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Bundesverwaltungsgericht 18.02.2009 D-646/2009

18 février 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,613 mots·~18 min·1

Résumé

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allondanamento; ...

Texte intégral

Corte IV D-646/2009/ {T 0/2} Sentenza d e l 1 8 febbraio 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Markus König; cancelliera Antonella Guarna. A._______, B._______, Camerun, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allondanamento; decisione dell'UFM del 16 gennaio 2009 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-646/2009 Visto: la domanda d'asilo che l'interessata, per sé e in veste di rappresentante di suo figlio, ha presentato in data 19 ottobre 2008 in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso all'interessata il medesimo giorno e mediante il quale l'ha resa attenta circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo, i verbali d'audizione del [...] e [...], la decisione dell'UFM del 16 gennaio 2009, notificata all'interessata il 24 gennaio 2009 (cfr. estratto "track & trace" agli atti), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 30 gennaio 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato : che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF, che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, Pagina 2

D-646/2009 che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in francese ed il ricorso è stato presentato in italiano, di modo che la presente sentenza è redatta in tale lingua, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della sua domanda d'asilo, l'interessata ha dichiarato sostanzialmente di essere cittadina camerunese, nata a C._______ e di essere espatriata dal suo domicilio a C._______ (quartiere D._______), poiché sarebbe stata minacciata, da due poliziotti in borghese, di portarle via il suo bambino e di dover rispondere delle accuse mosse nei confronti del suo compagno, se non avesse detto loro dove si trovasse quest'ultimo, che il concubino della ricorrente, nonché padre di suo figlio, avrebbe lavorato come esperto contabile in una banca e si sarebbe dato alla fuga, dopo aver effettuato delle malversazioni di capitali, che i due poliziotti si sarebbero recati presso l'interessata il 1° ottobre 2008 per cercare il suo concubino ed i soldi. Non avendo creduto all'interessata circa il fatto che non fosse a conoscenza di dove si troverebbe il suo compagno, i poliziotti si sarebbero ripresentati due giorni dopo, comunicandole che il compagno aveva rubato dei soldi, minacciandola e schiaffeggiandola, che l'interessata, assieme al suo bambino, sarebbe fuggita a E._______, dove sarebbe rimasta due settimane presso un amico, il quale l'avrebbe messa in contatto con un uomo che l'avrebbe aiutata ad uscire dal Camerun, che il 17 ottobre 2008 l'interessata e suo figlio - accompagnati da un uomo che deteneva in sua vece un passaporto - sarebbero partiti dall'aeroporto di E._______ con un volo diretto, giungendo a F._______ il giorno seguente, che l'uomo con cui viaggiava l'interessata avrebbe presentato il passaporto in sua vece, Pagina 3

D-646/2009 che l'interessata non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità, che, nella decisione del 16 gennaio 2009, l'UFM ha considerato, da un lato, che la richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 al. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi. L'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessata e di suo figlio dalla Svizzera e la relativa esecuzione, siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente ha fatto valere che sussisterebbero, nella fattispecie, motivi scusabili per la mancata presentazione dei documenti, poiché la stessa non ne avrebbe mai posseduti e sarebbe da ritenersi verosimile il fatto che il passporto, con cui avrebbero viaggiato lei e suo figlio, sia stato presentato dal passatore. L'insorgente ha lamentato inoltre che l'UFM avrebbe potuto verificare con quali documenti e sotto quale identità la ricorrente si sarebbe presentata in albergo a F._______, dove avrebbe alloggiato, che la ricorrente ha sostenuto di non aver reso versioni incoerenti o contraddittorie quanto alla decisione di fuggire, dopo la telefonata del compagno, sulla quale peraltro non avrebbe potuto fornire spiegazioni, visto che non avrebbe nemmeno avuto la possibilità di parlare con lui o chiedergliene. La ricorrente ha addotto che - contrariamente a quanto avrebbe ritenuto l'UFM - non sarebbe vero che avrebbe manifestato l'idea di lasciare il suo Paese, dopo la telefonata del compagno e della seconda visita della Polizia, bensì essa avrebbe avuto l'intenzione di trovare una soluzione con la Polizia con l'aiuto di un avvocato, che, la ricorrente ha ritenuto che l'UFM si è limitato a risolvere in maniera superficiale la questione dell'esecuzione dell'allontanamento, considerato che in Camerun vivrebbero un fratello maggiore e un lontano zio della ricorrente ed i suoi beni sarebbero sotto sequestro, a causa della vicenda del compagno, Pagina 4

