebbe il nome e continuando poi in auto da tale luogo sino a F._______ (cfr. verbale d'audizione dell'11 agosto 2010, pag. 7); che egli, su consiglio di arabi incontrati in loco, avrebbe preso un treno diretto a G._______, ma sarebbe stato fermato dalla polizia durante tale viaggio e riportato a Pagina 3

D-6527/2010 H._______ (cfr. verbale d'audizione dell'11 agosto 2010, pag. 7); che l'interessato ha altresì confermato di aver viaggiato con un passatore – che sarebbe stato pagato dalla madre al fine di accompagnare il figlio dall'Algeria sino in Svizzera – e di essere entrato in Svizzera il (...), in auto e senza documenti (cfr. verbale d'audizione dell'11 agosto 2010, pag. 8); che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identi tà; che, nella decisione impugnata, l'UFM ha preliminarmente r itenuto che, in forza dell'obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti sancito dall'art. 8 LAsi, il richiedente non sarebbe riuscito a convincere l'autorità della sua allegata minore età, non avendo presentato alcuna prova o documento d'identità valido a sostegno della stessa, nonché avendo fornito dichiarazioni lacunose e/o contraddittorie; che, di conseguenza, l'interessato sarebbe stato considerato maggiorenne e l'audizione sui fatti si sarebbe svolta senza una persona di fiducia; che l'UFM ha inoltre considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1 (recte: 1a) lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro lato, detto Ufficio ha rite nuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allon tanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome lecita, ragionevolmente esigibile e possibile; che nel ricorso, l'insorgente ha innanzitutto ribadito di essere nato nel (...) e che le motivazioni dell'UFM riguardo al fatto di considerarlo maggiorenne sarebbero soggettive, arbitrarie ed infondate; che, per ciò che concerne la mancata consegna dei documenti d'identità, egli ritiene di aver fornito motivi scusabili che spiegano le ragioni che non gli hanno permesso di consegnare i documenti richiesti e che, nel suo caso, vi sarebbe quantomeno la necessità di ulteriori chiarimenti; che, per di più, gli elementi a favore della verosimiglianza delle sue allegazioni Pagina 4

D-6527/2010 prevarrebbero su quelli contrari; che, infine, egli chiede che sia pure verificato il carattere dell'esigibilità dell'allontanamento; che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, la trasmissione degli atti di causa all'autori tà inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda e, qualora non gli venisse accordato l'asilo, la concessione dell'ammissione provvisoria; che egli ha, altresì, presentato domanda d'esenzione dal versamento anticipato delle spese processuali; che, di principio, giusta l'art. 7 cpv. 2 OAsi 1, per il richiedente l'asilo minorenne che non è accompagnato, viene nominata una persona di fiducia per la durata della procedura d'asilo o d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore, oppure fino al raggiungimento della maggiore età; che ciò non avviene se il richiedente non rende verosimile la sua minor età; che, pertanto, è legittimo che l'UFM si pronunci, a titolo pregiudi ziale, prima dell'effettuazione dell'audizione particolareggiata sui moti vi d'asilo e della designazione di una persona di fiducia, sull'allegata minorità di un richiedente l'asilo allorquando vi sono dei dubbi riguardo all'età indicata (cfr. Giurisprudenza ed Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 30 consid. 6.4.1. segg.); che, nella fattispecie, l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni su scettibili di rendere altrimenti plausibile la sua minore età; che segnatamente, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore, egli non è stato in grado di comprovarla con documenti d'identità; che, infatti, non ha consegnato nessun documento d'identità, o qualsivoglia altro documento atto a provare l'età asserita; che, peraltro, non soccorrono il ricorrente le stereotipate e vaghe dichiarazioni circa la mancata produzione di documenti d'identità e/o del certificato di nascita (cfr. verbale d'audizione dell'11 agosto 2010, pagg. 3 seg. e 7); che, per di più, egli è stato alquanto vago ed ha reso dichiarazioni inat tendibili circa la sua biografia; che, infatti, l'insorgente non è stato in grado di fornire indicazioni precise in merito ai suoi genitori o altri pa - Pagina 5