D-646/2009 che, in conclusione, l'autrice del gravame ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione di merito e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che, sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF 2007/7] consid. 6), che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, che non soccorre la ricorrente la semplice allegazione in sede di ricorso, secondo cui sarebbe verosimile che nel suo caso - quale eccezione al principio, riconosciuto dall'insorgente stessa, in base al quale i passeggeri debbano presentarsi individualmente al controllo documenti - il passatore abbia presentato in sua vece il passaporto, con cui la ricorrente e suo figlio avrebbero viaggiato, poiché sarebbe consueto che più persone si trovino di fronte al controllo documenti, Pagina 5

D-646/2009 quando una di esse non parla la lingua locale e l'altra - familiare o amico - intervenie in suo favore (cfr. ricorso pag. 3), che, nonostante l'asserita giustificazione, rimane inverosimile che la ricorrente abbia potuto passare i controlli aeroportuali in Svizzera nelle sopraevocate circostanze, così come è stato rettamente ritenuto dall'UFM. Non vi è chi non veda, infatti, che - anche nella denegata ipotesi, in cui si potesse ammettere che una persona non sia in grado di presentarsi individualmente, come è invece previsto di principio, per motivi dovuti a problemi linguistici o anche fisici - il controllo dei documenti presuppone comunque una puntuale verifica tra il documento esibito e la persona che pretende identificarsi con il medesimo. A ciò aggiungasi che, la ricorrente ha viaggiato con suo figlio, ovvero un minorenne, il cui passaggio richiede - secondo le opportune raccomandazioni e disposizioni in tale ambito - dei severi e precisi controlli e verifiche. In siffatte circostanze, è evidente che la ricorrente e suo figlio hanno potuto giungere in Svizzera e passare i controlli aeroportuali, solo ed esclusivamente con un documento valido comune o con un documento individuale che contenesse le loro generalità e le loro foto, che pertanto sono da ritenersi inverosimili le allegazioni della ricorrente, secondo cui non sarebbe in grado di descrivere il passaporto con cui viaggiava, di menzionare le generalità che vi figuravano, dichiarando di non averlo mai visto, né tenuto in mano ([...]), ritenuto altresì che siffatto documento sarebbe stato in suo possesso o perlomeno a sua stretta disposizione, al fine di permettere alle autorità aeroportuali di effettuare le opportune verifiche di controllo circa il documento esibito e la persona, che, non soccorre d'altronde la ricorrente nemmeno l'asserzione secondo cui essa non avrebbe mai posseduto il passaporto o la carta d'identità ([...]), allorquando è inverosimile agli occhi del TAF che essa abbia potuto identificarsi nel suo Paese semplicemente con il suo nome e quello del suo villaggio ([...]), considerato altresì che essa viveva in un quartiere residenziale ([...]) e ha dichiarato di essere proprietaria di diversi immobili ([...]), che tali considerazioni bastano a ritenere che l'insorgente era in possesso dei suoi documenti al momento dell'entrata in Svizzera. Non può essere dunque rimproverato all'UFM di non aver provveduto alle verifiche riguardo al soggiorno in albergo della ricorrente, come Pagina 6

D-646/2009 preteso in sede di ricorso (cfr. ricorso pag. 3), allorquando, ad ogni modo, spetta di principio alla parte che contesta un fatto di apportare la prova del contrario, che, da quanto esposto, alla luce dell'inverosimiglianza delle circostanze d'entrata in Svizzera dell'interessata e di suo figlio senza documenti e rispettivamente degli elementi a sostegno del possesso dei medesimi da parte della ricorrente, codesto Tribunale ha ragione di concludere che quest'ultima dissimuli per lei e per suo figlio i documenti per i bisogni della causa, che la ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente e di suo figlio non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato della richiedente e di suo figlio, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriata dal Camerun per il timore di essere arrestata e uccisa dalla Polizia, che l'avrebbe minacciata, dopo la sparizione del suo compagno, di portarle via il bambino e che avrebbe dovuto rispondere per il compagno il quale - di professione esperto contabile in una banca di C._______ era ricercato per aver effettuato delle malversazioni di capitali ([...]), Pagina 7