D-6527/2010 renti in patria; che, ad esempio, egli non ha saputo indicare la data di nascita dei suoi genitori o quanti anni avevano al momento della sua nascita (cfr. verbale d'audizione dell'11 agosto 2010, pag. 6); che, pur ammettendo che l'insorgente non ricordi l'età del padre, dato l'abbandono prematuro di moglie e figlio da parte dello stesso, risulta per contro alquanto sorprendente che l'insorgente non si ricordi per lo meno l'età esatta di nascita della madre, persona di riferimento con la quale egli avrebbe vissuto e che avrebbe sempre preso le decisioni impor tanti della sua vita, come quella – a suo stesso dire – di farlo espatriare (cfr. verbale d'audizione dell'11 agosto 2010, pag. 6); che sempre per quel che riguarda sua madre, egli ha semplicemente dichiarato di credere che la madre abbia 48 anni (cfr. verbale d'audizione dell'11 agosto 2010, pag. 6); che anche riguardo ai suoi vari spostamenti e traslochi dovuti alle minacce subite dalla madre, egli non ha fornito alcun dettaglio di date (cfr. verbale d'audizione dell'11 agosto 2010, pag. 6); che, alla luce di tali dichiarazioni lacunose – su punti essenziali del ricorrente e dei suoi genitori – risulta assolutamente impossibile credere che l'unica data, di cui conosce giorno e mese, è proprio la sua data di nascita e che, pertanto, quest'ultima sia verosi mile; che, in considerazione di quanto suesposto, l'insorgente non è stato in grado di rendere verosimile e provare l'asserita minorità; che, in siffatte condizioni, l'esame osseo a cui è stato sottoposto il ricorrente, e le risultanze dello stesso, sono superflue ed irrilevanti nella fattispecie, in particolare essendo già appurata la palese inverosimiglianza delle dichiarazioni del ricorrente circa la sua minor età; che, pertanto, sulla base dell'incarto e dei risultati dell'audizione sommaria dell'11 agosto 2010, l'UFM ha giustamente considerato il ricorrente come maggiorenne e non ha nominato una persona di fiducia che lo accompagnasse nella procedura d'asilo; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il ri chiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi Pagina 6

D-6527/2010 scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base al l'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c); che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli uffi ciali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di parti colari formalità amministrative (cfr. DTAF 2007/7, consid. 5); che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7, consid. 6); che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di oltre un mese e mezzo dalla presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri; che, inoltre, egli si è semplicemente limitato a dichiarare di non avere mai posseduto e richiesto né un passaporto, né una carta d'identità, adducendo che nel suo Paese bisognava essere maggiorenni per ottenere la carta d'identità (cfr. verbale d'audizione dell'11 agosto 2010, pagg. 3 seg.); che, per di più, alla domanda su cosa avrebbe fatto per procurarsi un documento d'identità dopo aver firmato il formulario di ri chiesta di detto documento, egli ha semplicemente risposto di non poter fare nulla e questo malgrado il fatto che egli abbia ancora in Algeria diversi parenti, sostenendo di non avere alcun numero di telefono (cfr. verbale d'audizione dell'11 agosto 2010, pagg. 3 seg. e verbale d'audizione del 19 agosto 2010, pag. 2); che, oltre a ciò, interrogato sul suo itinerario, l'insorgente ha unicamente dichiarato di essere partito in nave da E._______ e di essere sbarcato in una città a lui ignota, proseguendo in seguito in auto sino a F._______, non riuscendo ad indicare alcun altro nome di località da cui sarebbe transitato e/o dei dettagli circa la nave sulla quale avrebbe viaggiato (cfr. verbale d'audizione dell'11 agosto 2010, pagg. 7 seg.); che alle domande di precisazioni sul suo viaggio, il ricorrente si è limi- Pagina 7

D-6527/2010 tato a rispondere che il passatore si sarebbe occupato di tutto (cfr. ver bale d'audizione dell'11 agosto 2010, pag. 8); che, infine, egli non ha fornito alcuna spiegazione circa l'apprezzamento dell'autorità inferiore in merito alle modalità del suo viaggio; che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte; che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il mancato possesso dei documenti d'identità, come pure quelle in relazione all'asserita minorità, codesto Tribunale ha ragione di concludere che l'autore del gravame dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa; che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile; che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità di rifugiato del richiedente; che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legisla tore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura sommaria, nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8, consid. 5); che non si entra nel merito di una domanda d'asilo allorquando sulla base di un esame sommario è riconoscibile che il richiedente l'asilo non adempie manifestamente la qualità di rifugiato: che ciò può risultare sia dalla manifesta inconsistenza sia dalla manifesta irrilevanza dei motivi d'asilo addotti; che la manifesta irrilevanza può altresì risultare dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'i nattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5); Pagina 8