D-646/2009 che codesto Tribunale ritiene che la ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo si esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA), che basti rilevare ancora che la ricorrente non ha saputo dare un'indicazione precisa della data in cui il suo compagno è sparito da casa, presentando versioni contraddittorie. Essa ha dichiarato inizialmente che il di lei compagno avrebbe lasciato la casa dal 1° ottobre 2008 ([...]). Per contro, la stessa ha poi affermato che la sparizione sarebbe avvenuta "in settembre 2008", precisando che sarebbe stato circa due settimane prima della visita del 1° ottobre della Polizia ([...]) per poi dichiarare ancora che si sarebbe trattato di "fine settembre 2008", ma che non sarebbe riuscita a memorizzare la data della sparizione ([...]). Inoltre, quanto alle reazioni della ricorrente a seguito dell'asserita sparizione del compagno, il TAF osserva come la stessa non sia nemmeno stata in grado di spiegare il motivo per cui sarebbe rimasta inattiva, dopo la sparizione del compagno ([...]), allorquando un tale fatto - agli occhi del TAF - avrebbe dovuto ragionevolmente suscitare forti reazioni nell'insorgente, senza limitarsi al pensiero che il suo compagno avesse un'altra donna ([...]) e accontentandosi di una semplice telefonata al compagno come pure di una visita alla famiglia di quest'ultimo ([...]), tanto più che lo stesso sarebbe il padre di suo figlio ([...]). Tali contraddizioni ed incongruenze non possono trovare alcuna giustificazione, sennonché l'inverosimiglianza della vicenda relativa alla sparizione del compagno della ricorrente e quindi del racconto reso a sostegno della sua domanda d'asilo, che, per sovrabbondanza, il TAF osserva che - indipendentemente dalla questione di sapere se, in base alle sue dichiarazioni, la ricorrente avrebbe affermato di essere fuggita solo dopo la telefonata del compagno (cfr. ricorso pag. 3), come essa pretenderebbe, oppure di sua propria iniziativa ([...]) - le circostanze rese a proposito della Pagina 8

D-646/2009 telefonata ricevuta dal compagno sono altresì inattendibili. La ricorrente non è stata infatti in grado di spiegare perché mai tale telefonata sarebbe giunta immediatamente dopo la seconda visita degli agenti di polizia ([...]), allorquando il compagno non avrebbe più dato alla ricorrente sue notizie dopo la sparizione ([...]), ma si sarebbe limitato a dire all'insorgente di fuggire, senza aiutarla in tal senso e senza preoccuparsi della sorte di lei e del loro figlio ([...]), che, in siffatte cicostanze, alla luce dell'evocata inverosimiglianza dei motivi d'asilo addotti, non soccorre nemmeno l'insorgente la generica allegazione circa l'eventualità di persecuzione in caso di rientro in Patria da parte della Polizia ([...]). Infatti, la ricorrente ha dichiarato inizialmente la sua l'intenzione di rivolgersi in Patria ad un avvocato ([...]), lasciando quindi trasparire l'assenza di qualsivoglia sentimento di persecuzione tale da provocare il suo espatrio, senza che vi sia ragione di credere alla mera e semplice affermazione secondo cui l'amico le avrebbe detto sostanzialmente che al suo livello non sarebbe possibile rivolgersi ad un avvocato ([...]), che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dalla ricorrente, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente stessa, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente e di suo figlio (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM non è rettamente entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi , che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Pagina 9

D-646/2009 Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'OAsi 1), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente e di suo figlio in Camerun possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) od esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) od all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che in Camerun non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, il TAF osserva che essa è giovane ed ha alle spalle diversi anni di esperienza professionale quale commerciante di frutta e verdura che - secondo le dichiarazioni della stessa - gli rendeva particolarmente bene ([...]). Non v'è d'altronde motivo di dubitare che, da un lato, l'autrice del gravame possa usufruire dei beni immobili di cui ha espressamente dichiarato essere proprietaria e che risultano non essere indifferenti ([...]) e dall'altro, possa beneficiare della presenza in Patria di un'importante rete sociale - tra cui il fratello e uno lontano zio - contrariamente a quanto pretende con mere e semplici allegazioni (cfr. ricorso pag. 4), Pagina 10

D-646/2009 che, d'altra parte, l'autrice del gravame non ha fatto valere in sede di ricorso dei problemi medici suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento di lei e di suo figlio (v. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza del ricorrente in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente e di suo figlio nel loro Paese d'origine è ragionevolmente esigibile, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). La ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 11

D-646/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto 2. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato saldo dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza 4. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) - G._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: Pagina 12

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