D-6527/2010 che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente che sua madre avrebbe deciso di farlo espatriare poiché essi erano minacciati da persone vittime di atti terroristici del padre del ricorrente; che egli non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi); che, basti rilevare in primis che il richiedente ha confermato di non aver mai avuto personalmente e direttamente alcun problema con le autorità statali o con terze persone in patria, ma che degli individui avrebbero minacciato la di lui madre e di conseguenza anche la sua incolumità (cfr. verbale d'audizione dell'11 agosto 2010, pag. 5 e verbale d'audizione del 19 agosto 2010, pagg. 6 seg.); che, inoltre e a titolo d'esempio, per quanto riguarda dette minacce, l'insorgente è stato piuttosto generico e non è riuscito a fornire alcun dettaglio né sui periodi precisi né sui contenuti esatti delle stesse (cfr. verbale d'audizione dell'11 agosto 2010, pag. 5 e verbale d'audizione del 19 agosto 2010, pagg. 6 segg.); che pure circa il gruppo terroristico di cui il padre farebbe o avrebbe fatto parte e/o i vari spostamenti e traslochi che l'insorgente medesimo e sua madre avrebbero fatto a seguito delle minacce subite, egli non ha saputo fornire alcun dettaglio (verbale d'audizione del 19 agosto 2010, pagg. 5 segg.); che, infine, confrontato alle lacune del suo racconto, il ricorrente non ha fatto altro che giustifi care questa assenza di conoscenze e precisazioni celandosi dietro la sua minor età (cfr. verbale d'audizione del 19 agosto 2010, pagg. 7 segg.); che, di conseguenza, alla luce delle dichiarazioni lacunose del ricorrente quanto ai fatti e in considerazione di tutti gli altri elementi illogici e vaghi, sopramenzionati, che toccano i punti essenziali del racconto del ricorrente, v'è ragion di concludere alla manifesta inverosimiglianza dei motivi d'asilo addotti; che, infine, l'attitudine poco collaborativa dell'interessato durante le audizioni, caratterizzata in particolare da risate o sbadigli e le risposte brevi alle domande poste in occasione della seconda audizione, si rivela pure sintomatica nel caso concreto (cfr. verbale d'audizione del 19 agosto 2010, pagg 7 segg.); Pagina 9

D-6527/2010 che, in tale contesto ed a titolo abbondanziale, non v'è motivo di rite nere che il ricorrente non possa ottenere dalle autorità in Algeria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti, o non possa disporre in patria di un'alternativa di rifugio in un'altra regione; che, pertanto, i motivi d'asilo evocati sono stati rettamente ritenuti come inverosimili dall'autorità inferiore, giusta l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi; che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo; che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (DTAF 2009/50 consid. 8); che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Algeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzio ne sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è en trato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; Pagina 10

D-6527/2010 che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) giusto il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr); che, la situazione vigente in Algeria non appare caratterizzata da guer ra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che, quo alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane e possiede una formazione scolastica di base, come pure una minima esperienza professionale (cfr. verbale d'audizione dell'11 agosto 2010, pag. 2 e verbale d'audizione del 19 agosto 2010, pag. 3); che, inoltre, stando a quanto riferito, il ricorrente dispone pure di una rete sociale in patria, ove vivrebbero almeno la madre e delle zie (cfr. verbale d'audizione dell'11 agosto 2010, pag. 3); che l'insorgente non ha nemmeno preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24); che, peraltro, da un esame d'ufficio degli atti di causa non emerge la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che, infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; Pagina 11

D-6527/2010 che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che, avendo il questo Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente) Pagina 12

D-6527/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 3. Comunicazione a: - ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di H._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento ) - UFM, Centro di registrazione e di procedura di H._______ (via fax; per l'incarto N (...), con preghiera di notificare la sentenza al ricor rente e di ritornare l'avviso di ricevimento al Tribunale amministrati vo federale) - I._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Vera Riberti Data di spedizione: Pagina 13

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